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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 505 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
elettivamente domiciliato in Terni, via XX Settembre n.15, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che il ricorrente è CP_1 affetto da bilaterale malattia da sovraccarico del ginocchio con meniscopatia degenerativa mediale bilaterale, patologie contratta a causa e nello svolgimento delle mansioni di operaio alle dipendenze di varie ditte, come esplicitato in narrativa, con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico – nella misura del 6% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia e, conseguentemente, di condannare l' a corrispondere all'istante il corrispondente indennizzo e/o rendita CP_1 dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria previo cumulo con le invalidità già precedentemente accertate dall' e vittoria delle spese di lite da distrarsi CP_1 in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' dando atto dell'intervenuto riconoscimento in via CP_1 amministrativa, a seguito di riesame della pratica e di visita medica collegiale espletata il 4.9.25, conclusasi con valutazione concorde del primario dell' dr. e della CP_1 Per_2 Per_ d.ssa medico fiduciario del ricorrente, dell'eziologia professionale della patologia
“meniscopatia degenerativa bilaterale mediale” sofferta dal ricorrente col grado di danno biologico del 4% e complessivamente di invalidità del 22%, tenuto conto delle preesistenze, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate. All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 4% e complessivamente del 22% con relativa liquidazione di rendita;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_3 pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “meniscopatia degenerativa bilaterale mediale” con grado di invalidità del 4% che, cumulato con le preesistenti invalidità, ha determinato un grado complessivo di invalidità del 22% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. verbale collegiale del 4.9.2025 di riconoscimento menomazione CP_1 e modello 22 SS depositati in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea all'odierna udienza, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 4.09.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 25 settembre 2025
Il giudice
2 Manuela Olivieri
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 505 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
elettivamente domiciliato in Terni, via XX Settembre n.15, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che il ricorrente è CP_1 affetto da bilaterale malattia da sovraccarico del ginocchio con meniscopatia degenerativa mediale bilaterale, patologie contratta a causa e nello svolgimento delle mansioni di operaio alle dipendenze di varie ditte, come esplicitato in narrativa, con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico – nella misura del 6% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia e, conseguentemente, di condannare l' a corrispondere all'istante il corrispondente indennizzo e/o rendita CP_1 dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria previo cumulo con le invalidità già precedentemente accertate dall' e vittoria delle spese di lite da distrarsi CP_1 in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' dando atto dell'intervenuto riconoscimento in via CP_1 amministrativa, a seguito di riesame della pratica e di visita medica collegiale espletata il 4.9.25, conclusasi con valutazione concorde del primario dell' dr. e della CP_1 Per_2 Per_ d.ssa medico fiduciario del ricorrente, dell'eziologia professionale della patologia
“meniscopatia degenerativa bilaterale mediale” sofferta dal ricorrente col grado di danno biologico del 4% e complessivamente di invalidità del 22%, tenuto conto delle preesistenze, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate. All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 4% e complessivamente del 22% con relativa liquidazione di rendita;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_3 pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “meniscopatia degenerativa bilaterale mediale” con grado di invalidità del 4% che, cumulato con le preesistenti invalidità, ha determinato un grado complessivo di invalidità del 22% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. verbale collegiale del 4.9.2025 di riconoscimento menomazione CP_1 e modello 22 SS depositati in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea all'odierna udienza, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 4.09.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 25 settembre 2025
Il giudice
2 Manuela Olivieri
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