TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - nelle persone dei magistrati:
- Dott. Marco Tremolada Presidente
- Dott. Mirco Lombardi Giudice
- Dott. Dario Colasanti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato preventivo n. 48 del 2024 su domanda della
[...]
(CF ), con sede legale in Cassago AN (LC), via Controparte_1 P.IVA_1
D'Antona n. 36, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Tagliabue e Giuseppe
Del Campo;
PREMESSO
- che la ricorrente ha depositato una domanda concordataria ai sensi dell'art. 44 CCII, Con con avvio del procedimento unitario n. 10/22 rinunciata in data 2.7.2024 a seguito dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 47 CCII e del successivo mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCII, cosicché la procedura è stata dichiarata estinta con decreto del 2-10/7/2024;
- che la ricorrente, sempre in data 2.7.2024, ha depositato nuova domanda concordataria, già munita di piano e proposta, che tendenzialmente ha ricalcato i contenuti della precedente domanda, pur se con condizioni migliorative, in ragione del pagamento di alcuni creditori e l'abbreviazione dei tempi di pagamento da sette a 3 anni;
- che il piano concordatario ha previsto la soddisfazione dei creditori mediante la devoluzione della liquidità e la prosecuzione dell'affitto del ramo di azienda a
[...]
già in essere nel 2019, che si è irrevocabilmente impegnata Controparte_3
a mettere a disposizione di , a titolo di anticipazione dei Controparte_4
canoni futuri, la somma complessiva di € 1.357.537,00, di cui a pagamento dei canoni correnti e di anticipo dei canoni futuri di affitto di ramo d'azienda, mediante il versamento, al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, di un primo acconto di € 190.362,97 e successivamente di n. 6 rate semestrali di cui, la prima di €
307.792,82 e le successive n. 5 rate di € 171.876,34, rinunciando, altresì, alla restituzione di tutti gli importi già versati a copertura delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili maturati successivamente alla domanda introduttiva alla procedura di concordato preventivo n. 10/22 CP;
- che la proposta concordataria ha previsto la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei privilegi ex art. 1751 bis n. 2 c.c., il pagamento al 34,54% del privilegio generale prescritto dall'art. 9 c. 5 D.lgs 123/1998 (MCC), per il resto la
Contro
Contro falcidia dei creditori privilegiati ( Erario, enti previdenziali, e collocati in classi separate ai sensi dell'art. 85 comma 3° CCII, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari, suddivisi in 3 classi, con pagamento entro tre anni in base alle percentuali specificate nella seguente tabella
Classi di creditori ai fini del Creditori Soddisfo voto
1° classe Crediti privilegiati MCC 34,54% Contro
2° classe Crediti degradati al chirografo 7%
3° classe Crediti Previdenziali degradati al 6,80% chirografo
4° classe Crediti per Accise degradati al chirografo 6,60%
5° classe Crediti Tributari degradati al chirografo 6,40%
6° classe Crediti Bancari al chirografo garantiti da 5,30%
I4C
7° classe Altri crediti bancari 5,30%
8° classe Altri creditori chirografari VS Fercom 5,30 %
- che il Tribunale, con decreto del 5.8.2024 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
- che il Commissario giudiziale nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII ha espresso parere favorevole, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari ad euro
10.756.603,44 che rappresenta la maggioranza (76,85 %) dei crediti ammessi al voto
(pari a 13.996.437,91) ma la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata raggiunta in tutte le classi e quindi ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII la proposta di concordato non è stata approvata, mancando il voto favorevole in tutte le classi;
- che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, in data
27.12.2024, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2,
CCII, in cui ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma menzionata ed in particolare dalla lettera d) avendo votato favorevolmente la maggioranza delle classi di creditori (5 classi sulle 7 votanti), di cui ben due (la classe n. 3, crediti per accise, e la classe n. 4, crediti tributari), titolari di diritti di prelazione.
- che in data 23.01.205 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa e all'applicazione del cross-class cram down, ritenendo sussistenti i requisiti di cui all'art. 112, comma 2, lettera d) CCII;
- che successivamente, in data 6.3.2025, il Commissario giudiziale ha depositato ulteriore parere favorevole alla luce della richiesta in data 11.2.2025 da parte dell alla suddetta affittuaria, della somma di euro Controparte_6
1.194.299,23, potenzialmente idonea ad incidere sull'adempimento degli impegni assunti nell'ambito della presente procedura, evidenziando come, a sua richiesta, non ha avuto problemi ad anticipare la somma di euro Controparte_3
120.000,00 a ulteriore garanzia della propria solvibilità ed inoltre è totalmente adempiente alle obbligazioni assunte nel concordato connesso riguardante Immobiliare
4C srl;
- che all'udienza dell'11.3.2025 la società concordataria ha insistito per l'omologa ed il Commissario Giudiziale ha ribadito il proprio parere positivo;
RITENUTO
- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII;
individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt.
39, 44, 87 e 88 CCII;
ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII;
inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra nell'ambito applicativo dell'art. 84 comma 2° CCII;
corretto declassamento al chirografo dei crediti privilegiati nella misura indicata nella proposta ai sensi dell'art. 84 comma 5 CCII alla stregua della relazione dell'attestatore; rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario;
corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa sia possibile per la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 112 comma 2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
surplus liquidatorio distribuito in modo che il trattamento della classe dissenziente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito;
approvazione dalla maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione
(nel caso di specie 5 classi sulle 7 votanti, di cui due dotate di prelazione);
- che gli obblighi sopravvenuti a carico di non escludono la Controparte_3
solvibilità della suddetta società e di conseguenza la fattibilità del piano, sulla base degli argomenti evidenziati nell'integrazione del parere del Commissario Giudiziale, che, pur considerando la sopravvenienza, ha comunque concluso positivamente;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, basato sull'incasso anticipato dei canoni di locazione e quindi sussumibile nell'ambito della continuità aziendale in ragione dell'affitto dell'azienda della società concordataria, non sussistono i presupposti per la nomina di un Liquidatore Giudiziale, salva la necessità di disporre l'immediato pagamento della finanza esterna già in mano al Commissario Giudiziale e regolare compiutamente le informazioni sull'andamento dei pagamenti che devono essere ricevute dal Commissario Giudiziale e fornite a sua volta ai creditori concordatari;
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,
OMOLOGA il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da Controparte_1
(CF ), con sede legale in Cassago AN (LC), via
[...] P.IVA_1
D'Antona n. 36,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
CONFERMA nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. , con studio in Testimone_1
Lecco, via Trieste n. 20/c;
DETTA le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, sulla percezione delle rate di finanze esterna e sui pagamenti in adempimento alla proposta concordataria, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:
a) il Commissario giudiziale depositerà quanto prima gli assegni circolari in suo possesso sul conto della procedura e, entro la scadenza indicata nel piano concordatario, redigerà il primo piano di riparto in accordo con la società concordataria ed effettuerà i relativi pagamenti, previo nulla osta del Giudice Delegato;
b) la società concordataria provvederà ad inviare trimestralmente tramite PEC al
Commissario giudiziale, l'informativa circa le rate nel frattempo ricevute ed i pagamenti effettuati in adempimento della proposta;
c) il Commissario giudiziale depositerà in Cancelleria entro 15 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e pretermissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
d) il Commissario giudiziale, al fine di redigere il suddetto parere, potrà sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;
e) in caso di eventuale alienazione dei cespiti, la società provvederà all'adeguata pubblicità della messa in vendita di tali beni e darà preventivo e motivato avviso della scelta fatta al Commissario giudiziale che potrà direttamente dichiararne il nulla osta, così che la comunicazione della vendita sarà inserita dalla società nella relazione trimestrale, o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice
Delegato;
f) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso al Commissario giudiziale, che potrà direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
DISPONE che il Commissario giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito
Internet del Tribunale;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - nelle persone dei magistrati:
- Dott. Marco Tremolada Presidente
- Dott. Mirco Lombardi Giudice
- Dott. Dario Colasanti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato preventivo n. 48 del 2024 su domanda della
[...]
(CF ), con sede legale in Cassago AN (LC), via Controparte_1 P.IVA_1
D'Antona n. 36, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Tagliabue e Giuseppe
Del Campo;
PREMESSO
- che la ricorrente ha depositato una domanda concordataria ai sensi dell'art. 44 CCII, Con con avvio del procedimento unitario n. 10/22 rinunciata in data 2.7.2024 a seguito dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 47 CCII e del successivo mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCII, cosicché la procedura è stata dichiarata estinta con decreto del 2-10/7/2024;
- che la ricorrente, sempre in data 2.7.2024, ha depositato nuova domanda concordataria, già munita di piano e proposta, che tendenzialmente ha ricalcato i contenuti della precedente domanda, pur se con condizioni migliorative, in ragione del pagamento di alcuni creditori e l'abbreviazione dei tempi di pagamento da sette a 3 anni;
- che il piano concordatario ha previsto la soddisfazione dei creditori mediante la devoluzione della liquidità e la prosecuzione dell'affitto del ramo di azienda a
[...]
già in essere nel 2019, che si è irrevocabilmente impegnata Controparte_3
a mettere a disposizione di , a titolo di anticipazione dei Controparte_4
canoni futuri, la somma complessiva di € 1.357.537,00, di cui a pagamento dei canoni correnti e di anticipo dei canoni futuri di affitto di ramo d'azienda, mediante il versamento, al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, di un primo acconto di € 190.362,97 e successivamente di n. 6 rate semestrali di cui, la prima di €
307.792,82 e le successive n. 5 rate di € 171.876,34, rinunciando, altresì, alla restituzione di tutti gli importi già versati a copertura delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili maturati successivamente alla domanda introduttiva alla procedura di concordato preventivo n. 10/22 CP;
- che la proposta concordataria ha previsto la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei privilegi ex art. 1751 bis n. 2 c.c., il pagamento al 34,54% del privilegio generale prescritto dall'art. 9 c. 5 D.lgs 123/1998 (MCC), per il resto la
Contro
Contro falcidia dei creditori privilegiati ( Erario, enti previdenziali, e collocati in classi separate ai sensi dell'art. 85 comma 3° CCII, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari, suddivisi in 3 classi, con pagamento entro tre anni in base alle percentuali specificate nella seguente tabella
Classi di creditori ai fini del Creditori Soddisfo voto
1° classe Crediti privilegiati MCC 34,54% Contro
2° classe Crediti degradati al chirografo 7%
3° classe Crediti Previdenziali degradati al 6,80% chirografo
4° classe Crediti per Accise degradati al chirografo 6,60%
5° classe Crediti Tributari degradati al chirografo 6,40%
6° classe Crediti Bancari al chirografo garantiti da 5,30%
I4C
7° classe Altri crediti bancari 5,30%
8° classe Altri creditori chirografari VS Fercom 5,30 %
- che il Tribunale, con decreto del 5.8.2024 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
- che il Commissario giudiziale nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII ha espresso parere favorevole, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari ad euro
10.756.603,44 che rappresenta la maggioranza (76,85 %) dei crediti ammessi al voto
(pari a 13.996.437,91) ma la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata raggiunta in tutte le classi e quindi ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII la proposta di concordato non è stata approvata, mancando il voto favorevole in tutte le classi;
- che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, in data
27.12.2024, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2,
CCII, in cui ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma menzionata ed in particolare dalla lettera d) avendo votato favorevolmente la maggioranza delle classi di creditori (5 classi sulle 7 votanti), di cui ben due (la classe n. 3, crediti per accise, e la classe n. 4, crediti tributari), titolari di diritti di prelazione.
- che in data 23.01.205 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa e all'applicazione del cross-class cram down, ritenendo sussistenti i requisiti di cui all'art. 112, comma 2, lettera d) CCII;
- che successivamente, in data 6.3.2025, il Commissario giudiziale ha depositato ulteriore parere favorevole alla luce della richiesta in data 11.2.2025 da parte dell alla suddetta affittuaria, della somma di euro Controparte_6
1.194.299,23, potenzialmente idonea ad incidere sull'adempimento degli impegni assunti nell'ambito della presente procedura, evidenziando come, a sua richiesta, non ha avuto problemi ad anticipare la somma di euro Controparte_3
120.000,00 a ulteriore garanzia della propria solvibilità ed inoltre è totalmente adempiente alle obbligazioni assunte nel concordato connesso riguardante Immobiliare
4C srl;
- che all'udienza dell'11.3.2025 la società concordataria ha insistito per l'omologa ed il Commissario Giudiziale ha ribadito il proprio parere positivo;
RITENUTO
- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII;
individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt.
39, 44, 87 e 88 CCII;
ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII;
inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra nell'ambito applicativo dell'art. 84 comma 2° CCII;
corretto declassamento al chirografo dei crediti privilegiati nella misura indicata nella proposta ai sensi dell'art. 84 comma 5 CCII alla stregua della relazione dell'attestatore; rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario;
corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa sia possibile per la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 112 comma 2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
surplus liquidatorio distribuito in modo che il trattamento della classe dissenziente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito;
approvazione dalla maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione
(nel caso di specie 5 classi sulle 7 votanti, di cui due dotate di prelazione);
- che gli obblighi sopravvenuti a carico di non escludono la Controparte_3
solvibilità della suddetta società e di conseguenza la fattibilità del piano, sulla base degli argomenti evidenziati nell'integrazione del parere del Commissario Giudiziale, che, pur considerando la sopravvenienza, ha comunque concluso positivamente;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, basato sull'incasso anticipato dei canoni di locazione e quindi sussumibile nell'ambito della continuità aziendale in ragione dell'affitto dell'azienda della società concordataria, non sussistono i presupposti per la nomina di un Liquidatore Giudiziale, salva la necessità di disporre l'immediato pagamento della finanza esterna già in mano al Commissario Giudiziale e regolare compiutamente le informazioni sull'andamento dei pagamenti che devono essere ricevute dal Commissario Giudiziale e fornite a sua volta ai creditori concordatari;
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,
OMOLOGA il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da Controparte_1
(CF ), con sede legale in Cassago AN (LC), via
[...] P.IVA_1
D'Antona n. 36,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
CONFERMA nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. , con studio in Testimone_1
Lecco, via Trieste n. 20/c;
DETTA le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, sulla percezione delle rate di finanze esterna e sui pagamenti in adempimento alla proposta concordataria, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:
a) il Commissario giudiziale depositerà quanto prima gli assegni circolari in suo possesso sul conto della procedura e, entro la scadenza indicata nel piano concordatario, redigerà il primo piano di riparto in accordo con la società concordataria ed effettuerà i relativi pagamenti, previo nulla osta del Giudice Delegato;
b) la società concordataria provvederà ad inviare trimestralmente tramite PEC al
Commissario giudiziale, l'informativa circa le rate nel frattempo ricevute ed i pagamenti effettuati in adempimento della proposta;
c) il Commissario giudiziale depositerà in Cancelleria entro 15 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e pretermissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
d) il Commissario giudiziale, al fine di redigere il suddetto parere, potrà sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;
e) in caso di eventuale alienazione dei cespiti, la società provvederà all'adeguata pubblicità della messa in vendita di tali beni e darà preventivo e motivato avviso della scelta fatta al Commissario giudiziale che potrà direttamente dichiararne il nulla osta, così che la comunicazione della vendita sarà inserita dalla società nella relazione trimestrale, o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice
Delegato;
f) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso al Commissario giudiziale, che potrà direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
DISPONE che il Commissario giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito
Internet del Tribunale;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Tremolada