Inammissibile
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/06/2025, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05596/2025REG.PROV.COLL.
N. 05850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5850 del 2024, proposto da
GE AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Francesco Giambelluca, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Comune di Crosia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 261/2022, resa tra le parti,
nonché, per quanto occorrer possa, ex art. 107, comma 1, d.lgs. 104/2010, della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, n. 8132/2023, pubblicata il 1.9.2023 e non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Papponetti in delega di Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor GE AN ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, la sentenza emessa dal Consiglio di stato, sez. V, in grado di appello, n. 261 del 2022, e la sentenza n. 8132 del 2023, pronunciata dalla stessa Sezione nel giudizio di revocazione avente ad oggetto la prima sentenza.
2. Nel corso del giudizio di revocazione si è costituito il Ministero della cultura.
3. All’udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Preliminarmente deve essere scrutinata l’istanza di rinvio dell’udienza depositata il 12 giugno 2025 dal signor GE AN.
5.1. Questi ha presentato istanza di rinvio dell’udienza per “ trattative con il Comune di Crosia ”, che “ si trovano oggi in fase conclusiva ”, posto che “ restano da definire solo alcuni aspetti prima di poter sottoporre il testo dell’accordo al Consiglio comunale ”.
5.2. Ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a. “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza ”.
La domanda di rinvio deve fondarsi quindi su “ situazioni eccezionali ”.
La decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
In tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza e i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale. Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.
Nel caso di specie non si rinvengono dette situazioni eccezionali, idonee ad incidere sul diritto di difesa, considerato anche che il Comune non si è costituito e il Ministero, pur costituendosi, non si è espresso sull’istanza.
Non si rinviene pertanto la ragione eccezionale che giustifica il differimento dell’udienza.
5.3. L’istanza non può quindi essere accolta.
6. Quanto al ricorso il Collegio rileva quanto segue.
6.1. Il ricorso è qualificato dalla parte che lo ha presentato in termini di ricorso “ per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, n. 261/2022, pubblicata il 14.1.2022 e non notificata, resa sul ricorso in appello n.r.g. 4426/2020, promosso dal Comune di Crosia per la riforma della sentenza del TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, n. 563 del 2020 ”, nonché, “ per quanto occorrer possa, ex art. 107, comma 1, d.lgs. 104/2010 della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, n. 8132/2023, pubblicata il 1.9.2023 e non notificata ”.
Pertanto il signor GE AN ha qualificato il ricorso in termini di ricorso per revocazione della sentenza n. 262 del 2022 e, contestualmente, di ricorso ex art. 107 comma 1 c.p.a. della sentenza n. 8132 del 2023. r
7. Il ricorso ex art. 107 comma 2 c.p.a., proposto “ per quanto occorrer possa ”, è inammissibile.
7.1. Ai sensi dell’art. 107 comma 1 c.p.a. “ contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”.
Il ricorso in esame riguarda, per la parte qui in esame, la sentenza di questa Sezione n. 8132 del 2023, emessa nel giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza d’appello n. 262 del 2022.
Pertanto, ai sensi dell’art. 107 comma 1 c.p.a., avverso la sentenza n. 8132 del 2023 emessa nel giudizio di revocazione avente ad oggetto una pronuncia d’appello sono esperibili i rimedi ammissibili previsti avverso quest’ultima. Sicché, nel caso di specie, il ricorso ex art. 107 comma 1 c.p.a. esperito davanti a questo Giudice non può che essere un ricorso per revocazione, atteso che non vi sono i presupposti per qualificarlo come opposizione di terzo.
Oggetto di tale ricorso è la sentenza n. 8132 del 2023.
La sentenza n. 8132 del 2023, qui impugnata, è stata pronunciata in sede di revocazione, già proposta con precedente ricorso dall’odierno ricorrente.
Essa non è pertanto suscettibile di impugnazione revocatoria in quanto, ai sensi dell’art. 107 comma 2 c.p.a., la sentenza pronunciata in sede di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
Attraverso il divieto di esercizio dell’azione di revocazione l’ordinamento processuale, teso alla definizione della controversia, evita così che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l’effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con ricadute sulla certezza dei rapporti giuridici (Cons. St., sez. III, 22 luglio 2019 n. 5158).
Il divieto di cui all’art. 107 comma 2 c.p.a. è quindi organico ad un ordinamento processuale nel quale la tutela dei diritti individuali si contempera con l'esigenza della certezza del diritto.
Il diritto costituzionalmente garantito di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) non include infatti un diritto illimitato all’impugnazione delle sentenze (Cons. St., sez. IV, 3 maggio 2019, n. 2889): da un lato, nel diritto processuale non è costituzionalizzato il “doppio grado” del giudizio, inteso come possibilità di proporre appello (lo è, invece, il ricorso per cassazione, peraltro per soli motivi di legittimità), e, dall’altro lato, nella giurisdizione amministrativa, il ricorso per cassazione è ammesso solo per le questioni di giurisdizione (art. 111).
Né la Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950 né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2010 impongono la garanzia di gradi di giudizio molteplici o addirittura illimitati.
In tale contesto, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il divieto previsto dall’art. 107 comma 2 c.p.a. (specularmente all’art. 403 c.p.c.) non impedisca l’impugnazione delle sentenze per revocazione in alcuni casi:
- nel caso di statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, che abbiano sostanzialmente precluso il giudizio di revocazione (ad esempio per la declaratoria, per errore di fatto, della tardività di un ricorso per revocazione in realtà tempestivamente proposto);
- nei casi in cui, per errore di fatto del giudice relativo ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio (ad. es., un difetto di notifica alla controparte non rilevato), la pronuncia risulta insanabilmente affetta da nullità;
- nei casi in cui, per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti la decisione, quest’ultima non può che essere dichiarata inesistente (per la mancanza della motivazione e/o del dispositivo, per la mancanza di sottoscrizione in difetto di impedimento ovvero sottoscrizione da parte di soggetti non componenti il Collegio giudicante).
In tali casi una parte della giurisprudenza ammette la possibilità di riesame della sentenza emessa in esito al giudizio di revocazione “nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle garanzie di tutela in sede giurisdizionale apprestate dall’art. 24 Cost.”, qualificandola come “eccezionale” (Cons. St., sez. III, 22 luglio 2019 n. 5158).
Non ricorrendo dette evenienze nel presente giudizio il ricorso per revocazione della sentenza n. 8132 del 2023 è inammissibile, senza necessità di approfondire la tematica.
In ogni caso, il ricorso ex art. 107 comma 1 c.p.a. non è stato supportato da specifici motivi di impugnazione, che non siano quelli analizzati nel prosieguo e pertanto si richiama al riguardo quanto di seguito considerato e deciso, anche in ragione del fatto che detto ricorso deve essere qualificato quale ricorso per revocazione.
8. Venendo al secondo profilo di impugnazione, cioè al ricorso per revocazione della sentenza di questa Sezione n. 262 del 2022, esso è (altresì) inammissibile.
8.1. La domanda rescindente è formulata ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. in quanto, in tesi, “ dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ”.
In base alla sentenza impugnata il Comune ha esercitato la prelazione con deliberazione 31 luglio 2018, precedente alla rinunzia da parte del Ministero, intervenuta il 5 dicembre 2018.
Secondo il ricorrente in revocazione “ la medesima sentenza ha omesso di pronunziarsi circa la mancanza dell’impegno di spesa specificamente richiesto dalla norma sopra invocata nel procedimento di prelazione, al di là dell’irregolarità del procedimento amministrativo per violazione delle regole generali sulla copertura economica ”. Il riferimento normativo è costituito dall’art. 62 del d. lgs. n. 42 del 2004, in base al quale “ il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia ”, con la precisazione che “ Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima ” (comma 3), che, in base al successivo comma 4, è “ di 180 giorni ” se la denunzia è tardiva.
Il ricorrente in revocazione fa valere dunque, quale “ documento nuovo, e decisivo ” ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., l’impegno di spesa adottato dal Comune di Crosia in data 16 maggio 2024, in quanto “ costituisce prova inconfutabile del fatto che il Comune sia incorso nella decadenza ”.
In base all’art. 395 n. 3 c.p.c. è causa di revocazione il rinvenimento, dopo la sentenza, di “ uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ”.
Senonché l’asserito documento decisivo sul quale è fondata l’istanza di rescissione della sentenza n. 262 del 2022 è stato adottato, come evidenziato dallo stesso ricorrente, dopo la sentenza qui gravata, essendo datato 16 maggio 2024.
Dei tre requisiti della fattispecie di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c., cioè l’esistenza di una prova documentale relativa ai fatti oggetto della controversia, l’impossibilità di produrla durante il precedente giudizio di merito per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e la decisività del documento, sul quale il giudice non poté portare a suo tempo il suo esame (Cass. civ., sez. III, ordinanza 5 ottobre 2023 n. 28126), manca quindi il primo e il terzo elemento (e di conseguenza anche il secondo).
La revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. è infatti “ ammissibile solo in presenza di documenti decisivi preesistenti al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ” mentre “ non è ammissibile la revocazione basata su documenti sopravvenuti o su fatti nuovi che non erano stati introdotti nel giudizio di merito ” (Cons. St., sez. IV, 2 dicembre 2024 n. 9639).
In particolare, “ Quanto al primo requisito, il documento deve preesistere alla pronuncia revocanda” (Cons. St., sez. IV, 2 dicembre 2024 n. 9639), altrimenti non sussiste una prova documentale che il giudice a quo non ha potuto considerare, né le parti possono provare di non averla potuta produrre in giudizio per i motivi prescritti (secondo requisito di fattispecie).
Infatti, il motivo della mancata produzione nel giudizio a quo dell’impegno di spesa non è la causa di forza maggiore o il fatto dell’avversario, come richiesto dall’art. 395 n. 3 c.p.c., ma la stessa inesistenza del documento.
Né detto documento è decisivo ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., in quanto non è tale da comportare che “ il giudice, se ne avesse avuto tempestiva cognizione, avrebbe risolto la lite in maniera diversa, favorevolmente alla parte che chiede la revocazione ” (Cons. St., sez. IV, 2 dicembre 2024 n. 9639).
Infatti il documento è successivo alla sentenza revocanda e quindi esso non è potenzialmente idoneo a fondare una diversa decisione nel giudizio concluso prima della relativa adozione.
Pertanto, l’impegno di spesa 16 maggio 2024 non può essere qualificato documento decisivo avente portata revocatoria ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c.
Peraltro questa Sezione, con sentenza n. 8132 del 2023, si è pronunciata su un motivo di revocazione (proposta ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e avverso la medesima sentenza di questa Sezione n. 262 del 2022, oggetto del presente Giudizio) riguardante la “ totale mancanza dell’impegno di spesa, che non sarebbe mai stato assunto dal Comune per il corretto esercizio della prelazione ”.
Pertanto, se si volesse ritenere che l’impegno di spesa 16 maggio 2024 sia rilevante al fine di desumere la mancanza (all’epoca di adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo ) dell’impegno di spesa, in ogni caso sul punto questa Sezione si è già pronunciata, in disparte il fatto che il ricorso qui in esame è presentato ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., quindi per la sussistenza di un documento decisivo che il giudice a quo non avrebbe considerato (nei termini già sopra illustrati) e non per errore di fatto.
Si aggiunge che questa Sezione, con sentenza n. 262 del 2022 (oggetto del giudizio di revocazione concluso con sentenza n. 8132 del 2023, oltre che del presente giudizio), ha specificamente affrontato i “ profili relativi alla copertura finanziaria dei provvedimenti impugnati ”, come dà conto anche la pronuncia del 2023 (“ la sentenza al punto n. 4 è diffusamente motivata in ordine ai profili relativi alla copertura finanziaria dei provvedimenti impugnati ”).
Pertanto il ricorso per revocazione è comunque inammissibile, considerando entrambi i profili richiamati al punto 6.1.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite al Ministero della cultura, liquidandole complessivamente in euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO