Articolo 21 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 20
Versione
14 aprile 1987
Art. 21. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.460 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.820 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce "Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 aprile 1987