Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03259/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2022, proposto da
Società Agricola fratelli NI di NI PE e figli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Lucini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:
i) Determinazione Dirigenziale n. REGDE/883/2022 recante il “riesame con valenza di rinnovo, autorizzazione alla modifica sostanziale e non sostanziale, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto regionale n. 2214 del 05/03/2008 per l'attività di allevamento scrofe (attività IPPC 6.6-C)” con il relativo allegato tecnico, notificati con nota accompagnatoria in data 07/09/2022 prot. n. 27605/2022 in parte qua ha qualificato come modifica sostanziale la comunicazione del 13/07/2021 prot. n. 22147 di modifica non sostanziale per la realizzazione di una struttura gestazione scrofe di 840 posti e ha disposto per tale struttura l'esigenza di una verifica di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA – postuma limitando la positiva verifica di VIA alle opere pregresse realizzate dal 2008 al 2012 dalla società ricorrente; ii) Verbale della conferenza dei servizi in data 30/08/2022, nella parte in cui con riguardo al predetto intervento lo ha qualificato come modifica sostanziale e assoggettato a VIA postuma ex art. 29 D. Lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. OC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio la società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale in epigrafe individuata, pel tramite della quale - all’esito del riesame, con valenza di rinnovo, della autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di un allevamento intensivo di scrofe, già rilasciata alla ricorrente nel 2008, qualificando come modifica sostanziale la comunicazione della ricorrente del 13 luglio 2021, di poi presentata nuovamente in data 30 maggiom2022, volta alla realizzazione di una struttura gestazione scrofe di 840 posti - disponeva per tale struttura l'esigenza di una verifica di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA – postuma limitando la positiva verifica di VIA alle opere pregresse realizzate dal 2008 al 2012 dalla società ricorrente.
A mezzi di gravame la ricorrente articolava censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, sostanzialmente deducendo:
- la formazione del silenzio assenso, per l’inutile decorso del termine dei 60 giorni, dopo la comunicazione del 13 luglio 2021 con cui la ricorrente aveva qualificato l’intervento in esame come modifica non sostanziale; anche nel “merito” non sussisterebbero un adeguato supporto motivazionale giustificante la imposizione della VIA;
- inesistenza di un obbligo di VIA postuma, visto il numero dei capi oggetto di ampliamento (40) rispetto al minimum di 900 richiesto per riqualificare la istanza di rinnovo nei sensi di modifica sostanziale; e, invero, “ una volta che l’Ente ha considerato come positivamente adempiuto l’esame di VIA con riguardo all’AIA originaria e a tutte le successive modifiche fino a quella comunicata nel 2021, è innegabile che l’aumento dei posti determinato da tale nuovo intervento del 2021 per una stalla di 840 scrofe in gestazione debba essere valutato autonomamente e non certo come aumento di un progetto già nel suo complesso valutato dal punto di vista della VIA ”;
- la imposizione di una VIA postuma per la stalla da 840 scrofe ormai realizzata, lederebbe altresì il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente;
- immotivata distinzione del regime applicabile alle modifiche apportate all’allevamento originario nel periodo compreso tra il rilascio dell’AIA originaria del 2008 di cui al decreto regionale n. 2214 e l’anno 2012 (in cui fu presentata la pratica per il riesame) e la modifica relativa all’avvenuto ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione della struttura gestazione scrofe di 840 posti comunicata in data 13/07/2021, con una disparità di trattamento che invera contraddittorietà dell’agire amministrativo.
Si costituiva la intimata Amministrazione provinciale, instando per la reiezione del gravame e la causa alfine, illustrate le rispettive posizioni con scritti conclusionali e di replica, veniva introitata per la decisione, all’esito della udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo mezzo valga quivi il rammentare che:
- l’art. 5, comma 1, lettera I – bis) del d.lgs. 152/2006 qualifica come sostanziali le modifiche all'installazione che diano luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore; gli allevamenti intensivi di scrofe, come indicato nell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (categoria 6.6 c) la soglia AIA è di 750 posti;
- la ricorrente, in data 13/07/2021, ha inviato una comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29 nonies c. 1 d.lgs. 152/2006 specificando la capacità stabulativa, alfine aumentata a 840 posti, e quindi superiore alla soglia sopra indicata;
- in data 30/05/2022 la Società ha effettuato un ulteriore comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1, in cui, tra le altre cose, comunicava l’inizio lavori della scrofaia in questione; a quel punto è seguita la convocazione della conferenza dei servizi ed il successivo provvedimento quivi impugnato.
Ora, già in punto di fatto, è lo stesso contegno serbato dalla ricorrente a militare per la “riapertura” della fattispecie, recte per il “rinnovo” della domanda, concretatosi con la comunicazione del 30 maggio 2022 (successiva a quella primigenia del luglio 2021); è in tale momento, indi, che va correttamente individuato il dies a quo del termie invocato; dopo tale comunicazione, invero, la Provincia provvedeva ad avviare il procedimento in data 1 luglio 2022, indicendo la conferenza di servizi riguardante il rinnovo/riesame dell’AIA del 2008, e qualificando la modifica richiesta come sostanziale, prospettando l’assoggettamento al procedimento di VIA postuma; e lo stato dell’iter procedimentale, con le conseguenze prospettate già in sede di conferenza di servizi, era ben noto alla ricorrente, che in quella sede dichiarava di non avere nulla “ da eccepire con riferimento ai temi riportati sopra ma precisano che l’oggetto della VIA postuma sarà circoscritta all’aggiunta della struttura 21 ”.
In ogni caso, non è quivi predicabile il silenzio assenso anche in punto di diritto, atteso che:
- “ il termine entro il quale l'Amministrazione competente è tenuta ad esprimersi circa la qualificazione del progetto come «modifica sostanziale» previsto dall' articolo 35, comma 3, d.l. n. 77/2021 non è qualificato come perentorio, con la conseguenza che, allo spirare del termine di 30 giorni, non si consuma il potere provvedimentale, tenuto anche conto che il decreto semplificazioni, così come del resto l’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 , non codifica alcun meccanismo di silenzio-assenso, la cui formazione in ogni caso risulterebbe preclusa dalla natura del procedimento, ricadente, in assenza di una espressa deroga, nelle ipotesi di esclusione previste dall' articolo 20, comma 4, l. n. 241/1990 ” (TAR Lazio, V, 7 dicembre 2022, n. 16385);
- “ l’articolo 29-nonies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio -assenso, bensì si limita a stabilire che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dalla pubblica amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge e, dunque, decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate (…) la disposizione non preclude espressamente all’autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”. In base alla regola generale dell’art. 20, comma 4, della l. 7 agosto 1990 n.241, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale. La Sezione ha già sottolineato, al riguardo, che una regola diversa dovrebbe essere prevista dalla legge in modo esplicito (sentenza 31 agosto 2023, n. 8093) ” (TAR Piemonte, II, 20 settembre 2022, n. 737);
- inveterato, indi, può dirsi l’orientamento per cui, nella cornice normativa dell’art. 21- nonies , comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il silenzio dell’Autorità competente, protratto per il termine di sessanta giorni, non equivale ad assenso alla modifica progettata dal gestore, i.e. non costituisce un'autorizzazione tacita (v. Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2023 n. 9285; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 7 dicembre 2022 n. 16385; Id., 27 settembre 2022 n. 12232; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 dicembre 2021 n. 1491; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24 settembre 2021 n. 2667).
Trattasi, del resto, di communis opinio aderente alla ratio e alla lettera della direttiva 2010/95/UE, a mente della quale “1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'installazione e agli aspetti di cui all'articolo 12 che possono essere oggetto della modifica sostanziale. 3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell'installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all'allegato I ” (art. 20).
Analogamente, non fondati, sono i successivi tre mezzi, ben suscettibili di congiunto scrutinio.
Ragionevole, invero, si appalesa l’ordito argomentativo e motivazionale intessuto dalla resistente Amministrazione -portato a conoscenza della ricorrente già nell’atto “iniziale” del procedimento, e di indizione della conferenza dei servizi, dell’1 luglio 2022- a supporto della qualificazione dell’intervento che ne occupa nei termini di “ modifica sostanziale ”, in quanto tale implicante l’assoggettamento agli oneri procedimentali della VIA, atteso che, siccome è dato peraltro leggere nel verbale di essa conferenza di servizi:
- “ Qualora durante l’iter amministrativo del riesame AIA emergesse la necessità di valutare l’assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall’esercizio dell’allevamento in quanto al momento dell’originaria autorizzazione occorreva già l’obbligo di sottoposizione a procedura di VIA e di verifica di VAI occorrerà far riferimento alle linee di indirizzo (liste di controllo) per la valutazione ex post (art. 29 d. lgs. 152/2006 e dgr VIII/11516/2010 dell’assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati all’esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad AIA ”;
- “ Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA (…) l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale ”;
- “ per attività autorizzate/concesse prive della compatibilità ambientale in applicazione di legislazioni regionali, non in linea con i principi dettati dalla normativa nazionale che ad oggi richiedono rinnovi tal quali, rinnovi con varianti , subentri e nuove concessioni il procedimento da applicarsi, il procedimento di valutazione ambientale che scaturirà dall’impulso dato dall’autorità competente, tuttavia, sarà un procedimento del tutto peculiare, poiché avrò ad oggetto un progetto già realizzato, perdendo, dunque, quella funzione preventiva che costituisce il presupposto fondante della disciplina in materia di VIA. Si tratterà, appunto, di un procedimento di VIA postuma ”;
- “ solo a seguito di recenti approfondimenti condotti per casistiche analoghe con gli Uffici Legali di pertinenza della Scrivente Amministrazione, si è potuto appurare che l’aumento del numero di posti scrofa di cui alla comunicazione del 2021/2022 avrebbe dovuto comportare l’assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 6 c. 7 lettera a) del d. lgs. 152/2006 (progetti di cui all’allegato III alla parte seconda, lettera ac) Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di 900 posti per scrofe), ovvero a PAUR ai sensi dell’art. 27 bis d. lgs. 152/2006 ”;
- talchè, “ in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 c. 3 del d. lgs. 152/2006, nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 e di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente TOlo III, la Scrivente, in qualità di autorità competente, assegnerà un termine all’interessato entro il quale avviare un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale “postuma”, consentendo altresì la prosecuzione dei lavori ad oggi già avviati ed il futuro esercizio delle attività, andando a finalizzare il riesame con modifica sostanziale dell’AIA in oggetto, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale ”;
- non può quivi venire in rilievo la soglia indicata dalla ricorrente (900 capi), vertendosi in tema di autorizzazione, rilasciata nel lontano 2008, in allora priva di VIA; di qui la necessità di provvedere, hinc et nunc (sebbene in via per così dire “postuma) alla valutazione di impatto, tenendo conto in guisa “cumulativa” del nuovo progetto, comunicato in data 30 maggio 2022; e, invero, inoltre va necessariamente rinnovata ( rectius e a fortiori , nella fattispecie, effettuata per la prima volta) la valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con successive opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale; applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame legittimamente l’Amministrazione ha proceduto alla verifica di assoggettamento a VIA ex post -a seguito dei richiesti interventi da parte della ricorrente- trattandosi di adempimento imprescindibile tenuto conto sia della assenza in allora (nel 2008) di VIA, sia della modifica sostanziale dell’autorizzazione richiesta dalla società che ha proposto la realizzazione di nuovi interventi non previsti o realizzati all’epoca della valutazione ambientale i quali, nel complesso, integrano mutamenti dell’opera, con un intervento significativamente diverso da quello già esaminato che potrebbe in tesi rivestire un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (cfr., TAR Campania, V, 8 gennaio 2026, n. 108);
- di nessun affidamento legittimo può quivi discorrersi, tenuto conto della ridetta insistenza ex ante di qualsivoglia VIA e, indi, della piena percepibilità e della piena “esigibilità” in capo alla ricorrente -cui deve potersi richiedere l’elevato grado di diligenza che connota l’azione dell’operatore professionalmente qualificato (art. 1176, comma 2, c.c.)- del contegno richiesto con il gravato provvedimento, “eccitato” peraltro dagli stessi, nuovi, interventi richiesti da essa ricorrente;
- inammissibile, di poi, prima ancora che infondata, si appalesa la quarta censura, nella misura in cui il suo accoglimento finirebbe per estendere l’assoggettamento alla VIA postuma anche all’intervento originariamente autorizzato, e non anche, ed esclusivamente, alla “ struttura 21 ” oggetto della comunicazione “di modificazione sostenziale” del 30 maggio 2022; limitazione, peraltro, che ha soddisfatto la richiesta espressamente formulata proprio da essa ricorrente nel corso dell’ iter procedimentale, espressa (e verbalizzata) in particolare nel corso della conferenza di servizi.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TO RU, Presidente
OC PA, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC PA | TO RU |
IL SEGRETARIO