Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/03/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. IU di RO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 70/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69855 del registro di segreteria, proposto da:
N. R., nato a [...] e residente a [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura dall’avv. ES Mazzeo, presso il cui studio, sito a Barcellona Pozzo di Gotto in via Umberto I n. 214, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: studio.francescomazzeo@pec.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RR, ES LI e ES RD, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 5 marzo 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, N. R. ha convenuto in giudizio l’INPS, per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata per la patologia “cardiopatia ipertensiva in attuale compenso emodinamico”, a far data dalla domanda amministrativa, oltre al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio quale dirigente medico psichiatra presso l’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto dal 1987 al 2019, nel ruolo di “dirigente medico” che, già dal 1995, era stato equiparato a quello di commissario capo della Polizia di Stato (all. 6). Peraltro, con nota del 26.11.2015, il Ministero della GI gli rendeva noto d’averlo formalmente trasferito dal ruolo di dirigente medico psichiatrico a quello di dirigente d’istituto penitenziario (all. 7); successivamente, con nota del 15.5.2018, gli veniva riconosciuto il trattamento economico e giuridico
corrispondente al primo dirigente della Polizia di Stato, con oltre 23 anni in carriera direttiva (all. 8); infine, con nota del 17.2.2021, gli veniva comunicato d’aver ottenuto l’applicazione di n. 6 scatti del 2,50 per cento, come previsto per le forze di polizia.
Nonostante l’evidente equiparazione alle forze di polizia, l’Amministrazione rigettava la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente, sull’assunto che, ai sensi dell’art. 6 del D. L.
n. 201/2011, l’istituto sarebbe stato abrogato per il personale civile cessato dal servizio dopo il 6.12.2011, mentre sarebbe stato mantenuto unicamente per il personale militare e delle forze di polizia, tra le quali il dott. R. non rientrerebbe perché dipendente civile del Ministero della GI (all. 4).
A parere del procuratore, il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto l’inquadramento lavorativo del ricorrente sarebbe stato equiparato a quello dei dirigenti della Polizia di Stato, con la conseguente persistente applicabilità dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973.
Per queste ragioni, il ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato ed alla percezione delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha concluso per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, deducendo che l’istituto del trattamento pensionistico privilegiato non sarebbe più applicabile al personale civile, ai sensi dell’art. 6 del D. L. n. 201/2011, e che il ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa quale dirigente medico, ossia in veste di funzionario civile. In quest’ottica, la cessazione dal servizio sarebbe avvenuta per il raggiungimento del limite di età ordinamentale del 67° anno di età, come previsto per i dipendenti civili dello Stato; inoltre, non gli sarebbero mai state riconosciute le maggiorazioni di servizio riconducibili al personale della Polizia penitenziaria, come quella pari ad 1/5 del servizio.
Con memoria del 19.9.2025, il ricorrente ha posto in evidenza che l’equiparazione al personale delle forze di polizia troverebbe conferma nel riconoscimento da parte dell’INPS dell’aumento del 2,44% sul trattamento pensionistico (all. 14), come previsto per i militari e la Polizia di Stato.
Con ordinanza n. 119/2025, sono state richieste al Ministero della GI delle apposite informazioni in ordine alla qualificazione del rapporto lavorativo del ricorrente, ai sensi del comma 2 dell’art. 94 del c.g.c.
Con nota n. 0471491.U del 30.10.2025, il Ministero della GI ha riferito che il dott. R. ha assunto servizio “nel profilo professionale di medico, 7° livello, a decorrere dal 12 dicembre 1987 ed inquadrato successivamente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 312/80, nel profilo professionale di “medico direttore” (…)”. In seguito, “è stato nominato dirigente, con decorrenza 16 agosto 2005, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005, n. 154, istitutiva della carriera dirigenziale penitenziaria”. Ne conseguirebbe che il ricorrente “apparteneva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, istituita con la citata legge 154/2005 e disciplinata dal decreto legislativo 63/2006 (rif. art. 3, d. lgs.
63/2006) e non al personale del Corpo di polizia penitenziaria”.
All’udienza del 5 marzo 2026, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre l’INPS ne ha auspicato la reiezione.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
Il ricorso verte sull’equiparabilità o meno della qualifica del dott. R.
dirigente d’istituto penitenziario, a quella di commissario capo della Polizia di Stato, ai fini dell’applicabilità dell’art. 67 del D.P.R. n.
1092/1973.
Com’è noto, si tratta di una disciplina di maggior favore per i militari, non essendo richiesto l’ulteriore requisito di cui all’art. 64 del d.P.R. n.
1092 del 1973, previsto per il personale civile, relativo all’inidoneità al servizio.
Il ricorrente prospetta l’equiparazione giuridica ed economica, sull’assunto che gli era stato riconosciuto il trattamento economico e giuridico corrispondente al primo dirigente della Polizia di Stato, con oltre 23 anni in carriera direttiva (all. 8), oltre ai cc.dd. 6 scatti del 2,50 per cento, come previsto per le forze di polizia; inoltre, più di recente, gli era stato riconosciuto da parte dell’INPS l’aumento del 2,44% sul trattamento pensionistico (all. 14), come previsto per i militari e la Polizia di Stato.
La domanda è infondata.
Come emerge dalla nota n. 0471491.U del 30.10.2025 del Ministero della GI, acquisita ai sensi ai sensi del comma 2 dell’art. 94 del c.g.c. il dott. R. “apparteneva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, istituita con la citata legge 154/2005 e disciplinata dal decreto legislativo 63/2006 (rif. art. 3, d. lgs. 63/2006) e non al personale del Corpo di polizia penitenziaria”.
Sul punto, la giurisprudenza contabile ha recentemente statuito che “il dirigente penitenziario è attualmente rientrante nella categoria del personale in regime di diritto pubblico, come previsto dalla riforma attuata con d.lgs.
63/2006 recante l’Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria in attuazione della delega contenuta nella legge 27 luglio 2005, n. 154. Non vi è dubbio, tuttavia, che il predetto personale, pur attualmente sottratto al processo di privatizzazione del pubblico impiego, debba ritenersi appartenere ai ruoli “civili” dell’amministrazione penitenziaria, da contrapporsi al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, oggi ad ordinamento civile, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, a seguito del processo di smilitarizzazione operato dalla legge 395/90, tra cui vanno ricompresi i funzionari e dirigenti della stessa Polizia Penitenziaria previsti rispettivamente dagli artt. 5 e 20 del d.lgs.
146/2000” In sostanza, “il dirigente penitenziario, pur essendo regolato dal regime di diritto pubblico e pur svolgendo funzioni di direzione di strutture carcerarie in posizione di superiorità gerarchica rispetto al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, oggi smilitarizzato, deve ritenersi pacificamente appartenere ai ruoli dell’amministrazione “civile” del Ministero della GI” (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 314/2023; in termini analoghi, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 187/2023).
In tal senso, milita il disposto di cui all’art. 16 della legge n. 121 del 1981, che, nell’individuare specificamente le Forze di Polizia, distingue fra quelle ad ordinamento militare e quelle ad ordinamento civile. Fra queste ultime, si colloca il Corpo della Polizia penitenziaria, “ma non la dirigenza penitenziaria che, dunque, non può essere inquadrata tra le forze di Polizia, neppure in ragione della peculiarità di alcune funzioni alla stessa riconosciute dalla legge, quali, ad esempio, quella di assicurare, avvalendosi del personale della Polizia penitenziaria, il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole all’interno degli istituti penitenziari (art. 2 DPR n.
230/2000).
Ne deriva che “nei confronti del personale appartenente ai ruoli della dirigenza del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 56, comma 4, del d.lgs 30 ottobre 1992, n. 443 (“Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395”), trattandosi di disciplina espressamente prevista per le sole forze di Polizia e nei cui confronti, dunque, continuano a trovare applicazione le peculiari disposizioni in materia di trattamento pensionistico di privilegio riguardanti i militari (in particolare, gli articoli 67 e 68 del d.P.R. n.
1092/1973)” (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 187/2023).
In quest’ottica, è del tutto irrilevante la progressiva estensione, in favore del personale dirigenziale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di alcuni istituti aventi natura e riflessi pensionistici, quali l’applicazione della maggiorazione figurativa di un quinto dell’anzianità contributiva (art. 3, comma 5, legge n. 284/77), o il beneficio dei sei scatti stipendiali (art. 4 D. Lgs. n.
165/1997). Infatti, il primo istituto è stato esteso al personale dirigenziale civile del DAP in virtù di un’espressa previsione normativa, mancante per l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973; il secondo, d’altro canto, è stato applicato in base a specifiche circolari dell’INPS, ma “non può non rilevarsi come il riconoscimento in via interpretativa di un beneficio, avente peraltro riflesso solo indiretto sul quantum della pensione influendo sulla sola base pensionabile, non possa di per sé ritenersi sufficiente, in assenza di una specifica disposizione normativa, per estendere al personale civile dell’Amministrazione penitenziaria benefici pensionistici, quali quelli invocati dal ricorrente, espressamente riservati al personale del comparto Sicurezza ex militarizzato” (Sez. Giur. Puglia, sent.
n. 187/2023).
All’udienza di discussione, la difesa ha richiamato la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 95/2017, sostenendo che prevederebbe l’estensione al personale della carriera dirigenziale penitenziaria degli stessi istituti giuridici ed economici applicabili al personale dirigente della Polizia di Stato.
La tesi è infondata.
Ai sensi della norma in esame, “fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”.
Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/17, dunque, è stata ripristinata, in via transitoria, l’equiparazione del trattamento giuridico economico spettante ai dirigenti penitenziari a quello in godimento ai dirigenti della Polizia di Stato.
Si tratta, tuttavia, degli istituti rimessi alla negoziazione tra le parti sociali (cfr. art. 22 del d.lgs. 63/2006), dai quali va pacificamente esclusa la materia pensionistica.
“Ciò trova conferma nel fatto che, una volta rimessa alla negoziazione tra le parti la determinazione del trattamento giuridico ed economico, le disposizioni in questione, ed in particolare quella attualmente vigente di cui all’art.
all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 95/17, abbiano carattere meramente transitorio, essendo volte a regolare la disciplina del trattamento giuridico dei dirigenti penitenziari nel periodo di vacanza contrattuale” (così, ex multis, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 187/2023).
Pertanto, la disciplina recata dall’art. 67 del D.P.R. 1092/1973, in quanto espressamente prevista esclusivamente per il personale militare e per quello di polizia ad ordinamento civile, non può trovare applicazione nei confronti dei dirigenti penitenziari, in mancanza di una norma che ne disponga expressis verbis l’estensione.
Ne consegue la reiezione della domanda.
Avuto riguardo alla novità della questione, le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti.
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs.
n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.
Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D.
Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da N.R. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 marzo 2026.
IL GIUDICE
IU di RO
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 marzo 2026 Pubblicata il 9 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di N.R. C.F.OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 9 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)