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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2036/2021 R.G.
tra
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Euprepio Curto;
attori contro
( ) e (c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
, C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Andrisano convenuti oggetto: azione di risoluzione contrattuale;
precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 26.10.2023.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio e chiedendo, che il Tribunale voglia Controparte_1 Controparte_2
“a) accertare che parte promissaria acquirente ha gravemente violato i termini fissati per la corresponsione a parte promissaria venditrice della residua somma di euro 2.582,28 nonostante fosse stata immessa nel possesso del bene già alla firma del preliminare di vendita;
b)accertare che, di conseguenza, tale grave violazione non ha consentito che fosse effettuato il rogito per il trasferimento del fondo rustico e dell'immobile indicato al
1 punto 1 della premessa;
c) conseguentemente dichiarare risolto il preliminare di compravendita datato 26.2.1987 sottoscritto tra e Controparte_3 Parte_1
proprietari, e il sig. promittente acquirente;
d) ancor più Controparte_1
conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti a seguito di tale risoluzione, compensandosi le somme ricevute da parte attrice con l'uso costante e pieno di detto immobile di parte convenuta per otre trent'anni; e) ordinare ai convenuti medesimi di lasciare libero da persone e cose detto immobile entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
f) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di risoluzione per inadempimento di parte convenuta, in estremo e gradato subordine, accertare e riconoscere come dovuta a parte attrice la somma di euro
9.968,27 ovverosia la somma originaria dei residui 5 milioni di lire, con interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati alla data del mese di febbraio 2021, nonché euro
10.000,00 quale recupero degli oneri riferiti alle imposte, nazionali, regionali, provinciali e locali sopportate da parte promittente venditrice nel corso degli ultimi trent'anni, a causa del mancato rogito, cui aggiungere euro 3.000,00 relativi ad esborsi sopportati da parte acquirente a seguito del mancato rogito. Tanto per un totale complessivo pari ad euro 22.969,27, ovvero dalla somma maggiore o minore che sarà documentalmente provata ed ammessa sulla base della data dell'effettivo soddisfo. g) spese come per legge”.
Hanno dedotto le attrici, qualificatesi comproprietarie di un fondo rustico con sovrastante fabbricato sito in agro di Francavilla Fontana alla c.da Tramaluro, censiti rispettivamente al Catasto Terreni al foglio153 p.lla 35 ed al Catasto fabbricati al foglio 153 p.lla 38/5, che detto immobile sarebbe stato venduto agli odierni convenuti con scrittura privata in data 26.2.1987, per il convenuto prezzo di £.30.000.000, di cui £. 20.000.000 versati all'atto della stipula del contratto, £.
5.000.000 da versarsi entro il 31.8.1987 ed £.
5.000.00 da versarsi entro e non oltre il 20 marzo 1989, data in cui sarebbe stato stipulato l'atto pubblico. Il possesso del bene era stato trasferito contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata.
A seguito di un giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale, con sentenza n.421/2001, aveva rigettato la domanda di un terzo che aveva reclamato la proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione e riconosciuto come dovuta ai coniugi la Controparte_4
residua somma di £. 5.000.000, oltre interessi, subordinando la trascrizione della sentenza al rilascio della quietanza da parte di questi dell'avvenuta ricezione della somma.
2 Gli odierni attori pertanto, deducendo la gravissima inadempienza dei convenuti, i quali solo nell'anno 2021 avevano offerto la somma residua di £.5.000.000, senza interessi e senza considerazione sia delle somme che a vario titolo nelle more erano state pagate dai venditori per imposte ed oneri vari, sia dell'effettivo valore della prefata somma convertita in euro, ed assumendo che la scrittura privata del 26.2.1987 sarebbe un contratto preliminare, ne hanno richiesto la risoluzione, con i conseguenti provvedimento di cui alle conclusioni sopra riportate.
Ritualmente costituitisi, i convenuti hanno precisato che il suddetto giudizio era stato da loro instaurato nei confronti dei venditori e e nello Controparte_3 Parte_1
stesso, lamentando di essere stati immessi nel possesso del solo terreno e non già del fabbricato, sul quale un terzo accampava diritti di proprietà e la mancata presentazione dei venditori dinanzi al Notaio ove erano stati invitati per la stipula del contratto in forma pubblica, avevano richiesto l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà con la scrittura privata del 26.2.1987, mettendo a disposizione dei venditori la residua somma di £. 5.000.000, che veniva versata su un libretto bancario, il trasferimento in loro favore del possesso sul fabbricato e la dichiarazione dell'obbligo dei convenuti di far acquistare loro la proprietà dei beni suddetti: la sezione stralcio di questo Tribunale, con sentenza n.421/2001, aveva dichiarato che gli attori avevano acquistato la proprietà degli immobili all'atto della sottoscrizione della suddetta scrittura privata, subordinando la trascrizione della sentenza al rilascio della quietanza da parte dei convenuti della somma di £.5.000.000, unitamente agli interessi maturati sul libretto bancario ove era stata depositata e della quale disponeva lo svincolo;
rigettava la domanda del terzo chiamato che si era costituito in giudizio, chiedendo la dichiarazione dell'avvenuto acquisto della proprietà del fabbricato in proprio favore per intervenuta usucapione.
I convenuti hanno inoltre precisato di aver corrisposto la somma di € 2.583,00 alle odierne attrici nell'anno 2021, invitandole a rilasciare la quietanza necessaria per provvedere alla trascrizione della sentenza.
I convenuti hanno contrastato le domande attoree, assumendone la totale infondatezza, in considerazione del giudicato di cui alla sentenza n.421/2001, con la quale è stato dichiarato l'acquisto della proprietà dell'immobile in loro favore e dell'intervenuta prescrizione di ogni loro diritto relativo al pagamento delle somme richieste, che hanno comunque contestato nella loro entità, imputando loro l'inerzia protrattasi per un ventennio nell'adempimento delle statuizioni del Tribunale, determinata dalla volontà di non trascrivere la sentenza dall'esito per loro sfavorevole.
3 Sulla base di quanto innanzi dedotto, i convenuti ha così concluso: “rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, proposte da parte attrice per essere destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e per quelle che il
Tribunale dovesse ritenere e comunque in funzione del giudicato ex art. 2909 c.c. con riferimento alla domanda di risoluzione e della intervenuta prescrizione, nonché ove dovesse occorre dell'infondatezza ed insussistenza con riferimento alle domande di pagamento/restituzione; accertare e dichiarare -ove dovesse occorre anche in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata- che i sigg. , in Parte_4
osservanza della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 421/2001, hanno provveduto al versamento della somma di complessivi euro 2.583,00 in favore delle attrici ed in particolare euro 430,50 in favore della sig.ra , euro 430,50 in favore Parte_2
della sig.ra ed euro 1.291,50 in favore della sig.ra Parte_3 Parte_1
e pertanto accertare e dichiarare l'obbligo -con ogni ed eventuale statuizione di condanna che dovesse occorrere o dovesse ritenersi necessaria da parte del GU- le attrici al rilascio di apposito atto di quietanza necessario alla trascrizione della sentenza
n. 421/2001 ad opera del Conservatore dei RR.II. di Brindisi, per come già statuito al punto 4 di pag. 8 della predetta sentenza. Con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 co.VI c.p.c., la causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di risoluzione del “contratto preliminare” del 26-7.1087 per inadempimento dei promissari acquirenti è inammissibile per intervenuto giudicato.
Si osserva infatti che con la sentenza n.421/2001 questo Tribunale dichiarò che con la scrittura privata suddetta i beni che ne erano oggetto erano stati trasferiti nella titolarità degli acquirenti, non potendosi ritenere che la stessa costituisse un contratto preliminare,
a nulla rilevando la previsione ivi contenuta che il saldo del prezzo sarebbe avvenuto all'atto del rogito notarile, atteso che quest'ultimo andava inteso in funzione di semplice riproduzione della compravendita in forma pubblica ai fini della sua trascrizione.
In tale indefettibile presupposto, la sentenza ormai passata in giudicato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., è preclusiva della domanda avanzata da parte attrice in questa sede, avendo ad oggetto i due giudizi tra le stesse parti lo stesso contratto e l'accertamento la natura della scrittura de qua, sicchè, essendo impedito il riesame della
4 stessa questione, non v'è spazio per esaminare la domanda di risoluzione di un inesistente contratto preliminare.
In relazione all'ampiezza del giudicato la Corte di Cassazione è infatti costante nell'affermare che: "Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia". (
Cass., 16 agosto 2012, n. 14535; Cass., 28 ottobre 2011, n. 225200).
In ogni caso, anche a voler qualificare la domanda quale azione tesa ad ottenere la risoluzione del contratto definitivo per inadempimento degli acquirenti, la stessa risulta infondata, atteso che, come si evince dalla richiamata sentenza, gli acquirenti, all'atto della proposizione della domanda, proposta nel precedente giudizio, avevano provveduto al deposito della somma di £.
5.000.00 su un libretto bancario del quale in sentenza il
Giudice aveva disposto lo svincolo in favore dei venditori, senza condanna degli acquirenti al pagamento della somma.
Consegue che non può ritenersi inadempimento alcuno da parte degli odierni convenuti alle obbligazioni dedotte in contratto – dal momento che nella richiamata sentenza alcun obbligo si addossava in parte qua agli acquirenti, posto che il Tribunale si limitava a riconoscere il diritto dei venditori a percepire la somma portata per capitale ed interessi dal libretto bancario di cui ordinava lo svincolo in loro favore -, sicchè la domanda, anche così qualificata non merita accoglimento.
E' appena infine il caso di precisare che la omessa trascrizione della prefata sentenza a nulla rileva ai fini del trasferimento della proprietà dei beni oggetto della compravendita fin dal 26.7.1987, pacifico essendo che l'effetto traslativo della titolarità della proprietà si verificò all'atto della sua sottoscrizione, in quanto, ai sensi dell'art. 1376 c.c., nei contratti con effetti reali la proprietà e gli altri diritti si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente scambiato, mentre la trascrizione nei registri immobiliari, che è solo un mezzo legale di pubblicità, opera unicamente nei rapporti con i terzi e non tra le parti contraenti, le quali, tra loro, sono tenute a rispettare il vincolo contrattuale, purchè validamente formato, indipendentemente dalla sua trascrizione.
Alla luce di tale principio – da cui discende l'intervenuto trasferimento della proprietà sugli immobili compravenduti in capo agli odierni convenuti sin dalla stipula del contratto
- merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti al rimborso
5 ex art.2033 c.c. dei pagamenti che gli attori hanno dovuto effettuare negli ultimi dieci anni a titolo di IMU ed IRPEF e quantificati n € 1.400,00 – oltre gli interessi legali dalla domanda in difetto di prova della malafede dei convenuti -, dal momento che detti oneri, che competono al proprietario del bene immobile, sono stati viceversa sopportati dai venditori per il sol fatto che questi hanno continuato a risultare gli intestatari, in assenza di trascrizione del contratto nei registri immobiliari e di voltura catastale.
Va viceversa rigettata la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 600,00 asseritamente versata per la denuncia di successione di , la quale, in Controparte_3 disparte ogni considerazione circa l'eventuale debenza, si fonda su un mero preventivo di spesa sottoscritto dall'ing. in data 20.8.2021 relativamente ad un suo CP_5 onorario inerente “nuova successione al fine di inserire l'immobile in contrada Cantagallo in Francavilla Fontana” e dunque assolutamente irrilevante, perché non probatorio di alcun pagamento ed in ogni caso relativo ad un onere non suscettibile di essere ripetuto dagli acquirenti, non trattandosi di un onere connesso al possesso dei beni ma a specifiche vicende familiari e successorie.
Alla luce della statuizione contenuta nel già menzionato giudicato, va altresì rigettata domanda attorea di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione maturati sul prezzo residuo, siccome versato solo nel maggio 2021: come detto questo Tribunale nella sentenza n. non ha formulato alcuna condanna degli acquirenti al pagamento del residuo prezzo di acquisto, ma si è limitato a disporre lo svincolo in favore dei venditori delle somme – capitale ed interessi - portate dal libretto bancario sul quale gli acquirenti avevano versato il predetto residuo prezzo senza neanche prevedere alcun onere a loro carico.
Né gli odierni attori hanno dedotto e tantomeno provato, le ragioni per le quali non si fecero parte diligente per ottenere le predette somme in attuazione di quanto statuito in sentenza e dunque, allo stato egli atti, il mancato introito delle predette somme non può che essere imputato all'inerzia degli aventi diritto, dovendosi ritenere che il Tribunale, sia pur implicitamente, avesse considerato che i creditori/acquirenti fossero in mora e che attraverso il versamento del residuo prezzo sul libretto bancario ed il disposto svincolo in favore dei venditori, gli acquirenti si fossero liberati della loro obbligazione a norma dell'art.1207 c.c.
Infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale, deve darsi atto che, sia pur dopo l'instaurazione del presente giudizio, gli odierni attori hanno ricevuto il residuo prezzo di
€ 2.583,00 - ed in particolare euro 430,50 in favore della sig.ra , euro Parte_2
6 430,50 in favore della sig.ra ed euro 1.291,50 in favore della sig.ra Parte_3
- e che, ciò nonostante, gli odierni attori non hanno rilasciato la Parte_1
quietanza, quale atto ritenuto necessario per la trascrizione dalla sentenza n.421/2001 di questo Tribunale e che per l'effetto si avverata la condizione alla quale la predetta formalità era stata subordinata.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e nonché sulla domanda Controparte_1 Controparte_2
riconvenzionale spiegata dai convenuti nei confronti delle attrici, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione o istanza così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del
26.7.1987;
2. in parziale accoglimento della domanda attrice di pagamento, condanna i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere in favore degli attori, la somma di €.1.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara che avendo gli odierni attori riscosso il residuo prezzo di € 2.583,00, si è avverata la condizione al verificarsi della quale la sentenza n.421/2001 di questo Tribunale aveva subordinato la trascrizione dell'atto di compravendita ivi menzionato;
4. compensa le spese processuali integralmente fra le parti.
Brindisi, lì 12 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco
GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo quale componente dell'Ufficio per il processo.
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