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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2386/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
ES SI OD;
e
“ , con l'assistenza e difesa CP_1 Parte_2 degli avv.ti Pietro Cacciapaglia e Pietro Insalata
Nonché
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_2
Gatta
Nonché
“ , contumace Controparte_3
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di regione nei termini di seguito esposti. La parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla
“ , per conto della “s.r.l. RA Controparte_3
FI IA” di Bitonto che ricercava un'impiegata commerciale con esperienza, da assumere con contratto a tempo determinato full-time. La ricorrente è stata dunque assunta dalla “M&G” a far data dal 5.6.2017, con contratto a tempo determinato, quale socio- lavoratore, avente scadenza il 31.8.2017, con inquadramento al VI° livello del CCNL Terziario. Il rapporto di lavoro è stato prorogato, per due volte, venendo a conclusione il 31.8.2018 (cfr. contratto di lavoro e successive proroghe in atti). Ha lamentato di non avere percepito il TFR, le XIII^ mensilità per gli anni 2017-2018, l'indennità di
1 disoccupazione nella misura dovuta ed ha evidenziato il mancato versamento dei contributi per i seguenti periodi: 4.6.2017-31.8.2017; 1.12.2017-28.2.2018; 1.4.2018- 31.8.2018. Ha chiesto l'applicazione alla presente fattispecie della disciplina in tema di somministrazione di lavoro di cui all'art. 35 II co., del D.Lgs. n. 81/2015. Ha, inoltre, dedotto di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle contrattualizzate e, pertanto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il corretto inquadramento al III° livello CCNL Terziario ovvero al IV° livello. La società “RA F. IA SR ha contestato le Cont richieste attoree specificando che con la “ aveva stipulato un contratto di appalto e che il rapporto di lavoro con la ricorrente è stato gestito direttamente dalla Cooperativa “M&G”, come previsto al punto 5.3 del contratto, compresa la corresponsione degli elementi retributivi. In linea generale ed in base a quanto stabilito dall'articolo 1655, cod. civ., con il contratto di appalto, l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro. Nel contratto di somministrazione di lavoro, regolato invece nel Capo IV del D.Lgs. 81/2015, un'agenzia autorizzata e iscritta all'apposito albo presso il Ministero del lavoro si obbliga a mettere a disposizione di un utilizzatore dei lavoratori suoi dipendenti, affinché svolgano la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore medesimo. La somministrazione può essere esercitata solo nei casi e nelle forme stabiliti dall'articolo 30 e ss., D.Lgs. 81/2015 e si differenzia dall'appalto di servizi perché quest'ultimo è connotato dall'organizzazione dei mezzi e dall'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. Un appalto di opere o servizi può essere considerato genuino quando “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale”. (Cass. n. 12551/2020).
2 La linea di confine può essere individuata nella presenza o meno, nel contratto di appalto, dell'organizzazione dei mezzi necessari e dall'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. In sostanza, l'appaltatore deve provvedere all'organizzazione dei mezzi necessari;
detta circostanza può essere apprezzata diversamente, a seconda delle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, ma richiede necessariamente l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; assumere il rischio d'impresa. L'appalto si caratterizza per un “fare” (concretizzantesi nel potere organizzativo e direttivo) da parte dell'appaltatore secondo lo schema dell'obbligazione di risultato con conseguente assunzione del rischio d'impresa, mentre la somministrazione di personale consiste in un “dare” dal momento che il somministrante mette a disposizione il proprio personale, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Ciò che conta per poter considerare conforme alle previsioni normative un appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è il fatto che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cassazione n. 15557/2019). All'appaltatore si richiede non solo di organizzare, ma anche di dirigere i suoi dipendenti, utilizzandoli in prima persona (Cassazione n. 31720/2018). Se, invece, l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente mere prestazioni lavorative di propri dipendenti che in qualche modo possono considerarsi subordinati al committente (ad esempio perché da quest'ultimo ricevono indicazioni relativamente all'organizzazione dei turni di lavoro o sulle mansioni che sono chiamati a svolgere) si deve ritenere sussistente un rapporto di somministrazione di lavoro. Per la giurisprudenza consolidata "... affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti,
3 impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. ..." (cfr. Corte d'appello di Roma, Sentenza n. 682/2025 del 22- 02-2025). Poste tali necessarie premesse sulla distinzione ontologica tra i due istituti della somministrazione e dell'appalto, occorre precisare, in tema di riparto dell'onere probatorio, che la tesi secondo la quale l'art. 29 c. 1 del d. lgs. n. 276 del 2003 consentirebbe una sorta di «attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario […] non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'articolo 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi» (Cass., 10 marzo 2022, n. 7818). Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (cfr. visura camerale) risulta che la Cont
“ ” fosse un'impresa di somministrazione di personale ma la parte ricorrente nulla ha allegato e chiesto di provare nel presente giudizio al fine di consentire a questo giudicante di delibare la genuinità o meno dell'appalto. Siccome la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare che la società resistente “RA F. IA SR dovesse considerarsi una utilizzatrice, nell'ambito di un rapporto di somministrazione, la stessa allora deve considerarsi società appaltatrice, essendo stato prodotto dalla “società RA IA SR il contratto di appalto stipulato in data 29.05.2017 (cfr. contratto in atti prodotto dalla società resistente). Nella vicenda deve quindi applicarsi l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 nella formulazione ratione temporis. La formulazione della disposizione normativa, ratione temporis applicabile, è la seguente, così come modificata
4 dal D.legge 25/2017: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. La disposizione è stata oggetto di numerose modifiche, succedutesi nel tempo, sia per le difficoltà interpretative ed applicative che si erano manifestate nelle prime decisioni giurisprudenziali, sia a seguito delle scelte di politica economica e del lavoro, chiarendosi poi ancora che le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Il regime di decadenza biennale non si applica ai crediti degli enti previdenziali Con la sentenza sez. Lavoro n. 31144 del 28 novembre 2019 la Corte di Cassazione, confermando una decisione della Corte di Appello di Trieste, ha ribadito che il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, va riferito solo all'esercizio dell'azione proposta dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale e non è, invece, applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali ai fini del recupero della contribuzione dovuta “perché in tal caso il regime previdenziale, di per sé indisponibile (da ultimo v. Cass. n. 13650 del 2019), sarebbe condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità, mentre è risalente il principio in base al quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi”. Cont Alla luce di tanto, le parti convenute “ e “RA F. IA” – in assenza di prova dell'avvenuta corresponsione delle relative somme- sono tenute in solido tra loro al pagamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
5 previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. Nello specifico sono dovute a corrispondere le somme relative al TFR pari ad € 1.396,78, nonché le tredicesime mensilità per gli anni 2017-2018 complessivamente pari ad € 1.229,00 ed a versare i contributi previdenziali per i seguenti periodi: 4.6.2017-31.8.2017; 1.12.2017-28.2.2018; 1.4.2018- 31.8.2018. Va ricordato difatti che, per giurisprudenza della Cassazione, il lavoratore al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (Cass. n. 26985 del 2009). Per quanto concerne il capo della domanda finalizzato ad ottenere il riconoscimento del superiore livello di inquadramento e le conseguenti differenze retributive si precisa quanto segue. Il dato normativo di riferimento è costituito dall'art. 2103, comma 7 c.c., a tenore del quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente l'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”. Nel caso di specie, questo deve essere eterointegrato dalla contrattazione collettiva di settore medio tempore vigente il periodo d'esecuzione del contratto. In particolare, l'art. 97, comma 4 del “CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi”, decorrente a far data dal 01/05/2017, nonché applicabile al caso di specie in quanto lex specialis dell'art. 2103, comma 7, recita che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta;
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
6 sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo pari a tre mesi”. Circoscritto il campo d'indagine del presente giudizio, risulta opportuno premettere che, a mente dell'orientamento prevalente della Corte regolatrice, cui si intende dar seguito, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. […]”( cfr. Cort. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019 (Rv. 655877 - 01). Ed ancora, occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili a diverso livello retributivo (principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004).
7 Muovendo le mosse dal primo grado del “giudizio trifasico”, la parte ricorrente ha specificato di avere, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso la “RA F.IA SR, svolto mansioni più complesse e superiori rispetto a quelle previste dal VI° livello di inquadramento, mansioni per le quali, non solo era richiesta esperienza ed autonomia, ma erano anche necessarie conoscenze tecniche di mercato (per l'individuazione dei clienti e la formulazione delle offerte) ed informatiche (per la corretta utilizzazione del software gestionale ). CP_4
La prova orale espletata non ha confortato l'assunto attoreo sull'espletamento della parte ricorrente di mansioni riconducibile al III° livello del CCNL applicato a cui
“appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” [1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
7) ottico diplomato;
8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente;
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa;
10) addetto a pratiche doganali e valutarie;
11) operaio specializzato provetto;
12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato; 13) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico;
14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità; 16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare;
17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18) schedulatore flussista;
19) contabile/impiegato amministrativo;
20) programmatore minutatore di programmi;
21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni;
22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali;
23) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore;
24) il primo operatore di linea;
25) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione
8 di libri e stampe periodiche;
26) conducente di autotreni e di autoarticolati;
27) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29) tecnico riparatore del settore elettrodomestici;
30) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio;
31) macellaio specializzato provetto;
32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione]. Laddove, in sede di istruttoria è emerso che i clienti della
“RA F.IA SR (nello specifico enti comunali) avessero rapporti telefonici o a mezzo mail con la ricorrente al fine di fissare appuntamenti o di visionare i preventivi per la fornitura di bagni chimici. TE : “A.D.R.: relativamente alla circostanza sub Tes_1
8.2.h, non posso confermare quanto mi viene letto, precisando che dal mio punto di vista era la referente della RA, io mandavo richieste ufficiali alla Ditta con gli strumenti richiesti dalle procedure di gara. Per quel che ricordo non ho concluso trattative dirette con la Dr.ssa Parte_3 avendo sempre concluso direttamente con la RA, e ritenendo la Dr.ssa la segretaria dell'azienda. Pt_1
A.D.R.: quando avevo problemi con le forniture in essere, contattavo direttamente anche gli operai o la ditta stessa.”, TE IA “A.D.R.: con riferimento alla circostanza sub 8.2.q, confermo di aver avuto contatti telefonici ed a mezzo e-mail, nonché di persona in almeno tre occasioni esclusivamente con la Dr.ssa , che mi consegnò, al Pt_1 primo incontro, biglietto da visita, con i recapiti poi da me utilizzati, e, nella circostanza si qualificava Responsabile Commerciale della ditta RA;
nella medesima occasione mi consegnò un catalogo della dal quale CP_4 visionare i prodotti che potevano essere utili per gli eventi pubblici. A.D.R.: Per quel che posso ricordare, il Comune ha concluso qualche contratto con la RA. : Con riferimento ai preventivi di cui ho parlato, CP_5 preciso che gli stessi mi sono stati inviati via mail dalla Dr.ssa , dopo che la stessa si era confrontata con Pt_1
l'azienda, al fine di ottenere un prezzo competitivo”. TE : “ADR. Per la individuazione della ditta Tes_2 cui affidare l'incarico per la fornitura di bagni chimici, il Comune, nella mia persona, ha contattato la ditta RA in virtù di un contratto di somministrazione, e ha preso accordi con la sig.ra . E' stato dapprima siglato un Pt_1 documento di preintesa contenente sia gli accordi economici che i tempi di realizzazione che è stato formato al momento;
9 mi sono sempre rapportato con la sig.ra perché era
Pt_1 la referente della ditta RA. Sulla circostanza 8.2.i) ricordo di aver contattato la sig.ra Parte_3 prevalentemente per telefono e poi ci siamo visti al comando per la definizione. Per ogni eventualità afferente il contratto mi sono sentito con la sig.ra ricordo di
Pt_1 aver contattato la sig.ra anche via e-mail (anche
Pt_1 se non ricordo l'indirizzo). Preciso che è stata scelta la ditta RA perché ha fatto l'offerta migliore e per la ditta RA si è sempre interfacciata la sig.ra ).
Pt_1
Nulla è stato riferito dai testi con riferimento all'autonomia operativa della ricorrente nell'individuazione dei clienti o nella predisposizione dei preventivi ovvero nell'utilizzo del software gestionale. Peraltro, i testi di parte ricorrente sin qui indicati hanno precisato di essersi avvalsi della fornitura della ditta
“RA F.IA SR, all'esito di procedure ad evidenza pubblica sulla migliore offerta (testi e Tes_1
). Tes_2
Il teste di parte resistente, inoltre, sul gestionale in uso alla “RA F. IA”, RA FI ha precisato:
“…usufruiamo del gestionale SEBACH PRO in cui vi è tutto (cod. cliente, storico, preventivi precedenti). Confermo la posizione n. 4 della detta memoria di cui mi viene data lettura. ADR preciso che il programma riguarda solo CP_4
i bagni chimici, per il resto vi è la mail dell'area commerciale, direttamente gestita da mio parte
[...]
Confermo la posizione n. 5 della detta Parte_4 memoria, precisando che tutt'ora ci confrontiamo sempre con per individuare i costi in base Parte_4 alle situazioni ed i relativi servizi.” Nemmeno dell'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente svolgesse compiti riconducibili al IV° livello invocato a cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, non essendo state provate le specifiche conoscenze tecnico-pratiche della ricorrente. Non è emerso nel corso dell'istruttoria che la ricorrente svolgesse i compiti così come illustrati nel ricorso ovverosia che si occupasse dei preventivi, della gestione dei clienti, del post-vendita e del recupero crediti. Alla luce di tanto, deve essere rigettato il capo della domanda finalizzato al riconoscimento del superiore inquadramento e delle conseguenti differenze retributive.
10 Compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e pone le spese residue- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo, con applicazione dei valori medi per la non complessità della controversia – a carico delle parti resistenti “RA F. IA SR e “
[...]
” ,in solido tra loro in ragione Controparte_3 della loro prevalente soccombenza. Compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna le parti resistenti “RA F. IA SR e “
[...]
, in solido tra loro, a Controparte_3 corrispondere in favore della controparte le somme relative al TFR pari ad € 1.396,78 nonché le tredicesime mensilità per gli anni 2017-2018 complessivamente pari ad € 1.229,00 ed a versare i contributi previdenziali per i seguenti periodi: 4.6.2017-31.8.2017; 1.12.2017-28.2.2018; 1.4.2018- 31.8.2018;
-rigetta per il resto la domanda attorea;
- compensa nella misura di 2/3 le spese processuali e condanna le parti resistenti RA IA RL e
[...]
, in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento delle residue in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 875,33 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre;
-compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_2
Bari, 27.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
ES SI OD;
e
“ , con l'assistenza e difesa CP_1 Parte_2 degli avv.ti Pietro Cacciapaglia e Pietro Insalata
Nonché
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_2
Gatta
Nonché
“ , contumace Controparte_3
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di regione nei termini di seguito esposti. La parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla
“ , per conto della “s.r.l. RA Controparte_3
FI IA” di Bitonto che ricercava un'impiegata commerciale con esperienza, da assumere con contratto a tempo determinato full-time. La ricorrente è stata dunque assunta dalla “M&G” a far data dal 5.6.2017, con contratto a tempo determinato, quale socio- lavoratore, avente scadenza il 31.8.2017, con inquadramento al VI° livello del CCNL Terziario. Il rapporto di lavoro è stato prorogato, per due volte, venendo a conclusione il 31.8.2018 (cfr. contratto di lavoro e successive proroghe in atti). Ha lamentato di non avere percepito il TFR, le XIII^ mensilità per gli anni 2017-2018, l'indennità di
1 disoccupazione nella misura dovuta ed ha evidenziato il mancato versamento dei contributi per i seguenti periodi: 4.6.2017-31.8.2017; 1.12.2017-28.2.2018; 1.4.2018- 31.8.2018. Ha chiesto l'applicazione alla presente fattispecie della disciplina in tema di somministrazione di lavoro di cui all'art. 35 II co., del D.Lgs. n. 81/2015. Ha, inoltre, dedotto di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle contrattualizzate e, pertanto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il corretto inquadramento al III° livello CCNL Terziario ovvero al IV° livello. La società “RA F. IA SR ha contestato le Cont richieste attoree specificando che con la “ aveva stipulato un contratto di appalto e che il rapporto di lavoro con la ricorrente è stato gestito direttamente dalla Cooperativa “M&G”, come previsto al punto 5.3 del contratto, compresa la corresponsione degli elementi retributivi. In linea generale ed in base a quanto stabilito dall'articolo 1655, cod. civ., con il contratto di appalto, l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro. Nel contratto di somministrazione di lavoro, regolato invece nel Capo IV del D.Lgs. 81/2015, un'agenzia autorizzata e iscritta all'apposito albo presso il Ministero del lavoro si obbliga a mettere a disposizione di un utilizzatore dei lavoratori suoi dipendenti, affinché svolgano la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore medesimo. La somministrazione può essere esercitata solo nei casi e nelle forme stabiliti dall'articolo 30 e ss., D.Lgs. 81/2015 e si differenzia dall'appalto di servizi perché quest'ultimo è connotato dall'organizzazione dei mezzi e dall'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. Un appalto di opere o servizi può essere considerato genuino quando “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale”. (Cass. n. 12551/2020).
2 La linea di confine può essere individuata nella presenza o meno, nel contratto di appalto, dell'organizzazione dei mezzi necessari e dall'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore. In sostanza, l'appaltatore deve provvedere all'organizzazione dei mezzi necessari;
detta circostanza può essere apprezzata diversamente, a seconda delle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, ma richiede necessariamente l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; assumere il rischio d'impresa. L'appalto si caratterizza per un “fare” (concretizzantesi nel potere organizzativo e direttivo) da parte dell'appaltatore secondo lo schema dell'obbligazione di risultato con conseguente assunzione del rischio d'impresa, mentre la somministrazione di personale consiste in un “dare” dal momento che il somministrante mette a disposizione il proprio personale, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Ciò che conta per poter considerare conforme alle previsioni normative un appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è il fatto che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cassazione n. 15557/2019). All'appaltatore si richiede non solo di organizzare, ma anche di dirigere i suoi dipendenti, utilizzandoli in prima persona (Cassazione n. 31720/2018). Se, invece, l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente mere prestazioni lavorative di propri dipendenti che in qualche modo possono considerarsi subordinati al committente (ad esempio perché da quest'ultimo ricevono indicazioni relativamente all'organizzazione dei turni di lavoro o sulle mansioni che sono chiamati a svolgere) si deve ritenere sussistente un rapporto di somministrazione di lavoro. Per la giurisprudenza consolidata "... affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti,
3 impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. ..." (cfr. Corte d'appello di Roma, Sentenza n. 682/2025 del 22- 02-2025). Poste tali necessarie premesse sulla distinzione ontologica tra i due istituti della somministrazione e dell'appalto, occorre precisare, in tema di riparto dell'onere probatorio, che la tesi secondo la quale l'art. 29 c. 1 del d. lgs. n. 276 del 2003 consentirebbe una sorta di «attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario […] non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'articolo 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi» (Cass., 10 marzo 2022, n. 7818). Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (cfr. visura camerale) risulta che la Cont
“ ” fosse un'impresa di somministrazione di personale ma la parte ricorrente nulla ha allegato e chiesto di provare nel presente giudizio al fine di consentire a questo giudicante di delibare la genuinità o meno dell'appalto. Siccome la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare che la società resistente “RA F. IA SR dovesse considerarsi una utilizzatrice, nell'ambito di un rapporto di somministrazione, la stessa allora deve considerarsi società appaltatrice, essendo stato prodotto dalla “società RA IA SR il contratto di appalto stipulato in data 29.05.2017 (cfr. contratto in atti prodotto dalla società resistente). Nella vicenda deve quindi applicarsi l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 nella formulazione ratione temporis. La formulazione della disposizione normativa, ratione temporis applicabile, è la seguente, così come modificata
4 dal D.legge 25/2017: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. La disposizione è stata oggetto di numerose modifiche, succedutesi nel tempo, sia per le difficoltà interpretative ed applicative che si erano manifestate nelle prime decisioni giurisprudenziali, sia a seguito delle scelte di politica economica e del lavoro, chiarendosi poi ancora che le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Il regime di decadenza biennale non si applica ai crediti degli enti previdenziali Con la sentenza sez. Lavoro n. 31144 del 28 novembre 2019 la Corte di Cassazione, confermando una decisione della Corte di Appello di Trieste, ha ribadito che il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, va riferito solo all'esercizio dell'azione proposta dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale e non è, invece, applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali ai fini del recupero della contribuzione dovuta “perché in tal caso il regime previdenziale, di per sé indisponibile (da ultimo v. Cass. n. 13650 del 2019), sarebbe condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità, mentre è risalente il principio in base al quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi”. Cont Alla luce di tanto, le parti convenute “ e “RA F. IA” – in assenza di prova dell'avvenuta corresponsione delle relative somme- sono tenute in solido tra loro al pagamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
5 previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. Nello specifico sono dovute a corrispondere le somme relative al TFR pari ad € 1.396,78, nonché le tredicesime mensilità per gli anni 2017-2018 complessivamente pari ad € 1.229,00 ed a versare i contributi previdenziali per i seguenti periodi: 4.6.2017-31.8.2017; 1.12.2017-28.2.2018; 1.4.2018- 31.8.2018. Va ricordato difatti che, per giurisprudenza della Cassazione, il lavoratore al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (Cass. n. 26985 del 2009). Per quanto concerne il capo della domanda finalizzato ad ottenere il riconoscimento del superiore livello di inquadramento e le conseguenti differenze retributive si precisa quanto segue. Il dato normativo di riferimento è costituito dall'art. 2103, comma 7 c.c., a tenore del quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente l'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”. Nel caso di specie, questo deve essere eterointegrato dalla contrattazione collettiva di settore medio tempore vigente il periodo d'esecuzione del contratto. In particolare, l'art. 97, comma 4 del “CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi”, decorrente a far data dal 01/05/2017, nonché applicabile al caso di specie in quanto lex specialis dell'art. 2103, comma 7, recita che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta;
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
6 sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo pari a tre mesi”. Circoscritto il campo d'indagine del presente giudizio, risulta opportuno premettere che, a mente dell'orientamento prevalente della Corte regolatrice, cui si intende dar seguito, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. […]”( cfr. Cort. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019 (Rv. 655877 - 01). Ed ancora, occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili a diverso livello retributivo (principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004).
7 Muovendo le mosse dal primo grado del “giudizio trifasico”, la parte ricorrente ha specificato di avere, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso la “RA F.IA SR, svolto mansioni più complesse e superiori rispetto a quelle previste dal VI° livello di inquadramento, mansioni per le quali, non solo era richiesta esperienza ed autonomia, ma erano anche necessarie conoscenze tecniche di mercato (per l'individuazione dei clienti e la formulazione delle offerte) ed informatiche (per la corretta utilizzazione del software gestionale ). CP_4
La prova orale espletata non ha confortato l'assunto attoreo sull'espletamento della parte ricorrente di mansioni riconducibile al III° livello del CCNL applicato a cui
“appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” [1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
7) ottico diplomato;
8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente;
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa;
10) addetto a pratiche doganali e valutarie;
11) operaio specializzato provetto;
12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato; 13) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico;
14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità; 16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare;
17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18) schedulatore flussista;
19) contabile/impiegato amministrativo;
20) programmatore minutatore di programmi;
21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni;
22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali;
23) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore;
24) il primo operatore di linea;
25) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione
8 di libri e stampe periodiche;
26) conducente di autotreni e di autoarticolati;
27) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29) tecnico riparatore del settore elettrodomestici;
30) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio;
31) macellaio specializzato provetto;
32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione]. Laddove, in sede di istruttoria è emerso che i clienti della
“RA F.IA SR (nello specifico enti comunali) avessero rapporti telefonici o a mezzo mail con la ricorrente al fine di fissare appuntamenti o di visionare i preventivi per la fornitura di bagni chimici. TE : “A.D.R.: relativamente alla circostanza sub Tes_1
8.2.h, non posso confermare quanto mi viene letto, precisando che dal mio punto di vista era la referente della RA, io mandavo richieste ufficiali alla Ditta con gli strumenti richiesti dalle procedure di gara. Per quel che ricordo non ho concluso trattative dirette con la Dr.ssa Parte_3 avendo sempre concluso direttamente con la RA, e ritenendo la Dr.ssa la segretaria dell'azienda. Pt_1
A.D.R.: quando avevo problemi con le forniture in essere, contattavo direttamente anche gli operai o la ditta stessa.”, TE IA “A.D.R.: con riferimento alla circostanza sub 8.2.q, confermo di aver avuto contatti telefonici ed a mezzo e-mail, nonché di persona in almeno tre occasioni esclusivamente con la Dr.ssa , che mi consegnò, al Pt_1 primo incontro, biglietto da visita, con i recapiti poi da me utilizzati, e, nella circostanza si qualificava Responsabile Commerciale della ditta RA;
nella medesima occasione mi consegnò un catalogo della dal quale CP_4 visionare i prodotti che potevano essere utili per gli eventi pubblici. A.D.R.: Per quel che posso ricordare, il Comune ha concluso qualche contratto con la RA. : Con riferimento ai preventivi di cui ho parlato, CP_5 preciso che gli stessi mi sono stati inviati via mail dalla Dr.ssa , dopo che la stessa si era confrontata con Pt_1
l'azienda, al fine di ottenere un prezzo competitivo”. TE : “ADR. Per la individuazione della ditta Tes_2 cui affidare l'incarico per la fornitura di bagni chimici, il Comune, nella mia persona, ha contattato la ditta RA in virtù di un contratto di somministrazione, e ha preso accordi con la sig.ra . E' stato dapprima siglato un Pt_1 documento di preintesa contenente sia gli accordi economici che i tempi di realizzazione che è stato formato al momento;
9 mi sono sempre rapportato con la sig.ra perché era
Pt_1 la referente della ditta RA. Sulla circostanza 8.2.i) ricordo di aver contattato la sig.ra Parte_3 prevalentemente per telefono e poi ci siamo visti al comando per la definizione. Per ogni eventualità afferente il contratto mi sono sentito con la sig.ra ricordo di
Pt_1 aver contattato la sig.ra anche via e-mail (anche
Pt_1 se non ricordo l'indirizzo). Preciso che è stata scelta la ditta RA perché ha fatto l'offerta migliore e per la ditta RA si è sempre interfacciata la sig.ra ).
Pt_1
Nulla è stato riferito dai testi con riferimento all'autonomia operativa della ricorrente nell'individuazione dei clienti o nella predisposizione dei preventivi ovvero nell'utilizzo del software gestionale. Peraltro, i testi di parte ricorrente sin qui indicati hanno precisato di essersi avvalsi della fornitura della ditta
“RA F.IA SR, all'esito di procedure ad evidenza pubblica sulla migliore offerta (testi e Tes_1
). Tes_2
Il teste di parte resistente, inoltre, sul gestionale in uso alla “RA F. IA”, RA FI ha precisato:
“…usufruiamo del gestionale SEBACH PRO in cui vi è tutto (cod. cliente, storico, preventivi precedenti). Confermo la posizione n. 4 della detta memoria di cui mi viene data lettura. ADR preciso che il programma riguarda solo CP_4
i bagni chimici, per il resto vi è la mail dell'area commerciale, direttamente gestita da mio parte
[...]
Confermo la posizione n. 5 della detta Parte_4 memoria, precisando che tutt'ora ci confrontiamo sempre con per individuare i costi in base Parte_4 alle situazioni ed i relativi servizi.” Nemmeno dell'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente svolgesse compiti riconducibili al IV° livello invocato a cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, non essendo state provate le specifiche conoscenze tecnico-pratiche della ricorrente. Non è emerso nel corso dell'istruttoria che la ricorrente svolgesse i compiti così come illustrati nel ricorso ovverosia che si occupasse dei preventivi, della gestione dei clienti, del post-vendita e del recupero crediti. Alla luce di tanto, deve essere rigettato il capo della domanda finalizzato al riconoscimento del superiore inquadramento e delle conseguenti differenze retributive.
10 Compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e pone le spese residue- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo, con applicazione dei valori medi per la non complessità della controversia – a carico delle parti resistenti “RA F. IA SR e “
[...]
” ,in solido tra loro in ragione Controparte_3 della loro prevalente soccombenza. Compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna le parti resistenti “RA F. IA SR e “
[...]
, in solido tra loro, a Controparte_3 corrispondere in favore della controparte le somme relative al TFR pari ad € 1.396,78 nonché le tredicesime mensilità per gli anni 2017-2018 complessivamente pari ad € 1.229,00 ed a versare i contributi previdenziali per i seguenti periodi: 4.6.2017-31.8.2017; 1.12.2017-28.2.2018; 1.4.2018- 31.8.2018;
-rigetta per il resto la domanda attorea;
- compensa nella misura di 2/3 le spese processuali e condanna le parti resistenti RA IA RL e
[...]
, in solido tra loro, al Controparte_3 pagamento delle residue in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 875,33 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre;
-compensa le spese processuali nei confronti dell' CP_2
Bari, 27.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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