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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3443/2024 R.G. promossa da
C.F. , nata a E_ C.F._1
Rio De Janeiro (Brasile) il 25 novembre 1987; rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Carrozza come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 27 _1 C.F._2 febbraio 1989; rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sarzi Amadè come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Piazza XXV Aprile n.
1
- convenuto - con l'intervento del
1 di 4 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i PE genitori con collocazione del medesimo presso la madre;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il _1 figlio minore PE
- dal sabato pomeriggio alle ore 18.00, quando la madre lo accompagnerà presso l'abitazione della nonna paterna, al martedì mattina alle ore 9.45, nonché quando vorrà il padre, previo accordo con la madre;
- per due settimane non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro 31 maggio di ciascun anno;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3) porre a carico di l'obbligo di versare a _1 E_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € PE
250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia;
4) le parti concordano che l'assegno unico e l'assegno mensile ex l.
104/1992 verranno percepiti integralmente da E_
[...]
2 di 4 5) si impegna a continuare a versare la retta per la _1
Scuola Materna Privata in Reggio Emilia “Sacro Cuore”;
6) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 6 novembre 2024, conveniva in giudizio E_
chiedendo l'affidamento condiviso del loro figlio _1 PE
(nato l'[...]), il collocamento prevalente dello stesso presso di sé, la disciplina dei rapporti del minore con il padre ed un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad € 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con memoria depositata in data 24 _1 gennaio 2025, e, pur associandosi alle domande sull'affido, sul collocamento prevalente del minore e sulla paritaria suddivisione delle spese straordinarie, proponeva una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita, offrendo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad € 100,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 15 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 20 febbraio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, che oggi ha 4 anni ed è PE affetto da autismo.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
3 di 4 o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della
Sezione Civile, in data 20 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3443/2024 R.G. promossa da
C.F. , nata a E_ C.F._1
Rio De Janeiro (Brasile) il 25 novembre 1987; rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Carrozza come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il 27 _1 C.F._2 febbraio 1989; rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sarzi Amadè come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Piazza XXV Aprile n.
1
- convenuto - con l'intervento del
1 di 4 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i PE genitori con collocazione del medesimo presso la madre;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il _1 figlio minore PE
- dal sabato pomeriggio alle ore 18.00, quando la madre lo accompagnerà presso l'abitazione della nonna paterna, al martedì mattina alle ore 9.45, nonché quando vorrà il padre, previo accordo con la madre;
- per due settimane non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro 31 maggio di ciascun anno;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3) porre a carico di l'obbligo di versare a _1 E_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...]
entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € PE
250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia;
4) le parti concordano che l'assegno unico e l'assegno mensile ex l.
104/1992 verranno percepiti integralmente da E_
[...]
2 di 4 5) si impegna a continuare a versare la retta per la _1
Scuola Materna Privata in Reggio Emilia “Sacro Cuore”;
6) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 6 novembre 2024, conveniva in giudizio E_
chiedendo l'affidamento condiviso del loro figlio _1 PE
(nato l'[...]), il collocamento prevalente dello stesso presso di sé, la disciplina dei rapporti del minore con il padre ed un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad € 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con memoria depositata in data 24 _1 gennaio 2025, e, pur associandosi alle domande sull'affido, sul collocamento prevalente del minore e sulla paritaria suddivisione delle spese straordinarie, proponeva una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita, offrendo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad € 100,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 15 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 20 febbraio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, che oggi ha 4 anni ed è PE affetto da autismo.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
3 di 4 o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della
Sezione Civile, in data 20 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
4 di 4