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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in Indirizzo Telematico presso il Difensore CA FR EA
OPPONENTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in indirizzo telematico presso il Difensore UO EA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. In data 14 settembre 2023 il Sig. formulava istanza ex art. 119 Controparte_1
TUB richiedendo la consegna di “contratto, estratto conto storico e eventuale liberatoria di estinzione” relativi alla sua carta di credito. Parte_1
riscontrava la richiesta il 4 dicembre 2023, trasmettendo via PEC il contratto e gli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, invitando altresì il cliente a “consultare sul
sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il Regolamento
attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”. Successivamente il sig. CP_1
- senza sollevare alcuna contestazione o richiedere integrazioni, evidenzia l'opponente – depositava in data 27 dicembre 2023 ricorso per decreto ingiuntivo;
ottenendo in data 29 gennaio 2024 il decreto n. 39/2024 che ingiungeva ad Parte_1
la consegna di “copia integrale del contratto di credito revolving” ed “estratto
[...]
conto storico”, con condanna alle spese processuali. pagava le Parte_1
spese al fine di evitare l'esecuzione forzata e svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo di aver già adempiuto integralmente all'obbligo di consegna della documentazione, ravvisando l'abuso del diritto nell'iniziativa del Sig.
che aveva avviato un'azione monitoria inutile. Resiste il . CP_1 CP_1
2. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento. ha Parte_1
adempiuto esattamente all'obbligo di consegna della documentazione. Per consegna infatti – ove la documentazione sia in formato digitale – non deve intendersi quella fisica (il cui oggetto è la copia cartacea del documento digitale) ma la messa a disposizione, mettendo cioè il destinatario in condizione di accedervi con lo strumento informatico che preferisca e che sia a ciò idoneo. Nel caso di specie, fornire il link della pagina web da aprire per visualizzare il contenuto del documento,
pagina 2 di 7 trattandosi di attività semplice e ormai intuitiva per chiunque, era condotta senz'altro idonea e sufficiente a realizzare l'interesse conoscitivo della parte. In senso conforme la giurisprudenza di legittimità, che ha osservato come “il diritto del cliente invest[a] la
"documentazione" e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere
nel corso del rapporto con la con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal CP_2
senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente
informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di
credito, al punto che ormai lo stesso "originale" – e non la sola "copia" - delle registrazioni
delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per
una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull'applicazione degli artt.
2712 e 2719 c.c., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 23389 del 16/11/2016; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14686 del 06/06/2018).
Un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l'art. 119 TUB
come espressione di un diritto al "dato", quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi
ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della "formazione
della copia", sul quale la Corte capitolina ha basato le proprie considerazioni [aveva rigettato la domanda monitoria di consegna riqualificandola come rivolta ad un facere e non ad un dare, n.d.r.] non vale a trasformare l'adempimento dell'obbligazione ex art. 119 TUB
ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall'ambito di operatività del procedimento per
decreto ingiuntivo, permanendo l'evidente centralità della consegna del "dato", cioè della copia
della documentazione. Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di
copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile
in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo
strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la
consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano
necessarie per la realizzazione di tale copia” (Cassazione civile sez. I, 28/03/2025, (ud.
13/03/2025, dep. 28/03/2025), n.8173).
pagina 3 di 7 Alla luce di tali principi, deve ritenersi che già con l'adempimento della richiesta ex art. 119 D.Lgs. 385/1993 avesse soddisfatto l'interesse del Parte_1
, poiché il dato, cioè l'informazione, richiesta gli era stata giuridicamente CP_1
consegnata mettendolo in condizione di conoscerla senza sforzo alcuno: fornire il link per il download o la visualizzazione del documento informatico equivale, né più né
meno, a consegnare una missiva in busta chiusa: la scelta di aprirla o meno resta del destinatario, nella cui sfera di conoscenza è ciò nondimeno entrata;
così come resta a carico del destinatario la prova dell'insoddisfazione dell'interesse perché aprendo (la busta o il link) si trova un documento diverso o incompleto;
il che avrebbe provato l'inadempimento all'obbligo di consegna. Nulla di tutto questo rinvenendosi in atti, il ricorso per decreto ingiuntivo – promosso senza alcuna precedente contestazione di incompletezza o erroneità della documentazione ottenuta – è da ritenersi non sorretto da alcun apprezzabile interesse ad agire e connotato da finalità pretestuose, e va pertanto revocato in accoglimento dell'opposizione.
3. La domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. appare og- CP_1
gettivamente fondata. La condotta del creditore appare integrare gli estremi di un abuso del processo, “che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e
buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti
processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordina-
mento li ha predisposti” (così, tra le più recenti, Cass. 19.04.2024 n. 10652; Cass.
15.12.2022 n. 36713). In tal senso, oltre all'aggravamento del carico giudiziario dell'uf-
ficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, emergono gli altri ele-
menti qualificanti la fattispecie dell'abuso del processo, quali “l'insistenza colpevole in
tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate” o prospettazioni di tesi “la cui in-
consistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata” già dall'istante, per i suoi “conte-
nuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito” (cfr. per questi pagina 4 di 7 rilievi Cass. 25.12.2024 n. 34429), legittimando pertanto la sanzione per lite temeraria
(Cass. 14.08.2024 n. 22836): come detto, l'iniziativa monitoria non aveva alcun senso.
Il comma 4 dell'art. 96 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022, prevede che “Nei casi
previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento,
in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non
superiore ad euro 5.000”. Nella sua non perspicua formulazione la norma sembrerebbe doversi interpretare nel senso che nelle ipotesi previste dal primo (malafede e colpa grave, e specifica istanza risarcitoria di controparte), dal secondo (aver agito senza la normale prudenza, e specifica istanza risarcitoria di controparte), e dal terzo comma
(condanna ex officio da parte del giudice, indipendentemente da istanza di
contro
-
parte, al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata, a titolo di pena), il giudice possa altresì condannare il soccombente al pagamento di una multa da versarsi alla cassa delle ammende;
e che dunque possa a ciò determinarsi soltanto in aggiunta alla pronuncia di cui al primo, secondo o terzo comma. L'interpretazione non appare tuttavia ragionevole, poiché è ben possibile che il disvalore giuridico trat-
teggiato dall'art. 96 c.p.c. ricorra anche quando, come nel caso di specie, la parte vit-
toriosa non alleghi di subire un danno diretto (come nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma), che non allega neanche (chiede semplicemente la condanna ex art. 96 c.p.c. e fa un riferimento assolutamente fugace ed ellittico al “risarcimento del danno”, e nulla di più), ma danneggiata sia unicamente l'amministrazione della giu-
stizia. Legare la sanzione pecuniaria del quarto comma alla condanna all'istanza ri-
sarcitoria (comma 1 e 2) o alla vittoria di spese (comma 3) della controparte signifi-
cherebbe, pertanto, escludere la sanzionabilità nei casi in cui l'iniziativa temeraria leda esclusivamente l'interesse pubblico al parsimonioso utilizzo delle limitate risorse della giustizia. Deve pertanto ritenersi che con quell' “altresì” la legge – secondo il significato fatto proprio dalle parole – non abbia inteso semplicemente rafforzare l'ef-
fetto deterrente già insito nella condanna in favore della controparte istante e dunque pagina 5 di 7 più severamente punire le ipotesi di abuso previste da primo secondo e terzo comma;
ma abbia inteso inoltre, proprio con l'introduzione di una sanzione pubblicistica prima non prevista, consentire al giudice di tutelare l'interesse pubblico anche nelle ipotesi in cui emerga il disvalore tipico (l'abuso del processo, delineato sia nel primo sia nel secondo sia nel terzo comma) della fattispecie, ma difetti la condizione della specifica istanza risarcitoria. Il che ha un senso, perché mentre è la controparte a dover instare per il ristoro del danno da essa subito, il danno subito dalla parte pubblica resterebbe, in assenza di pronuncia ex officio, adespota e azionabile solo in separato ed eventuale diverso giudizio (in cui attore sarebbe il ), con evidente frustra- CP_3
zione delle finalità deflattive e del senso stesso della norma.
Ritiene dunque questo Giudice di affermare il principio di diritto per cui nei casi di abuso dello strumento processuale l'assenza di domanda specifica della controparte preclude al giudice la condanna risarcitoria prevista ai primi due commi dell'art. 96
c.p.c., nonché la sanzione ulteriore (da taluni qualificata come danno punitivo) di cui al successivo terzo comma;
non anche la condanna alla multa di cui al quarto comma,
finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico, con previsione di cui occorre assicurare l'effettività. L'omessa istanza risarcitoria può infatti far ritenere minore, non già del tutto escluso, il disvalore di una condotta che ha comunque provocato lo svolgimento di attività processuale e amministrativa che sarebbe stata evitabile con l'ordinaria di-
ligenza; così ponendo un problema unicamente di graduazione del quantum, non già
di accertamento dell'an debeatur. Non è casuale che l'art. 96 comma 4 c.p.c. attribuisca,
conseguentemente, ampio margine di discrezionalità al decidente, chiamato a gra-
duare l'entità della sanzione tra un minimo di 500 e un massimo di 5mila euro.
Nel caso di specie, appare congruo l'importo di Euro 1.000,00, in considerazione della manifesta infondatezza della domanda e della violazione dell'art. 88 c.p.c. ravvisabile nell'aver allegato, in seno al ricorso, una circostanza assolutamente falsa (e cioè che
“gli inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione […] non hanno sortito effetti”,
pagina 6 di 7 quando invece aveva già adempiuto tempestivamente alla richiesta Parte_1
ex art. 119 TUB senza ricevere alcuna contestazione).
Le spese si liquidano secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'opposizione,
revoca il decreto ingiuntivo;
Condanna l'opposto a rifondere all'opponente Controparte_1 [...]
le spese di lite, incluse quelle della fase monitoria e del successivo Parte_1
precetto – autorizzandola a ripeterle dal difensore antistatario ove già versate – che si liquidano per le ragioni di cui in parte motiva in Euro 6.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Condanna l'opposto al pagamento dell'ulteriore somma di Euro Controparte_1
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
Piacenza, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in Indirizzo Telematico presso il Difensore CA FR EA
OPPONENTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in indirizzo telematico presso il Difensore UO EA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. In data 14 settembre 2023 il Sig. formulava istanza ex art. 119 Controparte_1
TUB richiedendo la consegna di “contratto, estratto conto storico e eventuale liberatoria di estinzione” relativi alla sua carta di credito. Parte_1
riscontrava la richiesta il 4 dicembre 2023, trasmettendo via PEC il contratto e gli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, invitando altresì il cliente a “consultare sul
sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il Regolamento
attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”. Successivamente il sig. CP_1
- senza sollevare alcuna contestazione o richiedere integrazioni, evidenzia l'opponente – depositava in data 27 dicembre 2023 ricorso per decreto ingiuntivo;
ottenendo in data 29 gennaio 2024 il decreto n. 39/2024 che ingiungeva ad Parte_1
la consegna di “copia integrale del contratto di credito revolving” ed “estratto
[...]
conto storico”, con condanna alle spese processuali. pagava le Parte_1
spese al fine di evitare l'esecuzione forzata e svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo di aver già adempiuto integralmente all'obbligo di consegna della documentazione, ravvisando l'abuso del diritto nell'iniziativa del Sig.
che aveva avviato un'azione monitoria inutile. Resiste il . CP_1 CP_1
2. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento. ha Parte_1
adempiuto esattamente all'obbligo di consegna della documentazione. Per consegna infatti – ove la documentazione sia in formato digitale – non deve intendersi quella fisica (il cui oggetto è la copia cartacea del documento digitale) ma la messa a disposizione, mettendo cioè il destinatario in condizione di accedervi con lo strumento informatico che preferisca e che sia a ciò idoneo. Nel caso di specie, fornire il link della pagina web da aprire per visualizzare il contenuto del documento,
pagina 2 di 7 trattandosi di attività semplice e ormai intuitiva per chiunque, era condotta senz'altro idonea e sufficiente a realizzare l'interesse conoscitivo della parte. In senso conforme la giurisprudenza di legittimità, che ha osservato come “il diritto del cliente invest[a] la
"documentazione" e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere
nel corso del rapporto con la con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal CP_2
senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente
informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di
credito, al punto che ormai lo stesso "originale" – e non la sola "copia" - delle registrazioni
delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per
una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull'applicazione degli artt.
2712 e 2719 c.c., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 23389 del 16/11/2016; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14686 del 06/06/2018).
Un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l'art. 119 TUB
come espressione di un diritto al "dato", quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi
ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della "formazione
della copia", sul quale la Corte capitolina ha basato le proprie considerazioni [aveva rigettato la domanda monitoria di consegna riqualificandola come rivolta ad un facere e non ad un dare, n.d.r.] non vale a trasformare l'adempimento dell'obbligazione ex art. 119 TUB
ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall'ambito di operatività del procedimento per
decreto ingiuntivo, permanendo l'evidente centralità della consegna del "dato", cioè della copia
della documentazione. Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di
copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile
in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo
strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la
consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano
necessarie per la realizzazione di tale copia” (Cassazione civile sez. I, 28/03/2025, (ud.
13/03/2025, dep. 28/03/2025), n.8173).
pagina 3 di 7 Alla luce di tali principi, deve ritenersi che già con l'adempimento della richiesta ex art. 119 D.Lgs. 385/1993 avesse soddisfatto l'interesse del Parte_1
, poiché il dato, cioè l'informazione, richiesta gli era stata giuridicamente CP_1
consegnata mettendolo in condizione di conoscerla senza sforzo alcuno: fornire il link per il download o la visualizzazione del documento informatico equivale, né più né
meno, a consegnare una missiva in busta chiusa: la scelta di aprirla o meno resta del destinatario, nella cui sfera di conoscenza è ciò nondimeno entrata;
così come resta a carico del destinatario la prova dell'insoddisfazione dell'interesse perché aprendo (la busta o il link) si trova un documento diverso o incompleto;
il che avrebbe provato l'inadempimento all'obbligo di consegna. Nulla di tutto questo rinvenendosi in atti, il ricorso per decreto ingiuntivo – promosso senza alcuna precedente contestazione di incompletezza o erroneità della documentazione ottenuta – è da ritenersi non sorretto da alcun apprezzabile interesse ad agire e connotato da finalità pretestuose, e va pertanto revocato in accoglimento dell'opposizione.
3. La domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. appare og- CP_1
gettivamente fondata. La condotta del creditore appare integrare gli estremi di un abuso del processo, “che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e
buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti
processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordina-
mento li ha predisposti” (così, tra le più recenti, Cass. 19.04.2024 n. 10652; Cass.
15.12.2022 n. 36713). In tal senso, oltre all'aggravamento del carico giudiziario dell'uf-
ficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, emergono gli altri ele-
menti qualificanti la fattispecie dell'abuso del processo, quali “l'insistenza colpevole in
tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate” o prospettazioni di tesi “la cui in-
consistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata” già dall'istante, per i suoi “conte-
nuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito” (cfr. per questi pagina 4 di 7 rilievi Cass. 25.12.2024 n. 34429), legittimando pertanto la sanzione per lite temeraria
(Cass. 14.08.2024 n. 22836): come detto, l'iniziativa monitoria non aveva alcun senso.
Il comma 4 dell'art. 96 c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022, prevede che “Nei casi
previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento,
in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non
superiore ad euro 5.000”. Nella sua non perspicua formulazione la norma sembrerebbe doversi interpretare nel senso che nelle ipotesi previste dal primo (malafede e colpa grave, e specifica istanza risarcitoria di controparte), dal secondo (aver agito senza la normale prudenza, e specifica istanza risarcitoria di controparte), e dal terzo comma
(condanna ex officio da parte del giudice, indipendentemente da istanza di
contro
-
parte, al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata, a titolo di pena), il giudice possa altresì condannare il soccombente al pagamento di una multa da versarsi alla cassa delle ammende;
e che dunque possa a ciò determinarsi soltanto in aggiunta alla pronuncia di cui al primo, secondo o terzo comma. L'interpretazione non appare tuttavia ragionevole, poiché è ben possibile che il disvalore giuridico trat-
teggiato dall'art. 96 c.p.c. ricorra anche quando, come nel caso di specie, la parte vit-
toriosa non alleghi di subire un danno diretto (come nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma), che non allega neanche (chiede semplicemente la condanna ex art. 96 c.p.c. e fa un riferimento assolutamente fugace ed ellittico al “risarcimento del danno”, e nulla di più), ma danneggiata sia unicamente l'amministrazione della giu-
stizia. Legare la sanzione pecuniaria del quarto comma alla condanna all'istanza ri-
sarcitoria (comma 1 e 2) o alla vittoria di spese (comma 3) della controparte signifi-
cherebbe, pertanto, escludere la sanzionabilità nei casi in cui l'iniziativa temeraria leda esclusivamente l'interesse pubblico al parsimonioso utilizzo delle limitate risorse della giustizia. Deve pertanto ritenersi che con quell' “altresì” la legge – secondo il significato fatto proprio dalle parole – non abbia inteso semplicemente rafforzare l'ef-
fetto deterrente già insito nella condanna in favore della controparte istante e dunque pagina 5 di 7 più severamente punire le ipotesi di abuso previste da primo secondo e terzo comma;
ma abbia inteso inoltre, proprio con l'introduzione di una sanzione pubblicistica prima non prevista, consentire al giudice di tutelare l'interesse pubblico anche nelle ipotesi in cui emerga il disvalore tipico (l'abuso del processo, delineato sia nel primo sia nel secondo sia nel terzo comma) della fattispecie, ma difetti la condizione della specifica istanza risarcitoria. Il che ha un senso, perché mentre è la controparte a dover instare per il ristoro del danno da essa subito, il danno subito dalla parte pubblica resterebbe, in assenza di pronuncia ex officio, adespota e azionabile solo in separato ed eventuale diverso giudizio (in cui attore sarebbe il ), con evidente frustra- CP_3
zione delle finalità deflattive e del senso stesso della norma.
Ritiene dunque questo Giudice di affermare il principio di diritto per cui nei casi di abuso dello strumento processuale l'assenza di domanda specifica della controparte preclude al giudice la condanna risarcitoria prevista ai primi due commi dell'art. 96
c.p.c., nonché la sanzione ulteriore (da taluni qualificata come danno punitivo) di cui al successivo terzo comma;
non anche la condanna alla multa di cui al quarto comma,
finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico, con previsione di cui occorre assicurare l'effettività. L'omessa istanza risarcitoria può infatti far ritenere minore, non già del tutto escluso, il disvalore di una condotta che ha comunque provocato lo svolgimento di attività processuale e amministrativa che sarebbe stata evitabile con l'ordinaria di-
ligenza; così ponendo un problema unicamente di graduazione del quantum, non già
di accertamento dell'an debeatur. Non è casuale che l'art. 96 comma 4 c.p.c. attribuisca,
conseguentemente, ampio margine di discrezionalità al decidente, chiamato a gra-
duare l'entità della sanzione tra un minimo di 500 e un massimo di 5mila euro.
Nel caso di specie, appare congruo l'importo di Euro 1.000,00, in considerazione della manifesta infondatezza della domanda e della violazione dell'art. 88 c.p.c. ravvisabile nell'aver allegato, in seno al ricorso, una circostanza assolutamente falsa (e cioè che
“gli inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione […] non hanno sortito effetti”,
pagina 6 di 7 quando invece aveva già adempiuto tempestivamente alla richiesta Parte_1
ex art. 119 TUB senza ricevere alcuna contestazione).
Le spese si liquidano secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'opposizione,
revoca il decreto ingiuntivo;
Condanna l'opposto a rifondere all'opponente Controparte_1 [...]
le spese di lite, incluse quelle della fase monitoria e del successivo Parte_1
precetto – autorizzandola a ripeterle dal difensore antistatario ove già versate – che si liquidano per le ragioni di cui in parte motiva in Euro 6.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Condanna l'opposto al pagamento dell'ulteriore somma di Euro Controparte_1
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
Piacenza, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 7 di 7