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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11398 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 11 novembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8579-2025 vertente
TRA
. rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Naso Parte_1
per procura in atti (ricorrente)
E
-,rappresentato e difeso Controparte_1
ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari avv.ti Emilia Principe ed Alessandra
Molfese (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere nei Parte_2
confronti del le seguenti conclusioni: Controparte_1
“previa disapplicazione del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;- Condannare il Controparte_1 ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale
[...]
della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito Controparte_1
della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013
oltre interessi;
- Condannare il al pagamento di tutte le Controparte_1
differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi.- ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”.
L'Amministrazione resistente si è costituita contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La parte ricorrente è un docente a tempo indeterminato e con il presente giudizio lamenta che nel provvedimento di ricostruzione della carriera l'amministrazione non ha tenuto conto dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, e quindi né ai fini giuridici che a quelli economici.
Tale condotta dovrebbe ritenersi illegittima anche alla luce di un noto orientamento giurisprudenziale per il quale "... per il pubblico impiego contrattualizzato (personale al quale appartengono anche i docenti) … le previsioni relative al c.d.“blocco stipendiale” hanno sempre espressamente fatto salvo il diritto al riconoscimento ai fini giuridici della progressione di carriera. Invero la norma in esame è di natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione ai sensi dell'art.14
preleggi, per cui non può essere applicata oltre i casi stabiliti. Orbene la lettera della legge è chiara nello stabilire che … viene congelata la progressione economica, mentre nulla viene enunciato in relazione agli effetti giuridici. ..." (Corte D'Appello di
Venezia, sentenza n. 124/2022). L'anno 2013 dovrebbe valere ai fini giuridici,
e quindi nel calcolo della anzianità vantata da parte ricorrente anche ai fini pensionistici, posto che la proroga del blocco per l'anno 2013 di cui al DPR n.
122/13 sarebbe stata disposta espressamente per la “necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16,comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto”. Pertanto, il dovrebbe essere condannato a pagare tutte le differenze CP_1
retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi.
In realtà, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici ma non anche alle differenze retributive richieste (v. infatti conclusioni del ricorso), alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che appare pienamente condivisibile e che in questa sede è sufficiente richiamare.
In particolare, tra le altre, con la sentenza n. 13618/2025, la Suprema Corte ha stabilito appunto che tale annualità deve essere riconosciuta esclusivamente ai fini giuridici, ma non ai fini economici, confermando la cosiddetta
“sterilizzazione” operata dalla normativa emergenziale sul contenimento della spesa pubblica (D.L. 78/2010 e d.P.R. 122/2013) e quindi che l'anno
2013 non può essere fatto valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva per il personale della scuola”: Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
"sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione,
destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio,
progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area,
rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco".La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità
culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1
bis).Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco,
nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013.2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte
Cost. n. 310/2013).Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014
degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.Ciò
comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_1
mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, Pt_3
come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità
maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate”.
Nessuna differenza retributiva è quindi dovuta alla ricorrente.
Evidenti ragioni consigliano di compensare integralmente tra le parti le spese processuali, considerando la reciproca soccombenza e la complessità, oltre che il grado di incertezza, della questione giuridica per cui è causa, con conseguenti difformi orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità
maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico rigettando, per il resto, la domanda di condanna del al pagamento CP_1
di differenze retributive;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma lì 11.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi