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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4370 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , res.te in Parte_1 C.F._1
Sestu, via Giuseppe Mazzini n. 46, elettivamente dom.ta in Cagliari, nella via Tiziano n. 52, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Cod. fisc. CP_1 C.F._2 convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Il Tribunale Ill.mo voglia:
1) poiché sussiste un pregiudizio imminente ed irreparabile ai danni della minore, disporre in via d'urgenza, inaudita altera parte, che la piccola (nata a [...] il [...] - Persona_1
Cod. fisc. ) possa essere sottoposta a tutti gli accertamenti ed ai trattamenti C.F._3 medico-sanitari di cui alla prescrizione in data 7.6.2023 e successivi che si dovessero rendere necessari, senza necessità del consenso da parte del sig. CP_1
2) affidare in via esclusiva alla sig.ra ; Persona_1 Pt_1
3) disporre che la bambina continuerà a vivere con la madre, presso la cui abitazione conserverà la residenza anagrafica;
4) stabilire che, quando verrà in Sardegna, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 secondo gli accordi con la madre (tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina, nonché degli impegni di lavoro della sig.ra ) alla presenza della sig.ra o Pt_1 Pt_1 del padre di quest'ultima, sig. ; Parte_2
5) posto che il sig. ha la patente inglese e non ha dimestichezza con la guida in Italia, CP_1 stabilire che egli non potrà portare in auto la piccola sarà, quindi, cura della sig.ra Persona_1
occuparsi degli spostamenti della bambina, personalmente o per il tramite di persona di sua Pt_1 fiducia;
6) prevedere che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia, la somma mensile di € 650,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra , somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
Pt_1
7) stabilire che le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, restino a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%;
8) con ogni altra conseguenza di legge;
9) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
****
Con ricorso ex art 337 ter c.c, depositato in data 19.06.2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...]. Persona_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio nel Regno Unito con il Signor sig. ; che dalla relazione è nata CP_1 [...]
(Londra, il 25.4.2020), riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione con il Persona_1 resistente è entrata in crisi in quanto il resistente non ha adeguato il proprio stile di vita alla nuova condizione di genitore;
che il resistente, inoltre, ha serbato condotte violente;
di essersi, quindi,
allontanata dal domicilio familiare nel mese di novembre 2020; che da tale momento il rapporto del convenuto con la figlia è sempre stato sporadico e di basso spessore;
che il convenuto dimora in
Inghilterra e negli ultimi tre anni ha incontrato la figlia solo in occasione delle vacanze estive per qualche ora;
che anche i contatti telefonici sono sporadici;
di essersi occupata in via esclusiva di tutte le esigenze della bambina (mediche, scolastiche, ludiche, di vita sociale…) sia sotto il profilo economico, sia per quanto riguarda la gestione scolastica;
che il convenuto non ha prestato il consenso alla visita con lo neuro psichiatrica infantile prescritta dalla pediatra nel giugno 2023; che il convenuto corrisponde per il mantenimento della minore in modo del tutto saltuario ed altalenante una somma tra euro 100,00 ed euro 250,00 al mese (l'ultimo versamento risale a marzo 2023)
inoltre, non rimborsa le spese straordinarie. Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della Diesa s.r.l. nel
2021 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito lordo di euro 11.238,19.
Per quanto concerne la condizione reddituale della resistente, ha rilevato che lo stesso lavora come cameriere, con una retribuzione mensile di circa 2.000 sterline al mese (paria a circa € 2.350,00).
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo a sé della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le condizioni indicate nel ricorso ( il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi con la madre tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina, nonché degli impegni di lavoro della sig.ra alla presenza della sig.ra o del padre di quest'ultima) e la determinazione Pt_1 Pt_1 di un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 650,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.
*****
All'udienza di comparizione del 20.05.2024 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “attualmente vivo a Sestu presso la casa dei miei genitori alla via Mazzini n.36. con noi vive mia figlia nato il [...]. Preciso che Persona_1 abbiamo convissuto con il a Londra dove è nata Ci siamo lasciati e io sono CP_1 Persona_1 tornata in Sardegna nel novembre 2020 portando con me la bambina in accordo con il padre. da allora non c'è più stata convivenza e lui è rimasto in Inghilterra. Nel corso degli anni ci siamo sentiti e vedeva la bambina con videochiamate. Mi ha versato a sua discrezione delle somme per il mantenimento da 100,0 a 250,00 euro al mese talvolta anche 300,00. Ha visto la bambina una o due volte quando è venuto in Sardegna in vacanza. Attualmente non sta versando nulla e non so esattamente dove sia e non mi dice che lavoro faccia. Quando stavamo insieme lavorava come cameriere con il reddito di circa 2000,00 sterline al mese. So che fa dei viaggi di piacere ed sostanzialmente certo che stia lavorando. La bambina frequenta l'asilo a Sestu, sta bene.” All'esito dell'udienza il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis n.22 c.p.c. disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre e che la stessa
Per_ possa assumere in via autonoma ogni scelta che riguardi ha inoltre determinato in euro
400,00, il contributo di mantenimento a carico del ed, altresì, ha incaricato i Servizi Sociali CP_1 di Sestu di fornire informazioni in ordine alla situazione abitativa e generale della minore
[...] ed in ordine alla capacità genitoriale della madre. Persona_1
****
La causa istruita con produzione documentale e relazione dei servii sociali è stata rimessa al collegio per decisione.
****
Relativamente al minore ritiene il Tribunale di confermare l'affido super esclusivo alla madre già
disposto con l'ordinanza resa in data 20.5.2024 non essendone mutati i presupposti.
Giova osservare, difatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L.
n. 54 del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti della figlia appare avvalorata anche dal contegno processuale del che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno CP_1 contrario al plesso assertivo della , il che conferma ulteriormente quel contegno improntato Pt_1 al più assoluto disinteresse nei confronti della figlia ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi e all'udienza di comparizione che il convenuto dimora a Londra e incontra la minore solo in rare occasioni durante le vacanze estive,
inoltre non ha contatti telefonici quotidiani con la stessa e non è puntuale nel contribuire al mantenimento della minore, oltre ad omettere di rimborsare le spese straordinarie. Inoltre, lo stesso trascura le questioni di salute della minore, rifiutando di sottoscrivere i consensi necessari per sottoporre la minore alla visita di neuropsichiatria infantile prescritta dalla pediatra.
In verità, il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e ai loro interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità
genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
La relazione depositata dai Servizi Sociali ha rilevato che la minore è apparsa serena e allegra e l'abitazione adeguata. Pertanto, la madre appare il genitore più idoneo
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione della medesima.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse dei minori, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza della predetta minore, deve disporsi,
confermando quanto statuito con i provvedimenti provvisori, che il genitore non affidatario potrà
incontrare la stessa in presenza della madre e previo accordo con la stessa.
***** Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della minore occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie.
Giova osservare e in primo luogo che con riferimento alla domanda e alla quantificazione di un assegno di mantenimento per i figli, la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente,
costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di prestare attività
lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze della Diesa s.r.l. nel 2021 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito lordo di euro 11.238,19.
Mentre il resistente ha sempre presterebbe attività come cameriere. mensile di circa 2.000 sterline al mese (paria a circa € 2.350,00). Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età della minore i tempi pressoché totali di permanenza dei medesimi con la madre, si ritiene equo onerare il al versamento di un assegno mensile pari ad Euro 400,00 così come stabilito CP_1 nell'ordinanza del 20.05.2024, a favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. conferma l'affidamento in via esclusiva a della figli minore Parte_1 Persona_1
e fissa, ai fini anagrafici, la residenza presso la madre;
la stessa potrà prestare i
[...] necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie,
iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori;
2. dispone che il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre e in presenza della stessa;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia, mediante il CP_1 versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 400,00 Parte_1 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straord inarie;
4. condanna a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, che si CP_1 liquidano in euro 3200,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 26.03.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Mario Farina
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4370 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , res.te in Parte_1 C.F._1
Sestu, via Giuseppe Mazzini n. 46, elettivamente dom.ta in Cagliari, nella via Tiziano n. 52, presso lo studio dell'avv. Maria Paola Tiso, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], Cod. fisc. CP_1 C.F._2 convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Il Tribunale Ill.mo voglia:
1) poiché sussiste un pregiudizio imminente ed irreparabile ai danni della minore, disporre in via d'urgenza, inaudita altera parte, che la piccola (nata a [...] il [...] - Persona_1
Cod. fisc. ) possa essere sottoposta a tutti gli accertamenti ed ai trattamenti C.F._3 medico-sanitari di cui alla prescrizione in data 7.6.2023 e successivi che si dovessero rendere necessari, senza necessità del consenso da parte del sig. CP_1
2) affidare in via esclusiva alla sig.ra ; Persona_1 Pt_1
3) disporre che la bambina continuerà a vivere con la madre, presso la cui abitazione conserverà la residenza anagrafica;
4) stabilire che, quando verrà in Sardegna, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 secondo gli accordi con la madre (tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina, nonché degli impegni di lavoro della sig.ra ) alla presenza della sig.ra o Pt_1 Pt_1 del padre di quest'ultima, sig. ; Parte_2
5) posto che il sig. ha la patente inglese e non ha dimestichezza con la guida in Italia, CP_1 stabilire che egli non potrà portare in auto la piccola sarà, quindi, cura della sig.ra Persona_1
occuparsi degli spostamenti della bambina, personalmente o per il tramite di persona di sua Pt_1 fiducia;
6) prevedere che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia, la somma mensile di € 650,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra , somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
Pt_1
7) stabilire che le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, restino a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%;
8) con ogni altra conseguenza di legge;
9) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
****
Con ricorso ex art 337 ter c.c, depositato in data 19.06.2023, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo venissero regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...]. Persona_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio nel Regno Unito con il Signor sig. ; che dalla relazione è nata CP_1 [...]
(Londra, il 25.4.2020), riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione con il Persona_1 resistente è entrata in crisi in quanto il resistente non ha adeguato il proprio stile di vita alla nuova condizione di genitore;
che il resistente, inoltre, ha serbato condotte violente;
di essersi, quindi,
allontanata dal domicilio familiare nel mese di novembre 2020; che da tale momento il rapporto del convenuto con la figlia è sempre stato sporadico e di basso spessore;
che il convenuto dimora in
Inghilterra e negli ultimi tre anni ha incontrato la figlia solo in occasione delle vacanze estive per qualche ora;
che anche i contatti telefonici sono sporadici;
di essersi occupata in via esclusiva di tutte le esigenze della bambina (mediche, scolastiche, ludiche, di vita sociale…) sia sotto il profilo economico, sia per quanto riguarda la gestione scolastica;
che il convenuto non ha prestato il consenso alla visita con lo neuro psichiatrica infantile prescritta dalla pediatra nel giugno 2023; che il convenuto corrisponde per il mantenimento della minore in modo del tutto saltuario ed altalenante una somma tra euro 100,00 ed euro 250,00 al mese (l'ultimo versamento risale a marzo 2023)
inoltre, non rimborsa le spese straordinarie. Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della Diesa s.r.l. nel
2021 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito lordo di euro 11.238,19.
Per quanto concerne la condizione reddituale della resistente, ha rilevato che lo stesso lavora come cameriere, con una retribuzione mensile di circa 2.000 sterline al mese (paria a circa € 2.350,00).
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo a sé della figlia minore con regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le condizioni indicate nel ricorso ( il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo gli accordi con la madre tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina, nonché degli impegni di lavoro della sig.ra alla presenza della sig.ra o del padre di quest'ultima) e la determinazione Pt_1 Pt_1 di un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 650,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.
*****
All'udienza di comparizione del 20.05.2024 è comparsa la sola ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando altresì: “attualmente vivo a Sestu presso la casa dei miei genitori alla via Mazzini n.36. con noi vive mia figlia nato il [...]. Preciso che Persona_1 abbiamo convissuto con il a Londra dove è nata Ci siamo lasciati e io sono CP_1 Persona_1 tornata in Sardegna nel novembre 2020 portando con me la bambina in accordo con il padre. da allora non c'è più stata convivenza e lui è rimasto in Inghilterra. Nel corso degli anni ci siamo sentiti e vedeva la bambina con videochiamate. Mi ha versato a sua discrezione delle somme per il mantenimento da 100,0 a 250,00 euro al mese talvolta anche 300,00. Ha visto la bambina una o due volte quando è venuto in Sardegna in vacanza. Attualmente non sta versando nulla e non so esattamente dove sia e non mi dice che lavoro faccia. Quando stavamo insieme lavorava come cameriere con il reddito di circa 2000,00 sterline al mese. So che fa dei viaggi di piacere ed sostanzialmente certo che stia lavorando. La bambina frequenta l'asilo a Sestu, sta bene.” All'esito dell'udienza il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis n.22 c.p.c. disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre e che la stessa
Per_ possa assumere in via autonoma ogni scelta che riguardi ha inoltre determinato in euro
400,00, il contributo di mantenimento a carico del ed, altresì, ha incaricato i Servizi Sociali CP_1 di Sestu di fornire informazioni in ordine alla situazione abitativa e generale della minore
[...] ed in ordine alla capacità genitoriale della madre. Persona_1
****
La causa istruita con produzione documentale e relazione dei servii sociali è stata rimessa al collegio per decisione.
****
Relativamente al minore ritiene il Tribunale di confermare l'affido super esclusivo alla madre già
disposto con l'ordinanza resa in data 20.5.2024 non essendone mutati i presupposti.
Giova osservare, difatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L.
n. 54 del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti della figlia appare avvalorata anche dal contegno processuale del che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno CP_1 contrario al plesso assertivo della , il che conferma ulteriormente quel contegno improntato Pt_1 al più assoluto disinteresse nei confronti della figlia ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi e all'udienza di comparizione che il convenuto dimora a Londra e incontra la minore solo in rare occasioni durante le vacanze estive,
inoltre non ha contatti telefonici quotidiani con la stessa e non è puntuale nel contribuire al mantenimento della minore, oltre ad omettere di rimborsare le spese straordinarie. Inoltre, lo stesso trascura le questioni di salute della minore, rifiutando di sottoscrivere i consensi necessari per sottoporre la minore alla visita di neuropsichiatria infantile prescritta dalla pediatra.
In verità, il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e ai loro interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità
genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
La relazione depositata dai Servizi Sociali ha rilevato che la minore è apparsa serena e allegra e l'abitazione adeguata. Pertanto, la madre appare il genitore più idoneo
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione della medesima.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse dei minori, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza della predetta minore, deve disporsi,
confermando quanto statuito con i provvedimenti provvisori, che il genitore non affidatario potrà
incontrare la stessa in presenza della madre e previo accordo con la stessa.
***** Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della minore occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie.
Giova osservare e in primo luogo che con riferimento alla domanda e alla quantificazione di un assegno di mantenimento per i figli, la mancata costituzione del convenuto non può, evidentemente,
costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di prestare attività
lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze della Diesa s.r.l. nel 2021 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito lordo di euro 11.238,19.
Mentre il resistente ha sempre presterebbe attività come cameriere. mensile di circa 2.000 sterline al mese (paria a circa € 2.350,00). Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età della minore i tempi pressoché totali di permanenza dei medesimi con la madre, si ritiene equo onerare il al versamento di un assegno mensile pari ad Euro 400,00 così come stabilito CP_1 nell'ordinanza del 20.05.2024, a favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. conferma l'affidamento in via esclusiva a della figli minore Parte_1 Persona_1
e fissa, ai fini anagrafici, la residenza presso la madre;
la stessa potrà prestare i
[...] necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie,
iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori;
2. dispone che il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre e in presenza della stessa;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia, mediante il CP_1 versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 400,00 Parte_1 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straord inarie;
4. condanna a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, che si CP_1 liquidano in euro 3200,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 26.03.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Mario Farina
Dott. Giorgio Latti