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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3618/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3618/2022 promossa da
(p.iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonio Massimo Malasomma
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Puorto
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 10 I.1 Con atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte
Matese, notificato il 07.03.2019, chiedeva di condannare Controparte_1
al pagamento di €. 4.999,00 a titolo risarcitorio Parte_1
corrispondente alla spesa necessaria per la sostituzione dell'inverter dell'impianto fotovoltaico acquistato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
L'attrice, infatti, assumeva che nel 2015 ebbe a sottoscrivere un contratto di fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico comprensivo di inverter, per complessivi €. 12.900,00. Il predetto contratto, a suo dire, prevedeva, tra le altre clausole, la garanzia del funzionamento dell'inverter per 5 anni dalla sua collocazione. Assumeva altresì che, nel maggio 2018, si verificò un improvviso disfunzionamento dell'impianto derivante dal mancato funzionamento dell'inverter, e che pertanto il giorno dopo comunicò tale interruzione di funzionamento alla società fornitrice perchè provvedesse ad eliminare il vizio.
Pertanto, nell'assunto di non aver ricevuto l'opportuna assistenza per la soluzione del problema e per sostituzione dell'inverter difettoso, si vedeva costretta ad adire la competente autorità giudiziaria non prima di aver contatto una ditta per ottenere una verifica ed un preventivo di spesa per la eliminazione del vizio.
Si costituiva la società fornitrice eccependo, oltre all'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, anche la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, nonché l'intervenuta decadenza dell'acquirente dalla garanzia.
Chiedeva pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 665/2019, dichiarava la sua incompetenza per valore in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e compensava le spese di causa.
1.2 Successivamente, la riassumeva il giudizio innanzi Parte_1
al predetto Tribunale ritenuto competente, eccepiva la sua carenza di pagina 2 di 10 legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda attorea in quanto l'inverter non sarebbe stato costruito e prodotto dalla predetta società ma da terzo soggetto per cui essa non poteva rispondere di una garanzia quinquennale fornita da detto terzo (produttore) e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio che, a seguito della proposizione da Controparte_1
parte della di separato giudizio solo per la modifica Parte_1
della pronuncia del Giudice di Pace in ordine alle spese del giudizio, presentava istanza di riunione dei due giudizi civili 7148/2019 e 7147/2019 per connessione soggettiva ed oggettiva delle domande giudiziali ivi proposte.
Nel merito la riproponeva la stessa ricostruzione fattuale articolata CP_1
nel precedete giudizio e chiedeva l'integrale accoglimento della spiegata domanda giudiziale per le medesime ragioni esposte nell'originario atto di citazione.
I.3 Con sentenza n. 2704/2022, pubblicata in data 04.07.2022, il Tribunale di
Santa Maia Capua Vetere accoglieva la domanda proposta dalla e CP_1
condannava la società al pagamento di €. 3.800,00 oltre Parte_1
IVA a favore della , oltre spese di lite. CP_1
Il giudice di prime cure riteneva che fossero provati sia la operatività della garanzia, sia il malfunzionamento dell'inverter denunciato dalla , sia la CP_1
necessità di procedere alla sostituzione dello stesso per la eliminazione del difetto dell'impianto fotovoltaico.
In merito al “quantum” operava infine una valutazione equitativa del quantum dovuto e risarcibile, facendo riferimento al presumibile costo necessario alla riparazione del componente difettato (inverter).
II.1 Avverso la predetta sentenza di accoglimento del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, la società propone gravame con atto di Parte_1
citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
pagina 3 di 10 1) L'appellante deduce in primo luogo l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il primo giudice nel considerare le risultanze documentali e i fatti di causa. In particolare, impugna la sentenza per l'errore che avrebbe commesso il giudice nell'applicazione del principio di non contestazione. Sostiene, infatti, che il giudice nel pronunciare la sentenza, avrebbe errato nel ritenere che, a fronte della specifica allegazione dei fatti di causa da parte della , la CP_1
avrebbe dovuto prendere posizione in merito a tali Parte_1
fatti e allegazioni senza limitarsi ad una generica contestazione degli stessi e negazione del diritto risarcitorio azionato dalla acquirente.
2) Con una seconda censura impugna la sentenza con riferimento alle statuizioni del primo giudice relative alla esistenza dei “presunti” vizi del bene compravenduto e alla garanzia contrattuale quinquennale. Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe infatti errato nel ritenere applicabile nel caso di specie la “garanzia convenzionale” secondo la quale il produttore si era assunto l'impegno a riparare e/o sostituire il prodotto entro un periodo prestabilito di cinque anni, trattandosi di soggetto terzo non parte del contratto di cui è causa.
3) Ancora impugna la sentenza di prime cure anche perché, secondo il suo assunto, il quantum oggetto del risarcimento del danno, accertato in via equitativa dal giudice, non terrebbe in considerazione la vetustà dell'inverter
(essendo la denuncia del vizio intervenuta dopo oltre tre anni dall'acquisto dell'impianto) tale da diminuire presuntivamente il suo valore al momento della presentazione del difetto e dunque da comportare una riduzione del risarcimento da perequarsi al minor valore economico attuale del componente e non al prezzo di mercato del pezzo acquistato nuovo.
4) L'appellante impugnava infine la sentenza anche per l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nella quantificazione del danno. Infatti, a detta dell'appellante, il giudice avrebbe commesso un vizio di ultrapetizione pagina 4 di 10 liquidando alla attrice una somma superiore (€.
3.800 più IVA) di quella domandata dalla stessa pari a complessivi euro €. 4.999,00, come da preventivo redatto dalla ditta per la sostituzione dell'inverter. Parte_2
5) La infine impugnava la sentenza eccependo altresì Parte_1
l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella quantificazione del danno, operata in via equitativa in modo generico e senza adeguata motivazione.
Pertanto, l'appellante concludeva per la totale riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda proposta dalla oltre alla condanna CP_1
dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
II.2 Si costituiva ritualmente la quale, per le ragioni Controparte_1
specificamente esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, deduceva la correttezza delle valutazioni e degli accertamenti compiuti dal primo giudice, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza di primo grado.
§§§§§
L'appello è palesemente infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Il primo motivo di gravame sopra indicato, è palesemente inammissibile perché formulato in maniera del tutto generica senza che con esso l'appellante muova alcuna specifica censura alla statuizione del primo giudice circa la non contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dalla ovvero: la CP_1
stipula del contratto nell'anno 2015, la verificazione nell'anno 2018 del danno costituito dal difetto di funzionamento dell'invertrer, la immediata comunicazione dello stesso alla ditta fornitrice, il riconoscimento del difetto da parte di quest'ultima previa invio in loco di un suo incaricato, l'impegno della medesima alla eliminazione del vizio tramite sostituzione dell'inverter.
pagina 5 di 10 A fronte della precisa, puntuale e dettagliata analisi e ricostruzione fattuale operata a riguardo dal Tribunale alla stregua delle deduzioni delle parti, allegazioni da cui effettivamente non emerge alcuna specifica contestazione della venditrice a dette circostanze di fatto prospettate dalla acquirente,
l'appellante si è limitata, come già detto, ad una generica eccezione senza in alcun modo indicare come e quando avrebbe contestato detti elementi di fatto, e senza fornire né in primo grado, né in grado di appello, una diversa versione di tali circostanze contrastante ed incompatibile con quella recepita dal giudice con adeguata, circostanziata ed esaustiva motivazione.
Chiaramente infondato è il secondo motivo di appello relativo ai “presunti” vizi del bene compravenduto.
Come correttamente argomentato dal Tribunale, infatti, nel caso di specie non viene in rilievo il regime legale della garanzia, in quanto il termine quinquennale di garanzia dell'inverter, decorrente dalla data di installazione, invocato dall'acquirente ha natura convenzionale e discende direttamente dal contratto concluso dalle parti. All'art. 10 (“Garanzia”) è infatti espressamente stabilito che
“ …Per i materiali la garanzia è quella della casa costruttrice …in particolare…gli Inverter sono garantiti 5 anni….”
Risulta dunque evidente dalla lettura del contratto che la società appellante si è assunta contrattualmente, nei confronti del consumatore, l'obbligo di garanzia per vizi di funzionamento del componente venduto per un periodo di durata corrispondente a quello garantito dalla casa costruttrice.
D'altra parte non avrebbe alcun senso riferire questo obbligo di garanzia convenzionalmente stabilito dai contraenti ad un terzo soggetto (quale la ditta costruttrice) estraneo al contratto di cui è causa e nei cui confronti, dunque, non potrebbe di certo essere fatto valere dal consumatore finale il quale tra l'altro, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale, in base alla normativa di riferimento (Codice del Consumo), nel caso di difetto del bene ha la possibilità di pagina 6 di 10 agire esclusivamente nei confronti del proprio venditore e non del costruttore, anche laddove il difetto manifestatosi derivi da responsabilità di altro soggetto che sia parte della catena produttiva e distributiva che si è conclusa con il rapporto finale tra ultimo venditore e consumatore. È pertanto il venditore a dover rispondere di tale difetto verso il consumatore che ha azione diretta solo nei confronti del soggetto che gli ha venduto il bene, il quale venditore potrà poi eventualmente agire in regresso nei confronti del produttore o degli altri soggetti facenti parte della catena distributiva e produttiva ai quali sia direttamente imputabile il riscontrato difetto (vedi art. 131 cod. del Consumo).
Va altresì rigettato poiché del tutto infondato anche il terzo motivo di appello relativo alla lamentata mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della vetustà dell'inverter, che avrebbe dovuto incidere sul quantum del risarcimento liquidato alla . Tale motivo non può trovare infatti CP_1
accoglimento, in quanto, a prescindere dalla risalente vita dell'inverter, è evidente che la garanzia quinquennale prevista dall'art. 10 del contratto per tale componente non può che implicare, in caso di mancanza/difetto di funzionamento dello stesso, e salvo che non si dimostri la possibilità di una idonea riparazione del pezzo stesso e la maggiore economicità di tale operazione, la sostituzione dell'inverter medesimo con uno nuovo che dia certezza di regolare funzionamento e che garantisca dunque la ripresa della regolare attività dell'impianto fotovoltaico.
Ciò posto appare dunque evidente che l'ammontare del risarcimento debba essere parametrato al prezzo del ricambio nuovo ed originale, e ciò, si ripete, a prescindere dalla vetustà del pezzo da sostituire che non rileva, per le ragioni innanzi espresse, sull'obbligo di garanzia.
Anche il quarto motivo di appello, con cui la società Parte_1
eccepisce la presunta errata quantificazione del danno operata
[...]
pagina 7 di 10 equitativamente dal primo giudice, va disatteso perché palesemente destituito di fondamento.
A detta della società appellante, infatti, la sentenza di primo grado sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato il danno in €. 3.800,00 oltre IVA, a fronte di una domanda dell'odierna appellata pari a complessivi € 4.999,00 conformemente al preventivo della ditta redatto per la sostituzione dell'inverter. Parte_2
Anche detta doglianza è infondata in quanto la somma liquidata dal Tribunale di
€. 3.800,00, oltre iva all'aliquota del 22 %, oltre interessi legali codicistici dalla domanda giudiziale (07.03.2019) alla data di pubblicazione della sentenza
(04.07.2022) da calcolarsi naturalmente sulla sorta capitale non ivata, ammonta complessivamente ad € 4.687,27 (3.800 + 836 per iva + 51,27 per interessi legali), ed è dunque di importo inferiore a quanto complessivamente richiesto in citazione dalla pari ad € 4.999,00 (a titolo di spesa stimata per la CP_1
sostituzione dell'inverter).
Infine, va rigettato anche il quinto ed ultimo motivo di gravame con il quale la ditta appellante eccepisce genericamente l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nella quantificazione in via equitativa del danno risarcibile.
In vero il giudice nell'effettuare detta liquidazione equitativa appare aver esercitato in modo corretto e legittimo il potere discrezionale attribuitogli dall'ordinamento ex artt. 1226 e 2056 cc, avendo adeguatamente indicato i criteri posti a base della determinazione equitativa del “quantum” ovvero il preventivo della ditta (non contestato specificamente dalla venditrice) e le Pt_2
caratteristiche dell'impianto e dell'inverter come emergenti dalla documentazione in atti ed in particolare dal contratto prodotto in giudizio.
D'altra parte, a fronte di detta indicazione giudiziale, l'appellante si è limitato soltanto ad una generica contestazione di tale liquidazione equitativa senza argomentare in cosa specificamente il giudice avrebbe errato nell'effettuare pagina 8 di 10 detta quantificazione, senza muovere alcuna censura specifica ai criteri utilizzati dal giudice e senza fornire alcun criterio o calcolo alternativo per la liquidazione del danno.
Quanto sopra esposto assorbe ogni altro generico profilo di doglianza sollevato dalla ditta venditrice con l'appello.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata ed al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante soccombente alla refusione, in favore dell'appellata , anche delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto
DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Infine, considerata la manifesta infondatezza/inammissibilità dell'appello, denotante un evidente colpevole abuso dello strumento processuale determinante un del tutto ingiustificato allungamento dei tempi processuali di definizione del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la condanna d'ufficio dell'appellante soccombente, Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellata , di una ulteriore
[...] Controparte_1
somma equitativamente determinata in misura pari alla metà dei compensi di avvocato liquidati per il giudizio di appello.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2704/2022, pubblicata il 04.07.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese processuali del presente grado Controparte_1
di giudizio che liquida in €. 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, condanna l'appellante
[...]
al pagamento in favore dell'appellata della Parte_1 Controparte_1
ulteriore somma di €. 961,00;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3618/2022 promossa da
(p.iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonio Massimo Malasomma
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Puorto
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 10 I.1 Con atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte
Matese, notificato il 07.03.2019, chiedeva di condannare Controparte_1
al pagamento di €. 4.999,00 a titolo risarcitorio Parte_1
corrispondente alla spesa necessaria per la sostituzione dell'inverter dell'impianto fotovoltaico acquistato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
L'attrice, infatti, assumeva che nel 2015 ebbe a sottoscrivere un contratto di fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico comprensivo di inverter, per complessivi €. 12.900,00. Il predetto contratto, a suo dire, prevedeva, tra le altre clausole, la garanzia del funzionamento dell'inverter per 5 anni dalla sua collocazione. Assumeva altresì che, nel maggio 2018, si verificò un improvviso disfunzionamento dell'impianto derivante dal mancato funzionamento dell'inverter, e che pertanto il giorno dopo comunicò tale interruzione di funzionamento alla società fornitrice perchè provvedesse ad eliminare il vizio.
Pertanto, nell'assunto di non aver ricevuto l'opportuna assistenza per la soluzione del problema e per sostituzione dell'inverter difettoso, si vedeva costretta ad adire la competente autorità giudiziaria non prima di aver contatto una ditta per ottenere una verifica ed un preventivo di spesa per la eliminazione del vizio.
Si costituiva la società fornitrice eccependo, oltre all'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, anche la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, nonché l'intervenuta decadenza dell'acquirente dalla garanzia.
Chiedeva pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 665/2019, dichiarava la sua incompetenza per valore in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e compensava le spese di causa.
1.2 Successivamente, la riassumeva il giudizio innanzi Parte_1
al predetto Tribunale ritenuto competente, eccepiva la sua carenza di pagina 2 di 10 legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda attorea in quanto l'inverter non sarebbe stato costruito e prodotto dalla predetta società ma da terzo soggetto per cui essa non poteva rispondere di una garanzia quinquennale fornita da detto terzo (produttore) e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio che, a seguito della proposizione da Controparte_1
parte della di separato giudizio solo per la modifica Parte_1
della pronuncia del Giudice di Pace in ordine alle spese del giudizio, presentava istanza di riunione dei due giudizi civili 7148/2019 e 7147/2019 per connessione soggettiva ed oggettiva delle domande giudiziali ivi proposte.
Nel merito la riproponeva la stessa ricostruzione fattuale articolata CP_1
nel precedete giudizio e chiedeva l'integrale accoglimento della spiegata domanda giudiziale per le medesime ragioni esposte nell'originario atto di citazione.
I.3 Con sentenza n. 2704/2022, pubblicata in data 04.07.2022, il Tribunale di
Santa Maia Capua Vetere accoglieva la domanda proposta dalla e CP_1
condannava la società al pagamento di €. 3.800,00 oltre Parte_1
IVA a favore della , oltre spese di lite. CP_1
Il giudice di prime cure riteneva che fossero provati sia la operatività della garanzia, sia il malfunzionamento dell'inverter denunciato dalla , sia la CP_1
necessità di procedere alla sostituzione dello stesso per la eliminazione del difetto dell'impianto fotovoltaico.
In merito al “quantum” operava infine una valutazione equitativa del quantum dovuto e risarcibile, facendo riferimento al presumibile costo necessario alla riparazione del componente difettato (inverter).
II.1 Avverso la predetta sentenza di accoglimento del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, la società propone gravame con atto di Parte_1
citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
pagina 3 di 10 1) L'appellante deduce in primo luogo l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il primo giudice nel considerare le risultanze documentali e i fatti di causa. In particolare, impugna la sentenza per l'errore che avrebbe commesso il giudice nell'applicazione del principio di non contestazione. Sostiene, infatti, che il giudice nel pronunciare la sentenza, avrebbe errato nel ritenere che, a fronte della specifica allegazione dei fatti di causa da parte della , la CP_1
avrebbe dovuto prendere posizione in merito a tali Parte_1
fatti e allegazioni senza limitarsi ad una generica contestazione degli stessi e negazione del diritto risarcitorio azionato dalla acquirente.
2) Con una seconda censura impugna la sentenza con riferimento alle statuizioni del primo giudice relative alla esistenza dei “presunti” vizi del bene compravenduto e alla garanzia contrattuale quinquennale. Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe infatti errato nel ritenere applicabile nel caso di specie la “garanzia convenzionale” secondo la quale il produttore si era assunto l'impegno a riparare e/o sostituire il prodotto entro un periodo prestabilito di cinque anni, trattandosi di soggetto terzo non parte del contratto di cui è causa.
3) Ancora impugna la sentenza di prime cure anche perché, secondo il suo assunto, il quantum oggetto del risarcimento del danno, accertato in via equitativa dal giudice, non terrebbe in considerazione la vetustà dell'inverter
(essendo la denuncia del vizio intervenuta dopo oltre tre anni dall'acquisto dell'impianto) tale da diminuire presuntivamente il suo valore al momento della presentazione del difetto e dunque da comportare una riduzione del risarcimento da perequarsi al minor valore economico attuale del componente e non al prezzo di mercato del pezzo acquistato nuovo.
4) L'appellante impugnava infine la sentenza anche per l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nella quantificazione del danno. Infatti, a detta dell'appellante, il giudice avrebbe commesso un vizio di ultrapetizione pagina 4 di 10 liquidando alla attrice una somma superiore (€.
3.800 più IVA) di quella domandata dalla stessa pari a complessivi euro €. 4.999,00, come da preventivo redatto dalla ditta per la sostituzione dell'inverter. Parte_2
5) La infine impugnava la sentenza eccependo altresì Parte_1
l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella quantificazione del danno, operata in via equitativa in modo generico e senza adeguata motivazione.
Pertanto, l'appellante concludeva per la totale riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda proposta dalla oltre alla condanna CP_1
dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
II.2 Si costituiva ritualmente la quale, per le ragioni Controparte_1
specificamente esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, deduceva la correttezza delle valutazioni e degli accertamenti compiuti dal primo giudice, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza di primo grado.
§§§§§
L'appello è palesemente infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Il primo motivo di gravame sopra indicato, è palesemente inammissibile perché formulato in maniera del tutto generica senza che con esso l'appellante muova alcuna specifica censura alla statuizione del primo giudice circa la non contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dalla ovvero: la CP_1
stipula del contratto nell'anno 2015, la verificazione nell'anno 2018 del danno costituito dal difetto di funzionamento dell'invertrer, la immediata comunicazione dello stesso alla ditta fornitrice, il riconoscimento del difetto da parte di quest'ultima previa invio in loco di un suo incaricato, l'impegno della medesima alla eliminazione del vizio tramite sostituzione dell'inverter.
pagina 5 di 10 A fronte della precisa, puntuale e dettagliata analisi e ricostruzione fattuale operata a riguardo dal Tribunale alla stregua delle deduzioni delle parti, allegazioni da cui effettivamente non emerge alcuna specifica contestazione della venditrice a dette circostanze di fatto prospettate dalla acquirente,
l'appellante si è limitata, come già detto, ad una generica eccezione senza in alcun modo indicare come e quando avrebbe contestato detti elementi di fatto, e senza fornire né in primo grado, né in grado di appello, una diversa versione di tali circostanze contrastante ed incompatibile con quella recepita dal giudice con adeguata, circostanziata ed esaustiva motivazione.
Chiaramente infondato è il secondo motivo di appello relativo ai “presunti” vizi del bene compravenduto.
Come correttamente argomentato dal Tribunale, infatti, nel caso di specie non viene in rilievo il regime legale della garanzia, in quanto il termine quinquennale di garanzia dell'inverter, decorrente dalla data di installazione, invocato dall'acquirente ha natura convenzionale e discende direttamente dal contratto concluso dalle parti. All'art. 10 (“Garanzia”) è infatti espressamente stabilito che
“ …Per i materiali la garanzia è quella della casa costruttrice …in particolare…gli Inverter sono garantiti 5 anni….”
Risulta dunque evidente dalla lettura del contratto che la società appellante si è assunta contrattualmente, nei confronti del consumatore, l'obbligo di garanzia per vizi di funzionamento del componente venduto per un periodo di durata corrispondente a quello garantito dalla casa costruttrice.
D'altra parte non avrebbe alcun senso riferire questo obbligo di garanzia convenzionalmente stabilito dai contraenti ad un terzo soggetto (quale la ditta costruttrice) estraneo al contratto di cui è causa e nei cui confronti, dunque, non potrebbe di certo essere fatto valere dal consumatore finale il quale tra l'altro, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale, in base alla normativa di riferimento (Codice del Consumo), nel caso di difetto del bene ha la possibilità di pagina 6 di 10 agire esclusivamente nei confronti del proprio venditore e non del costruttore, anche laddove il difetto manifestatosi derivi da responsabilità di altro soggetto che sia parte della catena produttiva e distributiva che si è conclusa con il rapporto finale tra ultimo venditore e consumatore. È pertanto il venditore a dover rispondere di tale difetto verso il consumatore che ha azione diretta solo nei confronti del soggetto che gli ha venduto il bene, il quale venditore potrà poi eventualmente agire in regresso nei confronti del produttore o degli altri soggetti facenti parte della catena distributiva e produttiva ai quali sia direttamente imputabile il riscontrato difetto (vedi art. 131 cod. del Consumo).
Va altresì rigettato poiché del tutto infondato anche il terzo motivo di appello relativo alla lamentata mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della vetustà dell'inverter, che avrebbe dovuto incidere sul quantum del risarcimento liquidato alla . Tale motivo non può trovare infatti CP_1
accoglimento, in quanto, a prescindere dalla risalente vita dell'inverter, è evidente che la garanzia quinquennale prevista dall'art. 10 del contratto per tale componente non può che implicare, in caso di mancanza/difetto di funzionamento dello stesso, e salvo che non si dimostri la possibilità di una idonea riparazione del pezzo stesso e la maggiore economicità di tale operazione, la sostituzione dell'inverter medesimo con uno nuovo che dia certezza di regolare funzionamento e che garantisca dunque la ripresa della regolare attività dell'impianto fotovoltaico.
Ciò posto appare dunque evidente che l'ammontare del risarcimento debba essere parametrato al prezzo del ricambio nuovo ed originale, e ciò, si ripete, a prescindere dalla vetustà del pezzo da sostituire che non rileva, per le ragioni innanzi espresse, sull'obbligo di garanzia.
Anche il quarto motivo di appello, con cui la società Parte_1
eccepisce la presunta errata quantificazione del danno operata
[...]
pagina 7 di 10 equitativamente dal primo giudice, va disatteso perché palesemente destituito di fondamento.
A detta della società appellante, infatti, la sentenza di primo grado sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato il danno in €. 3.800,00 oltre IVA, a fronte di una domanda dell'odierna appellata pari a complessivi € 4.999,00 conformemente al preventivo della ditta redatto per la sostituzione dell'inverter. Parte_2
Anche detta doglianza è infondata in quanto la somma liquidata dal Tribunale di
€. 3.800,00, oltre iva all'aliquota del 22 %, oltre interessi legali codicistici dalla domanda giudiziale (07.03.2019) alla data di pubblicazione della sentenza
(04.07.2022) da calcolarsi naturalmente sulla sorta capitale non ivata, ammonta complessivamente ad € 4.687,27 (3.800 + 836 per iva + 51,27 per interessi legali), ed è dunque di importo inferiore a quanto complessivamente richiesto in citazione dalla pari ad € 4.999,00 (a titolo di spesa stimata per la CP_1
sostituzione dell'inverter).
Infine, va rigettato anche il quinto ed ultimo motivo di gravame con il quale la ditta appellante eccepisce genericamente l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nella quantificazione in via equitativa del danno risarcibile.
In vero il giudice nell'effettuare detta liquidazione equitativa appare aver esercitato in modo corretto e legittimo il potere discrezionale attribuitogli dall'ordinamento ex artt. 1226 e 2056 cc, avendo adeguatamente indicato i criteri posti a base della determinazione equitativa del “quantum” ovvero il preventivo della ditta (non contestato specificamente dalla venditrice) e le Pt_2
caratteristiche dell'impianto e dell'inverter come emergenti dalla documentazione in atti ed in particolare dal contratto prodotto in giudizio.
D'altra parte, a fronte di detta indicazione giudiziale, l'appellante si è limitato soltanto ad una generica contestazione di tale liquidazione equitativa senza argomentare in cosa specificamente il giudice avrebbe errato nell'effettuare pagina 8 di 10 detta quantificazione, senza muovere alcuna censura specifica ai criteri utilizzati dal giudice e senza fornire alcun criterio o calcolo alternativo per la liquidazione del danno.
Quanto sopra esposto assorbe ogni altro generico profilo di doglianza sollevato dalla ditta venditrice con l'appello.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata ed al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante soccombente alla refusione, in favore dell'appellata , anche delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto
DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Infine, considerata la manifesta infondatezza/inammissibilità dell'appello, denotante un evidente colpevole abuso dello strumento processuale determinante un del tutto ingiustificato allungamento dei tempi processuali di definizione del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la condanna d'ufficio dell'appellante soccombente, Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellata , di una ulteriore
[...] Controparte_1
somma equitativamente determinata in misura pari alla metà dei compensi di avvocato liquidati per il giudizio di appello.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2704/2022, pubblicata il 04.07.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese processuali del presente grado Controparte_1
di giudizio che liquida in €. 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, condanna l'appellante
[...]
al pagamento in favore dell'appellata della Parte_1 Controparte_1
ulteriore somma di €. 961,00;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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