Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11982 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Riccobono Girolama;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per _1 mandato in atti dall'Avv. Miraglia Alfredo;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
22/09/2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 6/09/1975 a Palermo, unione dalla quale sono nati _1 quattro figli, (26.04.1977), (1.03.1979), Per_1 Per_2 Per_3
(6.04.1987) e (5.09.1989), ha chiesto a seguito del decreto di Persona_4 omologa del 5/08/1998 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al coniuge di liberare l'immobile, un tempo adibito a casa familiare, di sua proprietà esclusiva, di confermare l'affidamento condi- viso della figlia , nonché di stabilire a suo carico l'obbligo di Persona_4 versare a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima una som- ma non superiore ad euro 100,00 mensili.
2. La , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il _1
27/02/2023, ha aderito alla domanda di divorzio, ha sollecitato la conferma- ta dell'assegnazione in suo favore della casa coniugale ove risiede insieme ai figli e e di prevedere un assegno per il mantenimen- Persona_4 Per_3 to della figlia d'importo non inferiore a 300,00 euro mensili, oltre al 50% del- le spese straordinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 2/03/2023, il Presidente, con ordinanza dell'11/05/2023 rimet- teva le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “auto- rizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
assegna a Parte_2
[.
, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa coniugale affinché vi continui ad abitare insieme alla figlia;
pone a carico di Persona_4 Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno cinque di _1 ciascun mese, la somma complessiva di euro 150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indi- retta, della figlia;
pone a carico di entrambi i genitori, secondo le Persona_4 aliquote e le modalità specificate in parte motiva (in ragione del 50% ciascuno), le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della predetta figlia”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti.
Infine, all'udienza del 3/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai
- 2 - sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In via preliminare, deve osservarsi che il ricorrente ha prodotto, in alle- gato alla comparsa conclusionale depositata il 3/04/2025, la Certificazione unica relativa 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023.
Si tratta, invero, di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord.
12.1.2012, n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contrad- dittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dai termini concessi ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. 6.10.2005, n. 19453, in una fattispecie successiva alla legge 353 del 1990).
5. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 13/11/2023, della sentenza non defini- tiva n. 5064/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che tutti i figli della coppia, compresa l'ultimogenita, hanno da tem- po raggiunto la maggiore età.
, come risulta dalla documentazione medica versata in atti Persona_4 dalla resistente in allegato alla memoria di costituzione, è affetta da una pa- tologia cromosomica che le ha causato un “ritardo mentale di grado medio in soggetto dismorfico con turbe relazionali e affettive” ed è stata riconosciuta
“soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con ne- cessità di assistenza continua”, disabile in situazione di gravità ai sensi
- 3 - dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 (si veda all. 3 alla comparsa di costituzione della resistente – verbale della Commissione medica INPS).
Al riguardo, preme ribadire che, come già evidenziato con l'ordinanza pre- sidenziale dell'11/05/2023, in ossequio al consolidato insegnamento della
Suprema Corte - al di là della lettera dell'art. 337 septies c.c., che fa riferi- mento ad un'applicazione "integrale" ai figli maggiorenni portatori di handi- cap grave delle norme previste in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della L. n. 104 del
1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, pre- viste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condivi- so od esclusivo.
In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o am- ministrazione di sostegno (cfr. Cass. civ. n. 21819/2021).
Sicché, in virtù della previsione del capoverso dell'art. 337 septies (già art. 155 quinquies c.c.) cod. civ., nei confronti di si applicano le Persona_4 previsioni stabilite in favore dei figli minori e, segnatamente, come ha avuto cura di precisare la Suprema Corte, le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte del genitore non convivente e di assegnazione della casa familiare, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo
(Cass. n. 2670 del 30/01/2023).
Va, dunque, confermata la domiciliazione prevalente di con Persona_4 la madre, in conformità alla situazione ormai consolidata.
Va poi rimesso, in conformità alle previsioni dell'ordinanza presidenziale, all'accordo tra le parti interessate il regime di incontri tra e il Persona_4 padre, tenuto conto della sua età.
7. L'assegnazione della casa coniugale
Occorre pertanto, anzitutto, confermare l'assegnazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., in favore di dell'immobile già adibito a casa _1 coniugale, ubicato a Palermo in via Pierluigi Deodato n. 12, ove la resistente
- 4 - vive con la figlia;
assegnazione a cui, peraltro, il ricorrente ha Persona_4 dichiarato espressamente di non opporsi all'udienza del 2 marzo 2023.
8. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri- buto al mantenimento della figlia , che costituisce invero l'unico Persona_4 motivo di contestazione tra le parti.
Orbene, i figli della coppia e – com'è pacifico e Per_1 Per_2 Per_3 incontestato – sono tutti ultramaggiorenni ed economicamente indipendenti.
8.1 Il ricorrente ha, dunque, chiesto la revoca dell'obbligo posto a suo ca- rico di contribuire al mantenimento dei figli e , oggi mag- Per_3 Per_2 giorenni ed autonomi, e di essere onerato di versare, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia, di un assegno non superiore a
100,00 euro mensili.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia in termini di mi- nori introiti ricavati dalla pensione che rispetto ai maggiori esborsi che lo stesso sarebbe costretto a sostenere a causa dell'età avanzata e delle patolo- gie che lo affliggono.
Ha poi soggiunto che , maggiorenne invalida, risiede unita- Persona_4 mente alla madre in un'abitazione di proprietà dell'odierno ricorrente e per- cepisce dall'INPS provvidenze – pensione di invalidità e indennità di accom- pagnamento - pari a circa 1000,00 euro mensili.
Dal canto suo, , pur aderendo alla domanda di revoca del _1 mantenimento per i figli e , ha contestato l'assunto della Per_2 Per_3 controparte in ordine all'allegato peggioramento delle sue condizioni econo- miche e ha invocato il riconoscimento in suo favore di un assegno per il mantenimento della figlia non inferiore ad euro 300,00 mensili, Persona_4 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, proprio in considera- zione del fatto che non versa più il contributo per il man- Parte_1 tenimento degli altri figli ormai da diversi anni.
Invero, con decreto del 2/11/2007, questo Tribunale aveva modificato le condizioni della separazione tra le parti, ponendo a carico del Parte_1
- 5 - l'obbligo di versare in favore della resistente la somma di 300,00 euro mensi- li a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e Per_2 Per_3 Per_4
(cfr. all.to n. 3 allegato al ricorso introduttivo).
[...]
Ciò detto, preme innanzitutto sottolineare che i suddetti introiti, dei quali beneficia la figlia delle parti, sono senza dubbio destinati, in via esclusiva, a sopperire alle pressanti esigenze di salute e di vita e non può certamente ri- tenersi che la percezione di tali indennità possa in qualche modo privare la stessa del diritto ad un contributo per il suo mantenimento da parte del ge- nitore non affidatario, il quale è tenuto a contribuire economicamente al suo sostentamento in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali e la- vorative.
Difatti, con la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la perso- na (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà pro- pri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanzia- le dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della per- sona (artt. 2 e 3 Cost.).
Anche a voler considerare che la pensione di invalidità compensi intera- mente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genito- rialità (artt. 147 e 337 ter c.c.) .
L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabili- tà, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa eco- nomica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in fa- vore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigen-
- 6 - ze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfaci- mento correlato a quello economico e sociale della famiglia (si veda in questi termini, Cass. n. 10423/2023).
8.2 Nel caso oggetto di disamina, si osserva che il ricorrente, pensionato, ha dedotto di percepire una pensione per un importo mensile di 1600,00 eu- ro circa.
Dalla documentazione versata in atti si evince che ha percepito nel 2020 un reddito pari a euro 25.728,69 e nel 2022 di euro 26.404,82 (cfr. all. 4 al ricorso introduttivo;
all. 3) alla memoria depositata in data 8/01/2024 ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.).
Ha, poi, offerto in comunicazione un contratto di finanziamento stipulato con “Santander consumer bank” della durata di 36 mesi con una rata men- sile, oltremodo esigua, di circa 70,00 euro.
A tal proposito, come correttamente osservato dalla parte resistente, tale prestito dovrebbe ormai essere estinto dal mese di ottobre del 2024 (invero dal bollettino di pagamento versato in atti risulta che il 1° gennaio 2024 sa- rebbe stata corrisposta la rata ventiseiesima rata).
non ha, dunque, provato il dedotto peggioramento delle Parte_1 sue condizioni economiche, né, comunque, di sostenere maggiori esborsi connessi alle proprie condizioni di salute.
Quanto alla resistente, all'udienza presidenziale del 2/03/2023 ha dichia- rato di essere in quiescenza e di percepire una pensione pari a circa
2.100,00 euro mensili (vedasi verbale d'ud. citato).
Dalle Certificazioni uniche versate in atti risulta che nel 2019 ha percepito redditi di pensione pari a euro 35.493,12 euro e nel 2021 di 35.603,88 euro,
(cfr. all. 4 alla memoria di costituzione).
Nessuna ulteriore documentazione reddituale più recente è stata, tuttavia, depositata dalle parti, ancorché fossero state onerate dal Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 23/5/2024, di produrre le dichiarazioni dei redditi relati- ve agli anni di imposta maturati nel corso del procedimento.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta, in considerazione delle esigenze economiche della figlia delle parti e della domiciliazione presso l'abitazione materna, appare equo Persona_4
- 7 - porre a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Parte_1
5 di ciascun mese, a per il mantenimento della figlia _1 Per_4
un contributo pari ad euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabili
[...] secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo antecedente quanto disposto con l'ordinanza presi- denziale dell'11/05/2023.
9. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 5064/2023 emessa il
13/11/2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 6/09/1975, da , nato a [...] in data [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Pt_2
Stato Civile del medesimo Comune al n. 183 parte II serie A, dell'anno
1975;
2. dispone che possa incontrare secondo le modalità Parte_1 indicate in parte motiva la figlia nata il Persona_5
5.09.1989, disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
- 8 - 104/1992;
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita a Palermo, via Pierlui- gi Deodato n. 12, a;
_1
4. pone a carico di , a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già sta- bilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di _1
, un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al man-
[...] tenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secon- Persona_4 do gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
5. dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
6. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
7. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 23/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 9 -