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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4229/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4229/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Stefano Elia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/12/2023)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 01/11/2023, premetteva che: Parte_1 - in data 04/06/1994 contraeva matrimonio con a EL Controparte_1
(atto n. 7, parte II, serie A, ufficio I, anno 1994), nel corso del quale sono nati figli attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con sentenza n. 1451/2023 del 25/07/2023, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di:
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- non assumere alcun provvedimento in merito alla casa familiare.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 10/06/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione n. 1451/2023, resa nel procedimento n. 1392/2016 R.G, emessa dal
Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4229/2023 R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in EL il 04/06/1994 (Atto n. 7, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 1994); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
EL per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4229/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Stefano Elia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/12/2023)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 01/11/2023, premetteva che: Parte_1 - in data 04/06/1994 contraeva matrimonio con a EL Controparte_1
(atto n. 7, parte II, serie A, ufficio I, anno 1994), nel corso del quale sono nati figli attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- con sentenza n. 1451/2023 del 25/07/2023, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di:
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- non assumere alcun provvedimento in merito alla casa familiare.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 10/06/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione n. 1451/2023, resa nel procedimento n. 1392/2016 R.G, emessa dal
Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4229/2023 R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in EL il 04/06/1994 (Atto n. 7, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 1994); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
EL per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone