TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7123/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Bartoli Loredana presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Bartoli Loredana presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 13.01.2025
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
15/09/2016. Per_
Dall'unione delle parti, prima del matrimonio, è nata una figlia: il 15/07/2007.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso Per_ della figlia minore con collocazione prevalente presso la propria dimora, la regolamentazione delle visite padre-figlia, un contributo per il mantenimento della minore a carico del padre di E 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con riconoscimento del diritto a percepire integralmente l'assegno unico.
In data 10.1.2025 si costituiva in giudizio il resistente con il patrocinio del medesimo difensore della ricorrente e dando atto di aver i coniugi raggiunto un accordo nelle more del giudizio e di voler pertanto definire consensualmente la causa.
All'udienza ex art. 473bis 21 cpc, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo già fra loro raggiunto, salva una modifica relative al regime di visita padre-figlia.
A questo punto il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione ed autorizzati i coniugi vivere separarti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Occorre premettere che il Tribunale, tenuto conto delle emergenze processuali e delle domande formulate, non ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, di un conflitto di interesse fra le parti tale da inficiare la validità del mandato difensivo conferito dal resistente al medesimo difensore della parte ricorrente. Se in astratto una situazione di conflitto di interessi avrebbe potuto esservi, nella presente vicenda il conflitto risulta essere superato e pertanto non assume rilevanza (cfr. in tal senso, Cass. Civ.
21350/2005 e Cass. Civ. 14634/2015).
Ciò posto, la domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Vi è accordo economico fra le parti e condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese di lite sono compensate, attesa la natura e l'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
− a week end alterni dal venerdì uscita da scuola a domenica sera;
− un pomeriggio dall'uscita da scuola alla mattina successiva nella settimana in cui la bambina starà con il padre nel fine settimana e due pomeriggi dall'uscita da scuola alla mattina successiva nella settimana in cui la bambina non starà con il padre nel fine settimana;
pagina 2 di 3 − per tre settimane all'anno, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, due delle quali ad agosto da concordare con l'altro genitore entro il 31.5 di ogni anno;
− ad anni alterni, nel periodo delle vacanze pasquali;
− una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre, oppure dal 31 dicembre/al 6 gennaio);
− ad anni alterni, le altre festività infrannuali;
lo stesso er il compleanno;
− ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
DISPONE che il padre corrisponda all'altro genitore un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, di euro 250 al mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate in Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DISPONE che ciascun genitore provveda autonomamente al sostentamento della minore quando l'avrà con sé;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli, richiesto dalla madre, verrà suddiviso tra i genitori;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento e\o alimentare;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7123/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Bartoli Loredana presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti ricorrente nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Bartoli Loredana presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 13.01.2025
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
15/09/2016. Per_
Dall'unione delle parti, prima del matrimonio, è nata una figlia: il 15/07/2007.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso Per_ della figlia minore con collocazione prevalente presso la propria dimora, la regolamentazione delle visite padre-figlia, un contributo per il mantenimento della minore a carico del padre di E 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con riconoscimento del diritto a percepire integralmente l'assegno unico.
In data 10.1.2025 si costituiva in giudizio il resistente con il patrocinio del medesimo difensore della ricorrente e dando atto di aver i coniugi raggiunto un accordo nelle more del giudizio e di voler pertanto definire consensualmente la causa.
All'udienza ex art. 473bis 21 cpc, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo già fra loro raggiunto, salva una modifica relative al regime di visita padre-figlia.
A questo punto il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione ed autorizzati i coniugi vivere separarti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Occorre premettere che il Tribunale, tenuto conto delle emergenze processuali e delle domande formulate, non ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, di un conflitto di interesse fra le parti tale da inficiare la validità del mandato difensivo conferito dal resistente al medesimo difensore della parte ricorrente. Se in astratto una situazione di conflitto di interessi avrebbe potuto esservi, nella presente vicenda il conflitto risulta essere superato e pertanto non assume rilevanza (cfr. in tal senso, Cass. Civ.
21350/2005 e Cass. Civ. 14634/2015).
Ciò posto, la domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Vi è accordo economico fra le parti e condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese di lite sono compensate, attesa la natura e l'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
− a week end alterni dal venerdì uscita da scuola a domenica sera;
− un pomeriggio dall'uscita da scuola alla mattina successiva nella settimana in cui la bambina starà con il padre nel fine settimana e due pomeriggi dall'uscita da scuola alla mattina successiva nella settimana in cui la bambina non starà con il padre nel fine settimana;
pagina 2 di 3 − per tre settimane all'anno, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, due delle quali ad agosto da concordare con l'altro genitore entro il 31.5 di ogni anno;
− ad anni alterni, nel periodo delle vacanze pasquali;
− una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre, oppure dal 31 dicembre/al 6 gennaio);
− ad anni alterni, le altre festività infrannuali;
lo stesso er il compleanno;
− ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
DISPONE che il padre corrisponda all'altro genitore un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, di euro 250 al mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate in Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DISPONE che ciascun genitore provveda autonomamente al sostentamento della minore quando l'avrà con sé;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli, richiesto dalla madre, verrà suddiviso tra i genitori;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento e\o alimentare;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3