Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott. Sandro Montanari Consigliere on. dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4324 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del
18 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso il proprio legale, Avv. Zamir C.F._1
Bregasi (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta procura già in atti C.F._2
APPELLANTE
nato in [...], il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Frittelli (C.F. , con C.F._4
studio in Roma, via Caravaggio n. 50, come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione
APPELLATO
AVV. (C.F. ,) nella qualità di Parte_2 C.F._5
Curatore Speciale della minore nata a [...] il [...], giusta Persona_1
decreto di nomina emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 10 luglio 2023, rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Vicolo del Curato n. 12
APPELLATA
e
1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni
e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa in data 11 luglio 2024 dal Tribunale per i
Minorenni di Roma n. 422/2024 nel proc. n. 621/2023 R.G. CONT.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19 giugno 2023 la Questura di Roma – III Distretto di Pubblica Sicurezza di “Fidene –
Serpentara” trasmetteva al Tribunale per i Minorenni di Roma un esposto-denuncia formalizzato da (nato in [...], [...]) nei confronti di CP_1 Parte_1
(nata a [...], il [...]) per asseriti
[...]
maltrattamenti che quest'ultima avrebbe posto in essere nei confronti della figlia minore
[...]
, nata a [...], [...], da una relazione tra il e la _1 CP_1 Pt_1
Secondo la prospettazione del denunciante, la minore sarebbe stata trascurata dalla madre nell'igiene e nella cura (negli atti si legge che la bambina era sempre sporca, irritata nelle parti intime in quanto il pannolino non sarebbe cambiato con giusti criteri, con il viso intriso dei muchi nasali, le unghie lunghe e nere e i capelli unti;
la piccola in un'occasione, spinta _1
dalla fame, si sarebbe arrampicata su una sedia con dei cuscini, in modo da poter raggiungere il frigorifero e sfamarsi da sola. In un'altra occasione la avrebbe detto che la bambina Pt_1
aveva preso un coltello e, sempre arrampicandosi, sarebbe poi andata sul balcone per tentare di colpire i coniglietti, aprendo scenari preoccupanti su tutte le situazioni pericolose o mortali che questi gesti avrebbero potuto cagionare alla bambina come ferirsi o cadere dal balcone). Inoltre,
a detta del denunciante, la donna “sarebbe solita fare uso di sostanze stupefacenti [… e] trascorrere le serate in casa con uomini e amici a vario titolo con i quali si intratterrebbe a fare “festini” sino a notte inoltrata”. Per tali motivi dal pomeriggio del 10 giugno 2023 il CP_1
aveva preso con sé la minore per portarla presso la sua abitazione sita in Fonte Nuova (RM), via Caravaggio n. 50.
La Procura per i Minorenni, ricevuta la notizia di reato, disponeva procedersi ad approfondimenti.
In data 20 giugno 2023 la presentava denuncia-querela nei confronti del Vrapi ai Pt_1
Carabinieri della Stazione di Mentana, rappresentando un quadro di violenze e di maltrattamenti che l'uomo avrebbe posto in essere nei suoi confronti per tutta la durata della relazione, sin dall'epoca del fidanzamento, con il placet di entrambe le famiglie di origine. Venivano quindi sentiti a sommarie informazioni tutti i soggetti indicati in denuncia.
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Successivamente, in data 23 giugno 2023, la chiedeva l'intervento delle Forze Pt_1 dell'Ordine, denunciando di essere stata ferita dal il quale la avrebbe quasi investita CP_1 durante una manovra a bordo della propria autovettura. L'uomo, che giungeva poco dopo sul posto in compagnia del fratello e della figlioletta, negava ogni addebito, riferendo che l'ex compagna, durante una lite, aveva tentato di aprire lo sportello della vettura in partenza, per riprendersi la bambina. Veniva quindi acquisito il referto di PS della donna, attestante una prognosi di 7 giorni per “trauma contusivo-schiacciamento gamba, caviglia e piede dx”.
Il Giudice relatore, conformemente al disposto degli artt. 332 e 473 bis.13 c.p.c., con provvedimento del 10 luglio 2023 nell'ambito del procedimento n. 621/2023 CNT nominava
Curatore Speciale della minore l'Avv. , richiedeva una relazione socio- Parte_2
ambientale sul nucleo, a cura del Servizio Sociale territorialmente competente, e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 7 novembre 2023.
In data 14 luglio 2023 veniva trasmessa la relazione del Servizio Sociale di Fonte Nuova, nella quale si dava atto dei colloqui intercorsi con i genitori della minore. Il padre riferiva di aver prelevato la minore dalla casa della madre, in quanto preoccupato per le condizioni in cui versava , e di essere allarmato per i comportamenti tenuti dalla madre. La _1 Pt_1
confermava la sua versione dei fatti, secondo la quale l'ex compagno sarebbe stato violento e maltrattante nei suoi confronti.
Le Assistenti Sociali riferivano di aver effettuato accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori della minore, così come in quella della zia paterna, ove sarebbe _1
solita trascorrere alcune ore della giornata.
All'udienza del 7 novembre 2023 comparivano il Servizio Sociale, il Curatore speciale e i genitori della minore (la si era costituita in data 16 ottobre 2023, il l 2 novembre Pt_1 CP_1
2023). Il Curatore informava il Giudice relatore della pendenza di un procedimento penale a carico del presso il Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, aperto in seguito alle denunce CP_1 presentate dalla Il padre della minore negava ogni addebito;
l'uomo riferiva, inoltre, Pt_1
che unitamente alla donna avevano presentato in passato ricorso congiunto al Tribunale
Ordinario, ai sensi degli artt. 337 ter ss. c.c., per l'omologazione di un accordo, ma che era stata successivamente presentata domanda di estinzione del procedimento (cfr. provvedimento del
20 novembre 2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli nell'ambito del proc. n. 838/2023, confluito in atti). La negava le accuse mosse dal padre della minore e produceva Pt_1
mediante il proprio difensore i risultati degli accertamenti svolti dal SERD (le relazioni attestavano la negatività della donna per tutte le sostanze indagate, oltre che una buona aderenza al programma). Il Curatore Speciale chiedeva di effettuare un approfondimento urgente sulla
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personalità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori, di disporre la liberalizzazione degli incontri madre-figlia e l'attivazione di un SISMIF presso le abitazioni del e della CP_1
Il difensore del e quello della si associavano alle richieste avanzate Pt_1 CP_1 Pt_1
dal Curatore, e in favore della veniva chiesta anche l'interruzione del percorso al Pt_1
SERD, stante la sua accertata negatività al consumo di sostanze stupefacenti.
Con provvedimento collegiale del 13 novembre 2023 il Tribunale per i Minorenni, preso atto della valutazione del SERD e del positivo andamento degli incontri protetti madre-figlia, liberalizzava gli incontri, escludendo il pernotto;
confermava il collocamento di presso _1
il padre;
disponeva una educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
disponeva consulenza tecnica di ufficio, nominando quale consulente la dott.ssa ER
, affinché procedesse alla valutazione di entrambi i genitori della minore, rispondendo
[...]
ai seguenti quesiti:
“1) valutare e descrivere le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:
a) profilo di personalità delle parti, indicando, in particolare, la presenza di tratti di personalità pervasivi in uno od in entrambi i genitori che espongano il minore a situazioni di rischio, tenendo conto delle valutazioni eventualmente già effettuate;
b) capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo al minore;
c) capacità dei genitori di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia di origine;
d) capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi della figlia;
e) capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia;
2) valutare quale sia la qualità psicologica della relazione della minore con le figure genitoriali;
3) valutare lo stato di benessere psicologico del minore e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico;
4) proporre, all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie il collocamento più idoneo per la minore indicando, in caso di gravi carenze e di pregiudizio per il minore,
l'eventuale necessità di un collocamento etero-familiare della medesima;
5) proporre i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;
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6) suggerire gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento;
7) prendere eventualmente contatti con il servizio sociale ed in accordo con lo stesso e sulla base delle risorse disponibili, redigere, con l'ausilio degli eventuali CCTTPP, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i
CCTTPP ed i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio”.
Il CTU accettava l'incarico all'udienza del 5 dicembre 2023. Il ominava quali consulenti CP_1
di parte la dott.ssa e la dott.ssa . Persona_3 Persona_4
In data 28 maggio 2024 la dott.ssa depositava la relazione definitiva. ER
Con sentenza dell'11/14 luglio 2024 il Tribunale per i Minorenni, visti gli artt. 330 e 333 c.c., definitivamente pronunciando nell'interesse della minore, così provvedeva:
“1) Dispone, in via provvisoria sino a diverso provvedimento del competente giudice ordinario
– cui i genitori dovranno rivolgersi per la definitiva regolazione della loro responsabilità genitoriale sulla figlia minore - l'affidamento in via esclusiva della minore al padre, CP_1
con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte del medesimo per tutte
[...]
le questioni attinenti la minore.
2) Incarica il Servizio Sociale di disciplinare gli incontri della minore con la madre secondo quanto indicato dal CTU sino a diverso provvedimento del competente giudice ordinario.
3) Incarica il Servizio Sociale di attivare un'assistenza educativa domiciliare per la minore presso le abitazioni dei genitori nel massimo delle ore possibili.
4) Prescrive alla madre della minore di rivolgersi al CSM della Asl territorialmente competente per la sua presa in carico, percorso che dovrà essere costantemente monitorato dal Servizio
Sociale e, ad entrambi i genitori, di effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità presso il centro che sarà loro indicato dal Servizio Sociale.
5) Incarica il Servizio Sociale di effettuare un attento monitoraggio della situazione famigliare.
6) Compensa le spese di giudizio ad eccezione delle spese per la ctu, liquidate con separato provvedimento, che vanno poste a carico del padre della minore che ha richiesto
l'accertamento”.
***
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 ha proposto appello lamentando Violazione e falsa applicazione dell'art. 333 c.c. Carenza di Parte_1
prova in ordine alla sussistenza delle condotte pregiudizievoli che hanno determinato la
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sospensione della responsabilità genitoriale della madre. Illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe viziata da difetto di motivazione;
dalle operazioni peritali non sarebbe emersa l'inidoneità della signora a svolgere la propria funzione genitoriale;
il Tribunale per i Minorenni non avrebbe sviluppato alcun argomento giuridico rispetto alle difese svolte da parte della le conclusioni del Pt_1
CTU – integralmente sposate dal Tribunale – sarebbero viziate da una valutazione complessiva degli atti di indagine per larga parte illogica e irragionevole sotto un duplice profilo, metodologico e deduttivo (la dott.ssa si sarebbe impropriamente avvalsa dello ER
strumento Google translate per comunicare con i genitori del e non avrebbe tenuto in CP_1
adeguata considerazione le criticità evidenziate dal Dott. . La ha quindi Per_5 Pt_1
concluso chiedendo in via principale di riformare la sentenza impugnata e, in subordine e in via istruttoria, di disporre una nuova CTU sulle competenze genitoriali.
Con decreto presidenziale del 6 settembre 2024 è stato individuato il Consigliere relatore della causa, è stata fissata la comparizione delle parti nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
(successivamente sostituita, con provvedimento del 7 gennaio 2025, dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sono stati dati i termini di legge per una corretta instaurazione del contraddittorio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 473 bis.31 c.p.c., ed è stata richiesta una relazione di aggiornamento sulla condizione della minore e del nucleo al Servizio Sociale territorialmente competente.
Il Servizio Sociale del ha depositato quanto richiesto in data 18 Controparte_2
dicembre 2024. Nella relazione si legge che: il continua a lavorare come idraulico e si CP_1
prende cura della minore con il supporto dei propri genitori, i quali dal mese di settembre 2023 si sono stabilizzati presso la sua abitazione;
il padre, pur avendo preso atto del fatto che _1
è migliorata nell'eloquio (i Servizi avevano dato atto in precedenza che la minore, ormai raggiunti i tre anni e mezzo, ancora non parlava), ha accolto la riflessione sviluppata dal
Servizio in merito alla possibilità di effettuare un accesso al TSMREE territoriale per sottoporla ad una valutazione dello stato evolutivo;
effettua videochiamate con la madre per _1 un'ora al giorno tutti i giorni e svolge con lei incontri settimanali;
la vive da sola, Pt_1
lavora attualmente presso un bar a Roma e dichiara di volersi trasferire ad Anzio ove ha dei parenti che sarebbero in grado di offrirle supporto;
rispetto alla prescrizione di rivolgersi al
CSM territoriale, la donna avrebbe affermato di non essere disponibile a tale percorso motivando “perché le cose devono essere uguali per tutti e due i genitori” (nel colloquio del 28 novembre 2024 ella ha poi riferito che una dottoressa, non meglio specificata, le avrebbe detto
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che non aveva bisogno della presa in carico), dichiarandosi disponibile ad accedere soltanto al percorso di sostegno alla genitorialità e nemmeno ad aumentare la frequenza rispetto al progetto
SISMIF; i percorsi di sostegno alla genitorialità sono iniziati per entrambi i genitori dal mese di novembre 2024.
Si è costituita in data 15 gennaio 2025 la Curatrice Speciale della minore, chiedendo in via principale di rigettare l'appello, confermando le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, e in subordine di disporre un aggiornamento di CTU.
Il si è costituito in data 17 gennaio 2025, chiedendo il rigetto dell'appello, anche in punto CP_1
di richieste istruttorie.
Il 28 gennaio 2025 ha depositato memorie di replica la madre della minore, allegando: il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Tivoli in relazione al procedimento penale n.
4849/2023 iscritto nei confronti della per il reato di cui all'art. 572 commi Pt_3 Pt_1
1 e 2 c.p.; la comunicazione della notizia di reato e l'iscrizione nel registro degli indagati del
Vrapi e dei genitori dello stesso presso la Procura di Tivoli, in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 609 bis e ter, 572 e 574 c.p.; il certificato ex artt. 335 c.p.p. n.q. di persona offesa dei reati di cui agli artt. 612 bis, 572, 574, 582, 577 e 609 bis c.p.; il certificato della ASL RM5 nel quale si attesta che dai colloqui svolti “non sono emersi elementi di acuzie e subacuzie psichiatriche, né segni e sintomi che al momento possano riferirsi a patologie psichiatriche in atto”; il contratto di lavoro della donna. Ha quindi insistito nella necessità di una nuova CTU.
Anche le parti hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi alle rispettive conclusioni.
In data 15 febbraio 2025 il P.G. ha formulato il seguente parere: Ritenuto di dover condividere le argomentazioni del provvedimento di primo grado, esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello. In particolare, la decisione è originata dalla constatazione dell'elevata conflittualità tra i due genitori, che non consente, tuttora, di disporre un affidamento condiviso. La situazione deve continuare, però, ad essere monitorata, in vista di un auspicabile ripristino della piena responsabilità di entrambi i genitori che, considerati individualmente, appaiono entrambi possedere adeguate capacità. In particolare, deve essere proseguito per entrambi il percorso di sostegno alla genitorialità, il cui sviluppo attuale, peraltro, non è ancora noto, mancando la relazione del servizio a ciò deputato. Per questo, in subordine rispetto alle conclusioni sopra riportate, si chiede di proseguire l'osservazione, acquisendo tale relazione e disponendo l'incremento degli incontri con la madre.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha deciso come segue.
***
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Giova preliminarmente osservare che il decreto impugnato è stato emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Roma solo in via provvisoria, sino a diverso provvedimento del competente giudice ordinario, sicché spetterà a quest'ultimo, al quale le parti dovranno necessariamente rivolgersi per la definitiva regolamentazione dell'affidamento della minore, svolgere tutti i necessari approfondimenti istruttori, eventualmente anche mediante integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, al fine di individuare la soluzione più idonea a tutelare in via definitiva l'interesse della minore.
Quanto agli specifici motivi di appello, la deduce in primo luogo che dalla svolta Pt_1
consulenza tecnica di ufficio non sarebbe emersa la sua inidoneità a svolgere la funzione genitoriale, avendo l'accertamento peritale unicamente evidenziato che la madre soffrirebbe di
“depressione clinicamente significativa”. Lamenta, quindi, che nonostante la mancanza di riscontri in merito a condotte pregiudizievoli della genitrice, il primo giudice aveva disposto, con motivazione contraddittoria, l'affidamento esclusivo della minore al padre.
Osserva questa Corte che la decisione del primo giudice è corretta e va condivisa.
Va rilevato che con la legge n. 54/2006 il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bi-genitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08).
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L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento, in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Con riferimento al caso di specie, la svolta consulenza tecnica di ufficio, che questa Corte intende integralmente recepire perché fondata su scrupolosa indagine condotta con corretta metodologia scientifica e inoltre perché del tutto immune da vizi logici, ha messo in luce alcune criticità riguardo alla figura genitoriale materna. Il consulente incaricato, invero, dopo attenta valutazione della situazione oggetto di studio, ha concluso suggerendo l'affidamento esclusivo di al padre, sulla base delle seguenti considerazioni: _1
- Le caratteristiche di personalità della madre della minore, come ampiamente descritto in risposta al primo quesito, e il suo stato psicologico attuale costituiscono fattori di rischio per lo sviluppo di
. La sig.ra infatti, soffre di un disturbo dell'umore clinicamente rilevante che non _1 Pt_1
è dalla stessa riconosciuto e che dovrà essere affrontato attraverso un percorso di cura.
- manifesta un disagio a causa della conflittualità genitoriale e, sebbene il comportamento _1
di entrambi i genitori alimenti il rischio per il suo sviluppo, il sig. appare ad oggi, il genitore CP_1
più consapevole e capace di modulare il suo comportamento e preservare l'immagine della madre agli occhi della figlia.
- affidare la minore in modo congiunto comporterebbe la necessità per i genitori di un confronto e di una comunicazione che attualmente sono preclusi a causa della conflittualità ma soprattutto a causa delle difficoltà della sig.ra che compromettono attualmente il suo esame di realtà e la capacità Pt_1
di valutare i dati di contesto.
Il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che la ha alle spalle una storia Pt_1
familiare drammatica, avendo ella sperimentato maltrattamenti e mancanza di protezione ed essendo stata esposta dai genitori a un clima di violenza e a separazioni traumatiche, tutte circostanze che, secondo la Consulente, “hanno inciso negativamente sulla strutturazione della personalità della sig.ra e sulla sua capacità di modulare il suo Pt_1
pensiero, non consentendole di adattarsi alle diverse situazioni di vita”.
Anche gli esiti dei test psicodiagnostici, richiamati nella relazione del c.t.u., hanno evidenziato “Un disagio notevole relativo a passate esperienze traumatiche, che non appaiono adeguatamente elaborate e rappresentano un fattore profondamente disturbante per l'adattamento alla vita personale e di relazione”.
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Secondo la valutazione del c.t.u., il appare come una persona ragionevole e matura. Il CP_1
modo in cui ha affrontato tutti i passaggi e le fasi delle operazioni peritali, anche i momenti più complessi in cui la signora ha particolarmente stressato il contesto, depongono a favore di Pt_1
una personalità che è in grado di affrontare con determinazione le situazioni critiche, senza lasciarsi coinvolgere e intrappolare dalle provocazioni”.
Allo stato, e fino a quando la odierna appellante non avrà preso finalmente piena coscienza delle proprie criticità e avrà superato, grazie ai percorsi suggeriti dal primo giudice, il disturbo dell'umore clinicamente rilevante accertato dal consulente,
l'affidamento esclusivo della minore al padre costituisce quindi la scelta più idonea a salvaguardare un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della minore, tenuto conto,
a tal fine, sia delle diverse caratteristiche comportamentali dell'uno e dell'altro genitore, come emerse dalla svolta istruttoria, sia della persistente conflittualità esistente tra le parti.
Va rilevato che il fatto che le accuse formulate dal ei confronti della CP_1 Pt_1
siano confluite in un'archiviazione non esclude la sussistenza di una situazione pregiudizievole per la minore, in relazione alle criticità riscontrate dal c.t.u. con riferimento alla madre e al mancato riconoscimento delle stesse, da parte di quest'ultima.
Allo stesso tempo, il fatto che il i genitori dello stesso risultino ancora indagati CP_1
in relazione alle denunce formulate nei loro confronti dalla non riveste una Pt_1
rilevante incidenza sulla valutazione complessivamente positiva della figura paterna ricavabile dalla svolta istruttoria, posto che, nonostante le gravi accuse formulate dalla odierna appellante, con riferimento al non emergono dagli atti situazioni CP_1
obiettivamente pregiudizievoli per la minore.
Quanto agli errori metodologici nell'espletamento della c.t.u. segnalati dall'appellante, rileva in primo luogo questa Corte che le modalità utilizzate dalla dottoressa nella conduzione dei colloqui con i nonni paterni della minore ER
(utilizzazione del traduttore Google per facilitare la comunicazione), non hanno avuto alcuna incidenza sull'esito complessivo dell'accertamento svolto, trattandosi di due soggetti non sottoposti a valutazione, relativamente ai quali lo svolto colloquio
10 R.G. 4324/2024 serviva esclusivamente a inquadrare il contesto familiare paterno e non certamente ad acquisire elementi di valutazione relativamente alla madre della minore.
Relativamente ai test psicodiagnostici eseguiti dal dott. dai quali secondo Per_5
l'assunto della appellante sarebbero emerse deduzioni diametralmente opposte rispetto alle valutazioni effettuate dal c.t.u., va osservato che le conclusioni riportate nella relazione definitiva costituiscono il compendio della complessiva attività svolta dalla dottoressa , la quale nella propria relazione ha correttamente tenuto ER
conto di tutti i risultati raccolti, tra i quali gli esiti dei test psicodiagnostici, che sono stati esaminati e valutati dal perito sulla base anche dai colloqui clinici e dal comportamento degli interessati.
Va ribadito che dalla complessiva attività istruttoria svolta nel primo e nel presente grado del giudizio non sono emersi elementi pregiudizievoli per la minore, con riferimento alla figura paterna.
A tal fine, non può ignorarsi che dalla relazione trasmessa dal Servizio Sociale del
Comune di Fonte Nuova il 18 dicembre 2024 emerge che la bambina si trova in buono stato di salute ed è bene inserita nell'ambiente scolastico, che il padre è coadiuvato dai suoi genitori nella cura della minore, che presso l'abitazione paterna, così come presso quella materna, prosegue il progetto SISMIF, che la minore incontra la madre una volta alla settimana e ha la possibilità di sentirla tutti i giorni in videochiamata dalle ore 19,00 alle ore 20,00, anche se il a lamentato che in CP_1
alcune occasioni la non ha rispettato l'orario o non ha interagito con la Pt_1
bambina, in quanto intenta a litigare con un'altra persona.
Dalla suddetta relazione è anche emerso che la relativamente alla presa in Pt_1
carico da parte del CSM, nel corso del colloquio del 13 settembre 2024 aveva affermato di non essere disposta a intraprendere tale percorso “perché le cose devono essere uguali per tutti e due i genitori”, mentre successivamente, nel colloquio del 28 novembre 2024, aveva dichiarato che in occasione del suo accesso al CSM una non meglio specificata dottoressa le avrebbe detto che ella non necessitava di tale sostegno.
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La relazione del SISMIF ha poi evidenziato che la donna ha inizialmente ipotizzato di volersi trasferire al nord, per poi prospettare l'ipotesi di un trasferimento a
Mentana e, infine, ad Anzio, presso un suo cugino.
In sostanza, dai più recenti aggiornamenti si desume che la non ha iniziato Pt_1
il prescritto percorso presso il CSM e solo recentemente ha intrapreso il sostegno psicologico, svolge un'attività lavorativa che le impedisce di intensificare le sue frequentazioni con la figlioletta (da una a due volte a settimana), vive da sola e non ha ancora le idee chiare sulla sua futura destinazione residenziale, il che, nel complesso, conferma la valutazione effettuata dal consulente in ordine alle criticità della donna e alla mancata percezione delle stesse, da parte dell'interessata.
Allo stato, persistono quindi le condizioni che hanno orientato il primo giudice nel senso di derogare alla regola dell'affidamento condiviso.
L'appello deve quindi essere rigettato.
In ragione dell'oggetto della controversia e della particolare rilevanza degli interessi sottesi alla domanda, si ritiene di dover compensare per intero tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Presidente rel. dott.ssa Sofia Rotunno
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