Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 886/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]10 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Guerrino Donadeo, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Federica Perri, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia il Tribunale ill.mo:
1. pronunciare la separazione dei coniugi, senza addebito per alcuno;
2. disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre, con collocazione Persona_1
presso quest'ultima;
3. dichiarare il signor quale coniuge non affidatario, obbligato a corrispondere CP_1
un assegno mensile a titolo di mantenimento della figlia pari ad euro 300,00, rivalutato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, o la somma meglio vista dal
Giudice oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo 15 settembre 2016 approvato dal tribunale di Genova, sezione famiglia;
4. assegnare la casa coniugale, con gli arredi ivi esistenti alla moglie;
5. Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia, oggi di anni 17, secondo le modalità meglio viste dal Giudice;
6. confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello stato”
Conclusioni per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- respingere tutte le domande di parte ricorrente perché infondate, in particolare respingere la domanda di addebito della separazione, di affidamento esclusivo e di mantenimento della moglie e della figlia minore determinata in misura non inferiore ad Euro 300,00 mensili;
- disporre la separazione dei coniugi con addebito alla sig.ra Parte_1
- disporre l'obbligo in capo al padre di corrispondere una somma non superiore ad Euro
100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione abitativa presso la madre con la possibilità di vedere la figlia nella propria abitazione senza limitazioni.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in data 01/02/2021 e ritualmente notificato, la Sig.ra ha chiesto la separazione personale dal Sig. con cui aveva Parte_1 CP_1
contratto matrimonio a Genova in data 25/01/1996 e dalla cui unione era nata a [...]
(Marocco) la figlia minore in data 06/05/2007, rappresentando una situazione di Per_1
sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovuta al comportamento assunto dal marito che era solito trascorrere lunghi periodi in Marocco, suo paese di origine, ove a suo dire comprava e vendeva merce varia, disinteressandosi della famiglia. In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito, che venisse disposto l'affidamento super-esclusivo della figlia minore a sé, con collocazione presso la medesima ed assegnazione della casa coniugale con relativi arredi, che venisse stabilito il regime di frequentazione con il padre secondo le modalità meglio viste in caso di presenza dello stesso sul territorio italiano e che venisse posto a carico del Sig. l'obbligo CP_1 di versare un contributo mensile pari ad € 300,00 mensili per il mantenimento della moglie ed € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della fase presidenziale, svoltasi nella contumacia del marito pur ritualmente convenuto, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 27/06/2021 il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, preso atto della fine dell'unione coniugale, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo in conformità alle richieste della moglie.
Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I., con comparsa di costituzione e risposta del 24/11/2021 si è costituito in giudizio il Sig. il quale, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione, ha chiesto a sua volta che la stessa venisse addebitata alla Sig.ra che, al Pt_1
suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato in Marocco per molti mesi a causa del lockdown, aveva del tutto illegittimamente cambiato la serratura di casa costringendolo a trovare ospitalità presso il fratello ed opponendosi per il resto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, chiedendo che il contributo al mantenimento della figlia venisse contenuto nell'importo di € 100,00 mensili, allegando di essere invalido al 75% e di percepire unicamente il reddito di cittadinanza per € 500,00 mensili.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata successivamente istruita con le prove orali chieste dalle parti e mediante acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o documentazione equipollente del convenuto, oltre alla documentazione INPS e del Centro per l'impiego attestante la percezione di eventuali sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché dei contratti di lavoro e le comunicazioni obbligatorie
Unilav di assunzione e/o di proroga dei contratti di lavoro subordinato.
All'esito dell'istruttoria, la causa, ritenuta sufficientemente matura per la decisione, dopo diversi rinvii per sostituzione del giudice è stata rinviata all'udienza del 09/07/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata infine rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.
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Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale avanzata da entrambe le parti deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Le parti, seppur con diverse prospettazioni dei fatti, hanno evidenziato infatti l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo, sicché a fronte dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Per quanto riguarda invece l'addebito della separazione chiesto reciprocamente da entrambi i coniugi, va anzitutto rilevato che la ricorrente nelle proprie conclusioni finali non ha reiterato tale domanda che, anche alla luce delle successive difese svolte, deve intendersi definitivamente rinunciata mentre residua l'analoga domanda formulata dal Sig. CP_1
Ciò posto, giova brevemente ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (vds. ex multis Cass. n. 14840/2006, 23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Da ciò discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri sia stato la causa del fallimento della convivenza, non può essere pronunciata la separazione con addebito.
Orbene, nel caso di specie, il Sig. attribuisce la causa della crisi coniugale alla moglie CP_1
la quale, in violazione dell'obbligo di coabitazione e di reciproca assistenza morale e materiale fra i coniugi, avrebbe cambiato la serratura della casa coniugale sita in Via Maritano impedendogli così di farvi rientro.
Tale circostanza risulta però smentita dalla documentazione prodotta dalla Sig.ra con Pt_1
cui ha dimostrato che la stessa in data 11/08/2020 era stata ricollocata da in altro CP_2
immobile e precisamente era stata spostata, unitamente alla figlia, da Via Maritano a Via
Revel nell'ambito del cosiddetto “Begato project”.
Il Sig. invece è tornato in Italia, dopo il lungo soggiorno in Marocco ove era rimasto CP_1
bloccato fin dal marzo 2020 per l'avvento della pandemia da Covid 19, in data 24/08/2020 e come dallo stesso confermato nel corso dell'interrogatorio formale reso in data 30/11/2023 ha trovato i muratori nella casa ex coniugale.
Non vi è pertanto alcuna prova che la moglie abbia ingiustificatamente interrotto la coabitazione cacciando di casa il marito per cui in mancanza di quel nesso di causalità esclusiva richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fra la condotta contraria ai doveri coniugali e il fallimento del matrimonio che potrebbe essere stato causato da molteplici fattori, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
Quanto alle condizioni di separazione, a fronte dell'effettivo disinteresse mostrato dal padre nei confronti della figlia minore, con cui non ha più da tempo alcun rapporto come confermato dai testimoni sentiti, e dell'inadempimento ai propri obblighi di mantenimento della stessa, appare maggiormente conforme al superiore interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con collocazione presso la medesima con cui di fatto ha sempre vissuto.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest'ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Alla luce poi dell'impossibilità di ottenere una proficua collaborazione dal padre, va attribuita alla madre, che di fatto costituisce ad oggi l'unico adulto di riferimento, la facoltà di assumere ai sensi dell'art. 337 quater c.c. ogni decisione di maggiore importanza inerente l'educazione,
l'istruzione e la salute della figlia, senza necessità del preventivo consenso del padre. Quanto invece al regime di visita, tenuto conto dell'età di ormai 17 anni della figlia che ha acquisito sufficiente capacità di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, le eventuali future frequentazioni padre-figlia andranno rimesse all'esclusiva volontà di quest'ultima.
Nulla invece va disposto con riferimento all'assegnazione della casa ex coniugale, da tempo rilasciata dalla Sig.ra che nel frattempo ha ottenuto un nuovo alloggio popolare da Pt_1
parte di CP_2
Per quanto concerne il contributo economico al mantenimento della figlia, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia in ragione alla sua età di 17 anni e dell'assenza di alcun contributo diretto al mantenimento da parte del padre il quale ha dimostrato di essere invalido civile al 75% per cui percepisce una pensione di €
287,00 mensili ed titolare di un reddito di cittadinanza pari ad € 500,00 mensili, appare congruo confermare l'importo stabilito in sede presidenziale pari ad € 300,00 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
L'assegno unico di famiglia continuerà invece ad essere percepito dalla Sig.ra quale Pt_1
genitore affidatario esclusivo della minore.
Con riferimento infine al contributo al proprio mantenimento chiesto dalla Sig.ra Pt_1
giova brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Nel caso in esame, pur essendo pacifico ed incontestato che i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale abbiano fondato il sostentamento del nucleo unicamente sul reddito dal marito, che era solito commerciare merce fra l'Italia e il Marocco (pur non essendo noto quanto potesse ricavarvi) mentre la moglie era casalinga, le attuali precarie condizioni economiche e di salute del convenuto, come sopra evidenziate, non consentono di prevedere un capo allo stesso alcun assegno per il mantenimento della moglie che sarebbe allo stato inesigibile, per cui anche il contributo stabilito in sede presidenziale dovrà essere revocato con decorrenza dalla domanda, dovendo tale accertamento necessariamente retroagire alla proposizione della stessa.
Stante la natura costitutiva della causa e la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Sig.ra nata a [...] il Parte_1
03/04/1964 e Sig. nato a [...] il [...], autorizzandoli CP_1
a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
– DISPONE l'affidamento super-esclusivo della figlia minore , nata a [...] Per_1
(Marocco) il 06/05/2007, alla madre con collocazione abitativa prevalente presso la stessa, diritto di visita con il padre libero secondo la volontà della minore e con facoltà in capo al genitore affidatario di firmare autonomamente ogni documentazione inerente alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza della figlia e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
– PONE a carico del Sig. un contributo al mantenimento ordinario della figlia CP_1
pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese in favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1
relative ai figli da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, il tutto con decorrenza dalla domanda;
– RIGETTA per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti con contestuale revoca di ogni precedente statuizione con decorrenza dalla domanda;
– Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì 27/12/2024
Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini