Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
a pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1461/2023 r.g. promossa da con sede in Vicenza (C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante geom. , rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_2
Andrea Faresin e Luca Siviero per mandato e domiciliata come in atti -
appellante –
contro con sede legale in Visone (AL) (p. iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante geom. , P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Maria Olivieri e Valerio G.
Ferrari per mandato e domiciliata come in atti - appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Vicenza
o 0 o
1
NEL MERITO In riforma dei capi 1 e 3 del dispositivo della sentenza del
Tribunale di Vicenza nr. 449/2023, pubblicata il 6.3.2023, nr. 751/2023 rep.,
emessa all'esito del procedimento nr. 3996/2018 R.G., non notificata: 1.
rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, la conclusione sub lett. b) dell'atto di citazione in
[...]
opposizione, per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in
I grado e in appello, e per l'effetto confermarsi il d.i. nr. 685/2018 r. ing. del
1°.
3.2018 emesso all'esito del procedimento nr. 398/2018 R.G. del Tribunale
di Vicenza o, comunque, condannarsi a Controparte_1
corrispondere a l'importo capitale di 160.407,88 euro, ovvero Parte_1
quello diverso che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre agli interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002; 2. condannarsi l'attrice opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a corrispondere alla convenuta-opposta la somma che risulterà di giustizia, che ci si permette di indicare in un importo pari ai compensi professionali che saranno liquidati;
3. con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in
I grado, da intendersi come integralmente trascritte.
Conclusioni per l'appellata
Contrariis reiectis, richiamate comunque tutte le istanze e difese svolte anche in primo grado, Voglia la Corte Ecc.ma: dichiarare inammissibile e/o comunque respingere, in ogni suo punto, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 449/2023 emessa il 3.3.2023 dal Tribunale di Vicenza,
in persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, pubblicata il 6.3.2023, nel
2 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3996/2018 R.G. promosso da nei confronti di non notificata ai fini del Controparte_1 Parte_1
passaggio in giudicato, confermandola integralmente;
con vittoria di spese e compensi del presente grado giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 3 agosto 2023 evocava Parte_1 [...]
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 449/2023 del Tribunale di Vicenza (pubblicata il 6 marzo 2023,
non notificata) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
685/2018 chiesto ed ottenuto per €. 160.407,88, su fatture, oltre ad accessori per adempimento contrattuale (fornitura di materiali), accertando che nulla era dovuto da condannata a restituire le somme percepite, Controparte_1
rigettando la riconvenzionale della opponente e compensando le spese.
Lamentava con il primo motivo l'errata interpretazione dei contratti in violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e 1363 Cod. Civ.; con il secondo motivo si doleva della violazione dell'art. 1658 Cod. Civ. per errata ed omessa valutazione delle prove che, ove correttamente esaminate, avrebbero dovuto importare il rigetto dell'opposizione evidente essendo l'impegno di al pagamento dei materiali in deroga rispetto i subappalti Controparte_1
principali; con il terzo motivo lamentava, ancora, l'omessa valutazione degli elementi di prova a giustificazione della pretesa e parimenti svolgeva analoga impugnazione, con il quarto motivo, anche in relazione alle presunzioni offerte;
con il quinto motivo lamentava l'errata applicazione dell'art. 116
Cod. proc. Civ. e con il sesto motivo si doleva della violazione dell'art. 118
commi 2 e 8 D. Lg.s. 163/2006.
3 Si costituiva contestando l'appello e chiedendone il Controparte_1
rigetto anche per inammissibilità.
La causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 13 gennaio 2025,
previa precisazione delle conclusioni, con modalità telematiche non in presenza e con l'assegnazione dei termini ordinari e perentori a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza del Tribunale di Vicenza va integralmente riformata con l'accoglimento della domanda spiegata da Parte_1
Il tutto esime dalla valutazione delle generiche istanze istruttorie dell'appellante.
Va rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 Cod. proc. Civ. per assenza dei presupposti. Le spese dei due gradi di giudizio vanno addebitate a
[...]
per effetto della soccombenza del tutto prevalente e vanno Controparte_1
liquidate secondo i valori medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
3.1.- Si verte sulla pretesa di ingiungente ed appellante, che in Parte_1
veste di subappaltatrice e fornitrice di ha chiesto il Controparte_1
pagamento del corrispettivo in forza di tre contratti (002/16 Asti;
002/16 Alba
– Bra;
003/16 Alba-Bra) per la vendita di materiali edili ed impiantistici a il tutto nell'ambito di due contratti di appalto pubblico Controparte_1
stipulati tra R.F.I. S.p.a. (committente principale), Controparte_1
(subappaltante) e (subappaltatrice) per le stazioni ferroviarie: Parte_1
contratti 25/2016 e 32/2016.
3.2- Il Tribunale accolse l'opposizione e compensò le spese osservando che:
-) era necessario stabilire se le opere che aveva allegato di aver C.F._1
4 eseguito in forza delle offerte accettate: n. 002/16 del 11.7.2016 per materiali ed opere speciali stazione di Asti;
n. 002/16 del 12.9.2016 per fornitura di materiali edili e impiantistici presso Alba e Bra e n. 003/2016 del 12.9.2016
per fornitura opere in acciaio e speciali presso stazioni di Alba e Bra,
rientrassero o meno nell'oggetto dei contratti di subappalto n. 25/2016 e n.
32/2016, ovvero fossero differenti;
-) l'oggetto dei contratti coincideva segnatamente in quanto l'“accordo quadro 87/2016 - c.a. n. 25/2016, realizzazione ascensori sul primo, terzo e quarto marciapiede della stazione di Asti” e il contenuto dell'offerta 002/16
Asti erano identici in quanto la seconda recava preventivo/offerta per medesimo oggetto riferendosi testualmente a “lavori per la realizzazione di nuovi impianti ascensore nei marciapiedi n. 1, 3, 4 – secondo stralcio – presso la stazione ferroviaria di Asti – Fornitura di materiali ed opere speciali”;
-) analogamente per il contratto di subappalto di “accordo Controparte_1
quadro n. 87/2016, contratto applicativo n. 32/2016, lavori di innalzamento h
55 dei marciapiedi nelle stazioni di Alba e Bra sulla linea Cantalupo-
Cavallermaggiore, compresa la nuova illuminazione e segnaletica” emergeva la conformità per l'oggetto rispetto le offerte 002/2016 e 003/2016 recanti entrambe quale oggetto “lavori di innalzamento h 55 dei marciapiedi nelle stazioni di Alba e Bra sulla linea Cantalupo-Cavallermaggiore, compresa la nuova segnaletica – fornitura di materiali edili e impiantistici”;
-) i contratti richiamati da contenevano l'enunciazione dei materiali e Pt_1
delle opere speciali e costo “a corpo” per ciascun “sottogruppo” di materiali,
relativi all'esecuzione delle opere oggetto dei contratti di subappalto di cui sopra sicché vi era ulteriore prova della coincidenza dell'oggetto, dei
5 contraenti, del luogo di esecuzione delle opere appaltate e del luogo di consegna di materiali e “pezzi speciali”, come pure degli interventi da eseguire (realizzazione ascensore presso stazione di Asti e realizzazione e innalzamento marciapiedi presso stazioni di Alba e Bra);
-) i costi indicati nei documenti di C.F.P. erano relativi alle opere oggetto dei contratti di subappalto di Controparte_1
-) dai contratti di subappalto emergeva che erano a carico della subappaltatrice l'organizzazione aziendale necessaria per l'esecuzione dell'opera alle condizioni pattuite e la “fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso e in misura necessaria e tempestiva a corretta esecuzione dei lavori” ed a carico dell'appaltatrice “tutti gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attività che siano necessari, nessuno escluso od eccettuato, per l'esecuzione e il compimento a perfetta regola d'arte di tutti i lavori affidati alla stessa impresa […]” tanto che dette opere erano necessariamente già ricomprese nell'oggetto del subappalto di opere di cui ai contratti 25/2016 e 32/2016;
-) i corrispettivi complessivi pattuiti – pari ad euro 235.000,00 quanto alla stazione di Asti ed euro 745.000,00 quanto alle stazioni di Alba e Bra – per opere eseguite e contabilizzate (come si evince dai SAL dimessi in atti sub doc. 22-23), coincidevano ed erano stati versati tanto che la pretesa ingiuntiva era infondata;
-) era errato affermare che i costi per fornitura di materiali e mezzi per l'esecuzione dei lavori fossero da contabilizzare e pagare separatamente in quanto operazione volta a duplicare i costi in contrasto con l'art. 1655 Cod.
Civ.;
6 -) i contratti nn. 002/16 Asti, 002/16 Alba - Bra e 003/2016 Alba - Bra non erano qualificabili nella disciplina della compravendita stante il richiamo alla realizzazione di un opus ed al fatto che i materiali facevano riferimento a mezzi, strumenti, componenti funzionali all'esecuzione delle opere subappaltate da a CF (in particolare si veda offerta Controparte_1
002/16 Asti e il riferimento espresso a “strutture in acciaio, tubolari,
bullonature, tassellature, per la realizzazione dei nuovi vani corsa ascensori relativi ai marciapiedi 1, 3, 4”; come pure offerta 002/2016 Alba e Bra
laddove fanno riferimento a fornitura di gres porcellanato, cordonata prefabbricata in calcestruzzo, elementi in marmo, ecc. per realizzazione di gradini nei marciapiedi e per innalzamento dei marciapiedi h55 presso stazione di Alba e Bra);
-) tali contratti “offerte” erano da considerare una sorta di prezziario dettagliato dei costi dei materiali per l'esecuzione delle opere appaltate nell'ambito del complessivo prezzo contrattualmente pattuito pari ad euro
235.000,00 per la stazione di Asti ed euro 745.000,00 per Alba e Bra anche per coincidenza temporale con la conclusione dei contratti;
-) l'art. 1 dei contratti n. 25/2016 e n. 32/2016, dopo l'elencazione delle opere subappaltate, disponeva “l'impresa subappaltante affida all'impresa subappaltatrice, che accetta, l'esecuzione delle opere sopra descritte, ivi compresa la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti e quant'altro necessario per dare i lavori, oggetto del presente contratto, compiuti, finiti e funzionali in ogni loro parte”;
-) né erano variazioni successive ed ulteriori ai contratti base sia tenuto conto che l'art. 4 reca sia il divieto di revisione dei prezzi, sia il divieto di varianti
7 nelle opere, salvo espressa richiesta della committente e/o autorizzazione della società appaltante;
sia atteso che i contratti erano stati oggetto di integrazione in data 9 settembre 2016 in relazione ai termini di pagamento,
variazione che risultava confluita nell'appendice al subappalto e debitamente firmata dai l.r. delle società odierne contendenti (come si evince dal relativo timbro siglato posto in calce);
-) i contratti n. 25/2016 e n. 32/2016 contenevano nelle premesse alle lett. p),
s) e v) clausole riproduttive della disciplina in materia di subappalto di lavori pubblici;
tali disposizioni difettano nelle “offerte” di C.F.P. e questo dimostrava che si era trattato di documenti riepilogativi e di dettaglio dei costi delle opere subappaltate;
-) poiché le opere indicate nelle offerte accettate nn. 002/16 Asti, 002/16
Alba-Bra e 003/2016 Alba-Bra coincidevano con l'oggetto del subappalto di cui ai contratti n. 52/2016 e n. 32/2016 ed atteso che le opere erano state eseguite da CF che era stata remunerata, la pretesa ingiuntiva era infondata;
-) il tutto trovava giustificazione anche nella dicitura delle fatture in monitorio ove era indicato “l'accordo quadro n. 87/2016”, il contratto applicativo di riferimento a seconda della stazione ferroviaria (n. 25/2016 o n. 32/2016), il
CIG (ossia codice identificativo del cantiere oggetto di esecuzione dei lavori,
coincidente con le stazioni ferroviarie di Asti, Alba e Bra oggetto dell'appalto pubblico con R.F.I. S.p.a.) e il relativo SAL di riferimento nonché la
“prestazione” di riferimento – ovverosia “lavori di realizzazione nuovi impianti ascensore nei marciapiedi stazione di Asti”, o riferimento “stazioni di Alba e Bra, linea Cantalupo-Cavallermaggiore” - che coincideva ancora una volta con l'oggetto dei contratti di subappalto;
8 -) in materia di appalto pubblico, la norma imperativa di cui al D.Lgs.
163/2006 art. 118, co. 2 e co. 8 (applicabile al caso di specie atteso che, se il contratto quadro era dell'anno 2016 e il c.a. dell'estate 2016, necessariamente il relativo bando era precedente l'entrata in vigore della disciplina di cui al
D.Lgs. 50/2016, che del resto recepiva la medesima disciplina) impone di adempiere all'onere di preventivo deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, occorrendo l'autorizzazione della medesima, a pena di nullità per contrasto con norma imperativa (ex multis Cass. civ., sez. II,
18.2.2008, n. 3950: “L'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della «autorità competente»,
prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda. Una tale disposizione è finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche. In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa,
è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., quando - come nella specie - non sia diversamente disposto dalla legge”);
-) di tale previa autorizzazione, in relazione alle offerte n. 002/16 Asti, n,
002/16 Alba e Bra e n. 003/16 Alba Bra non vi era prova in atti tanto che gli accordi erano nulli ed il tutto dimostrava la insussistenza di alcun credito per
Part la “vendita” dei materiali indicati nelle fatture, in favore di e nei confronti di Controparte_1
-) era da rigettare la riconvenzionale di Controparte_1
9 -) le spese erano da compensare per la reciproca soccombenza.
4.1.- Con il primo motivo si censura l'interpretazione dei contratti base e derivati lamentandosi la violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt.
1362 e 1362 Cod. Civ.. Per la fornitura di Asti è stata posta critica alla sentenza ove si è affermata l'identità del contenuto (oggetto) tra il contratto di subappalto n. 25/2016 (tra con la Parte_3
subappaltatrice e l'ulteriore offerta 2/2016 (tra Parte_1 [...]
e tanto in forza del dato letterale del primo che aveva CP_1 Parte_1
posto a carico di i soli “materiali minuti” a differenza del secondo che Pt_1
aveva posto a carico di ulteriori materiali;
quanto in forza del fatto che Pt_1
il primo contratto non aveva posto a carico di la vendita e la Pt_1
installazione degli ascensori a differenza del secondo che aveva previsto la realizzazione di opere edili pertinenti alle “macchine ascensori”; quanto per l'errato il riferimento al solo titolo del contratto anche in quanto gli ascensori erano stati forniti da ditta terza (Tecnoberica doc. 43).
Per il contratto 002/2016 l'appellante ha svolto consimili Parte_4
deduzioni assumendo la diversità dell'oggetto rispetto i contratti base.
L'appellante ha poi lamentato l'errore del primo Giudice per non esser stato considerato l'oggetto dei contratti quali patti di vendita ed ha censurato l'interpretazione offerta dal tribunale che aveva portato a risultati illogici ed iniqui in tema di corrispettivo.
Con il secondo motivo si assume la violazione dell'art. 1658 Cod. Civ.
rilevandosi che la fornitura dei materiali e delle attrezzature era stata diversamente disposta nelle clausole in deroga dolendosi, con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, dell'errata valutazione delle prove. Con il sesto
10 viene censurata la pretesa nullità.
4.2.- I motivi, da valutarsi congiuntamente, in quanto connessi, sono tutti fondati.
4.3.1.- Sono stati stipulati due contratti tra R.F.I. S.p.a. (appaltante principale), (subappaltante) e Controparte_1 Parte_1
(subappaltatrice) quindi il n. 25/2016 relativo alla realizzazione di ascensori sui marciapiedi 1^, 3^ e 4^ della Stazione ferroviaria di Asti ed il n. 32/2016
relativo ai lavori di innalzamento dei marciapiedi delle stazioni di Alba – Bra
sulla linea Cantalupo - Cavallermaggiore compresa nuova illuminazione e segnaletica.
In tali contratti, sottoscritti il 9 settembre 2016, sono stati posti a carico di non solo i materiali minuti ma in genere tutti gli altri materiali Pt_1
occorrenti per le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie in senso generale;
il tutto emerge dalle clausole nn. 1, 2 e 6 richiamate testualmente da
Nel contratto 25/2016 stazione di Asti il corrispettivo Controparte_1
dovuto a C.F.P. era di €. 235.000 oltre ad iva e nel contratto 32/2016 stazioni
Alba e Bra il corrispettivo era di €. 745.000 oltre ad iva per C.F.P..
4.3.2.- Tra e sono stati sottoscritti altri CP_1 Controparte_1 Parte_1
tre contratti connessi ai precedenti come emerge dalla intestazione operante il richiamo testuale, quindi: il 11 luglio 2016 il n. 002/2016 che richiama i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti ascensore nei marciapiedi 1, 3
e 4 della stazione di Asti e pone il corrispettivo di €. 140.000 oltre ad iva per fornitura materiali ed opere speciali;
il 12 settembre 2016 il contratto n.
002/2016 che richiama i lavori di innalzamento H 55 dei marciapiedi delle stazioni di Alba e Bra e pone per la vendita dei materiali ivi dettagliati il
11 corrispettivo di €. 365.000 oltre ad iva;
il 12 settembre 2016 il contratto
003/2016 che richiama i lavori di innalzamento H 55 dei marciapiedi stazioni di Alba e Bra ed indica per i materiali ivi dettagliati il corrispettivo di €.
290.000 oltre ad iva.
Questi ultimi tre contratti espongono il corrispettivo per la vendita di materiali ed attrezzature in genere da C.F.P. a e che, laddove inclusi Controparte_1
nei contratti del 12 settembre con R.F.I. determinerebbero, stante la pacifica esecuzione dei lavori ed i pagamenti, la revoca, come di fatto avvenuto, del decreto ingiuntivo operata dal Tribunale che ha ritenuto come sovrapponibili gli oggetti dei cinque contratti e non dovuti i corrispettivi dei secondi.
4.3.3.- Le tesi dibattute, anche nel grado e con i vari motivi di censura,
attengono dunque alla natura derogatoria o meno ed alla prova relativa,
rispetto i contratti con la stazione appaltante principale R.F.I., delle schede tra e ut supra richiamate in tema di Controparte_1 Parte_1
corrispettivo per i materiali e le attrezzature.
4.3.4.- Occorre premettere che (Cass. ordinanza n. 11475 del 29 aprile 2024)
in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola
12 clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato
(Cass. Sentenza n. 4176 del 22/02/2007; Cass. 28468/2023). La intitolazione del contratto (Cass. sentenza n. 1807 del 9 luglio 1966) costituisce soltanto un elemento della interpretazione del negozio, in quanto essa non impedisce ai contraenti di includere nell'atto pattuizioni aggiuntive a quella indicata nel titolo, specie se connesse con essa. Il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 cod. civ. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto,
anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno - va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti (Cass. sentenza n. 19994 del 7 ottobre 20024). Quando
il senso del contratto o della clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei criteri letterale, logico e sistematico di indagine deve trovare applicazione il principio della conservazione degli effetti utili del contratto o di una sua clausola, previsto dall'art. 1367 cod. civ.. Una volta ritenute oscure ed inidonee a consentire un'inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, occorre accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, nonché verificare quali effetti la clausola produca. Detto criterio
- sussidiario rispetto al principale criterio di cui all'art. 1362, primo comma,
13 cod. civ. - condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità
del contratto (Cass. sentenza n. 28357 del 22 dicembre 2011 e Cass. ordinanza n. 19493 del 23 luglio 2018).
Infine (Cass. ordinanza n. 20870 del 2 agosto 2019) l'art. 1658 Cod. Civ. pone una presunzione secondo cui la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore e che può esser vinta da prova contraria.
5.1.- Orbene é vero che nei contratti con la stazione appaltante principale risultano posti a carico della subappaltatrice tutti i materiali e le attrezzature in genere, nessuna esclusa o eccettuata, necessari per la realizzazione dei lavori come risulta dalle clausole 1, 2 e 6 ma, tuttavia, tali clausole, in una con i corrispettivi pattuiti (contratti 25/2016 e 32/2016) si pongono in termini confliggenti con le clausole dei diversi contratti 002/2016 e 003/2016
stipulati, questi, solo tra e e relativi ai Controparte_1 Parte_1
materiali con costi a carico di Controparte_1
La Corte ritiene tali ultimi contratti in deroga alle previsioni generali dei primi contratti (25/2016 e 32/2016) a norma dell'art. 1658 Cod. Civ. per plurime ragioni di seguito espresse tanto che i corrispettivi ivi azionati e richiesti con il monitorio, devono trovare conferma.
5.2.- Dalla dizione generale ampia e omnicomprensiva, sostanzialmente di stile, risultante dai contratti con la stazione appaltante (25/2016 e 32/2016)
emerge che i costi per i materiali e le attrezzature tutte per le opere in predicato avrebbero dovuto essere sostenuti da quale subappaltratrice. Pt_1
14 Ma tali clausole risultano incompatibili e chiaramente derogate da quelle dei contratti 002/2016 e 003/2016, stipulati anche tra le stesse parti e prevalenti sui primi.
Per plurime ragioni.
5.2.1.- Innanzi tutto perché i contratti 002/2016 e 003/2016 indicano specifici e chiari componenti oggetto della vendita da a e Pt_1 Controparte_1
che derogano chiaramente alla generica e ampia dizione dei contratti di appalto principali e come di seguito:
a. “fornitura di strutture in acciaio formate da profili normali e speciali,
tubolati, bullonature….”; “fornitura di elementi in vetro/cristallo di sicurezza per il tamponamento dei vani corsa degli ascensori…”; “fornitura di impianti di videocontrollo, interfonico, antincendio, antiallagamento…”; “fornitura di tubazioni e cavi di alimentazione per la realizzazione dell'impianto di alimentazione dei nuovi ascensori…”; “fornitura di quadri elettrici per l'alimentazione dei nuovi ascensori…” (contratto 002/2016 Asti).
b- “pavimentazioni in gres porcellanato ….”; “cordonata prefabbricata in calcestruzzo …”; “elementi prefabbricati in materiale plastico per la realizzazione del vespaio…”; “elementi in marmo …”; “pavimentazione modulo percorso loges LVE…” (contratto 002/16 ; Parte_4
c.- “corrimani, parapetti e dissuasori in acciaio inox…”; “parapetti in acciaio inox…”; “elementi in acciaio inox…”; “segnaletica di stazione sui marciapiedi…”; “mappe tattili per ipovedenti…” (contratto 003/2016 Pt_4
.
[...]
Sebbene uno di tali contratti sia anteriore rispetto quello con la stazione appaltante principale, essendo gli altri due posteriori, risulta evidente e chiaro
15 per i secondi la specificazione in deroga sopravvenuta, quanto al costo dei materiali, rispetto i contratti di appalto a monte, ma risulta deroga anche per il primo contratto del 11 luglio 2016 in quanto riferito testualmente al contratto base che avrebbero dovuto esser stipulato successivamente (e del quale, evidentemente, le parti conoscevano i profili) e che afferiva, appunto,
ad impianti ascensore marciapiedi 1, 3 4 stazione di Asti come il contratto a monte 26/2016 avente oggetto consimile, realizzazione ascensori marciapiedi
1, 3 e 4 stazione di Asti.
La deroga risulta pattuita per iscritti, in termini specifici e chiari e riguarda i materiali oggetto di fornitura;
la deroga non appare altrimenti spiegabile se non, appunto, con la previsione di un impegno diverso in capo alla sub appaltante con Pt_1
5.2.2.- Viene richiamata, correttamente dall'appellante, la norma di cui all'art. 1658 Cod. Civ. che pone deroga – pattizia – alla regola generale presuntiva secondo la quale la materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore.
Ora, i contratti 002/20016 e 003/2016, pur nella intitolazione riferiti ai contratti base – intitolazione di per sé non influente per la qualificazione dei rapporti in dissenso dalla gravata sentenza - se ne differenziano in quanto le obbligazioni ivi convenute attengono esattamente alla vendita delle materie e delle attrezzature, come fatto osservare dall'appellante. Negli stessi si indica da un lato la migliore offerta da parte di per determinati materiali ed Pt_1
attrezzature necessari per gli appalti principali (di cui ai titoli), dall'altro si indicano le offerte specifiche in genere;
infine soccorre l'indicazione dei termini per il pagamento e poi l'accettazione della controparte
[...]
[...] per tutti e tre i contratti. CP_3
Risulta la prova della pattuizione negoziale scritta, non altrimenti smentita da giusta la quale le parti hanno derogato alla disciplina Controparte_1
degli appalti base prevedendo specifiche forniture di materie ed attrezzature con costi a carico di Errata appare dunque la Controparte_1
decisione che indica negli stessi una sorta di prezziario e non solo in quanto gli stessi indicano oggetti precisi e chiari delle vendite che appaiono specificazioni ulteriori dei contratti di appalto, non solo in quanto derogano ai primi contratti, ma anche in quanto hanno fatto seguito a trattative tra le parti sui prezzi come risulta dai documenti 102, 103 e 104 di parte appellante,
ponendo dunque consapevole deroga ai primi contratti a monte.
5.2.3.- Che si tratti di patti in deroga risulta anche dal criterio economico offerto dall'appellante che, ove trascurato, indurrebbe a ritenere che C.F.P.
avesse agito contro il proprio interesse stipulando “affari” in perdita in termini inammissibili per ragioni di mercato. I contratti di appalto base prevedevano infatti a favore di C.F.P. un corrispettivo complessivo di €. 980.000 mentre i contratti di vendita dei materiali e delle attrezzature recavano un corrispettivo complessivo di €. 795.000. Ove non fossero riferiti ai materiali e non fossero in deroga ai contratti di appalto “base”, deriverebbe, come fatto osservare da
C.F.P. (d.1.5.) un evidente danno economico posto che solo per manodopera,
attrezzature e opere sarebbe rimasto un compenso di €. 185.000 che appare chiaramente destituito e limitato (in perdita) nella economica complessiva dei contratti con i valori di riferimento e le opere.
5.2.4.- Emerge poi che le mappe tattili per ipovedenti e gli elementi di fissaggio erano stati acquistati da che aveva pagato la Controparte_1
17 fattura n. 3/2018 per €. 25.812 (doc 41) come dichiarato dalla testimone
(cap. 25 della memoria). Trattasi di materiali riconducibili ai lavori in Tes_1
questione e pagati direttamente dalla committente;
fatto questo che giustifica ancora una volta il patto contrario ex art. 1658 Cod. Civ. sull'acquisto delle materie. Gli ulteriori pagamenti (docc. 6, 7, 8 e 9) da a Controparte_1
C.F.P. per materiali impiantistici comprova il chiaro comportamento delle parti, successivo ai contratti e valutabile come canone interpretativo, a dimostrare che le stesse avevano inteso derogare la disciplina di cui all'art. 1668 Cod. Civ.. Analogamente (documento 38) emerge l'acquisto direttamente da parte di di segnaletica ferroviaria presso Controparte_1
la stazione di Asti.
5.2.5- In definitiva i contratti 002/2016 e 003/2016 che prevedevano l'acquisto di materiali relativi agli appalti principali da parte di
[...]
costituivano accordi in deroga alle previsioni contrattuali generali CP_1
che – nella loro genericità – erano state “superate” volontariamente dalle parti. Il tutto anche per effetto del comportamento successivo agli accordi,
con pagamenti di materiali dalla appaltatrice alla subappaltatrice.
Diversamente non avrebbe alcun senso la stipula dei contratti di vendita
002/2016 e 003/2016 tanto che la valutazione operata in tal senso dal
Tribunale di Vicenza si è posta in contrasto con la regola contenuta nell'art. 1367 cod. civ. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto - essendo stata adottata una soluzione che ha reso improduttive di effetti le clausole in deroga anche in violazione del canone di buona fede evidente essendo la perdita economica – chiaramente evincibile – in capo alla subappaltatrice
18 dalla interpretazione offerta ed evidente essendo, altrimenti, la ingiustificatezza delle ragioni di stipula di tali clausole in deroga proprio conseguenza di comportamenti specifici prima e post contratto.
6.- La sentenza appare errata anche laddove ha accertato “in via subordinata”
la nullità delle scritture indicate per contrasto con l'art. 118 co. 2 e 6 del
D.Lgs. 163/2016 quindi per mancanza di autorizzazione della stazione appaltante.
Innanzi tutto in quanto non risulta affatto, come dedotto dall'appellante, che abbia eccepito la nullità entro i termini per la formazione Controparte_1
del thema decidendum tanto che il rilievo officioso di nullità appare errato.
Infatti (così Cass. ordinanza n. 20713 del 17 luglio 2023) le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
In secondo luogo, comunque, in quanto lo scopo della norma era consentire alla stazione appaltante principale la conoscenza e l'autorizzazione dei subappalti ma la stessa era evidente e letterale dall'esame dei contratti 25 e
32.
In terzo luogo in quanto la clausola in deroga ai contratti di appalto, perché
di questo si tratta, afferiva alla disciplina della vendita dei materiali da parte della subappaltatrice senza incidere in altro modo sui contratti di subappalto noti alla stazione principale.
7.- Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellata ex art. 96 Cod.
proc. Civ. in quanto (Cass. ordinanza n. 26545 del 30 settembre 2021) non risulta l'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative
19 processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. Né, posta la particolare questione interpretativa sopra trattata, sussisterebbero comunque i presupposti per la condanna a norma dei commi 1 e 2 del medesimo articolo evidente essendo che non emerge la colpa.
8.- La riforma integrale della sentenza del Tribunale di Vicenza importa l'accoglimento della domanda di con la condanna di Parte_1 [...]
al pagamento di €. 160.407,88 oltre agli interessi al saggio CP_1
previsto dal D. Lgs. 231/2002.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
in accoglimento dell'appello, disattesa la domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ.,
riforma integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza;
in accoglimento della domanda di condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento di €. 160.407,88 oltre agli interessi al saggio previsto dal D.
Lgs. 231/2002;
condanna al pagamento delle spese processuali che si Controparte_1
liquidano in €. 14.103 per compensi per il primo grado ed in € 14.317 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%.
20 Venezia lì 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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