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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 579/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , parte nata a ROMANIA in [...] Parte_1 C.F._1
19/02/1982
E
, C.F. , parte nata a LENDINARA (RO) in [...] Parte_2 C.F._2
11/05/1970 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. FASOLIN STEFANO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre alla quale è assegnata in via esclusiva Parte_1
la casa coniugale sita in Lendinara, Via Madre Teresa di Calcutta 22/1; 2. La madre assolverà a tutte le mansioni ordinarie riguardanti la cura del minore, mentre le decisioni più importanti saranno adottate in accordo fra i genitori;
3. potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_2
ogniqualvolta lo vorrà, previo preavviso e previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le necessità dello stesso;
in ogni caso, lo terrà con sé il fine settimana, a settimane alterne, un pomeriggio alla settimana da concordare in relazione agli impegni di studio e di svago del minore, nonché dieci giorni durante le vacanze estive, tre giorni durante le vacanze pasquali e sette giorni
1 durante quelle natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
4. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio, verserà a la Parte_2 Parte_1 somma di € 500,00 entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo attualmente adottato dal Tribunale di Rovigo. L'assegno unico per il figlio minore sarà percepito dalla madre;
5. I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni altro rapporto patrimoniale;
6. Il contratto di locazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare sarà volturato
a nome della signora la quale corrisponderà l'intero canone di locazione”. Parte_1
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14.2.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio , in data Per_1
21.9.2011.
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 21.4.2023, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 20.4.2023.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 17.2.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 14.3.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 14.3.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
2 Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 20.4.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 21.4.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in LENDINARA in data 03/05/2008 tra
, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di LENDINARA nell'anno 2008, al numero 9, parte I;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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