Articolo 84 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 122Articolo 110 bis
Versione
18 dicembre 1942
>
Versione
31 dicembre 1994
>
Versione
19 novembre 1996
>
Versione
14 giugno 1997
>
Versione
14 dicembre 2021
Art. 84. 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonche' il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata ((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa)) sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata ((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa)) a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite ((un compenso adeguato e proporzionato)) a carico degli organismi di emissione. ((53)) 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate ((, ivi incluse le opere teatrali trasmesse)) diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta ((un compenso adeguato e proporzionato)) a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. ((53)) 4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra ((i soggetti interessati)) , e' stabilito ((dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) . (21) ((53)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo e' riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente