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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/02/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al nr. R.G. 220/2024 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI
SIMONA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI SIMONA, Controparte_1 (C.F.
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/01/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno,
previa comunicazione all'altro, a mezzo raccomandata a.r., di ogni mutamento della stessa e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Formigine (MO), Via AL LT n.8 F, di proprietà della Sig.ra
Controparte 1 viene assegnata alla stessa, unitamente a tutti i mobili ivi presenti, che vi abiterà
,
insieme al figlio Per 1. Si dà atto che il Sig. Parte 1 è già uscito dall'abitazione avendo reperito altra idonea soluzione abitativa ed asportando tutti i propri effetti personali;
Piano genitoriale, clausole 3-7:
3) il figli Per 1 è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente ai fini anagrafici presso la madre in Formigine (MO), Via AL LT n.8 F. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni inerenti la gestione straordinaria del figlio (ad esempio salute, residenza, scuola, etc), mentre assumeranno disgiuntamente quelle inerenti la vita quotidiana nel periodo in cu Per 1 sarà presso ciascuno di loro.
Il figli Per 1 frequenta la classe prima del liceo RM (orario dalle 8 alle 13)
E svolge le seguenti attività ricreative/sportive:
Teatro (lunedì dalle 19 alle 20.30)
- Nuoto (giovedì dalle 18 alle 19).
Le attività ricreative del figlio saranno accordate ogni anno in base alle sue preferenze previo accordo tra i genitori.
4) il padre terrà con sé il figlio 2 giorni durante la settimana e un week end a settimane alternate secondo il seguente schema: * 1° e 3° settimana: il padre terr Per 1 due giorni infrasettimanali con pernottamento (esempio lunedì e giovedì dalla fine della scuola e, nei periodi di vacanze e festività, dal mattino alle 10) e lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente o se vacanze o festività al mattino presso la madre;
* 2° e 4° settimana: il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanale con pernotto (ad esempio il lunedì e giovedi dalla fine della scuola e, nei periodi di vacanze e festività, dal mattino alle
9,30) e lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente oppure se festività o vacanze estive presso la madre, - e il week end andandolo a prendere a scuola il sabato (oppure durante le festività o le vacanze estive al mattino alle 10) e lo terrà sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà
a scuola o presso la madre;
5) i genitori terranno altresì con sé il figlio ad anni alterni il giorno di Natale, quello di
Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, tenendo in considerazione anche il rispettivo volere del figlio stesso.
Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il figlio due settimane, anche non consecutive ed il periodo dovrà essere concordato tra loro entro il 30.05 di ogni anno. 6) Parte_1 verserà a titolo di assegno di mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 400,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Controparte_1 Detta somma è soggetta a
Org dal partire dal secondo anno dopo la sentenza. rivalutazione annua sulla base degli indic
7) entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio (che dovranno essere intestate al minore stesso quando e dove possibile)
come disciplinate in sede di protocollo vigente in uso presso codesto Tribunale.
In particolare:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tikets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che sosterrà le spese per il figlio documenterà all'altro quanto speso e l'altro genitore provvederà al rimborso entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione tramite bonifico bancario;
8) il Sig. Parte 1 autorizza la Sig.ra Controparte_1 all'incasso del 100%
dell'assegno unico relativo al figlio e comunque s'impegna a sottoscrivere la relativa documentazione atta alla suddetta autorizzazione;
9) i coniugi dichiarano di essere indipendenti ed autonomi e di non pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento disponendo ognuno di proprie sostanze;
10) I coniugi concordano di dividere i beni comuni come segue: L'autovettura Mini tg. DR718KT, attualmente intestata alla Sig.r Controparte 1 sarà trasferita in proprietà esclusiva al Sig. Parte_1 La relativa dichiarazione di cessione sarà
effettuata in sede di udienza presidenziale e/o di conferma delle condizioni e sarà contenuta nella sentenza di separazione. La cessione sarà effettuata in occasione ed a causa della separazione legale e senza corrispettivo, al quale la signor Controparte 1 rinuncerà. Parte 1L'automobile Citroen C3 Picasso tg. EY819KB attualmente intestata al Sig
viene assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra Controparte_1 La relativa dichiarazione di
cessione sarà effettuata in sede di udienza presidenziale e/o di conferma delle condizioni e sarà
contenuta nella sentenza di separazione. La cessione sarà effettuata in occasione ed a causa della separazione legale e senza corrispettivo, al quale il signo Parte 1 rinuncerà.
11) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio nonché assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne;
12) le parti precisano che il pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali per l'assistenza ricevuta nella presente procedura sarà sostenuto dal Sig. Parte 1 con il difensore comune;
13) le parti danno atto che tutte le ulteriori questioni patrimoniali fra loro esistenti sono definite."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
Controparte 1 ogni diversa domanda, deduzionepromosso da Parte 1
ed eccezione disattesa:
Parte 1 nato a [...] 1. dichiara la separazione personale dei coniugi
(MO) il 25/01/1976 e Controparte_1 nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere 3.
all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2008, atto n.16, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07.02.2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al nr. R.G. 220/2024 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI
SIMONA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI SIMONA, Controparte_1 (C.F.
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/01/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno,
previa comunicazione all'altro, a mezzo raccomandata a.r., di ogni mutamento della stessa e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Formigine (MO), Via AL LT n.8 F, di proprietà della Sig.ra
Controparte 1 viene assegnata alla stessa, unitamente a tutti i mobili ivi presenti, che vi abiterà
,
insieme al figlio Per 1. Si dà atto che il Sig. Parte 1 è già uscito dall'abitazione avendo reperito altra idonea soluzione abitativa ed asportando tutti i propri effetti personali;
Piano genitoriale, clausole 3-7:
3) il figli Per 1 è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente ai fini anagrafici presso la madre in Formigine (MO), Via AL LT n.8 F. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni inerenti la gestione straordinaria del figlio (ad esempio salute, residenza, scuola, etc), mentre assumeranno disgiuntamente quelle inerenti la vita quotidiana nel periodo in cu Per 1 sarà presso ciascuno di loro.
Il figli Per 1 frequenta la classe prima del liceo RM (orario dalle 8 alle 13)
E svolge le seguenti attività ricreative/sportive:
Teatro (lunedì dalle 19 alle 20.30)
- Nuoto (giovedì dalle 18 alle 19).
Le attività ricreative del figlio saranno accordate ogni anno in base alle sue preferenze previo accordo tra i genitori.
4) il padre terrà con sé il figlio 2 giorni durante la settimana e un week end a settimane alternate secondo il seguente schema: * 1° e 3° settimana: il padre terr Per 1 due giorni infrasettimanali con pernottamento (esempio lunedì e giovedì dalla fine della scuola e, nei periodi di vacanze e festività, dal mattino alle 10) e lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente o se vacanze o festività al mattino presso la madre;
* 2° e 4° settimana: il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanale con pernotto (ad esempio il lunedì e giovedi dalla fine della scuola e, nei periodi di vacanze e festività, dal mattino alle
9,30) e lo riaccompagnerà a scuola il mattino seguente oppure se festività o vacanze estive presso la madre, - e il week end andandolo a prendere a scuola il sabato (oppure durante le festività o le vacanze estive al mattino alle 10) e lo terrà sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà
a scuola o presso la madre;
5) i genitori terranno altresì con sé il figlio ad anni alterni il giorno di Natale, quello di
Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, tenendo in considerazione anche il rispettivo volere del figlio stesso.
Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé il figlio due settimane, anche non consecutive ed il periodo dovrà essere concordato tra loro entro il 30.05 di ogni anno. 6) Parte_1 verserà a titolo di assegno di mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 400,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Controparte_1 Detta somma è soggetta a
Org dal partire dal secondo anno dopo la sentenza. rivalutazione annua sulla base degli indic
7) entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio (che dovranno essere intestate al minore stesso quando e dove possibile)
come disciplinate in sede di protocollo vigente in uso presso codesto Tribunale.
In particolare:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tikets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che sosterrà le spese per il figlio documenterà all'altro quanto speso e l'altro genitore provvederà al rimborso entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione tramite bonifico bancario;
8) il Sig. Parte 1 autorizza la Sig.ra Controparte_1 all'incasso del 100%
dell'assegno unico relativo al figlio e comunque s'impegna a sottoscrivere la relativa documentazione atta alla suddetta autorizzazione;
9) i coniugi dichiarano di essere indipendenti ed autonomi e di non pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento disponendo ognuno di proprie sostanze;
10) I coniugi concordano di dividere i beni comuni come segue: L'autovettura Mini tg. DR718KT, attualmente intestata alla Sig.r Controparte 1 sarà trasferita in proprietà esclusiva al Sig. Parte_1 La relativa dichiarazione di cessione sarà
effettuata in sede di udienza presidenziale e/o di conferma delle condizioni e sarà contenuta nella sentenza di separazione. La cessione sarà effettuata in occasione ed a causa della separazione legale e senza corrispettivo, al quale la signor Controparte 1 rinuncerà. Parte 1L'automobile Citroen C3 Picasso tg. EY819KB attualmente intestata al Sig
viene assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra Controparte_1 La relativa dichiarazione di
cessione sarà effettuata in sede di udienza presidenziale e/o di conferma delle condizioni e sarà
contenuta nella sentenza di separazione. La cessione sarà effettuata in occasione ed a causa della separazione legale e senza corrispettivo, al quale il signo Parte 1 rinuncerà.
11) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio nonché assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne;
12) le parti precisano che il pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali per l'assistenza ricevuta nella presente procedura sarà sostenuto dal Sig. Parte 1 con il difensore comune;
13) le parti danno atto che tutte le ulteriori questioni patrimoniali fra loro esistenti sono definite."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
Controparte 1 ogni diversa domanda, deduzionepromosso da Parte 1
ed eccezione disattesa:
Parte 1 nato a [...] 1. dichiara la separazione personale dei coniugi
(MO) il 25/01/1976 e Controparte_1 nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere 3.
all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2008, atto n.16, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07.02.2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale