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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 664/2024
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Giovanna De Marco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Giovanna De
Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 664 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra con cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Cosenza Parte_1
, in persona degli amministratori, (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Della Parte_3 C.F._2
Mura;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Rosellina Naccarato;
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contrattuale
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver concesso in locazione l'immobile sito in Rende alla via Parte_1
Sironi, costituito da locale magazzino al piano terra, riportato al N.C.E.U. al foglio 39 particella 125 sub 102, piano T categoria C/01 rendita € 3.113,6, alla ora in liquidazione, Parte_4 con contratto registrato in data 7.5.2019, rep n. 2628, dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, al canone annuo di euro 10.200,00 da corrispondere alla locatrice in 12 rate mensili anticipate, ciascuna dell'importo € 850,00, che la conduttrice si rendeva morosa per il periodo da aprile 2022 a ottobre
2023, per un totale di € 16.150,00, così ripartito: € 7.650,00 per canoni mensili non corrisposti da aprile
2022 a dicembre 2022 ed € 8.500,00, per canoni mensili non corrisposti da gennaio 2023 a ottobre
2023, intimava lo sfratto per morosità, convenendo , in persona del Controparte_1
pagina 2 di 5 liquidatore e l.r.p.t. Avv. Cosimo Savastano, avanti a questo giudice per la relativa convalida con emissione del decreto ingiuntivo per i canoni e le spese.
Si costituiva Savastano Cosimo, in qualità di liquidatore di , il quale Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione per omessa notifica all'Amministratore e
Legale rappresentante della Società, e /o per omessa notifica nei termini indicati, invocando, altresì, la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione per mancanza di procura allegata alla rinnovazione della citazione.
Con memoria integrativa del 15.03.2024, parte attrice, riportandosi integralmente a tutte le deduzioni, conclusioni già rassegnate, così concludeva: “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza adito -contrariis reiectis - convalidare lo sfratto per morosità nonché confermare l'ordinanza di rilascio del 3.03.2024 con condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e persone e dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, dando tutti i conseguenti provvedimenti di legge e di giustizia;
voglia altresì condannare la , in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento di € 20.150,00 per canoni inevasi alla data del 15.03.2024, oltre canoni, oneri accessori e spese che matureranno infruttuosamente in prosieguo, fino alla data del rilascio, e interessi come per legge dalle singole scadenze al saldo;
con vittoria di spese e competenze”.
Parte convenuta, con memoria integrativa del 15.04.2024, avanzava richiesta di revoca dell'ordinanza di rilascio disposta il 3.03.2024, insistendo per il rigetto della domanda di parte attrice, istando, infine, in via riconvenzionale, per la condanna di al risarcimento dei danni, nella Parte_1 misura di € 25.000,00, cagionati nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato in cui insiste l'immobile locato.
Preliminarmente, va osservato che risulta accertata la circostanza relativa all'esistenza del rapporto di locazione, che peraltro trova un preciso riscontro nel contratto prodotto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la domanda è fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, non avendo il conduttore dimostrato di avere provveduto al pagamento dei canoni azionati, e considerato che l'inadempimento supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio (cfr. su tale punto, Cass. S.U. n. 12210/1990; Cass. 11448/1998; Cass.
7253/96).
Infatti, nel caso che ci occupa, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato dalle parti in causa e allegando il fatto storico pagina 3 di 5 dell'inadempimento del conduttore dell'obbligazione di pagamento dei canoni maturati, mentre le eccezioni spiegate dalla resistente sono infondate.
Infatti, va considerato che la domanda risulta correttamente introdotta nei confronti della società conduttrice, ritualmente costituita in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante, ovvero nella persona del liquidatore, costituitosi nella dedotta veste, che è il legale rappresentante della società, per come emerge anche dal Verbale dell'assemblea dei soci depositato dal resistente (cfr. pag. 4 “di nominare il liquidatore, con potere di rappresentanza della società, nella persona dell'avvocato
SAVASTANO Cosimo”), avuto altresì riguardo al contenuto dell'art. 2487 bis c.c. ed alle risultanze della visura ordinaria prodotta dall'intimante.
Conseguentemente, considerato che non risulta contestata la dedotta morosità, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al rilascio, atteso che la ricorrente, nelle note del 29.1.2025, ha dato atto dell'avvenuto rilascio.
Quanto alla chiesta condanna di pagamento, il resistente deve essere condannato di pagamento di €
26.350,00per i canoni maturati sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile e oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo, non essendovi contestazione alcuna in ordine alla dovutezza dei canoni di locazione rimasti inevasi.
Venendo alla proposta domanda riconvenzionale, spiegata al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società resistente in ragione del nocumento derivato alla resistente dalla presenza di un cantiere per lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui è situato l'immobile locato, anzitutto occorre dichiararne l'ammissibilità, atteso che la memoria è stata depositata nel termine concesso e che è ius receptum che, nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione, l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., poiché l'art. 660, comma 3, c.p.c., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 09/03/2012, n. 3696).
Nel merito, tuttavia, la stessa non può trovare accoglimento, considerato che, per stessa deduzione di
, trattasi di lavori commissionati dal condominio in cui insiste l'immobile di cui trattasi, Controparte_1
per cui la responsabilità di eventuali danni va rivolta al condominio, come da costante orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale, in tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il è un ente di gestione privo di CP_2
personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il che ritenga di essere stato CP_2
pagina 4 di 5 danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere CP_2
la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio (Cassazione civile sez. II, 03/08/2022, (ud. 04/07/2022, dep. 03/08/2022), n.24058), né risulta la prova della dedotta culpa in eligendo, tanto più che la scelta è stata operata dal CP_2 committente e non dall'odierno ricorrente, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che, nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dall'attività dell'appaltatore, come nel caso di specie, per stessa allegazione di , viene in rilievo la regola di responsabilità per Controparte_1
colpa, posta dall'art. 2043 c.c., e dei danni causati a terzi risponde di regola esclusivamente l'appaltatore
(in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente (ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/04/2024) 07/05/2024, n. 12456), neanche dedotta nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per morosità del contratto di locazione per cui è causa;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
- condanna il resistente al pagamento della somma di euro 26.350,00 oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente;
- condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Sentenza resa all'udienza del 3.4.2025 ex art. 429 c.p.c.
Cosenza, 3.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 664/2024
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Giovanna De Marco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Giovanna De
Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 664 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra con cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Cosenza Parte_1
, in persona degli amministratori, (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Della Parte_3 C.F._2
Mura;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Rosellina Naccarato;
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contrattuale
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver concesso in locazione l'immobile sito in Rende alla via Parte_1
Sironi, costituito da locale magazzino al piano terra, riportato al N.C.E.U. al foglio 39 particella 125 sub 102, piano T categoria C/01 rendita € 3.113,6, alla ora in liquidazione, Parte_4 con contratto registrato in data 7.5.2019, rep n. 2628, dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, al canone annuo di euro 10.200,00 da corrispondere alla locatrice in 12 rate mensili anticipate, ciascuna dell'importo € 850,00, che la conduttrice si rendeva morosa per il periodo da aprile 2022 a ottobre
2023, per un totale di € 16.150,00, così ripartito: € 7.650,00 per canoni mensili non corrisposti da aprile
2022 a dicembre 2022 ed € 8.500,00, per canoni mensili non corrisposti da gennaio 2023 a ottobre
2023, intimava lo sfratto per morosità, convenendo , in persona del Controparte_1
pagina 2 di 5 liquidatore e l.r.p.t. Avv. Cosimo Savastano, avanti a questo giudice per la relativa convalida con emissione del decreto ingiuntivo per i canoni e le spese.
Si costituiva Savastano Cosimo, in qualità di liquidatore di , il quale Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione per omessa notifica all'Amministratore e
Legale rappresentante della Società, e /o per omessa notifica nei termini indicati, invocando, altresì, la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione per mancanza di procura allegata alla rinnovazione della citazione.
Con memoria integrativa del 15.03.2024, parte attrice, riportandosi integralmente a tutte le deduzioni, conclusioni già rassegnate, così concludeva: “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza adito -contrariis reiectis - convalidare lo sfratto per morosità nonché confermare l'ordinanza di rilascio del 3.03.2024 con condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e persone e dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, dando tutti i conseguenti provvedimenti di legge e di giustizia;
voglia altresì condannare la , in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento di € 20.150,00 per canoni inevasi alla data del 15.03.2024, oltre canoni, oneri accessori e spese che matureranno infruttuosamente in prosieguo, fino alla data del rilascio, e interessi come per legge dalle singole scadenze al saldo;
con vittoria di spese e competenze”.
Parte convenuta, con memoria integrativa del 15.04.2024, avanzava richiesta di revoca dell'ordinanza di rilascio disposta il 3.03.2024, insistendo per il rigetto della domanda di parte attrice, istando, infine, in via riconvenzionale, per la condanna di al risarcimento dei danni, nella Parte_1 misura di € 25.000,00, cagionati nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato in cui insiste l'immobile locato.
Preliminarmente, va osservato che risulta accertata la circostanza relativa all'esistenza del rapporto di locazione, che peraltro trova un preciso riscontro nel contratto prodotto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la domanda è fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, non avendo il conduttore dimostrato di avere provveduto al pagamento dei canoni azionati, e considerato che l'inadempimento supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio (cfr. su tale punto, Cass. S.U. n. 12210/1990; Cass. 11448/1998; Cass.
7253/96).
Infatti, nel caso che ci occupa, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato dalle parti in causa e allegando il fatto storico pagina 3 di 5 dell'inadempimento del conduttore dell'obbligazione di pagamento dei canoni maturati, mentre le eccezioni spiegate dalla resistente sono infondate.
Infatti, va considerato che la domanda risulta correttamente introdotta nei confronti della società conduttrice, ritualmente costituita in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante, ovvero nella persona del liquidatore, costituitosi nella dedotta veste, che è il legale rappresentante della società, per come emerge anche dal Verbale dell'assemblea dei soci depositato dal resistente (cfr. pag. 4 “di nominare il liquidatore, con potere di rappresentanza della società, nella persona dell'avvocato
SAVASTANO Cosimo”), avuto altresì riguardo al contenuto dell'art. 2487 bis c.c. ed alle risultanze della visura ordinaria prodotta dall'intimante.
Conseguentemente, considerato che non risulta contestata la dedotta morosità, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al rilascio, atteso che la ricorrente, nelle note del 29.1.2025, ha dato atto dell'avvenuto rilascio.
Quanto alla chiesta condanna di pagamento, il resistente deve essere condannato di pagamento di €
26.350,00per i canoni maturati sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile e oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo, non essendovi contestazione alcuna in ordine alla dovutezza dei canoni di locazione rimasti inevasi.
Venendo alla proposta domanda riconvenzionale, spiegata al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società resistente in ragione del nocumento derivato alla resistente dalla presenza di un cantiere per lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui è situato l'immobile locato, anzitutto occorre dichiararne l'ammissibilità, atteso che la memoria è stata depositata nel termine concesso e che è ius receptum che, nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione, l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., poiché l'art. 660, comma 3, c.p.c., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 09/03/2012, n. 3696).
Nel merito, tuttavia, la stessa non può trovare accoglimento, considerato che, per stessa deduzione di
, trattasi di lavori commissionati dal condominio in cui insiste l'immobile di cui trattasi, Controparte_1
per cui la responsabilità di eventuali danni va rivolta al condominio, come da costante orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale, in tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il è un ente di gestione privo di CP_2
personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il che ritenga di essere stato CP_2
pagina 4 di 5 danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere CP_2
la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio (Cassazione civile sez. II, 03/08/2022, (ud. 04/07/2022, dep. 03/08/2022), n.24058), né risulta la prova della dedotta culpa in eligendo, tanto più che la scelta è stata operata dal CP_2 committente e non dall'odierno ricorrente, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che, nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dall'attività dell'appaltatore, come nel caso di specie, per stessa allegazione di , viene in rilievo la regola di responsabilità per Controparte_1
colpa, posta dall'art. 2043 c.c., e dei danni causati a terzi risponde di regola esclusivamente l'appaltatore
(in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente (ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore) (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/04/2024) 07/05/2024, n. 12456), neanche dedotta nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per morosità del contratto di locazione per cui è causa;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
- condanna il resistente al pagamento della somma di euro 26.350,00 oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente;
- condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Sentenza resa all'udienza del 3.4.2025 ex art. 429 c.p.c.
Cosenza, 3.4.2025
Il Giudice
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