Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 10/06/2025, n. 11271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11271 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2022, proposto da
IG NI e OB NI in qualità di soci dell’Az. Agr. NI IG e OB, Az. Agr. NI IG e OB, Az. Agr. Brutti Beniamino in persona del legale rappresentante pro tempore , Az. Agr. NG OL e DR s.s. in persona del legale rappresentante pro tempore , LE MA, RL MA, LA MA, AC MA, OL MA nella qualità di eredi di EL MA, socio della Società Agricola MA OG, EL e TO, OG MA e TO MA, in qualità di soci della Società Agricola MA OG, EL e TO, Società Agricola MA OG, EL e TO in persona del legale rappresentante pro tempore , Azienda Agricola LO LU e OL s.s. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione e AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90018244 58/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor NI GI in qualità di socio della AZ. AGR. NI GI E RO S.S.;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90018245 59/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato al signor NI RO in qualità di socio della AZ. AGR. NI GI E RO S.S.;
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90009786 91/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato all'azienda agricola UT BENIAMINO;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 035 2021 90005390 90/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Cremona notificato all'azienda agricola NG LO ED DR S.S.;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90004547 19/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor NI AL in qualità di erede di NI AN socio della SOCIETA' AGRICOLA NI GI, AN E RT;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90001892 61/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor NI GI in qualità di socio della SOCIETA' AGRICOLA NI GI, AN E RT;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90004544 16/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato alla signora NI LA in qualità di erede di NI AN socio della SOCIETA' AGRICOLA NI GI, AN E RT;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90004545 17/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato alla signora NI NI in qualità di erede di NI AN socio della SOCIETA' AGRICOLA NI GI, AN E RT;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90004546 18/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor NI MO in qualità di erede di NI AN socio della SOCIETA' AGRICOLA NI GI, AN E RT;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90005126 40/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato alla signora NI LE in qualità di erede di NI AN socio della SOCIETA' AGRICOLA NI GI, AN E RT;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2021 90001978 54/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Lodi notificato al signor NI RT in qualità di socio della SOCIETA' AGRICOLA NI GI, AN E RT;
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90037117 04/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato all'azienda agricola SOC. AGR. SERPELLONI LUCA E NICOLA S.S.;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le aziende agricole ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento in epigrafe, relative a somme dovute all’AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - a titolo di prelievo supplementare latte, oggetto di cartelle di pagamento in precedenza notificate e ivi richiamate.
1.1. Premette parte ricorrente che sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso cumulativo e collettivo posto che i ricorrenti sono tutti destinatari del precetto legislativo che reca l'obbligo di versamento del prelievo supplementare e che tutti i provvedimenti costituiscono espressione del medesimo potere, che solo relativamente all'aspetto organizzativo è rimesso alle Agenzie delle Entrate-Riscossione delle singole province di competenza, ma in realtà è esercitato a monte dal legislatore e dall’AG.
Sussisterebbero, pertanto, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali che rendono ammissibili i ricorsi proposti in forma collettiva e cumulativa in quanto gli atti hanno lo stesso contenuto, vengono contestati per gli stessi motivi e non sussiste alcun conflitto di interesse tra i ricorrenti.
1.2. Tanto premesso parte ricorrente contesta la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili.
I. Eccesso di potere – Violazione del principio di parità di trattamento - Contraddittorietà tra provvedimenti e nella condotta dell’amministrazione - Sviamento della causa tipica – Applicazione illegittima di interessi sugli interessi, interessi moratori e oneri di riscossione
A seguito dell’entrata in vigore Decreto Legge 29 marzo 2019 n. 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere di eccezionale”, lo Stato Italiano ha disposto che a decorrere dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, venisse effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
La Corte di Giustizia con le sentenze del 27 giugno 2019 e dell’11 settembre 2019 ha ritenuto di disapplicare la norma interna in materia di determinazione del prelievo supplementare ritenendola in contrasto con la normativa europea.
Lamenta parte ricorrente che AG e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno adottato la procedura di riscossione di che trattasi che, in materia di prelievo supplementare, è illegittima.
a) Le aziende agricole hanno chiesto di poter aderire alla rateizzazione di cui alla legge n. 33 del 2009 avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 44/2012 estendendo le disposizioni di cui al DPR n. 602/1973 attestando la condizione di difficoltà.
b) Con comunicazione del 17 aprile 2013 AG ha precisato che non poteva trovare applicazione in materia di quote latte quanto disposto dall’art, 1 comma 4 del d.l. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012.
c) Sarebbe evidente l’eccesso di potere in cui è incorsa l’amministrazione sotto i profili della violazione degli art. 3, 4 e 113 Cost e dei principi dagli stessi dettati che garantiscono il diritto di uguaglianza.
d) Sussiste altresì l’eccesso di potere da sviamento in quanto, da un lato, si impone al contribuente l’applicazione al prelievo supplementare di quanto disposto per le procedure di recupero delle somme a favore dello Stato ma, nello stesso tempo, si sancisce l’impossibilità di applicare le disposizioni previste a favore dello stesso contribuente. L’AG ha arbitrariamente deciso quali disposizioni del DPR n. 602/1973 fossero applicabili e quali invece non sarebbero applicabili.
e) Con gli atti impugnati si applicano, pertanto, oneri di riscossione inaccettabili e addirittura interessi sugli interessi.
II. Illegittimità dell’intimazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8- quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, Eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di 15 imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Illegittima duplicazione del ruolo
AG ai sensi dell’art. 8 ter L. n. 33/2009, dopo avere inserito nel registro nazionale dei debiti tutte le somme asseritamente accertate come dovute dai produttori agricoli, ha proseguito nelle azioni esecutive attraverso il recupero per compensazione dell’asserito credito vantato nei confronti delle aziende agricole a titolo di prelievo supplementare con le somme dovute alle stesse a titolo di Pac.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha agito esecutivamente con le intimazioni di pagamento qui impugnate senza tener conto della predetta compensazione.
III. Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012
La materia di che trattasi rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a.
L’impugnazione non è diretta, quindi, alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma comporta una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione.
L’opposizione all’intimazione ha una funzione recuperatoria e, pertanto, consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l’atto presupposto.
Nel caso di specie, presupposto delle intimazioni di pagamento è il prelievo supplementare latte.
La Corte di Giustizia (v. C. Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, Barausse, punti 35 e 37; C. Giustizia 11 settembre 2019 causa C/46-18) ha accertato che in maniera illegittima il prelievo non era stato interamente ripartito tra i produttori che avevano contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali e addirittura la normativa nazionale di determinazione del prelievo era incompatibile con la normativa comunitaria, con la conseguenza che il principio della tutela del legittimo affidamento doveva essere interpretato nel senso che esso non ostava a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, venisse ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori.
Conseguentemente, la violazione palese del principio di parità di trattamento inficia in maniera decisiva le cartelle esattoriali oggetto del presente ricorso, proprio perché la Corte europea ha accertato che l’Italia, in assoluta violazione di tutti i regolamenti comunitari in materia, ha ripartito in maniera illegittima il prelievo e, ad oggi, non solo ha omesso di dare adeguata esecuzione alle predette Sentenze della Corte di Giustizia ovvero di adottare tutte le misure necessarie affinché l’imposizione del prelievo venisse effettuata correttamente e si ripercuotesse sui produttori che avevano contribuito al superamento, ma addirittura ha proceduto con la riscossione esattoriale -oggetto del presente giudizio - di somme pacificamente non dovute.
L’importo azionato con le intimazioni di pagamento impugnate sarebbe stato determinato in violazione della normativa comunitaria e con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
IV. - Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. – Carenza di motivazione.
Il calcolo degli interessi a decorrere dal 1° settembre successivo alla fine delle campagne di riferimento sarebbe errato dovendo applicarsi il comma 34 dell’art. 10 della legge n. 119/2003 secondo cui, in relazione a dette annate, il versamento di quanto complessivamente dovuto era da effettuare senza interessi. Sicché questi interessi non sono da considerare esigibili.
Come precisato dalla Giurisprudenza ormai costante sul punto (tra le altre Consiglio di Stato sez. III, 31/01/2018, (ud. 21/11/2017, dep. 31/01/2018), n.649), infatti, per le imputazioni di pagamento afferenti ai debiti relativi alle annate comprese tra il 1995/1996 e il 2002/2003 il legislatore ha previsto una sanatoria sugli interessi a favore dei produttori (articolo 10, comma 34 l. 119/2003) espressamente autorizzata dal CE con decisione del Consiglio UE del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE, e un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione induce a ritenere che l’esonero di che trattasi, pur essendo stato autorizzato a favore di coloro che all’epoca avevano optato per il versamento rateale, deve valere anche a favore di coloro che non hanno chiesto in quel momento la rateizzazione in quanto hanno deciso di contestare la legittimità del prelievo.
In subordine gli interessi maturati sul capitale sarebbero prescritti essendo prevista la prescrizione quinquennale.
In ulteriore subordine non sarebbe stato indicato il criterio di calcolo di tali interessi.
V. Violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione
Come noto il regime delle quote latte è cessato il 31 marzo 2015 e l’intimazione esattoriale oggetto del presente ricorso è riferita ad un periodo lattiero-casearia per il quale sono addirittura ampiamente decorsi oltre dieci anni
2. Si sono costituite l’AG e l’agenzia delle Entrate – Riscossione.
Quest’ultima, con memoria depositata il 6 febbraio 2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto in forma cumulativa e collettiva in difetto dei necessari presupposti.
Ha eccepito altresì, in subordine, l’inammissibilità delle censure sollevate avverso gli atti presupposti alle intimazioni di pagamento qui impugnate e, in ulteriore subordine, l’infondatezza del ricorso.
3. Con memoria depositata il 18 febbraio 2025 parte ricorrente ha rappresentato in via preliminare che, con riferimento ad alcune delle aziende agricole ricorrenti (Azienda Agricola NG, Azienda Agricola LO), è sopravvenuta l’inesistenza del titolo su cui si fonda l’intera azione di riscossione intrapresa dall’AG.
Ha dedotto, altresì, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo – cumulativo sollevata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione atteso che gli atti impugnati hanno tutti il medesimo contenuto e sono stati contestati per i medesimi profili.
4. All’udienza di smaltimento del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che sia fondata e da accogliere l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla luce del consolidato orientamento, più volte espresso dal Consiglio di Stato in analoghe controversie, dal quale non si ravvisano ragioni di discostarsi.
5.1. «Il Collegio intende fare proprio e ribadire il consolidamento insegnamento pretorio della Terza Sezione di questo Consiglio (da ultimo, Cons. Stato sez. III, 7 aprile 2023, n. 3585) in materia di quote latte secondo cui – quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo – le censure:
- implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione della censura in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
- sono inammissibili quando riguardano, senza adeguate specificazioni, pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo singolarmente dovuto da ogni azienda (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
- sono inammissibili quando – nel dedurre la maturata prescrizione – non si riferiscono ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all’Amministrazione, siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi (Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2022, n. 2425; sez. III, 27 aprile 2022, n. 3262, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267; Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7527), il che va affermato anche quando si deducano generiche censure sulla ‘compensazione’ (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488; Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
- sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica di sistema alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
- sono inammissibili se si sia lamentato genericamente l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall’articolo 8 quinquies della legge 33 del 2009, ora gli errori nella determinazione dell’ an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
Detto orientamento costituisce, peraltro, declinazione specifica di quelle che sono, in generale, nel diritto processuale amministrativo, per orientamento inveterato, le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo. Un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 08/03/2023, n. 2470). E un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato sez. III, 20/10/2021, n.7045)» (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1934 del 28 febbraio 2024)
5.2. Ebbene, nel caso di specie, come nel caso esaminato dal Consiglio di Stato nella sentenza appena citata, «il ricorso ha assunto natura non solo collettiva (in quanto proposto da una pluralità di soggetti distinti) ma anche cumulativa (in quanto indirizzata ad una pluralità di atti amministrativi formalmente distinti).
Non sussistono, tuttavia, le condizioni individuate in giurisprudenza per la proponibilità di un siffatto ricorso atteso che, da un lato, i proponenti versano in condizioni non omogenee (posto che ciascun rapporto debito-credito dedotto non solo è diverso per scaturigine, importo e titolo ma risulta anche esposto a vicende processuali e conosce fatti costitutivi, modificativi ed estintivi differenziati, quali ad esempio l’eventuale maturazione della prescrizione o l’applicabilità ed il decorso degli interessi sulla somma capitale) e, dall’altro, oltre a recare doglianze non calibrate sulla posizione di ciascun intimato, hanno ad oggetto atti esecutivi non connessi sul piano oggettivo perché appartenenti a seriazioni procedimentali distinte ed autonome (cioè a diverse azioni esecutive intraprese sulla scorta di accertamenti distinti e cartelle di pagamento differenti).
Né vale a nulla evidenziare che si versi, qui, in un ambito affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo posto che ciò non vale ad immutare le condizioni di proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo, invero legate alla peculiare fisionomia del giudizio amministrativo ( id est la sua struttura impugnatoria a ricorso)» (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1934/2024 cit.).
6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile pur sussistendo i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO