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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 75/22 R.G.
Tra
(CF: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. (c.f. ) ed elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Nuoro in Via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Manconi che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata con separato atto che si inserisce nella medesima busta telematica
Appellante
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Olbia al Corso Vittorio CP_1 CodiceFiscale_2
Veneto n.3/a, presso e nello studio dell'Avv. Antonello Desini, che pure la rappresenta e difende ai fini del presente giudizio in forza di procura alle liti a margine del ricorso ex art.702 bis c.p.c. relativo al procedimento n°200320/2011 RAC Tribunale di Tempio P.
Appellata
1 All'udienza del 10.11.2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
In via principale:
1) Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
In subordine ed in parziale modifica del provvedimento impugnato:
1)Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è imputabile all'appellante in ordine alle infiltrazioni e alla errata posa in opera del massetto, per i motivi di cui in espositiva, e per l'effetto dichiarare non dovuta dalla società appellante la somma di € 7.100;
2)Accertare e dichiarare non dovuto dalla Società appellante il rimborso degli interessi del preammortamento quantificati in € 13.393,18 e per l'effetto mandarla assolta da ogni avversa pretesa sul punto.
3) accertare e dichiarare tenuta al pagamento di € 5.000,00 a titolo di compenso per i CP_2
lavori straordinari eseguiti dalla società Edil Ristrutturazioni e per l'effetto compensare tale importo con eventuali somme che la Corte dovesse ritenere dovute dall'appellante all'appellata;
4) Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata:
In via preliminare sul rito
A) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello avendo l'appellante dispiegato domande nuove in violazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c. ovvero, subordine, l'inammissibilità
delle domande nuove proposte nel presente giudizio;
Nel merito
- Rigettare l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n°269/2021 Tribunale di Tempio P.
2 - Con vittoria di diritti, onorari, spese e spese generali del presente giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 6.7.2021 depositata il 6.7.2021, accertata la responsabilità contrattuale in capo a , la condannava Controparte_3
al risarcimento dei danni a favore di , liquidati in complessivi euro 27.693,18, oltre CP_1
interessi dalla sentenza al saldo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla società
convenuta.
deduceva che: (i) in data 15.09.2006, aveva stipulato con il sig. CP_1 Controparte_4
quest'ultimo della sua qualità di titolare della ditta un contratto d'appalto avente Parte_1
ad oggetto i lavori di sopraelevazione e ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione sito in
Olbia, via Umbria, di sua proprietà; il corrispettivo per l'appalto veniva stabilito in complessive Euro
140.000,00, da versarsi secondo gli stati avanzamento stabiliti dalla direzione lavori, affidata al
Geom. il quale, oltre ad approvare gli stati di avanzamento, aveva sempre verificato CP_5
il regolare pagamento degli stessi e la loro contabilizzazione (come da verbali di collaudo delle opere
CP_ redatto dal Geom. presenti nel fascicolo di parte di del primo grado del giudizio); le CP_1
parti avevano convenuto che le opere dovessero essere completate entro otto mesi dalla data di inizio dei lavori;
(ii) in data 11.02.2008 la sig.ra in contradditorio con il sig. CP_1 Controparte_4
ed il direttore lavori, aveva proceduto alla verifica delle opere realizzate e, in tale occasione erano stati accertati tutta una serie di vizi costruttivi, poi indicati nel verbale di verifica delle opere redatto dal Direttore Lavori, Geom. (doc. n.3 fascicolo di parte attrice procedimento di primo); CP_5
tuttavia la ditta aveva eliminato solo alcuni dei vizi riscontrati, mentre altri erano stati rimossi solo parzialmente, nonostante la diffida del legale di fiducia del 12.2.2008 a terminare le opere appaltate ed a rimuovere completamente i vizi riscontrati, pena la risoluzione del contratto e la richiesta
CP_ giudiziale di risarcimento dei danni;
di conseguenza, il Geom. aveva redatto una perizia giurata del 15.4.2008 (doc. n.4 fascicolo di parte attrice) nella quale erano stati specificati i restanti vizi
CP_ riscontrati sul fabbricato;
in tale occasione il Geom. aveva accertato, tra gli altri, i seguenti vizi
3 non ancora eliminati: infiltrazioni di acqua piovana nell'angolo interno della veranda posta a piano terra e sul soffitto del corridoio della zona notta posta al secondo piano;
oltre a gravi anomalie nella realizzazione del massetto su cui doveva essere posato il parquet in legno;
infatti il massetto aveva presentato numerosi avvallamenti e la sua quota era sbagliata perché, in corrispondenza dell'attacco con il pavimento in ceramica, il dislivello non era sufficiente ad accogliere lo spessore del pavimento in legno;
(iii) la ditta non aveva dato alcun riscontro;
pertanto aveva esperito un'azione di accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale il TU, geom. nella relazione del Per_1
14.10.2008, aveva confermato tutti i vizi riscontrati dalla Direzione Lavori nella suddetta perizia giurata, tra i quali sia le infiltrazioni a piano terra nel solaio della veranda ed al piano secondo nel solaio del corridoio della zona notte e sia le anomalie riscontrate nella realizzazione del massetto
(dislivelli e la quota troppo alta rispetto agli attacchi con le altre piastrelle di pavimento e
Per rivestimento); (iv) per quanto atteneva alla quantificazione del danno, il TU Geom. aveva quantificato le spese di ripristino in complessive Euro 14.300,00 come da dettaglio dei costi specificato nella perizia tecnica del 14.10.2008 (doc. n.. 7 fascicolo del primo grado di;
(v) CP_1
immediatamente dopo il termine della procedura di APT, era stata costretta ad appaltare ad una differente ditta specializzata i lavori di smantellamento e rifacimento del massetto nonché il completamento delle opere non terminate dalla il fine lavori era stato Parte_1
predisposto in data 29.5.2009 (doc. n. 14 fascicolo del primo grado di , ben 21 mesi dopo la CP_1
data prevista, con conseguente danno patrimoniale;
difatti, tenuto conto che era stato richiesto un mutuo presso la per la “ristrutturazione prima casa” (che aveva previsto la Controparte_6
corresponsione di diverse “tranche”, da parte della banca, a seguito dell'approvazione dei singoli
SAL, e la stipula del rogito avente ad oggetto: “l'atto di quietanza con determinazione dell'inizio
dell'ammortamento della somma erogata” al momento dell'accertamento della fine dei lavori), il prorogarsi del fine lavori, conseguente all'inadempimento della , aveva causato Parte_1
un danno economico pari ad euro 13.393,18 dovuto all'aumento dell'importo degli interessi di mutuo di c.d. “preammortamento”, visto che aveva potuto procedere alla stipula del rogito conclusivo del
4 contratto di mutuo solo quando era stata dichiarata la fine dei lavori;
(vi) inoltre, il contratto di appalto del 15.9.2006 aveva previsto il pagamento di una penale di euro 1.000,00 per ogni settimana di ritardo, sicchè, essendo i lavori iniziati in data 30.11.2006, con la previsione della loro durata in otto mesi, ed essendo stato redatto il fine lavori in data 29.5.2009, quindi 21 mesi dopo la data prevista, il risarcimento doveva comprendere anche la somma a titolo di penale non inferiore ed euro 50.000,00.
Per Pertanto, chiedeva il risarcimento del danno per i danni accertati dal TU per euro14.300,00, per i danni pari alle singole rate di preammortamento per euro 13.393,19 e per una somma non inferiore ad euro 50.000,00 a titolo di penale contrattuale per omessa conclusione dei lavori nel termine pattuito.
si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea in quanto infondata Parte_1
in fatto ed in diritto ed eccepiva: (i) di non essere stata messa al corrente circa le modalità del contratto di mutuo con la banca, ancorato alla fine dei lavori, del quale non era stata fatta alcuna menzione nel contratto di appalto del 15.9.2006; (ii) la penale non era dovuta in quanto il ritardo era stato causato dalla richiesta da parte della committente di ulteriori lavori extra contratto, il costo dei quali era pari
Per ad euro 19.995,00 oltre iva;
(iii) gli importi quantificati dal TU geom. non erano dovuti;
in specifico, le quote a cui erano stati posizionati i massetti erano dovuti alla espressa richiesta della
D.L. al fine di consentire il posizionamento dei tubi idraulici;
(iv) in via riconvenzionale, chiedeva la corresponsione della suddetta somma (euro 19.995,00), dovuta per lavori eseguiti a regola d'arte e non previsti nel contratto di appalto del 15.9.2006.
Il Tribunale di Tempio Pausania riteneva che: (i) premesso che nel caso in esame trovava applicazione la normativa generale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e non la normativa speciale dettata per l'appalto, trattandosi di opera che non era stata compiuta, era accertato l'inadempimento dell'appaltatore, essendosi rifiutato di procedere con l'esecuzione dell'obbligazione primaria ed essenziale della realizzazione completa dell'opera, mentre la committente aveva corrisposto entro il termine stabilito i pagamenti previsti a suo carico;
pertanto, essendo l'inadempimento dell'appaltatore di non scarsa importanza, doveva essere accolta la richiesta di risoluzione del contratto;
(ii) quanto
5 alla clausola penale, prevista per il ritardo della consegna delle opere, nella specie la committente aveva richiesto notevoli ed importanti variazioni del progetto ed opere extra contratto, in tale caso la penale non era dovuta, mancando la prova che le parti si erano accordate per fissare un nuovo termine;
(iii) stante l'inerzia della , che non provava che la mancata ultimazione dei lavori Parte_1
e loro cattiva esecuzione erano dovute a cause a lui non imputabili, l'appaltatrice era tenuta al risarcimento del danno pari ad euro 14.300,00, somma individuata dal TU nella relazione redatta in sede di ATP per la valutazione dei danni;
(iv) oltre a ciò, essendo stato dimostrato che l'inadempimento della convenuta aveva causato un aumento degli interessi di mutuo di c.d.
“preammortamento”, a causa dell'allungamento del periodo in cui erano dovuto gli interessi di preammortamento, l' era tenuta al risarcimento del relativo danno pari ed euro Parte_1
13.393,18; (v) il danno doveva quindi essere liquidato in complessivi euro 27.693,18
(14.300,00+13.393,18); (vi) doveva essere rigettata la domanda di danno morale in quanto l'attrice non allegava specificamente il danno subito;
(ii) la domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 19.995,00, per l'esecuzione dei lavori extra capitolato, doveva essere rigettata in quanto dall'istruttoria emergeva che l'importo di tali opere era stato concordato tra le parti in euro
12.610,00 e che tale somma era stata già corrisposta dall'attrice alla ditta.
Le spese di lite erano poste a carico della , come pure le spese della TU svolta Parte_1
in sede di ATP.
La ha proposto appello avverso siffatta sentenza deducendo: (i) la violazione Parte_1
degli artt. 1170 e 1218 in relazione alla condanna per danni della appaltatrice nella parte in cui era stata ritenuta responsabile totalmente, laddove il tribunale non considerava che: a) la TU espletata nel corso dell' ATP era erronea perché superata dalla prove testimoniali, visto che le infiltrazioni riscontrate nel corridoio del secondo piano erano dipese da una “non meglio specificata lesione della
guaina”, quindi non erano state provate;
b) quelle riscontrate al piano terra, nel solaio della veranda,
erano comparse dopo che una differente impresa aveva installato i pannelli fotovoltaici sul tetto sovrastante, quindi non erano ascrivibili alla ditta appaltatrice;
c) per quanto afferiva al massetto, la
6 committenza aveva deciso di posizionare il parquet dopo che il massetto era stato realizzato e, in ogni caso, si era reso necessario sopraelevare la quota per coprire i tubi idraulici, senza contare che il
CP_ D.L. non aveva rilevato alcun vizio durante l'esecuzione del lavori;
(ii) l'errata applicazione dell'art. 1218 c.c. in ordine alla valutazione del ritardo nella consegna dell'opera e conseguente ingiusta condanna della Società appaltatrice al pagamento dei danni a titolo di interessi per il preammortamento del mutuo, laddove il tribunale non considerava che il ritardo era stato causato sia dall'idraulico, che non si era presentato in cantiere ritardando i lavori di 30 giorni, sia dalla stessa committente, che aveva chiesto la realizzazione di lavori extra contratto che avevano ritardato la consegna dell'opera; (iii) sull'errato rigetto della domanda riconvenzionale, laddove il tribunale non considerava che il aveva negato espressamente di aver ricevuto il pagamento di € 5.000,00, Pt_1
dei quali chiedeva la corresponsione.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante dispiegato domande nuove in violazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c.; ciò in quanto ha chiesto la sua condanna al pagamento di euro
5.000,00 a titolo di compenso per la realizzazione dei lavori extra contratto, laddove nel procedimento di primo grado la chiedeva per l'esecuzione di tali opere la somma di euro Parte_1
19.995,00.
La Corte, all'udienza del 10.11.2023 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
È opportuno trattare preliminarmente l'eccezione della di inammissibilità dell'appello. CP_1
Tale eccezione è priva di fondamento, in quanto la società appaltatrice chiedeva in sede di appello la condanna della di una somma minore rispetto a quella chiesta nel primo grado, in questo CP_1
caso, fermi restando i fatti posti alla base della pretesa, ovvero la realizzazione di opere extra contratto e la richiesta del relativo pagamento, è consentito alla società appellante quantificare le sue richieste risarcitorie in maniera diversa dalle conclusioni assunte in primo grado (Cass. civ. n. 9152/2019).
7 a)Sulla violazione degli artt. 1170 e 1218 c.c.: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che la TU espletata nel corso del procedimento di ATP era erronea in quanto le infiltrazioni, asseritamente riscontrate nel corridoio del secondo piano, erano attribuite ad una “non
meglio specificata lesione della guaina”, quindi non erano state provate, e quelle riferite al piano terra, nel solaio della veranda, non erano state individuate dal TU (“non essendo piovuto di recente
Per non si sono evidenziati segnali di infiltrazione”: Relazione del TU del 15.10.2008) e, in ogni caso, erano comparse dopo che una differente impresa aveva installato i pannelli fotovoltaici, mentre,
al momento del completamento del tetto, la ditta aveva verificato la sua efficienza, avendolo innaffiato con acqua ed avendo riscontrato che all'interno non erano comparse infiltrazioni (come riferito dai testi , e;
per quanto afferiva al massetto, la committenza aveva Tes_1 Tes_2 Tes_3
deciso di posizionare il parquet dopo che il massetto era stato realizzato;
senza contare che si era reso
CP_ necessario sopraelevare la sua quota per coprire i tubi idraulici presenti ed il D.L. non aveva rilevato alcun vizio durante la sua esecuzione.
Il motivo non merita accoglimento.
Quanto alle infiltrazioni riscontrate nel corridoio del secondo piano, erano individuate specificamente
Per dal TU Geom. sia l'infiltrazione presente nel soffitto e sia le probabili cause ed i costi dei lavori di ripristino. Il TU affermava a tale proposito che: “l'infiltrazione di acqua che si manifesta nel
disimpegno a piano secondo, può essere causata da un difetto della canaletta di compluvio del tetto.
Dal sovralluogo eseguito si è riscontrato un taglio nella guaina ardesiata lungo 10 cm. ed un distacco
della guaina stessa dal piano del solaio di cm. 80 (foto 11-12)….si può procedere mediante una
regolarizzazione dei bordi di tutta la canaletta…costo euro 600,00”. Lo stato dei luoghi era
Per raffigurato dalle foto n. 11 e 12 allegate alla relazione del 14.10.2008 del TU nelle quali era ben visibile l'esistenza del taglio nella guaina e l'assenza, nella prossimità della suddetta canaletta,
degli impianti fotovoltaici;
pertanto, tale vizio non poteva essere ascritto alla posa in opera dei suddetti pannelli o ad interventi di terzi.
8 Per Quanto alle infiltrazioni riscontrate al piano terra nel solaio della veranda, è pur vero che il TU
affermava che: “non essendo piovuto di recente, non si sono evidenziati segnali di infiltrazioni”, come eccepito dal al fine di negare ogni sua responsabilità al riguardo;
tuttavia la presenza delle CP_4
infiltrazioni in tale sede era allegata dalla nel ricorso introduttivo dell'8.3.11 e provata dal CP_1
verbale di collaudo provvisorio del 2.1.2008 redatto dalla direzioni lavori “in contraddittorio con il
sig. (circostanza allegata nel ricorso introduttivo dell'8.3.2011 e non Controparte_3
espressamente contestata dal , nel quale verbale era stata individuata la presenza di: CP_4
“vistose macchie di umido dovuto ad infiltrazioni acqua piovana appaiono nell'angolo interno della
veranda al piano terra e sul soffitto del corridoio della zona notte al piano secondo”, come raffigurato dalle due foto, allegate al suddetto verbale, del soffitto della veranda, dall'esame delle quali è agevole individuare la presenza di una vistosa traccia di umido che corre lungo due lati del solaio, all'altezza dell'angolo tra il soffitto e le pareti (doc. n. 3 fascicolo del primo grado di . CP_1
Alla luce di ciò, risulta irrilevante la circostanza che il TU, nel successivo mese di ottobre 2008,
non avesse riscontrato evidenti tracce di umido, perché ciò era sicuramente ascrivibile al fatto che nei precedenti mesi estivi non vi erano state precipitazioni atmosferiche consistenti.
Analoghe motivazioni valgono a rendere irrilevante anche la circostanza eccepita dall'appellante che
CP_ la copertura, una volta completata, era stata innaffiata con acqua dagli operai della per verificarne la tenuta, in quanto un solo e isolato versamento di acqua sul tetto, non esclude che la struttura avesse presentato problemi di tenuta in caso di verificazione di ripetute piogge, come avvenuto verosimilmente nei mesi invernali e rilevato nel corso del sopralluogo del 2.1.2008, avvenuto in contraddittorio tra le parti.
L'appellante ha poi sostenuto che la responsabilità delle infiltrazioni era da ascriversi alle maestranze della differente ditta la quale, dopo la verifica effettuata dal sulla tenuta del tetto, aveva CP_4
posizionato i pannelli solari. Ciò in quanto il subito dopo la posa in opera dei pannelli, CP_4
aveva ispezionato il tetto ed aveva riscontrato che il materiale isolante risultava lacerato.
9 Invero, risulta che le suddette circostanze (oggetto del capitolo di prova identificato con la lettera d)
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di non erano provate dal convenuto nel CP_4
corso del giudizio di primo grado.
Difatti: a) i testi indicati dalla ditta convenuta, e riferivano rispettivamente di non sapere Tes_1 Tes_2
niente sulla circostanza dedotta o di averla appresa dal b) non risultano prodotte in CP_4
giudizio le foto dei luoghi con la rappresentazione delle lamentate lacerazioni sul materiale isolante della copertura che, tra l'altro, non risultano neanche segnalate dal in occasione del CP_4
CP_ sopralluogo avvenuto tra le parti il 2.1.2008; c) al riguardo, il teste riferiva: “non mi risulta la
circostanza, non mi è stata mai riferita né mi risulta personalmente”.
Sicchè, ciò smentisce quanto riferito dal teste (“sul capo d). è vera la circostanza”); Tes_3
senza contare che nel caso in cui il avesse riscontrato lacerazioni sul materiale isolante CP_4
avrebbe dovuto, facendo uso della diligenza e correttezza richieste dal caso, segnalarne tempestivamente la presenza al D.L. ed alla committenza e procedere comunque alle necessarie riparazioni.
Risulta, pertanto, fornita la prova che il solaio della veranda non era stato realizzato a regola d'arte dalla . Parte_1
Quanto al massetto, emerge che la committente aveva richiesto all'appaltatrice la posa in opera del parquet già nel contratto di appalto del 15.9.2006 che, nella “Descrizione delle opere” allegata al contratto, aveva previsto: “Pavimenti e rivestimenti. I pavimenti interni sia al primo piano che al
piano secondo, saranno in gres porcellanato o legno pregiato levigato e verniciato, con listelli posati
a colla su idonei massetti” (contratto di appalto del 15.9.06 e Descrizione delle opere doc. n. 2
fascicolo del primo grado di , pertanto il avrebbe dovuto realizzarlo in previsione CP_1 CP_4
della posa in opera del parquet.
Inoltre, la circostanza che il massetto dovesse essere eseguito con una quota tale da coprire le tubazioni sottostanti ed in modo tale da consentire il posizionamento dei listelli di legno, senza creare dislivelli con il resto della pavimentazione, rientrava nella buona tecnica di esecuzione dei lavori
10 CP_ commissionati, come riferito dal teste a tale proposito, il quale interrogato sul capitolo g) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. della ditta che chiedeva: “g) vero che Parte_1
lo spessore de massetto del pavimento del piano superiore doveva essere tale da coprire i tubi
idraulici ivi presenti” riferiva: “è vera la circostanza come tutti i massetti”. Pertanto, la ditta appaltatrice avrebbe dovuto calcolare la quota del massetto in modo da consentire la copertura delle strutture idrauliche sottostanti e, in mancanza, l'opera era stata eseguita in dispregio delle regole dell'arte.
Per Non solo ma, il TU geom. nella relazione del 15.10.2008 aveva riferito che: “il massetto non è
stato realizzato secondo le prescrizioni minime per garantire la posa, infatti risulta in diverse parti
fessurato, scrostato e con leggeri avvallamenti che interrompono la planarità necessaria per la posa
del parquet…..il sig. interveniva allora mediante applicazione con spatola di un collante CP_4
Mapei, senza ottenere un risultato soddisfacente, che è poi quello rilevato dal sottoscritto, in quanto
gli avvallamenti e le fessure non erano stati eliminati…la differenza di quota tra i due pavimenti
(quello da rivestire con il parquet e quello da rivestire con le mattonelle di gres porcellanato) è
sicuramente da imputare all'applicazione del collante ”.
Pertanto, dalla ctu emerge che il non solo aveva eseguito un massetto non a regola d'arte CP_4
ma anche i tentativi di rimediare agli errori compiuti avevano ulteriormente aggravato la situazione e non avevano risolto le problematiche causate dalla sua negligenza nell'esecuzione dei lavori commissionati.
CP_ Infine, la circostanza che il massetto fosse stato eseguito dalla : “su indicazione e sotto il controllo
del direttore dei lavori incaricato dalla (capitolo f) della memoria ex art. 183 VI comma n. CP_1
2 della ) non era stato confermata da alcun teste (i testi , e Controparte_8 Tes_1 Tes_2
riferivano di non sapere “nulla” della circostanza), restando quindi priva di ogni prova Tes_3
CP_ nel giudizio. Di contro, il teste riferiva, sempre sul capitolo f) suddetto: “non è vera la
circostanza, preciso che la ditta ha fatto tutto il contrario di quanto le ho richiesto”.
11 Per quanto attiene al controllo esercitato dal direttore dei lavori, si rammenta che: “l'attività del
direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur
non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di
natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi
e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con
gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate
le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. civ. n. 7336/19).
CP_ Nella specie, risulta dagli atti del giudizio che il D.L. aveva segnalato l'errata quota del massetto e la presenza di avvallamenti e fessure al il quale aveva cercato di rimediare con CP_4
l'applicazione di un collante senza peraltro ottenere l'eliminazione del vizio lamentato (circostanza allegata dalla al punto 7 del ricorso introduttivo del 8.3.11, non espressamente contestata dal CP_1
Per e ulteriormente confermata dal TU . CP_4
b)Sull'errata applicazione dell'art. 1218 c.c. in ordine alla valutazione del ritardo nella consegna
dell'opera e conseguente ingiusta condanna della Società appaltatrice al pagamento dei danni a
titolo di interessi per il preammortamento del mutuo: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che il ritardo nella consegna dell'opera non era a lui ascrivibile in quanto l'idraulico non si era presentato in cantiere ritardando i lavori di 30 giorni e la committente aveva chiesto la realizzazione di lavori extra contratto che avevano ritardato la consegna dell'opera. In ogni caso, la avrebbe comunque dovuto pagare gli interessi del preammortamento. CP_1
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La deduceva di aver ottenuto l'importo di euro 170.000,00 a titolo di “mutuo ristrutturazione CP_1
prima casa” con la;
il piano di finanziamento aveva previsto la Controparte_6
corresponsione di diverse tranche da parte della banca a seguito dell'approvazione dei singoli SAL
emessi fino al compimento dell'opera e, durante tale periodo, era prevista la decorrenza degli interessi di mutuo di c.d. “preammortamento”; pertanto, la proroga del fine lavori, conseguente all'inadempimento della , aveva causato un'ulteriore voce di danno in quanto il Parte_1
12 ritardo nella corresponsione dell'ultimo SAL aveva provocato l'aumento dell'importo pari agli interessi di mutuo di “preammortamento”, visto che solo in data 15.7.2009 la aveva potuto CP_1
stipulare il contratto definitivo di mutuo ed iniziare a corrispondere le rate di ammortamento per l'estinzione del mutuo (doc. n.8 contratto di mutuo del 29.11.2006 stipulato tra la e la Banca CP_1
Intesa SpA e il doc. n. 12 l'atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata del 15.7.2009). Le suddette circostanze, oltre ad emergere dalla documentazione, non erano specificamente contestate dal che, nella comparsa di costituzione e risposta del CP_4
14.7.2011, si limitava ad eccepire di aver ignorato la circostanza -neanche menzionata nel contratto di appalto-, e di essere, pertanto, terzo estraneo al rapporto tra la banca e la CP_1
Secondo la documentazione bancaria depositata, la individuava le voci di danno a partire dal CP_1
settembre 2007, visto che il termine contrattuale previsto per la fine lavori era stato il 30.7.2007
(l'inizio lavori era al 30.11.2006 e il termine previsto contrattualmente per la loro fine era stato fissato a 8 mesi dall'inizio dei lavori, quindi al 30.7.2007) e, a seguito della eliminazione dei vizi perpetrati dalla ditta, i lavori erano finiti il 29.5.2009, con quasi due anni di ritardo.
Pertanto la calcolava il danno conteggiando gli interessi di preammortamento a lei addebitati CP_1
dalla banca dal settembre 2007 fino a luglio 2009, allorchè era stato stipulato con la Banca l' “atto di
quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata” in data
15.7.2009.
In specifico, allegava le voci di danno di seguito riportate:
“rata di preammortamento del 2.9.2007 (doc. n.9) per euro 1.183,97;
rata di preammortamento del 31.12.2007 (doc. n.8) per euro 3.494,33;
rata di preammortamento del 31.12.2008 (doc. n. 11) per euro 5.174,46;
rata di preammortamento del 1.7.2009 (doc. n. 12) per euro 3.540,42;
per un totale di euro 13.393,18” (atto introduttivo del giudizio del 20.4.11).
Il nella comparsa di costituzione e risposta del 14.7.11, eccepiva a tale riguardo che: “La CP_4
sig. diligentemente, avrebbe dovuto attivare la propria pratica di erogazione di mutuo CP_1
13 fondiario, quando i lavori volgevano al termine”, sostenendo che il ritardo nella consegna delle opere era stato causato dalla stessa che aveva chiesto svariate modifiche e la realizzazione di opere CP_1
extra contratto.
Orbene, è circostanza pacifica tra le parti chela ditta aveva realizzato consistenti opere extra contratto richieste dalla committenza, ciò aveva comportato che il termine inizialmente previsto per la consegna delle opere era venuto meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori
(Cass. civ. n. 20484/11), in mancanza di una ulteriore e specifica previsione di un nuovo termine concordato tra le parti - pattuizione non rinvenuta nel caso in esame-.
In questo caso, il conteggio per la determinazione degli interessi di preammortamento non può
decorrere dal termine previsto contrattualmente, non più efficace tra le parti, ma dal momento in cui i lavori, sia previsti dal contratto che quelli extra contratto, potevano verosimilmente ritenersi terminati, ovvero dall'incontro verificatosi in contraddittorio tra il la ed il D.L., CP_4 CP_1
in data 2.1.2008, a cui si riferisce il verbale di collaudo provvisorio (doc. n. 3 fascicolo del primo grado di , avente ad oggetto l'effettuazione di “un attento sopralluogo sul cantiere per CP_1
verificare la corretta e precisa esecuzione dei lavori”. Difatti, nel corso di tale incontro avrebbe dovuta essere stabilita la fine dei lavori con la consegna delle opere, invece erano stati individuati i vizi delle lavorazioni eseguite dal il cui successivo accertamento giudiziale, tramite ATP, CP_4
e la loro eliminazione avevano causato il ritardo nella fine dei lavori.
Di conseguenza, le prime due rate di preammortamento, del 2.9.2007 per 1.183,97 e del 31.12.2007
per euro 3.494,33 non sono dovute, perché comunque, nel caso in cui l'opera non avesse presentato alcun vizio, la fine lavori sarebbe stata ritardata rispetto al termine previsto contrattualmente a causa della esecuzione delle opere extra contratto richieste dalla committente.
Di contro, le altre due, del 31.12.2008 per euro 5.174,46 e dell'1.7.2009 per 3.540,42, per un totale di euro 8.714,88, sono dovute da a favore della a titolo di risarcimento del danno, CP_4 CP_1
in quanto il ritardo nella consegna dei lavori era stato causato dalla necessità di eliminare i vizi che avevano inficiato l'esecuzione delle opere commissionate alla appaltatrice.
14 In conclusione, la deve essere condannata al pagamento a favore della Parte_1 CP_1
della somma di euro 23.014,88 (14.300+8.714,88).
c)Sull'errato rigetto della domanda riconvenzionale: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che il aveva negato espressamente di aver ricevuto il pagamento di € 5.000,00, CP_4
dei quali ha chiesto la corresponsione.
Il motivo non merita accoglimento.
Dall'istruttoria era emerso che il ammetteva nel corso dell'interrogatorio formale, reso CP_4
all'udienza del 23.1.14, la circostanza che le parti avevano concordato la somma di euro 12.610,00
come prezzo per la realizzazione delle opere extra contratto.
Sempre nel corso dell'interrogatorio formale, alla domanda di cui al cap. n.5 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.: “Vero che gli assegni n. 3209479689-00 dell'importo di euro 3.500,00 del
5.12,.2007; n. 3310835933-02 dell'importo di euro 4.000,00; n. 3310835935-04 dell'importo di euro
5.000,00 (all.ti 6/a/b/c) sono relativi al pagamento delle opere extra contratto eseguite dalla
[...]
”, il riferiva: “mi risulta la circostanza per i primi due assegni”, per quanto Parte_1 CP_4
atteneva al terzo assegno di euro 5,000,00 riferiva: “preciso che la signora mi propose di CP_1
rinunciare ad incassare tale assegno da euro 5,000,00 rinunciando in tal caso a proporre azione
civile. Io non aderii a tale proposta”. Dal contenuto letterale di tale dichiarazione emerge che l'assegno in discussione (la cui matrice era depositata nel giudizio con il doc. n. 6 c) fascicolo del primo grado di era stato consegnato al che ne aveva ottenuto la materiale CP_1 CP_4
disponibilità, visto che la aveva proposto di “non incassare” l'assegno (diversamente sarebbe CP_1
stato se avesse proposto di “non corrispondere la somma di euro 5.000,00”), con la conseguenza che la mancata adesione da parte del alla proposta transattiva aveva verosimilmente portato al CP_4
suo incasso.
In ogni caso, dalla fattura n. 8 del 15.12.2007 emessa dalla al marito della Parte_1
( ), risulta il pagamento di euro 11.228,00 per le modifiche e le opere extra CP_1 Controparte_9
15 contratto richieste dalla committenza: “restante stati di avanzamento + per recenti varianti” (doc. n.
5 fascicolo di del primo grado). CP_1
CP_ La circostanza era confermata dal teste il quale riferiva a tale riguardo: “non posso rispondere in
modo specifico sui singoli assegni di cui mi si chiede, posso però precisare che tutte le opere extra
contratto furono pagate tramite assegni e che questi furono tutti contabilizzati”.
d)Sulle spese di lite: vista la parziale soccombenza reciproca tra le parti;
le spese di lite del primo e del presente grado devono essere compensate tra di esse nella misura di un quarto, la restante parte deve essere posta a carico della e liquidata secondo i valori medi dello scaglione Parte_1
di riferimento (26.001-52.000) del D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n.269/2021, che per il resto si
[...]
conferma, condanna in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. al pagamento a favore di della somma di euro 23.014,88, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto, ponendo la restante parte a carico della in persona del legale rappresentante p.t. che Parte_2
liquida in euro 5.992,50, di cui euro 5.712,00 per compensi del primo grado, ed euro 5.209,50 per compensi del presente grado, oltre al rimborso spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge.
Sassari, 21.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
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