Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 11122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11122 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2022, proposto da
Comunicaitalia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera n.209/21/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, firmata digitalmente in data 18/11/2021 dal Presidente Giacomo Lasorella e notificata in data 24/11/2021, con la quale è stata pronunciata ordinanza di ingiunzione nei confronti della ricorrente di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.549,50;
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e successivo a quello impugnato, anche sconosciuto alla ricorrente
e PER L'ACCERTAMENTO
che, in ogni caso, la pretesa sanzionatoria oggetto del presente giudizio è infondata e la ricorrente non deve pagare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con
CONDANNA
di quest'ultima alla ripetizione di quanto, eventualmente, nelle more della decisione di merito, la ricorrente si trovi costretta a pagare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, azienda che gestisce un'emittente televisiva locale denominata “Alert System TV”, chiede l’annullamento della delibera n.209/21/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con la quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.549,50, per non aver adempiuto l'obbligo, di cui all’art. 3 comma 7, della deliberazione AGCOM n.353/11/CONS, di trasmettere almeno 24 ore settimanali di programmi televisivi diversi, con esclusione dal computo delle ore delle repliche, essendosi limitata a 15 ore e 43 minuti.
Espone che in data 9 luglio 2021 il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) Toscana le ha contestato la violazione della suddetta previsione normativa e che l’AGCOM ha ritenuto infondate le osservazioni della ricorrente, introdotte nel procedimento con memoria del 27 luglio 2021, adottando il provvedimento ivi gravato.
Adduce i seguenti motivi di ricorso:
I. “ Violazione dell'art.14 della legge n.689/1981 e dell'art.5, comma 3, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui alla delibera 581/15/CONS di AGCOM. Violazione dell'art.18, comma 2, della legge n.689/1981. Violazione dell'articolo 1 e 3 della legge n.241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione”
II. “ Violazione o falsa applicazione dell'art.3, comma 7, della delibera 353/11/CONS. Violazione dell'art.18, comma 2, della legge n.689/1981.Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n.241/1990 ed eccesso di potere per totale illogicità della motivazione.”
III. “ Violazione dell'art.3 della legge n.689/1981 per assenza dell'elemento soggettivo. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n.241/1990 ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. ”
2. Si è costituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 La violazione che è stata contestata alla ricorrente dall’AGCOM riguarda gli adempimenti di cui all’art. 3 co. 7 del “Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” (allegato A alla del. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 dell’AGCOM) in base al quale: “ Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L’autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto.”
In particolare il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana nell’ambito dell’attività di monitoraggio ha richiesto con nota del 16 marzo 2021 alla società ricorrente le registrazioni dei programmi trasmessi nei 7 giorni compresi tra le ore 00,00 del 7 marzo 2021 e le ore 24:00 del giorno 13 marzo 2021 sull’emittente recante il marchio “Alert System TV”.
In data 26 marzo 2021 la società ha messo a disposizione le registrazioni richieste mediante upload sul cloud del Corecom.
Dalla visione delle registrazioni dei programmi televisivi trasmessi dal 7 al 13 marzo 2021 sul servizio di media audiovisivo Alert System TV resi disponibili è emerso che il palinsesto del servizio di media audiovisivo in questione è stato identificato da un unico marchio per meno di 24 ore settimanali, ossia per 15 ore, 43 minuti e 1 secondi.
Il Corecom Toscana ha così adottato atto di contestazione (CONT/1/2021) nei confronti della Società in data 7 luglio 2021.
L’azienda in data 27 luglio 2021 ha presentato scritti difensivi al Corecom Toscana, il quale ha con nota del 4 agosto 2021 trasmesso la relazione e la documentazione riferita all’esito del procedimento istruttorio all’AGCOM, unitamente alal proposta di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
L’Autorità ha ritenuto di accogliere la proposta e adottato nella riunione dell’11 novembre 2021, la deliberazione 209/21/CSP oggetto di impugnazione, notificata alla parte in data 24 novembre
2021, con la quale l’AGCOM, ritenendo sussistenti le violazioni contestate e i presupposti per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ha ingiunto alla Società il pagamento di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 177 del 2005.
5. Avvero tale provvedimento parte ricorrente ha proposto un primo motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione dell'art.14 della legge n.689 del 1981 e dell'art.5, comma 3, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui alla delibera 581/15/CONS di AGCOM, oltre che la violazione dell'art.18, comma 2, della legge n.689 del 1981 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione.
Premette che in base all'art.5, commi 1 e 3, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui alla delibera 581/15/CONS di AGCOM, “ Il procedimento sanzionatorio si avvia con la notificazione di un atto di contestazione al trasgressore, sottoscritto dal Direttore competente ” (comma1) e che “ Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81, l’atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore nei termini di 90 giorni dall’accertamento ” (comma 3).
Inoltre l'art.14, comma 2, della legge n.689 del 1981 dispone che “ Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento ”.
Nel caso di specie, tale termine di novanta giorni non sarebbe stato rispettato, poiché il Corecom Toscana ha acquisito le registrazioni in data 26 marzo 2021 e la notificazione della contestazione è avvenuta solo il 9 luglio 2021, ossia 105 giorni dopo.
5.1 L’AGCOM ha contraddetto che in realtà il termine di decorrenza dei novanta giorni deve farsi decorrere nel caso di specie da quanto “ il Comitato regionale per le Comunicazioni Toscana ha potuto accertare compiutamente e formalmente l'esistenza dell'infrazione...solo in data 11 Maggio 2021, data in cui risulta ricevuta dall'Organismo regionale medesimo la relazione della società incaricata di svolgere il servizio di monitoraggio esterno. Ne consegue la tempestività della notifica della contestazione avvenuta in data 09/07/2021 ” (pagina 4, doc.1, terz'ultimo e quart'ultimo periodo).
5.2 Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.
Se è vero che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, in materia di procedimenti sanzionatori condotti dalle Autorità indipendenti, i termini previsti dai regolamenti interni delle medesime anche con riguardo alla fase c.d. “preistruttoria” funzionale alla contestazione dell’illecito e prodromica all’apertura della istruttoria cd. “formale” sono da ritenersi perentori (così ex multis Cons. Stato sez. VI, 21 febbraio 2023, n.1761), tuttavia è altresì vero che il dies a quo fa riferimento all’” accertamento ” della violazione, che nel caso di specie può considerarsi avvenuto solo allorché, dopo aver acquisito le registrazioni nell’ambito degli ordinari controlli a campione, è altresì emersa in data 11 maggio 2021 un’ipotesi di infrazione, segnalata dalla società incaricata di svolgere il servizio di monitoraggio e prendere visione delle registrazioni delle trasmissioni ed acquisita in forma di relazione dal Comitato regionale.
Pertanto il provvedimento di contestazione è da ritenersi tempestivamente adottato nel termine di novanta giorni decorrenti dall’11 maggio 2021.
6. Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione di legge (art.3, comma 7, della delibera 353/11/CONS, art.18, comma 2, della legge n.689 del 1981) ed eccesso di potere per illogicità della motivazione, poiché l’Amministrazione nel determinare il periodo di monitoraggio (24 ore settimanali) ha avuto riguardo ad una frazione temporale che va da domenica 7 marzo a sabato 13 marzo 2021, e non come sarebbe stato più corretto, in base alla definizione di settimana riportata anche vocabolario “Treccani” da lunedì a domenica.
6.1 La censura è inammissibile per carenza di prova di resistenza poiché non supportata dalla prova che se l’Amministrazione avesse preso in considerazione tale diverso periodo, la ricorrente avrebbe potuto dimostrare di aver rispettato l’obbligo di cui art. 3, comma 7, del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/Cons.
7. Infine infondato è l’ultimo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene di non aver potuto adempiere all’obbligo in questione a causa della particolare situazione determinata dalle restrizioni alla circolazione per la pandemia da Covid.
Richiama l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.15 del 9 marzo 2021 che con riferimento al Comune di Viareggio aveva disposto l’applicazione, a decorrere da mercoledì 10 marzo 2021 e per la durata di 5 giorni fino a domenica 14 marzo 2021 compresa, delle misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3.
Sostiene che ne sarebbe derivata l’impossibilità di spostamento se non entro i confini del Comune e limitatamente agli spostamenti strettamente necessari a svolgere le attività lavorative essenziali, senza la possibilità di dar luogo a momenti di incontro tra persone necessari all’emittente per la costruzione di nuovi programmi.
Il provvedimento gravato sarebbe pertanto illegittimo per violazione dell’art.3 della legge n.689 del 1981, che prevede anche per l'irrogazione di sanzioni amministrative la necessaria sussistenza della colpa o del dolo ed inoltre perché ricorrerebbero il caso fortuito o la forza maggiore tali da escludere la responsabilità della ricorrente.
7.1 La censura è infondata.
Quanto all’elemento soggettivo della colpa, da tenere distinto dalla forza maggiore quale causa di esclusione della colpevolezza, occorre rilevare che in materia di illeciti amministrativi è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, ponendo l’art. 3 della legge n. 689 del 1981, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita nel caso di specie, come eccepito dalla difesa di AGCOM.
Quanto poi all’asserita esistenza di un impedimento oggettivo (quale factum principis ), in realtà l’art. 40 del DPCM 2 marzo 2021 con riferimento agli spostamenti in zona rossa consentiva anche quelli in entrata e in uscita dal territorio, classificato come zona rossa, se motivati da comprovate esigenze lavorative.
Ad ogni modo poi vi erano altri strumenti di comunicazione a distanza, di cui la ricorrente per la sua specifica professionalità avrebbe dovuto avere piena contezza, per consentire di effettuare riunioni di lavoro anche da remoto.
Tanto è sufficiente per ritenere palesemente infondato il motivo in questione.
8. Il ricorso pertanto va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ComunicaItalia Srl, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre ad accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO