Sentenza 29 ottobre 1971
Massime • 3
Il matrimonio concordatario fra stranieri e scioglibile per divorzio con sentenza di un tribunale di altro stato; ma questa sentenza, per avere efficacia in Italia, deve essere qui delibata. Infatti con la legge 1 dicembre 1970, n 898, prevedendosi la possibilita per i tribunali italiani di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei cittadini per divorzio, implicitamente si intende la giurisdizione ecclesiastica nella materia matrimoniale limitata da quella nazionale per le cause di divorzio; ed il limite vale anche in favore dei tribunali stranieri.*
La celebrazione del matrimonio concordatario da parte di stranieri in Italia non e una mera formalita di Costituzione del vincolo, ma realizza un regime sostanziale di questo, che si estende allo status che ne deriva. Il rinvio che l'art 17 delle preleggi fa alla legge nazionale per la disciplina dello status e dei rapporti familiari degli stranieri resta limitato dalle norme sul matrimonio concordatario, le quali, in quanto disciplinano un particolare rapporto familiare, ed il conseguente status coniugale, si pongono come diritto speciale rispetto all'art 17, e sono di contenuto tale da applicarsi anche agli stranieri. Il matrimonio religioso con effetti civili fra stranieri in Italia realizza, pertanto, un particolare vincolo, disciplinato dalla loro legge nazionale per quanto attiene agli effetti civili in generale, e assoggettato alla disciplina stabilita nel nostro ordinamento per questo tipo di matrimonio quanto alla Costituzione del vincolo, alle sue cause di invalidita e di scioglimento ed a quei particolari effetti che sono dati dalla peculiarita del vincolo. ( V 635'70, mass n 345804, 345805).*
L'art 139 cod civ richiede, perche sorga la responsabilita in esso prevista, che il coniuge conosca la causa di nullita del matrimonio. La prova della conoscenza della nullita deve essere fornita dalla controparte, in applicazione del principio generale sull'Onere della prova.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/1971, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1971 |
Testo completo
La celebrazione del matrimonio concordatario da parte di stranieri in Italia non e una mera formalita di Costituzione del vincolo, ma realizza un regime sostanziale di questo, che si estende allo status che ne deriva. Il rinvio che l'art 17 delle preleggi fa alla legge nazionale per la disciplina dello status e dei rapporti familiari degli stranieri resta limitato dalle norme sul matrimonio concordatario, le quali, in quanto disciplinano un particolare rapporto familiare, ed il conseguente status coniugale, si pongono come diritto speciale rispetto all'art 17, e sono di contenuto tale da applicarsi anche agli stranieri. Il matrimonio religioso con effetti civili fra stranieri in Italia realizza, pertanto, un particolare vincolo, disciplinato dalla loro legge nazionale per quanto attiene agli effetti civili in generale, e assoggettato alla disciplina stabilita nel nostro ordinamento per questo tipo di matrimonio quanto alla Costituzione del vincolo, alle sue cause di invalidita e di scioglimento ed a quei particolari effetti che sono dati dalla peculiarita del vincolo. ( V 635'70, mass n 345804, 345805).*