CASS
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2024, n. 11712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11712 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29446/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro LI PM (AB), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Bruno Gangemi, elettivamente Civile Sent. Sez. 5 Num. 11712 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 02/05/2024 2 Ric. n. 29446/2017 sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. domiciliata in Roma in via Giuseppe Cuboni, presso lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 395/2017 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata in data 11/5/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 20 marzo 2024; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. OS AR LLRB, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
udito l’Avvocato Giorgia Sforzini, per delega dell’Avv. Bruno Gangemi, per la società controricorrente;
AT In seguito ad una verifica fiscale presso la società italiana LI Italia S.p.A., riguardante l’anno d’imposta 2007, nel controllare il rispetto della normativa vigente da parte della medesima al momento del pagamento delle royalties alla società estera LI PM AB, non avendo riscontrato il possesso della documentazione prevista dall’art. 26 quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’esonero dal prelievo fiscale della beneficiaria straniera, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Rivoli, procedette al recupero delle imposte dovute e non versate dal sostituto d’imposta italiano, comprensive di sanzioni ed interessi per un importo totale di euro 64.801,20. L’odierna controricorrente è società di diritto svedese ed è controllata dalla società LI AB, stessa nazionalità estera, controllante anche LI Italia S.p.A. La società italiana definiva l’accertamento in data 23/3/2010, comunicando l’adesione allo stesso, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, e chiedendo la rateizzazione degli importi. 3 Ric. n. 29446/2017 sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. In data 7/10/2011 la LI PM AB (d’ora in poi, anche “la contribuente”) presentò domanda di rimborso delle somme versate con bonifico alla LI S.p.A., contestando all’Agenzia delle Entrate la mancata applicazione della direttiva 2003/49/CE, recepita nell’ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 143 del 2005. L’istanza di rimborso fu respinta dal centro operativo di Pescara con provvedimento di diniego del 9/8/2012, avverso il quale la società estera presentò ricorso, rigettato dalla C.T.P. ed accolto, in appello, dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso. Il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza per totale carenza di motivazione, la quale non conterrebbe nessuna valutazione della fattispecie concreta sottoposta al giudizio del giudice di appello, che si sarebbe limitato ad una dissertazione sul quadro normativo senza nessuna aderenza al caso di specie, per poi concludere, sostanzialmente in maniera apodittica, con l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è del tutto fuori centro rispetto alla fattispecie e non si occupa delle questioni di diritto devolute dalle parti alla cognizione della C.T.R., che si è limitata ad una dissertazione astratta sul quadro normativo rilevante senza applicarlo criticamente ai fatti di causa. 4 Ric. n. 29446/2017 sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. La sentenza, pertanto, si pone in patente violazione dell’art. 111, comma 6 della Costituzione e, in via immediata, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. A fronte di tale vizio, non è possibile in questa sede integrare la motivazione mancante lasciando integro il dispositivo della sentenza di appello. E’ vero, infatti, che la contribuente dà atto che con sei ordinanze pronunciate in data 3 novembre 2022, la Suprema Corte, affermando l’estraneità dell’odierna controricorrente agli effetti dell’accertamento con adesione concluso dalla società di diritto italiano controllata, ha cassato con rinvio le sentenze d’appello che, in relazione a diverse annualità d’imposta, avevano rigettato le pretese della LI PM;
ma è anche vero che, come emerge dalla stessa memoria difensiva della contribuente (pag.5) che cita testualmente la sentenza della C.G.T. dell’Abruzzo pronunciata in seguito al rinvio disposto dalle ordinanze rescindenti di questa S.C., la legittimazione alla richiesta di rimborso in capo alla società svedese deriva dall’aver essa tenuto indenne la consociata italiana da quanto questa ha versato al fisco italiano in esecuzione dell’accertamento con adesione. Si tratta di un accertamento di fatto che spetta al giudice del rinvio, che si adeguerà, del resto, ai dicta già espressi da questa Corte con le citate ordinanze. 2. L’accoglimento del primo motivo importa l’assorbimento del secondo motivo. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. 5 Ric. n. 29446/2017 sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2024.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 395/2017 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata in data 11/5/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 20 marzo 2024; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. OS AR LLRB, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
udito l’Avvocato Giorgia Sforzini, per delega dell’Avv. Bruno Gangemi, per la società controricorrente;
AT In seguito ad una verifica fiscale presso la società italiana LI Italia S.p.A., riguardante l’anno d’imposta 2007, nel controllare il rispetto della normativa vigente da parte della medesima al momento del pagamento delle royalties alla società estera LI PM AB, non avendo riscontrato il possesso della documentazione prevista dall’art. 26 quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’esonero dal prelievo fiscale della beneficiaria straniera, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Rivoli, procedette al recupero delle imposte dovute e non versate dal sostituto d’imposta italiano, comprensive di sanzioni ed interessi per un importo totale di euro 64.801,20. L’odierna controricorrente è società di diritto svedese ed è controllata dalla società LI AB, stessa nazionalità estera, controllante anche LI Italia S.p.A. La società italiana definiva l’accertamento in data 23/3/2010, comunicando l’adesione allo stesso, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, e chiedendo la rateizzazione degli importi. 3 Ric. n. 29446/2017 sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. In data 7/10/2011 la LI PM AB (d’ora in poi, anche “la contribuente”) presentò domanda di rimborso delle somme versate con bonifico alla LI S.p.A., contestando all’Agenzia delle Entrate la mancata applicazione della direttiva 2003/49/CE, recepita nell’ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 143 del 2005. L’istanza di rimborso fu respinta dal centro operativo di Pescara con provvedimento di diniego del 9/8/2012, avverso il quale la società estera presentò ricorso, rigettato dalla C.T.P. ed accolto, in appello, dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso. Il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza per totale carenza di motivazione, la quale non conterrebbe nessuna valutazione della fattispecie concreta sottoposta al giudizio del giudice di appello, che si sarebbe limitato ad una dissertazione sul quadro normativo senza nessuna aderenza al caso di specie, per poi concludere, sostanzialmente in maniera apodittica, con l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è del tutto fuori centro rispetto alla fattispecie e non si occupa delle questioni di diritto devolute dalle parti alla cognizione della C.T.R., che si è limitata ad una dissertazione astratta sul quadro normativo rilevante senza applicarlo criticamente ai fatti di causa. 4 Ric. n. 29446/2017 sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. La sentenza, pertanto, si pone in patente violazione dell’art. 111, comma 6 della Costituzione e, in via immediata, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. A fronte di tale vizio, non è possibile in questa sede integrare la motivazione mancante lasciando integro il dispositivo della sentenza di appello. E’ vero, infatti, che la contribuente dà atto che con sei ordinanze pronunciate in data 3 novembre 2022, la Suprema Corte, affermando l’estraneità dell’odierna controricorrente agli effetti dell’accertamento con adesione concluso dalla società di diritto italiano controllata, ha cassato con rinvio le sentenze d’appello che, in relazione a diverse annualità d’imposta, avevano rigettato le pretese della LI PM;
ma è anche vero che, come emerge dalla stessa memoria difensiva della contribuente (pag.5) che cita testualmente la sentenza della C.G.T. dell’Abruzzo pronunciata in seguito al rinvio disposto dalle ordinanze rescindenti di questa S.C., la legittimazione alla richiesta di rimborso in capo alla società svedese deriva dall’aver essa tenuto indenne la consociata italiana da quanto questa ha versato al fisco italiano in esecuzione dell’accertamento con adesione. Si tratta di un accertamento di fatto che spetta al giudice del rinvio, che si adeguerà, del resto, ai dicta già espressi da questa Corte con le citate ordinanze. 2. L’accoglimento del primo motivo importa l’assorbimento del secondo motivo. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. 5 Ric. n. 29446/2017 sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2024.