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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2465/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Altofone, Cortile Serrao n. 30, presso lo studio dell'Avv. CUTRONO WALTER, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Altofone, Cortile Serrao n. 30, presso lo studio dell'Avv.
CUTRONO WALTER, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18 maggio 2025.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 4 giugno 1994).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul predetto provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita relative anche all'istruzione e alle scelte di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore del figlio.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che il minore manterrà la sua residenza prevalente e anagrafica unitamente alla madre.
Le parti convengono che, salvo diverso accordo, sig. potrà tenere il Pt_1 figlio minore con sé alle seguenti modalità:
SETTIMANA 1)
Il martedi e il giovedì dalle ore 17:00 con prelevamento del minore presso la casa della madre sino alle ore 21:30 allorquando il sig. provvederà a Pt_1 riaccompagnare il figlio presso la dimora materna.
SETTIMANA 2)
Il venerdi dalle ore 17:00 con prelevamento del minore presso la casa della madre sino alla domenica alle ore 21:00 allorquando il sig. provvederà Pt_1
a riaccompagnare il figlio presso la dimora della madre.
In relazione al diritto di visita i coniugi stabiliscono che il Padre potrà vedere il minore liberamente, previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio.
In relazione alle festività natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni le
2 festività con i genitori. In particolare trascorso il giorno 24 dicembre con un genitore il minore passerà il giorno di Natale con l'altro genitore e cosi alternativamente per tutte le altre feste calendate religiose o civili. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un periodo di giorni 15 che potrà essere consecutivo o no.
Inoltre i genitori trascorreranno con il figlio il giomo del loro compleanno.
Nel giorno del compleanno del figlio quest'ultimo trascorrerà il pranzo con uno dei genitori e la cena con l'altro dovendosi ritenere sospeso il regime ordinario degli incontri e seguendo comunque il criterio dell'alternanza annuale.
Sara corrisposto, da parte Sig. a titolo di mantenimento Parte_1 in favore del figlio, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versare entro il 5 di ogni mese e da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, come per legge, oltre il contributo per le spese scolastiche, mediche, sportive e di vestiario nella misura del 50% per ciascuno dei coniugi, purche documentate, nulla viene stabilito a titolo di mantenimento per i coniugi in quanto autosufficienti;
In relazione all'assegno unico i ricorrenti stabiliscono che lo stesso verrà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra CP_1
I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica allo stato esistente e stata risolta e non vi sono situazione pendenti.
Le spese straordinarie relative al figlio identificate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo, verranno suddivise nella misura del
50% ciascuno tra i genitori.
In particolare vengono considerate spese straordinarie per le quali è previsto il rimborso anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori:
1) spese mediche relative a:
A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure ortontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private perché non erogati dal servizio Sanitario nazionale;
D) ticket sanitari;
E) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie
3 inequivocabilmente riferibili alla prole;
F) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto.
2) spese scolastiche relative a:
A) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, ) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento.
Inoltre sono spese straordinarie extra assegno il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i genitori.
1) Spese mediche relative a:
A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
B) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
C) analisi cliniche;
D) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
E) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a:
A) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso sede universitaria.
3) Spese extrascolastiche relative a:
A) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche;
B) viaggi e vacanze dei figli in assenza dei genitori.
Relativamente alle sole spese mediche aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va precisato che il genitore che intenda sostenerle ha l'onere di comunicarne il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno
10 giorni e si precisa altresi che l'altro genitore può nei 7 giorni successivi, proporre una eventuale alternativa meno onerosa, in caso di difetto di detto riscontro, si può reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza. Nel caso in cui sia comunicato un preventivo
4 alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Le spese straordinarie per i figli, debitamente documentate saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. 1 coniugi concordano che le detrazioni previste per legge continueranno ad essere ripartite al 50% tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile. Ciascuno dei coniugi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale nuova residenza e dà il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o della carta di identità valide per l'espatrio, i coniugi dovranno prestare il loro consenso dinanzi l'Autorità competente.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 43, P. II, S. A, Anno 1994) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2465/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Altofone, Cortile Serrao n. 30, presso lo studio dell'Avv. CUTRONO WALTER, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Altofone, Cortile Serrao n. 30, presso lo studio dell'Avv.
CUTRONO WALTER, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18 maggio 2025.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 4 giugno 1994).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul predetto provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita relative anche all'istruzione e alle scelte di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore del figlio.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che il minore manterrà la sua residenza prevalente e anagrafica unitamente alla madre.
Le parti convengono che, salvo diverso accordo, sig. potrà tenere il Pt_1 figlio minore con sé alle seguenti modalità:
SETTIMANA 1)
Il martedi e il giovedì dalle ore 17:00 con prelevamento del minore presso la casa della madre sino alle ore 21:30 allorquando il sig. provvederà a Pt_1 riaccompagnare il figlio presso la dimora materna.
SETTIMANA 2)
Il venerdi dalle ore 17:00 con prelevamento del minore presso la casa della madre sino alla domenica alle ore 21:00 allorquando il sig. provvederà Pt_1
a riaccompagnare il figlio presso la dimora della madre.
In relazione al diritto di visita i coniugi stabiliscono che il Padre potrà vedere il minore liberamente, previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio.
In relazione alle festività natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni le
2 festività con i genitori. In particolare trascorso il giorno 24 dicembre con un genitore il minore passerà il giorno di Natale con l'altro genitore e cosi alternativamente per tutte le altre feste calendate religiose o civili. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un periodo di giorni 15 che potrà essere consecutivo o no.
Inoltre i genitori trascorreranno con il figlio il giomo del loro compleanno.
Nel giorno del compleanno del figlio quest'ultimo trascorrerà il pranzo con uno dei genitori e la cena con l'altro dovendosi ritenere sospeso il regime ordinario degli incontri e seguendo comunque il criterio dell'alternanza annuale.
Sara corrisposto, da parte Sig. a titolo di mantenimento Parte_1 in favore del figlio, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versare entro il 5 di ogni mese e da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, come per legge, oltre il contributo per le spese scolastiche, mediche, sportive e di vestiario nella misura del 50% per ciascuno dei coniugi, purche documentate, nulla viene stabilito a titolo di mantenimento per i coniugi in quanto autosufficienti;
In relazione all'assegno unico i ricorrenti stabiliscono che lo stesso verrà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra CP_1
I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica allo stato esistente e stata risolta e non vi sono situazione pendenti.
Le spese straordinarie relative al figlio identificate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo, verranno suddivise nella misura del
50% ciascuno tra i genitori.
In particolare vengono considerate spese straordinarie per le quali è previsto il rimborso anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori:
1) spese mediche relative a:
A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure ortontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private perché non erogati dal servizio Sanitario nazionale;
D) ticket sanitari;
E) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie
3 inequivocabilmente riferibili alla prole;
F) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto.
2) spese scolastiche relative a:
A) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, ) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento.
Inoltre sono spese straordinarie extra assegno il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i genitori.
1) Spese mediche relative a:
A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
B) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
C) analisi cliniche;
D) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
E) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a:
A) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso sede universitaria.
3) Spese extrascolastiche relative a:
A) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche;
B) viaggi e vacanze dei figli in assenza dei genitori.
Relativamente alle sole spese mediche aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va precisato che il genitore che intenda sostenerle ha l'onere di comunicarne il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno
10 giorni e si precisa altresi che l'altro genitore può nei 7 giorni successivi, proporre una eventuale alternativa meno onerosa, in caso di difetto di detto riscontro, si può reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza. Nel caso in cui sia comunicato un preventivo
4 alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Le spese straordinarie per i figli, debitamente documentate saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. 1 coniugi concordano che le detrazioni previste per legge continueranno ad essere ripartite al 50% tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile. Ciascuno dei coniugi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale nuova residenza e dà il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o della carta di identità valide per l'espatrio, i coniugi dovranno prestare il loro consenso dinanzi l'Autorità competente.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 43, P. II, S. A, Anno 1994) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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