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Articolo 3 della Legge 10 aprile 1952, n. 474
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Legge 10 aprile 1952, n. 474
Articolo 3 della Legge 10 aprile 1952, n. 474
Versione
8 giugno 1952
Art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1948 e cessera' di avere vigore il 30 giugno 1953.
Entrata in vigore il 8 giugno 1952
Vedi fonte istituzionale
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