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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8933 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 22838/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via De Gasperi 45, presso lo studio dell'avv.
ZO IE NI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Aniello Falcone 332, presso lo studio dell'avv.
LL IC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3521/2023 del giudice di pace di Barra
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n. Parte_1
3521/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 17.5.2023 e non notificata, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti di e di in relazione al sinistro occorso Controparte_3 Controparte_2 in Napoli, alla via Circ. Esterna n. 60, il 1-2-2019, alle ore 15.30 circa.
Censurava la gravata decisione per l'errata applicazione del disposto di cui all' art 2697
c.c. sostenendo che sia il teste escusso che la CTU espletata avevano offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro e del pregiudizio economico subito.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al proprietario del veicolo Fiat Panda e per l'effetto di condannarlo in solido con la al risarcimento dei danni Controparte_3 subiti dall'istante, pari a € 11.013,11, oltre IVA ed interessi legali, compensativi e rivalutazione;
in subordine, chiedeva di riformare integralmente la sentenza di primo grado condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 9.027,14, oltre IVA ed interessi legali, compensativi e rivalutazione, come da CTU. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari, iva e cpa.
Si costituiva, con comparsa del 22-1-2025, la chiedendo di rigettare Controparte_3
l'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7-10-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_2
evocato in giudizio e non costituitosi.
3.Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
All'uopo va premesso che aveva agito dinanzi al giudice di pace Parte_1 deducendo che in data 1.02.2019, alle ore 15:30 circa, il veicolo Fiat 500 L, tg. FD334DZ, di sua proprietà e condotto all'epoca dei fatti da assicurato per la RCA dalla Persona_1
mentre percorreva Via Circ. Esterna n. 60, altezza Hotel Gimar n. Controparte_3
60, veniva colliso da un'autovettura modello Fiat Panda, tg. DV918FH, di proprietà di
2 , assicurata per la RCA con la In particolare, Controparte_2 Controparte_4
affermava che la Fiat Panda, nel percorrere detta via nello stesso senso di marcia della Fiat
500 L, perdeva il controllo, finendo per tamponare, con la propria parte anteriore, la parte posteriore della Fiat 500 L. Per effetto dell'impatto la Fiat 500 L perdeva il controllo e finiva per impattare con la propria parte anteriore un guard-rail, riportando danni diretti alla parte posteriore e danni indiretti alla parte anteriore.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria argomentando che l'attrice non aveva adempiuto l'onere di provare i pregiudizi patiti, in quanto non aveva versato in atti documentazione comprovante le spese sostenute per le riparazioni;
in sede di CTU il consulente non aveva potuto ispezionare il veicolo perché alienato a terzi;
non era stata fornita prova del fatto che la vendita si fosse conclusa a condizioni sfavorevoli per l'alienante a causa dei danni riportati dal veicolo ovvero che l'alienante si fosse impegnato a far riparare l'auto.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata, da parte del primo giudice, un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie.
Diversamente, il Tribunale ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa, nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non è passibile di censura alcuna.
Infondate sono le censure mosse alla sentenza di primo grado, riassumibili nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e nella conseguente erronea pronuncia del giudice di prime cure in merito alla valutazione dei fatti sottesi al giudizio nonché alle risultanze istruttorie presenti in atti.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe rigettato la domanda, negando il diritto al risarcimento del danno per non aver provato i fatti costitutivi e, in particolare, per la circostanza che l'attrice non risultava più essere proprietaria del veicolo danneggiato.
Il motivo è destituito di fondamento.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che “non ha provato invero
l'attrice di aver sostenuto l'onere della riparazione dei danni lamentati o, comunque, di essere titolare di una situazione attuale di possesso giuridicamente rilevante.”
Dall'istruttoria espletata è risultato, infatti, che il veicolo danneggiato era stato alienato a terzi, in data 12.6.2020, ma non è dato desumere se sia stato riparato o meno dopo il sinistro
3 per cui è causa ovvero se la proprietaria alienante a causa dei danni abbia subito una decurtazione del prezzo perché il veicolo era incidentato, né risulta che l'attrice abbia assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altre voci di danno.
L'alienazione del veicolo durante la pendenza del giudizio di primo grado ha comportato l'impossibilità per il consulente tecnico di poterlo periziare.
In effetti, non ha provato di aver subito una diminuzione patrimoniale per Parte_1 effetto del sinistro, se si considera che, nessun esborso per le riparazioni è stato comprovato e che la Fiat 500L risulta venduta in data 12.06.2020 al prezzo di € 8.000,00 (cfr. allegato
2 alla relazione del CTU), da ritenersi congruo ove si consideri che l'auto era stata immatricolata nel 2016.
L'appellante fonda la prova dei pregiudizi patiti unicamente sulle risultanze della perizia di parte -che ha quantificato i costi per le riparazioni in complessivi € 11.270,82- ma non prova di aver poi effettivamente sostenuto tale spesa, né di essersi vista costretta a vendere il veicolo ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore prima del sinistro.
Tale conclusione non si pone in contrasto con il principio, sancito dalla giurisprudenza, secondo cui, i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. 17670/2024).
La medesima giurisprudenza chiarisce infatti che al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). In altre parole, il danneggiato può ben scegliere di non far riparare il veicolo, ma il danno nel suo patrimonio si è pur sempre prodotto nella misura dei costi astrattamente dovuti per la riparazione.
Nella specie, per converso, vi è prova dell'insussistenza del pregiudizio lamentato, poiché vi è evidenza del fatto che il veicolo è stato alienato al suo presumibile valore di mercato prima del sinistro, pur non risultando che il danneggiato abbia sopportato gli oneri di riparazione.
4 In conclusione, la domanda è stata correttamente rigettata in quanto parte attrice non ha fornito elementi per ritenere che il fatto illecito del terzo sia stato incidente nella sua sfera patrimoniale.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e stante la contumacia. Controparte_2
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/200
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 22838/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
3521/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 17.05.2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.700,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
• nulla per le spese di lite tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_2
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Napoli, 8-10-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi
5
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 22838/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via De Gasperi 45, presso lo studio dell'avv.
ZO IE NI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Aniello Falcone 332, presso lo studio dell'avv.
LL IC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3521/2023 del giudice di pace di Barra
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n. Parte_1
3521/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 17.5.2023 e non notificata, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti di e di in relazione al sinistro occorso Controparte_3 Controparte_2 in Napoli, alla via Circ. Esterna n. 60, il 1-2-2019, alle ore 15.30 circa.
Censurava la gravata decisione per l'errata applicazione del disposto di cui all' art 2697
c.c. sostenendo che sia il teste escusso che la CTU espletata avevano offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro e del pregiudizio economico subito.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al proprietario del veicolo Fiat Panda e per l'effetto di condannarlo in solido con la al risarcimento dei danni Controparte_3 subiti dall'istante, pari a € 11.013,11, oltre IVA ed interessi legali, compensativi e rivalutazione;
in subordine, chiedeva di riformare integralmente la sentenza di primo grado condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 9.027,14, oltre IVA ed interessi legali, compensativi e rivalutazione, come da CTU. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari, iva e cpa.
Si costituiva, con comparsa del 22-1-2025, la chiedendo di rigettare Controparte_3
l'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7-10-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_2
evocato in giudizio e non costituitosi.
3.Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
All'uopo va premesso che aveva agito dinanzi al giudice di pace Parte_1 deducendo che in data 1.02.2019, alle ore 15:30 circa, il veicolo Fiat 500 L, tg. FD334DZ, di sua proprietà e condotto all'epoca dei fatti da assicurato per la RCA dalla Persona_1
mentre percorreva Via Circ. Esterna n. 60, altezza Hotel Gimar n. Controparte_3
60, veniva colliso da un'autovettura modello Fiat Panda, tg. DV918FH, di proprietà di
2 , assicurata per la RCA con la In particolare, Controparte_2 Controparte_4
affermava che la Fiat Panda, nel percorrere detta via nello stesso senso di marcia della Fiat
500 L, perdeva il controllo, finendo per tamponare, con la propria parte anteriore, la parte posteriore della Fiat 500 L. Per effetto dell'impatto la Fiat 500 L perdeva il controllo e finiva per impattare con la propria parte anteriore un guard-rail, riportando danni diretti alla parte posteriore e danni indiretti alla parte anteriore.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria argomentando che l'attrice non aveva adempiuto l'onere di provare i pregiudizi patiti, in quanto non aveva versato in atti documentazione comprovante le spese sostenute per le riparazioni;
in sede di CTU il consulente non aveva potuto ispezionare il veicolo perché alienato a terzi;
non era stata fornita prova del fatto che la vendita si fosse conclusa a condizioni sfavorevoli per l'alienante a causa dei danni riportati dal veicolo ovvero che l'alienante si fosse impegnato a far riparare l'auto.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata, da parte del primo giudice, un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie.
Diversamente, il Tribunale ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa, nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto, per cui non è passibile di censura alcuna.
Infondate sono le censure mosse alla sentenza di primo grado, riassumibili nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e nella conseguente erronea pronuncia del giudice di prime cure in merito alla valutazione dei fatti sottesi al giudizio nonché alle risultanze istruttorie presenti in atti.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe rigettato la domanda, negando il diritto al risarcimento del danno per non aver provato i fatti costitutivi e, in particolare, per la circostanza che l'attrice non risultava più essere proprietaria del veicolo danneggiato.
Il motivo è destituito di fondamento.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che “non ha provato invero
l'attrice di aver sostenuto l'onere della riparazione dei danni lamentati o, comunque, di essere titolare di una situazione attuale di possesso giuridicamente rilevante.”
Dall'istruttoria espletata è risultato, infatti, che il veicolo danneggiato era stato alienato a terzi, in data 12.6.2020, ma non è dato desumere se sia stato riparato o meno dopo il sinistro
3 per cui è causa ovvero se la proprietaria alienante a causa dei danni abbia subito una decurtazione del prezzo perché il veicolo era incidentato, né risulta che l'attrice abbia assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altre voci di danno.
L'alienazione del veicolo durante la pendenza del giudizio di primo grado ha comportato l'impossibilità per il consulente tecnico di poterlo periziare.
In effetti, non ha provato di aver subito una diminuzione patrimoniale per Parte_1 effetto del sinistro, se si considera che, nessun esborso per le riparazioni è stato comprovato e che la Fiat 500L risulta venduta in data 12.06.2020 al prezzo di € 8.000,00 (cfr. allegato
2 alla relazione del CTU), da ritenersi congruo ove si consideri che l'auto era stata immatricolata nel 2016.
L'appellante fonda la prova dei pregiudizi patiti unicamente sulle risultanze della perizia di parte -che ha quantificato i costi per le riparazioni in complessivi € 11.270,82- ma non prova di aver poi effettivamente sostenuto tale spesa, né di essersi vista costretta a vendere il veicolo ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore prima del sinistro.
Tale conclusione non si pone in contrasto con il principio, sancito dalla giurisprudenza, secondo cui, i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. 17670/2024).
La medesima giurisprudenza chiarisce infatti che al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). In altre parole, il danneggiato può ben scegliere di non far riparare il veicolo, ma il danno nel suo patrimonio si è pur sempre prodotto nella misura dei costi astrattamente dovuti per la riparazione.
Nella specie, per converso, vi è prova dell'insussistenza del pregiudizio lamentato, poiché vi è evidenza del fatto che il veicolo è stato alienato al suo presumibile valore di mercato prima del sinistro, pur non risultando che il danneggiato abbia sopportato gli oneri di riparazione.
4 In conclusione, la domanda è stata correttamente rigettata in quanto parte attrice non ha fornito elementi per ritenere che il fatto illecito del terzo sia stato incidente nella sua sfera patrimoniale.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e stante la contumacia. Controparte_2
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/200
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 22838/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
3521/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 17.05.2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.700,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
• nulla per le spese di lite tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_2
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Napoli, 8-10-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi
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