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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice LU ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 407 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Licata (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Padre Italia n. 9, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso
* ATTORE * contro
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Crispi n. 34, presso lo studio dell'avv.
OR SE che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTO *
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 17.03.2025, comparse conclusionali di entrambe le parti depositate il 15.05.2025 e memorie di replica depositate dalla parte convenuta il 05.06.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 20 febbraio 2020, l'avv. ha contestato il contenuto diffamatorio della frase pronunciata alla sig.ra Parte_1 in data 11.07.2017 dal dott. nel proprio studio Parte_2 Controparte_1
1 medico il quale, avendo appreso che aveva conferito incarico legale all'attore, “esclamò: "Solo per la confidenza che ci dasti ti futta 2000 euri"”. Per_1
Evidenziando che “detta frase offensiva, calunniosa e denigratoria è stata formulata ad alta voce ed in presenza di altre persone che si trovavano in sala d'attesa”, ha chiesto al Tribunale di: “01. ritenere e dichiarare il convenuto responsabile dei danni subiti dall'attore …; 02. conseguentemente condannare il convenuto a risarcire all'attore la somma di euro 15.000 o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
03. con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Alla prima udienza, tenutasi nelle modalità cartolari il 21 luglio 2020, il Giudice “rilevato che a causa della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza
Covid-19 con l'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17.03.2020 e con l'art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 08.04.2020, non è stato rispettato il termine a comparire di 90 giorni previsto dall'art. 163 bis
c.p.c.” e “rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto ”, Controparte_1 dichiarava “la nullità dell'atto di citazione notificato in data 20.02.2020 a ” e Controparte_1 ne disponeva la rinnovazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Parte attrice, in ottemperanza al detto provvedimento, notificava al convenuto atto di citazione in rinnovazione in data 04 agosto 2020.
Con comparsa depositata il 20 dicembre 2020 si costituiva in giudizio CP_1 contestando quanto dedotto e chiesto dall'attore sulla base dei seguenti motivi: “I.
[...]
Falsità e inesistenza storica dei fatti narrati e riferiti a parte attrice - Carenza di fondamento della pretesa risarcitoria spiegata;
II. Improcedibilità della azione per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria - Preliminarmente, inammissibilità dell'atto e improcedibilità dell'azione; III. Inesistenza dell'offesa - Mancanza dell'elemento psicologico - Inesistenza del diritto del presunto danneggiato al risarcimento;
IV. Istanza di decisione allo stato degli atti;
V.
Temerarietà dell'azione intrapresa - Ricorrenza dei presupposti ex art. 96 cpc”.
Domandava, pertanto, al Tribunale di: “- preliminarmente: dichiarare improcedibile l'azione promossa ex adverso per mancato esperimento della obbligatoria procedura di negoziazione assistita imposto ex art. 3 comma 1 d.l. 132/2014; - nel merito dichiarare, decidere allo stato degli atti siccome trattasi di causa documentale;
- ulteriormente, ove in prosieguo di azione dichiarare infondata l'azione, non dimostrata la diffamazione e false le accuse mosse;
- per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Dottor. all'Avv. Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento danno;
- in ogni caso: valutare se occorre e ritenuto, la
[...]
2 temerarietà, assenza di prova e inesistenza dei fatti oltre che la tal fine il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
- conseguentemente, condannare l'Avv.
[...] al pagamento delle spese documentate e compenso da distrarsi in favore del Parte_1
Procuratore costituito …”.
All'udienza di prima trattazione tenutasi in data 11 gennaio 2021, il Giudice assegnava a parte attrice il termine per l'invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Quindi, alla successiva udienza, verificata la procedibilità della domanda, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il Giudice ammetteva sia l'interrogatorio formale del convenuto dott. , che non si CP_1 presentava all'udienza del 27.02.2022 all'uopo fissata, che la prova per testi con i sigg.ri e , che venivano escussi all'udienza del 24.09.2024. Parte_2 Testimone_1
Ritenuta, quindi, la causa sufficientemente istruita, il Tribunale fatte precisare le conclusioni alle parti, fissava dapprima udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies e poi, dovendo dare precedenza a procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, tratteneva la causa per la decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali il 15.05.2025.
Parte convenuta ha, in data 05.06.2025, depositato memorie di replica nelle quali ha inserito immagini di ulteriore documentazione (dichiarazioni SIT in processo penale e altro) non versata ritualmente agli atti di causa e sulla cui tardiva produzione il Giudice si era pronunciato negativamente (v. verbale di causa del 24.09.2024 e ordinanza riservata del 27.02.2025). Tale nuova inammissibile documentazione non è stata tenuta in considerazione dall'odierno decidente nella stesura della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, occorre preliminarmente dare atto della procedibilità del presente giudizio in esito all'invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita effettuato dalla parte attrice il 13.01.2021 (cfr. documentazione depositata in pari data).
3. Nel merito, mette conto osservare che, in ambito civile, l'attività diffamatoria comporta l'insorgere di un danno di natura non patrimoniale, risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Al fine di vedersi riconosciuto il relativo risarcimento, pertanto, la parte richiedente dovrà allegare gli elementi di fatto che consentono di desumere la sussistenza e l'entità del pregiudizio.
Ciò premesso, nel caso in esame, sulla scorta della prova testimoniale esperita con i sigg.
e deve ritenersi accertata la ricostruzione dei fatti storici Parte_2 Testimone_1 operata dalla parte attrice.
3 Ambedue i testi, infatti, all'udienza del 27 febbraio 2022 hanno confermato che il convenuto dott. nel proprio studio alla presenza di entrambi ha proferito la frase per cui CP_1
è causa avente contenuto denigratorio nei confronti della professionalità dell'attore.
Deve, pertanto, ritenersi la sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 codice penale, consistenti nell'offesa all'altrui reputazione, nella comunicazione a più persone e nell'assenza della persona offesa durante la comunicazione. E ciò indipendentemente dalla valutazione in ordine alla mancata presentazione del convenuto all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
La differente ricostruzione dei fatti e del tenore della frase pronunciata, operata da parte convenuta non ha invece trovato alcun riscontro probatorio, non potendosi attribuire alcuna rilevanza agli screenshot della propria agenda e del programma gestione pazienti depositati dal dott. , in quanto trattasi di documenti formati dalla stessa parte. CP_1
4. Passando all'esame del danno non patrimoniale risarcibile in capo al ricorrente, pur escludendo la sussistenza dello stesso in re ipsa – sia che esso derivi da reato (Cass., 12.4. 2011, n.
8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine e, segnatamente, il diritto all'onore e alla reputazione della persona fisica (Cass., 18.11.2014, n. 24474; Cass.
26.10.2017, n. 25420) – si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, in caso di diffamazione, la ripercussione negativa nella sfera del soggetto, sul piano della reputazione e dell'immagine, può essere data da presunzioni semplici (v. Trib. Milano 21.08.2018, n. 8738;
Cass. 26.10.2017 n. 25420; Cass. 12.02.2018, n. 3289).
Conformemente al costante orientamento della Suprema Corte, questo dovrà essere determinato in via equitativa, tenendo conto del ruolo sociale e professionale delle parti, nonché della limitata diffusione della frase diffamatoria (non essendo stata fornita la prova che la frase sia stata sentita anche dai pazienti presenti nella sala di attesa).
Ad avviso del giudicante, l'odierna fattispecie deve essere considerata di tenue gravità e in considerazione della limitata diffusione (appena due soggetti), la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidata nella misura di complessivi € 500,00 (corrispondente alla metà del minimo previsto dalle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la ben più grave diffamazione a mezzo stampa di tenue gravità).
Trattandosi di debito di valore liquidato equitativamente non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al
4 soddisfo.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di importo pari al risarcimento effettivamente liquidato (rientrante nello scaglione fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice LU ST, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 407/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- condanna a pagare, per i titoli di cui alla parte motiva, a Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di Euro 500,00 oltre interessi legali dalla data di questa
[...] decisione sino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 921,00, di cui € 259,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 09/12/2025.
Il Giudice onorario
LU ST
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice LU ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 407 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Licata (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Padre Italia n. 9, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso
* ATTORE * contro
(c.f.: nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Crispi n. 34, presso lo studio dell'avv.
OR SE che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTO *
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 17.03.2025, comparse conclusionali di entrambe le parti depositate il 15.05.2025 e memorie di replica depositate dalla parte convenuta il 05.06.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 20 febbraio 2020, l'avv. ha contestato il contenuto diffamatorio della frase pronunciata alla sig.ra Parte_1 in data 11.07.2017 dal dott. nel proprio studio Parte_2 Controparte_1
1 medico il quale, avendo appreso che aveva conferito incarico legale all'attore, “esclamò: "Solo per la confidenza che ci dasti ti futta 2000 euri"”. Per_1
Evidenziando che “detta frase offensiva, calunniosa e denigratoria è stata formulata ad alta voce ed in presenza di altre persone che si trovavano in sala d'attesa”, ha chiesto al Tribunale di: “01. ritenere e dichiarare il convenuto responsabile dei danni subiti dall'attore …; 02. conseguentemente condannare il convenuto a risarcire all'attore la somma di euro 15.000 o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
03. con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Alla prima udienza, tenutasi nelle modalità cartolari il 21 luglio 2020, il Giudice “rilevato che a causa della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza
Covid-19 con l'art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17.03.2020 e con l'art. 36, comma 1, D.L. n. 23 del 08.04.2020, non è stato rispettato il termine a comparire di 90 giorni previsto dall'art. 163 bis
c.p.c.” e “rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto ”, Controparte_1 dichiarava “la nullità dell'atto di citazione notificato in data 20.02.2020 a ” e Controparte_1 ne disponeva la rinnovazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Parte attrice, in ottemperanza al detto provvedimento, notificava al convenuto atto di citazione in rinnovazione in data 04 agosto 2020.
Con comparsa depositata il 20 dicembre 2020 si costituiva in giudizio CP_1 contestando quanto dedotto e chiesto dall'attore sulla base dei seguenti motivi: “I.
[...]
Falsità e inesistenza storica dei fatti narrati e riferiti a parte attrice - Carenza di fondamento della pretesa risarcitoria spiegata;
II. Improcedibilità della azione per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria - Preliminarmente, inammissibilità dell'atto e improcedibilità dell'azione; III. Inesistenza dell'offesa - Mancanza dell'elemento psicologico - Inesistenza del diritto del presunto danneggiato al risarcimento;
IV. Istanza di decisione allo stato degli atti;
V.
Temerarietà dell'azione intrapresa - Ricorrenza dei presupposti ex art. 96 cpc”.
Domandava, pertanto, al Tribunale di: “- preliminarmente: dichiarare improcedibile l'azione promossa ex adverso per mancato esperimento della obbligatoria procedura di negoziazione assistita imposto ex art. 3 comma 1 d.l. 132/2014; - nel merito dichiarare, decidere allo stato degli atti siccome trattasi di causa documentale;
- ulteriormente, ove in prosieguo di azione dichiarare infondata l'azione, non dimostrata la diffamazione e false le accuse mosse;
- per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Dottor. all'Avv. Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento danno;
- in ogni caso: valutare se occorre e ritenuto, la
[...]
2 temerarietà, assenza di prova e inesistenza dei fatti oltre che la tal fine il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
- conseguentemente, condannare l'Avv.
[...] al pagamento delle spese documentate e compenso da distrarsi in favore del Parte_1
Procuratore costituito …”.
All'udienza di prima trattazione tenutasi in data 11 gennaio 2021, il Giudice assegnava a parte attrice il termine per l'invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Quindi, alla successiva udienza, verificata la procedibilità della domanda, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il Giudice ammetteva sia l'interrogatorio formale del convenuto dott. , che non si CP_1 presentava all'udienza del 27.02.2022 all'uopo fissata, che la prova per testi con i sigg.ri e , che venivano escussi all'udienza del 24.09.2024. Parte_2 Testimone_1
Ritenuta, quindi, la causa sufficientemente istruita, il Tribunale fatte precisare le conclusioni alle parti, fissava dapprima udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies e poi, dovendo dare precedenza a procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, tratteneva la causa per la decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali il 15.05.2025.
Parte convenuta ha, in data 05.06.2025, depositato memorie di replica nelle quali ha inserito immagini di ulteriore documentazione (dichiarazioni SIT in processo penale e altro) non versata ritualmente agli atti di causa e sulla cui tardiva produzione il Giudice si era pronunciato negativamente (v. verbale di causa del 24.09.2024 e ordinanza riservata del 27.02.2025). Tale nuova inammissibile documentazione non è stata tenuta in considerazione dall'odierno decidente nella stesura della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, occorre preliminarmente dare atto della procedibilità del presente giudizio in esito all'invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita effettuato dalla parte attrice il 13.01.2021 (cfr. documentazione depositata in pari data).
3. Nel merito, mette conto osservare che, in ambito civile, l'attività diffamatoria comporta l'insorgere di un danno di natura non patrimoniale, risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Al fine di vedersi riconosciuto il relativo risarcimento, pertanto, la parte richiedente dovrà allegare gli elementi di fatto che consentono di desumere la sussistenza e l'entità del pregiudizio.
Ciò premesso, nel caso in esame, sulla scorta della prova testimoniale esperita con i sigg.
e deve ritenersi accertata la ricostruzione dei fatti storici Parte_2 Testimone_1 operata dalla parte attrice.
3 Ambedue i testi, infatti, all'udienza del 27 febbraio 2022 hanno confermato che il convenuto dott. nel proprio studio alla presenza di entrambi ha proferito la frase per cui CP_1
è causa avente contenuto denigratorio nei confronti della professionalità dell'attore.
Deve, pertanto, ritenersi la sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 codice penale, consistenti nell'offesa all'altrui reputazione, nella comunicazione a più persone e nell'assenza della persona offesa durante la comunicazione. E ciò indipendentemente dalla valutazione in ordine alla mancata presentazione del convenuto all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
La differente ricostruzione dei fatti e del tenore della frase pronunciata, operata da parte convenuta non ha invece trovato alcun riscontro probatorio, non potendosi attribuire alcuna rilevanza agli screenshot della propria agenda e del programma gestione pazienti depositati dal dott. , in quanto trattasi di documenti formati dalla stessa parte. CP_1
4. Passando all'esame del danno non patrimoniale risarcibile in capo al ricorrente, pur escludendo la sussistenza dello stesso in re ipsa – sia che esso derivi da reato (Cass., 12.4. 2011, n.
8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine e, segnatamente, il diritto all'onore e alla reputazione della persona fisica (Cass., 18.11.2014, n. 24474; Cass.
26.10.2017, n. 25420) – si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, in caso di diffamazione, la ripercussione negativa nella sfera del soggetto, sul piano della reputazione e dell'immagine, può essere data da presunzioni semplici (v. Trib. Milano 21.08.2018, n. 8738;
Cass. 26.10.2017 n. 25420; Cass. 12.02.2018, n. 3289).
Conformemente al costante orientamento della Suprema Corte, questo dovrà essere determinato in via equitativa, tenendo conto del ruolo sociale e professionale delle parti, nonché della limitata diffusione della frase diffamatoria (non essendo stata fornita la prova che la frase sia stata sentita anche dai pazienti presenti nella sala di attesa).
Ad avviso del giudicante, l'odierna fattispecie deve essere considerata di tenue gravità e in considerazione della limitata diffusione (appena due soggetti), la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidata nella misura di complessivi € 500,00 (corrispondente alla metà del minimo previsto dalle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la ben più grave diffamazione a mezzo stampa di tenue gravità).
Trattandosi di debito di valore liquidato equitativamente non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al
4 soddisfo.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di importo pari al risarcimento effettivamente liquidato (rientrante nello scaglione fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice LU ST, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 407/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- condanna a pagare, per i titoli di cui alla parte motiva, a Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di Euro 500,00 oltre interessi legali dalla data di questa
[...] decisione sino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 921,00, di cui € 259,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 09/12/2025.
Il Giudice onorario
LU ST
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