TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1551
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione del 30 maggio 2022 abbia riaperto la fattispecie, costituendo il dies a quo per il termine invocato. Inoltre, ha escluso la configurabilità del silenzio assenso in materia ambientale, citando giurisprudenza consolidata e la direttiva europea di riferimento.

  • Rigettato
    Inesistenza di un obbligo di VIA postuma

    Il Tribunale ha ritenuto ragionevole la qualificazione dell'intervento come modifica sostanziale da parte dell'Amministrazione, dato che la capacità stabulativa (840 posti) superava la soglia AIA (750 posti). Ha inoltre specificato che la VIA postuma era necessaria a causa dell'assenza di VIA originaria nel 2008 e della modifica sostanziale richiesta dalla società, che integrava mutamenti dell'opera con potenziale nuovo impatto ambientale.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    Il Tribunale ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento, considerando la necessità ex ante di una VIA e la piena percepibilità e esigibilità in capo alla ricorrente del comportamento richiesto, soprattutto in relazione ai nuovi interventi da essa stessa richiesti.

  • Inammissibile
    Immotivata distinzione del regime applicabile

    Il Tribunale ha dichiarato la censura inammissibile, poiché il suo accoglimento avrebbe esteso l'assoggettamento alla VIA postuma anche all'intervento originariamente autorizzato, anziché limitarlo alla 'struttura 21' come richiesto dalla stessa ricorrente.

  • Rigettato
    Qualificazione dell'intervento come modifica sostanziale e assoggettamento a VIA postuma

    Il Tribunale ha ritenuto ragionevole l'ordito argomentativo e motivazionale dell'Amministrazione resistente, che ha qualificato l'intervento come modifica sostanziale implicante l'assoggettamento agli oneri procedimentali della VIA. La VIA postuma è stata ritenuta necessaria a causa dell'assenza di VIA originaria e della modifica sostanziale richiesta dalla società, che integrava mutamenti dell'opera con potenziale nuovo impatto ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1551
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1551
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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