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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5962/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Guttuso, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 22 aprile 2025 e memoria del depositata telematicamente il 2 Controparte_2
dicembre 2024
********
2. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 10 maggio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 26/2024 CAT.A.12. IMM./ SEZ.IV-
L.P., emesso il 4 marzo 2024 e notificato in data 26 aprile 2024, con cui il Questore di
Agrigento ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata nonché il parere negativo della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di del 23 CP_1
settembre 2023 in esso citato.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato per violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della L. 241/90 deducendo la mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvio del procedimento e dei motivi ostativi all'accoglimento della propria istanza nonché la violazione degli artt. 19, comma 1.1 e
5, comma 6, del d.lgs. 286/98 e dell'art. 10, comma 3, Cost. in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia e della situazione socio-politica del proprio Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, d. lgs. 286/98 o ex art. 10, comma 3, Cost.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_2
Questura e della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta.
*****
2. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative all'asserita violazione degli artt. 7, 8 e art. 10 bis della L. 241/90,
2 spettando al Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente Amministrazione, del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
3. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di manifestazione della volontà di accedere alla protezione speciale (espressa in data 10 marzo 2023 a mezzo pec trasmessa tramite il proprio difensore) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati (cfr all.2 al ricorso).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che allo stato l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal 2022 in Italia e ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente ha, infatti, documentato lo svolgimento di attività lavorativa quale agricoltore alle dipendenze della “Soc. Coop Agricola Padre Pio 2011” in forza di più contratti a tempo determinato, dal 26 febbraio al 29 febbraio 2024 e poi dall'1 marzo al 31 dicembre 2024 ed ancora dal 4 gennaio 2025 fino al 24 marzo 2025 (cfr. comunicazioni Unilav, buste paga e Certificazione Unica 2025 in atti).
Dalla nota della Questura di Agrigento del 26 novembre 2024 allegata alla memoria di costituzione del , inoltre, emerge che il ricorrente Controparte_2
ha lavorato anche dal 28 settembre al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di
3 “ ” con la qualifica di bracciante agricolo e dall'1febbraio al 27 Controparte_4
febbraio 2024 alle dipendenze di “ ”. Persona_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, d'altronde, in tema di protezione speciale il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile da vari elementi, tra cui anche la stipulazione di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. civ. n. 21956/2024)
Il ricorrente ha, altresì, provato di avere la disponibilità di un autonomo alloggio abitativo in Licata (AG) in forza di un contratto di locazione registrato e ha prodotto l'attestato di frequenza nell'a.s. 2024/2025 del corso di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana – A2, rilasciato il 7 marzo 2025 dal CPIA di
(cfr. documentazione in atti). CP_1
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai da circa 3 anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Albania.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
4. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
4 1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5962/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Guttuso, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 22 aprile 2025 e memoria del depositata telematicamente il 2 Controparte_2
dicembre 2024
********
2. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 10 maggio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 26/2024 CAT.A.12. IMM./ SEZ.IV-
L.P., emesso il 4 marzo 2024 e notificato in data 26 aprile 2024, con cui il Questore di
Agrigento ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata nonché il parere negativo della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di del 23 CP_1
settembre 2023 in esso citato.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato per violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della L. 241/90 deducendo la mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvio del procedimento e dei motivi ostativi all'accoglimento della propria istanza nonché la violazione degli artt. 19, comma 1.1 e
5, comma 6, del d.lgs. 286/98 e dell'art. 10, comma 3, Cost. in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia e della situazione socio-politica del proprio Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, d. lgs. 286/98 o ex art. 10, comma 3, Cost.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_2
Questura e della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta.
*****
2. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative all'asserita violazione degli artt. 7, 8 e art. 10 bis della L. 241/90,
2 spettando al Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente Amministrazione, del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
3. Venendo al merito, deve ritenersi fondata – alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio - la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di manifestazione della volontà di accedere alla protezione speciale (espressa in data 10 marzo 2023 a mezzo pec trasmessa tramite il proprio difensore) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati (cfr all.2 al ricorso).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene che allo stato l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive dal 2022 in Italia e ha qui intrapreso un utile percorso di integrazione.
Il ricorrente ha, infatti, documentato lo svolgimento di attività lavorativa quale agricoltore alle dipendenze della “Soc. Coop Agricola Padre Pio 2011” in forza di più contratti a tempo determinato, dal 26 febbraio al 29 febbraio 2024 e poi dall'1 marzo al 31 dicembre 2024 ed ancora dal 4 gennaio 2025 fino al 24 marzo 2025 (cfr. comunicazioni Unilav, buste paga e Certificazione Unica 2025 in atti).
Dalla nota della Questura di Agrigento del 26 novembre 2024 allegata alla memoria di costituzione del , inoltre, emerge che il ricorrente Controparte_2
ha lavorato anche dal 28 settembre al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di
3 “ ” con la qualifica di bracciante agricolo e dall'1febbraio al 27 Controparte_4
febbraio 2024 alle dipendenze di “ ”. Persona_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, d'altronde, in tema di protezione speciale il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile da vari elementi, tra cui anche la stipulazione di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. civ. n. 21956/2024)
Il ricorrente ha, altresì, provato di avere la disponibilità di un autonomo alloggio abitativo in Licata (AG) in forza di un contratto di locazione registrato e ha prodotto l'attestato di frequenza nell'a.s. 2024/2025 del corso di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana – A2, rilasciato il 7 marzo 2025 dal CPIA di
(cfr. documentazione in atti). CP_1
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai da circa 3 anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Albania.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
4. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
4 1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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