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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. 298/2024 contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova n. 473/2023 pubblicata in data
30/11/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MAGOTTI SARA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 39 46100 MANTOVA, presso il difensore avv.
MAGOTTI SARA
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
appellato/contumace
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
O S S E R V A
pagina 1 di 5 Il ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Mantova che ha accolto il ricorso contro la sanzione amministrativa per violazione al codice della strada proposta CP_1
L'appellante ha dedotto di aver sanzionato quattordici volte perché CP_1
“… transitando dal varco P.za Martiri di Belfiore circolava nella zona a traffico limitato “ZTLA” senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto, violando l'articolo 7, comma 6 e 14, del Codice della Strada…” e una volta perché “… transitando dal varco Via Calvi Pietro
Fortunato Calvi circolava nella zona a traffico limitato “ ” senza rispettare Pt_2
il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto, violando l'articolo 7, comma 6 e 14, del Codice della Strada…”.
L'appellante ha dedotto che la sentenza sia affetta da nullità per motivazione apparente e per errore nella applicazione del principio della buona fede e della continuazione nella commissione della medesima violazione.
CP_ Nel corso del giudizio di primo, a seguito del ricorso proposto dal la Polizia
Locale del si è ritualmente costituita in giudizio chiarendo Parte_1
che , oltre a essere titolare di un pass ricovero , valido CP_1 Pt_2
(esclusivamente) per il transito dai varchi di Via Tassoni, Via Accademia, Via
Fernelli 1 e 2, Via Trieste e Corso della Libertà (non valido, quindi, per transitare dal varco in Piazza Martiri di Belfiore e neppure da quello in Via
Calvi), inizialmente, in virtù della residenza in Mantova - Galleria Ferri n.
5 - del figlio minore non convivente , era altresì titolare del pass minori A, Persona_1
che lo autorizzava a transitare anche dal varco in Piazza Martiri di Belfiore - non,
però, da quello in Via Calvi -. Poi, il 9.05.2022, il minore ha cambiato residenza,
trasferendosi in Via Fernelli n. 20 e, pertanto, dal 15.02.2023 (ultima data per il rinnovo dei pass), non era più abilitato a transitare dal varco in CP_1
Piazza Martiri di Belfiore (né è stato abilitato per accedere in Via Calvi).
pagina 2 di 5 La sentenza impugnata è palesemente nulla per assenza totale di motivazione.
Quanto alla giustificazione fornita dall'appellato per cui egli non avrebbe visto la comunicazione inviata via mail, la circostanza appare priva di qualsivoglia rilevanza giuridica atteso che l'appellante era tenuto a conoscere all'interno di quali varchi poteva passare con il pass in suo possesso e ciò a prescindere dal fatto che avesse o meno ricevuto una comunicazione dal poiché la Pt_1
legittimità dei suoi passaggi attraverso i varchi che delimitano la zona interdetta al traffico veicolare attiene in realtà alla conoscenza di una norma di legge la cui ignoranza non è ammessa dal nostro ordinamento (art. 5 c.p.) neppure allorquando si tratti di violazioni al codice della strada.
A tale proposito, si evidenzia che la Corte Suprema di Cassazione sostiene costantemente che “… in tema di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3,
della L. 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo
dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della
relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", può rilevare in
termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto
avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando
esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo
all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra
riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto
il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso,
così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza …” (Cass. Civile sent. n. 26864/2023).
Va inoltre evidenziato che in base al pass minori del quale era dotato l'appellato non aveva diritto di accedere e transitare in Piazza Martiri di Belfiore, né in Via
Calvi poiché quello specifico pass non consente l'accesso a qualsivoglia varco ma solo a quelli espressamente indicati sul pass in base alla residenza del pagina 3 di 5 minore.
L'appello, fondato, va quindi accolto ed il ricorso proposto da CP_1
integralmente rigettato.
Le spese del presente procedimento, di primo grado e del grado di appello,
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del
26/04/2018 n. 96 con applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
considerato che
il nel giudizio di primo grado si è fatto difendere da propri Pt_1
dipendenti.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie l'appello perché fondato e per l'effetto;
2) Rigetta il ricorso proposto da con integrale conferma dei CP_1
verbali impugnati e per l'effetto;
3) Condanna al pagamento dei seguenti verbali CP_1
P/710305T/2023 del 28.02.2023, n. P/710390T/2023 del 3.03.2023, n.
P/710798T/2023 del 10.03.2023, n. P/711125T/2023 del 10.03.2023, n.
P/711128T/2023 del 10.03.2023, n. P/711253T/2023 del 11.03.2023, n.
P/712163T/2023 del 20.03.2023, n. P/712832T/2023 del 20.03.2023, n.
P/712581T/2023 del 22.03.2023, n. P/712585T/2023 del 22.03.2023, n.
P/713309T/2023 del 29.03.2023 e n. P/713683T/2023 del 30.03.2023
confermando la legittimità dei verbali P/709337/2023 del 20.02.2023, n.
P/709338T/2023 del 20.02.2023 e n. P/709097T/2023 dell'1.03.2023 già pagati dall'appellato e non annullati dalla sentenza di primo grado qui riformata;
4) Condanna a rifondere al CP_1 Parte_1
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite del P.IVA_1
pagina 4 di 5 presente procedimento che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado in euro 1.012,00 e quanto al giudizio di grado di appello in euro 184,86 per esborsi ed euro 2.552,00 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE
- dott. Giorgio Bertola -
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