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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO ADRIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 5 MONDOVÌ presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 C.F._1
ADRIANO BARBERI e dell'avv. RAFFAELLA FERRARIS, elettivamente domiciliato in
VIA TURATI 8 MILANO presso i difensori
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame,
1) accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il presento appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 1661/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 13/02/2024, in persona del Giudice Unico, Dott. Antonio Stefani, nel giudizio di primo grado recante R.G. n. n. 857/2024 r.g.
17716/2022, promosso dal sig. in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4360/2022 emesso contro il medesimo, e conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure che si riportano integralmente:
“Voglia codesto ill.mo Tribunale:
- nel merito, in via principale:
1) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione av-versaria e, per l'effetto, confermare, il provvedimento monitorio op-posto;
- nel merito, in via subordinata:
2) dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, per le ragioni enunciate condannare il sig. , in qualità di garante, al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 32.908,15 in favore di ovvero della somma accertanda all'esito del Parte_1 giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso:
3) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria, con ogni più ampia riserva di natura istruttoria”;
2) col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di tutte le successive occorrende;
3) in via istruttoria ed occorrendo, si insta per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado:
Si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale e testi, all'uopo indicando il sig.
, c/o con sede operativa in Mondovì (CN), Via Vecchia di Testimone_1 Parte_1
Cuneo n. 136, loc. Pogliola, sulle seguenti circostanze:
1. Vero che, con riferimento al contratto n. 4856328 del 17/10/2017, la perizia tecnica estimativa commissionata da sul bene locato (doc. 38 che si rammostra al Parte_1 teste) valutava lo stesso per un valore compreso tra € 4.000 ed € 8.000;
2. Vero che il bene locato con il contratto n. 4856328 del 17/10/2017 veniva venduto ad un soggetto terzo per l'importo di € 10.000 (Iva esclusa), come da doc. 26 che si rammostra al teste;
3. Vero che all'utilizzatrice veniva riconosciuto l'intero valore imponibile della vendita, come da nota di accredito (doc. 27) che si rammostra al teste;
4. Vero che, con riferimento al contratto n. 4856328 del 17/10/2017, l'importo di cui alla nota risarcimento danni (doc. 25 che si rammostra al teste) equivale esattamente al credito residuo in linea capitale all'ultima rata regolarmente corrisposta dall'utilizzatrice prima della concessione della c.d. “moratoria Covid”;
pagina 2 di 10 n. 857/2024 r.g.
5. Vero che il credito vantato da in relazione al contratto n. 4856328 del Parte_1
17/10/2017 è quello riportato nell'estratto conto di cui al doc. 24 che si rammostra al teste;
6. Vero che, con riferimento al contratto n. 485882 del 18/10/2017, la perizia tecnica estimativa commissionata da sul bene locato (doc. 38 che si rammostra al teste) Parte_1 valutava lo stesso per un valore di € 10.000;
7. Vero che il bene locato con il contratto n. 485882 del 18/10/2017 veniva venduto ad un soggetto terzo per l'importo di € 15.000, come da doc. 35 che si rammostra al teste;
8. Vero che all'utilizzatrice veniva riconosciuto l'intero valore ricavato dalla vendita, come da nota di accredito (doc. 36) che si rammostra al teste;
9. Vero che, con riferimento al contratto n. 485882 del 18/10/2017, l'importo di cui alla nota risarcimento danni (doc. 34 che si rammostra al teste) equivale esattamente al credito residuo in linea capitale all'ultima rata regolarmente corrisposta dall'utilizzatrice prima della concessione della c.d. “moratoria Covid”;
10. Vero che il credito vantato da in relazione al contratto n. 485882 del Parte_1
18/10/2017 è quello riportato nell'estratto conto di cui al doc. 33 che si rammostra al teste;
11. Vero che, con riferimento ad entrambi i contratti di cui è vertenza, nulla è stato corrisposto
a dal Fondo Pubblico di garanzia ex L. 662/96; Parte_1
12. Vero che il Fondo Pubblico di garanzia ex L. 662/96 assicurerebbe, comunque, una garanzia parziale rispetto all'intero credito vantato da con riferimento ai Parte_1 contratti di cui è causa;
13. Vero che ha avanzato nei confronti del Fondo Pubblico di garanzia ex Parte_1
L. 662/96 una mera segnalazione di morosità della società utilizzatrice e non una domanda di accesso alla garanzia”.
Per l'Appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale, nel merito:
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1661/2024 - R.G. n. 17716/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13/2/2024 e, per l'effetto, rigettare il gravame proposto;
in via istruttoria: per la sola ipotesi di ammissione della prova per testi articolata dall'appellante, il Signor chiede sin d'ora di essere ammesso a prova contraria con il CP_1 teste , residente in [...]2, su tutti i Testimone_2 capitoli eventualmente ammessi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
pagina 3 di 10 n. 857/2024 r.g.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.5.2022, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4360/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 9.3.2022 su ricorso di esponendo che: Parte_1
- in data 17/10/2017 e in data 18/10/2017, IF EA S.p.A. (ora e Parte_1 [...] avevano stipulato due contratti di leasing (n. 485638 e n. 485882) Controparte_2 aventi ad oggetto, il primo, una gru elettrica a ponte Costelmec a struttura bitrave e, il secondo, una gru elettrica a ponte Costelmec;
- intervenuto in data 14/10/2019 un contratto di affitto di ramo d'azienda con decorrenza
1.11.2019 tra e Steel Tech S.r.l., comprendente anche le due gru, il Controparte_2
9/12/2019 e Steel Tech S.r.l. avevano sottoscritto Controparte_2 Parte_1 due accordi di cessione dei contratti di locazione finanziaria e, in relazione a tali contratti ceduti,
l'opponente si era costituito fideiussore di Steel Tech S.r.l. nei confronti di Parte_1 per l'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti;
- in data 11/01/2021, il Tribunale di Bologna, sezione specializzata misure di prevenzione, aveva disposto il sequestro ex art. 20 D.Lgs.n. 159/2011 dei beni nella disponibilità diretta e indiretta del proposto nominando quale Amministratore Giudiziario il dott. Parte_2
, e in data 26/01/2021 il contratto di affitto di ramo di azienda Persona_1 sottoscritto il 14/10/2019 tra e Steel Tech S.r.l. era stato risolto con effetto Controparte_2 dal 31/01/2021, con contestuale sottoscrizione da parte di di un nuovo Controparte_2 contratto di affitto di ramo di azienda con la Steel Tech società consortile per azioni, senza cessione a favore di quest'ultima della garanzia del Signor;
CP_1
- i due contratti di leasing, inizialmente sospesi ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, erano stati risolti in data 12/5/2021, con efficacia dal 12/2/2021, ex art. 56, comma I del D.Lgs. cit., da parte dell'Amministrazione Giudiziaria.
Alla luce di tale ricostruzione, ha quindi chiesto la revoca del provvedimento Controparte_1 monitorio, ottenuto nei suoi confronti per il pagamento della somma di € 3.429,13 a titolo di canoni scaduti ed € 29.479,02 a titolo di penali ai sensi dell'art. 16 dei contratti di leasing, nonostante egli fosse libero da ogni impegno di garanzia, né fosse intervenuta alcuna cessione delle fidejussioni personalmente prestate in favore di Steel Tech S.r.l.
Banca IF S.p.A., costituendosi, ha confermato l'esistenza del proprio credito, nascente dal contratto n. 485638 del 17.10.2017, di complessivi € 25.332,28 (€ 2.299,73 per fatture scadute ed € 23.032,55 ex art. 16 delle Condizioni generali, corrispondenti ai canoni a scadere dalla data della risoluzione alla data di scadenza del contratto, oltre al prezzo dell'opzione d'acquisto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 10.000,00) e dell'ulteriore credito, nascente dal contratto n. 485882 del 18/10/2017, di € 7.575,87 (€ 1.129,40 per fatture scadute ed €
6.446,47 ex art. 16 delle Condizioni generali per canoni a scadere dalla data della risoluzione pagina 4 di 10 n. 857/2024 r.g.
alla data di scadenza del contratto, ed il prezzo dell'opzione d'acquisto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 15.000,00). Il tutto per complessivi € 32.908,15.
Ha sostenuto l'infondatezza della tesi secondo cui l'opponente si sarebbe liberato dalle garanzie prestate nei propri confronti a motivo dell'intervenuta stipulazione da parte di
[...]
dopo la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda intervenuto con Controparte_2
Steel-Tech S.r.l., di un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda con la Steel-Tech società consortile per azioni, soggetto rispetto al quale non aveva prestato alcuna Controparte_1 fideiussione, attesa la presenza nel regolamento della clausola di "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni" (debitamente approvata anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.), del tutto incompatibile con il principio di accessorietà delle garanzie prestate.
Ha infine ribadito la spettanza in proprio favore della somma azionata monitoriamente sia in base all'art. 16 delle Condizioni generali di contratto, nonché ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma
138, L. 124/2017.
Ha quindi insistito per il rigetto dell'opposizione avversaria e, in subordine, per la condanna di
, in qualità di garante, al pagamento in proprio favore dell'importo di € Controparte_1
32.908,15, oltre interessi moratori.
Limitata l'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1661/2024 in data 13.2.2024, ha accolto l'opposizione, sul rilievo che, prevedendo l'art. 56 co.
4 D.Lgs. n. 159/2011 il risarcimento del danno solo nei confronti del proposto, nel caso in esame il credito azionato dalla concedente, di natura risarcitoria in quanto riguardante le prestazioni non scadute di contratti risolti per fatto non riconducibile ad inadempimento dell'utilizzatore, in nessun caso avrebbe potuto esser fatto valere nei confronti del fideiussore, figura affatto distinta rispetto a quella del proposto, mentre, per i canoni già scaduti alla data della risoluzione (di importo complessivamente pari ad € 3.429,13), il ricavato della vendita delle gru aveva consentito il pieno soddisfacimento delle ragioni creditorie della concedente.
Ha quindi accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 4360/2022, con condanna dell'opposta alla rifusione in favore di controparte delle spese di giudizio, liquidate in €
3.809,00 per compensi ed € 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), CPA e IVA sugli importi imponibili.
Avverso tale decisione ha interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi, Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi ritualmente, ha insistito per il rigetto del gravame. Controparte_1
Alla prima udienza del 2.7.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 25.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
pagina 5 di 10 n. 857/2024 r.g.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che, all'origine dell'azione monitoria intrapresa da nei Parte_1 confronti di , si pongono i contratti di leasing n. 485638 in data 17/10/2017 e n. Controparte_1
485882 in data 18/10/2017 stipulati da IF EA S.p.A., ora con Parte_1 [...]
(aventi ad oggetto, rispettivamente, una gru a ponte elettrica Costelmec a Controparte_2 struttura bitrave e una gru elettrica a ponte Costelmec), contratti seguìti, in data 14/10/2019, da affitto di ramo di azienda concluso tra e Steel Tech S.r.l. e divenuti a loro Controparte_2 volta oggetto di accordi di cessione sottoscritti in data 9/12/2019 da Controparte_2
e Steel Tech S.r.l., con contestuale prestazione di fideiussione in favore
[...] Parte_1 di quest'ultima da parte di . Controparte_1
Intervenuto successivamente il sequestro ex art. 20 D.Lgs.n. 159/2011, da parte del Tribunale di Bologna - Sezione specializzata misure di prevenzione, di tutti i beni nella disponibilità diretta e indiretta del proposto risulta che, per decisione dell'Amministratore Parte_2
Giudiziario di e Steel Tech S.r.l., dott. , il Controparte_2 Persona_1 contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto il 14/10/2019 tra le suddette Società sia stato risolto il 26/01/2021, con effetto dal 31/01/2021, e che i contratti di leasing n. n. 485638 e n.
485882 siano stati a loro volta risolti con decorrenza, rispettivamente, dal 12.2.2021 e dal
3.7.2021.
Avendo subentrata a IF EA S.p.A., azionato monitoriamente nei Parte_1 confronti del fideiussore il proprio credito di € 25.332,28 in dipendenza del Controparte_1 contratto n. 485638 del 17.10.2017 (di cui € 2.299,73 per fatture scadute ed € 23.032,55 ex art. 16 delle Condizioni generali di contratto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 10.000,00) e di € 7.575,87 in dipendenza del contratto n. 485882 del 18/10/2017 (di cui € 1.129,40 per fatture scadute ed € 6.446,47 ex art. 16 delle Condizioni generali di contratto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 15.000,00), ha ritenuto il Giudice di prime cure che il ricavato della vendita dei beni concessi a suo tempo in leasing abbia consentito di recuperare gli importi dei canoni scaduti, mentre, per quanto concerne i canoni a scadere, ne ha escluso la ripetibilità nei confronti del fideiussore , trattandosi di importi Controparte_1 richiesti a titolo di risarcimento, e prevedendo l'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011 che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione del contratto in forza di provvedimento del
Giudice delegato possa essere fatto valere esclusivamente nei confronti del proposto.
Tali essendo i fatti all'origine del presente giudizio di appello, con lo sviluppo del primo e del secondo motivo, suscettibili di trattazione unitaria poiché strettamente conessi, l'appellante anzitutto contesta, sotto vari aspetti, l'“interpretazione restrittiva” data dal Parte_1
Tribunale all'art. 56 co. 4 D.Lgs. n. 159/2011 (“Codice Antimafia”), secondo cui “la risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo”, osservando che:
pagina 6 di 10 n. 857/2024 r.g.
- a seguito della risoluzione dei contratti di leasing oggetto di causa, alla somma di € 29.479,02 azionata monitoriamente non è possibile riconoscere natura risarcitoria, in quanto rappresenta il proprio credito residuo in linea capitale, e dunque quella gravante in capo a Controparte_1
è un'obbligazione di pagamento, non risarcitoria, fondata sul contratto autonomo di garanzia/fiudeiussione dal medesimo sottoscritto;
- la norma in questione, così come la disciplina applicabile in casi analoghi (ad esempio in materia di apertura della liquidazione giudiziale, o di fallimento) “non pregiudica affatto i diritti del creditore verso i fideiussori, i quali restano obbligati verso il creditore …” e quindi
“sostenere, come ha fatto il Giudice di prime cure, che in virtù di tale disciplina, maggiormente tutelante del contraente che subisce la risoluzione, lo stesso poi non possa pretendere dal garante l'escussione della garanzia prestata per il sol fatto che il risarcimento del danno può essere richiesto, in virtù di una evidente responsabilità extracontrattuale, solo al proposto, costituisca un ragionamento fallace e confliggente con la ratio legis della norma ...”.
Assume inoltre l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che
“le garanzie prestate dal sig. costituiscono due distinti contratti autonomi di garanzia, CP_1
i quali si caratterizzano rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita” e sono rivolti “non già al pagamento del debito principale, bensì a soddisfare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”, essendo dunque quest'ultimo tenuto, tanto più in presenza (come nella specie) di clausola “a prima richiesta”, “a pagare alla banca immediatamente, a semplice richiesta scritta, la somma pattuita”, senza possibilità “di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale …”.
I motivi, riassunti nell'affermazione secondo cui il garante non sarebbe nella specie chiamato a risarcire un danno, ma risponderebbe a titolo contrattuale dell'obbligazione autonomamente assunta nei confronti del creditore, senza alcuna possibilità di sottrarsi al pagamento, non meritano di essere condivisi.
Fermo restando, in primo luogo, che la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto tra e Steel Tech S.r.l., e, conseguentemente, la risoluzione dei Controparte_2 contratti di leasing ceduti all'affittuaria dall'originaria utilizzatrice con il consenso della cedente sono state disposte dall'Amministratore giudiziario su ordine del Parte_1
Giudice delegato ai sensi all'art. 35 D.Lgs. n. 159 cit. (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”), secondo la prospettazione dell'appellante dovrebbe tuttavia ritenersi la persistente applicabilità dell'art. 16 dei suddetti contratti di locazione finanziaria, che, disciplinando le ipotesi di recesso, risoluzione anticipata ex art. 1456 c.c., o risoluzione di diritto del contratto da parte della Concedente, prevede, oltre all'immediata restituzione del bene, il diritto della stessa Concedente di ottenere il pagamento immediato e in un'unica soluzione di tutti i canoni maturati e di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dall'utilizzatore, nonché, “a titolo di risarcimento danni”, di un importo pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza del contratto e del corrispettivo pagina 7 di 10 n. 857/2024 r.g.
dell'opzione di acquisto dovuto a fine locazione, detratto l'eventuale ricavato dalla vendita dei beni.
La piana lettura della clausola negoziale, oltre a rendere evidente la natura risarcitoria dell'obbligazione derivante a carico dell'Utilizzatrice, ne chiarisce l'operatività nella sola ipotesi in cui il venir meno del rapporto di locazione finanziaria sia da ricondurre ad iniziativa della Concedente, legata all'esistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso o per la risoluzione, e non al verificarsi di evenienze diverse come, come nel caso in esame, la decisione dell'Amministratore giudiziario, autorizzato dal Giudice delegato, di risolvere il contratto di leasing sulla base di norme di ordine pubblico.
Difettano dunque i presupposti per ritenere che la clausola invocata possa trovare applicazione nel caso specifico, non essendo configurabile alcuna obbligazione risarcitoria a carico dell' avente la propria fonte nel disposto dell'art. 16 delle Condizioni generali dei Parte_3 contratti di leasing, ed operando invece il disposto del già citato art. 56 co. 4 D.Lgs. n. 159/2011, onde, in caso di risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato, le pretese risarcitorie di terzi possono essere azionate nei confronti del solo proposto, con diritto per il contraente di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento
(ipotesi in concreto verificatasi, data l'insinuazione al passivo di . Parte_1
Il fatto che la clausola n. 16 dei contratti di locazione finanziaria ceduti a Steel Tech S.r.l. non sia invocabile nei confronti di quest'ultima, e che dunque non siano configuarabili ragioni creditorie di nei confronti dell' fondate su di essa, induce ad Pt_1 Parte_1 Parte_3 escluderne a fortiori la possibile applicazione nei rapporti con il fideiussore . Controparte_1
Quest'ultimo risulta essersi reso garante per “tutto quanto dovuto dall'Obbligato Principale per capitale, interessi anche se moratori, spese ed ogni altro accessorio fino alla concorrenza massima cumulativa di Euro 71.625,00”.
Ma, come detto, l'inesistenza stessa dei presupposti perché possa ipotizzarsi la risarcibilità di un danno fondato sul recesso o sulla risoluzione contrattuale da parte della Concedente, attesa l'intervenuta cessazione dei rapporti di leasing ai sensi e per gli effetti del citato art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, rende inattuale il richiamo al disposto dell'art. 16 delle Condizioni generali di contratto anche nei confronti del fideiussore, a prescindere dal fatto che nella specie si tratti di garanzia autonoma, escutibile a prima richiesta.
Con il terzo mezzo di impugnazione, critica la sentenza gravata nella parte in Parte_1 cui si afferma che “… dalla vendita delle due gru restituite la concedente ha ricavato la somma complessiva di euro 37.950,82 (22.950,82 + 15.000,00), cioè una somma superiore al debito per il quale risponde il fideiussore. Tale somma in caso di risoluzione, a norma del comma 138 dell'art. 1, legge n. 124/2017, deve essere riconosciuta a credito dell'utilizzatrice e quindi anche del garante con essa obbligato in solido”.
Assume infatti l'appellante di aver provveduto “ad accreditare all'utilizzatrice quanto ricavato dalla vendita dei beni precedentamente locati…”, ovvero complessivamente € 25.000,00 (di cui € 10.000,00 per il bene di cui al contratto n. 485638 ed € 15.000,00 per il bene di cui al pagina 8 di 10 n. 857/2024 r.g.
contratto n. 485882), essendo quindi del tutto erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui
“dalla vendita delle due gru restituite la concedente ha ricavato la somma complessiva di euro
37.950,82 (22.950,82 + 15.000,00), cioè una somma superiore al debito per il quale risponde il fideiussore. Tale somma in caso di risoluzione, a norma del comma 138 dell'art. 1, legge n.
124/2017, deve essere riconosciuta a credito dell'utilizzatrice e quindi anche del garante con essa obbligato in solido”.
Preso atto di tali rilievi, osserva la Corte che non è in effetti corretta l'affermazione del primo
Giudice riguardo la percezione da parte della Concedente dell'importo di € 37.950,82 dalla vendita dei beni oggetto di leasing, essendo i ricavi complessivi effettivamente documentati pari alla minor somma di € 25.000,00.
Deve tuttavia condividersi l'affermazione che il ricavato della vendita è servito ad estinguere le obbligazioni gravanti sul fideiussore.
L'azione monitoria promossa da nei confronti di risulta Parte_1 Controparte_1 fondata sul presupposto che il conduttore fosse in mora nel pagamento degli interessi di mora
(non anche dei canoni in linea capitale) per complessivi € 2.299,73 quanto al contratto n. 485638 e per complessivi € 1.129,40 quanto al contratto n. 485882 e che lo stesso dovesse ulteriormente corrispondere la somma di € 23.032,55 per risarcimento danni ex art. 16 delle
Condizioni Generali del Contratto.
Esclusa la sussistenza di quest'ultima obbligazione, per le ragioni già illustrate, e con essa il correlativo obbligo di garanzia da parte del sig. , è corretta l'affermazione secondo la CP_1 quale il complessivo importo di € 3.429,13 preteso a titolo di interessi di mora sui canoni scaduti
(e già onorati in linea capitale) deve ritenersi pagato in quanto di gran lunga inferiore al ricavato della vendita delle gru.
Disatteso anche il motivo in esame, la gravata sentenza n. 1661/2024 del Tribunale di Milano merita dunque integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante, e, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso da € 26.001 a € 52.000), si liquidano a favore di come da Controparte_1 dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, o altrimenti assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 n. 857/2024 r.g.
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1661/2024 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 13.2.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.469,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano il 4 Marzo 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO ADRIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 5 MONDOVÌ presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Controparte_1 C.F._1
ADRIANO BARBERI e dell'avv. RAFFAELLA FERRARIS, elettivamente domiciliato in
VIA TURATI 8 MILANO presso i difensori
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame,
1) accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il presento appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 1661/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 13/02/2024, in persona del Giudice Unico, Dott. Antonio Stefani, nel giudizio di primo grado recante R.G. n. n. 857/2024 r.g.
17716/2022, promosso dal sig. in opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4360/2022 emesso contro il medesimo, e conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure che si riportano integralmente:
“Voglia codesto ill.mo Tribunale:
- nel merito, in via principale:
1) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione av-versaria e, per l'effetto, confermare, il provvedimento monitorio op-posto;
- nel merito, in via subordinata:
2) dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, per le ragioni enunciate condannare il sig. , in qualità di garante, al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 32.908,15 in favore di ovvero della somma accertanda all'esito del Parte_1 giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso:
3) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria, con ogni più ampia riserva di natura istruttoria”;
2) col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di tutte le successive occorrende;
3) in via istruttoria ed occorrendo, si insta per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado:
Si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale e testi, all'uopo indicando il sig.
, c/o con sede operativa in Mondovì (CN), Via Vecchia di Testimone_1 Parte_1
Cuneo n. 136, loc. Pogliola, sulle seguenti circostanze:
1. Vero che, con riferimento al contratto n. 4856328 del 17/10/2017, la perizia tecnica estimativa commissionata da sul bene locato (doc. 38 che si rammostra al Parte_1 teste) valutava lo stesso per un valore compreso tra € 4.000 ed € 8.000;
2. Vero che il bene locato con il contratto n. 4856328 del 17/10/2017 veniva venduto ad un soggetto terzo per l'importo di € 10.000 (Iva esclusa), come da doc. 26 che si rammostra al teste;
3. Vero che all'utilizzatrice veniva riconosciuto l'intero valore imponibile della vendita, come da nota di accredito (doc. 27) che si rammostra al teste;
4. Vero che, con riferimento al contratto n. 4856328 del 17/10/2017, l'importo di cui alla nota risarcimento danni (doc. 25 che si rammostra al teste) equivale esattamente al credito residuo in linea capitale all'ultima rata regolarmente corrisposta dall'utilizzatrice prima della concessione della c.d. “moratoria Covid”;
pagina 2 di 10 n. 857/2024 r.g.
5. Vero che il credito vantato da in relazione al contratto n. 4856328 del Parte_1
17/10/2017 è quello riportato nell'estratto conto di cui al doc. 24 che si rammostra al teste;
6. Vero che, con riferimento al contratto n. 485882 del 18/10/2017, la perizia tecnica estimativa commissionata da sul bene locato (doc. 38 che si rammostra al teste) Parte_1 valutava lo stesso per un valore di € 10.000;
7. Vero che il bene locato con il contratto n. 485882 del 18/10/2017 veniva venduto ad un soggetto terzo per l'importo di € 15.000, come da doc. 35 che si rammostra al teste;
8. Vero che all'utilizzatrice veniva riconosciuto l'intero valore ricavato dalla vendita, come da nota di accredito (doc. 36) che si rammostra al teste;
9. Vero che, con riferimento al contratto n. 485882 del 18/10/2017, l'importo di cui alla nota risarcimento danni (doc. 34 che si rammostra al teste) equivale esattamente al credito residuo in linea capitale all'ultima rata regolarmente corrisposta dall'utilizzatrice prima della concessione della c.d. “moratoria Covid”;
10. Vero che il credito vantato da in relazione al contratto n. 485882 del Parte_1
18/10/2017 è quello riportato nell'estratto conto di cui al doc. 33 che si rammostra al teste;
11. Vero che, con riferimento ad entrambi i contratti di cui è vertenza, nulla è stato corrisposto
a dal Fondo Pubblico di garanzia ex L. 662/96; Parte_1
12. Vero che il Fondo Pubblico di garanzia ex L. 662/96 assicurerebbe, comunque, una garanzia parziale rispetto all'intero credito vantato da con riferimento ai Parte_1 contratti di cui è causa;
13. Vero che ha avanzato nei confronti del Fondo Pubblico di garanzia ex Parte_1
L. 662/96 una mera segnalazione di morosità della società utilizzatrice e non una domanda di accesso alla garanzia”.
Per l'Appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale, nel merito:
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1661/2024 - R.G. n. 17716/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13/2/2024 e, per l'effetto, rigettare il gravame proposto;
in via istruttoria: per la sola ipotesi di ammissione della prova per testi articolata dall'appellante, il Signor chiede sin d'ora di essere ammesso a prova contraria con il CP_1 teste , residente in [...]2, su tutti i Testimone_2 capitoli eventualmente ammessi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
pagina 3 di 10 n. 857/2024 r.g.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.5.2022, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4360/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 9.3.2022 su ricorso di esponendo che: Parte_1
- in data 17/10/2017 e in data 18/10/2017, IF EA S.p.A. (ora e Parte_1 [...] avevano stipulato due contratti di leasing (n. 485638 e n. 485882) Controparte_2 aventi ad oggetto, il primo, una gru elettrica a ponte Costelmec a struttura bitrave e, il secondo, una gru elettrica a ponte Costelmec;
- intervenuto in data 14/10/2019 un contratto di affitto di ramo d'azienda con decorrenza
1.11.2019 tra e Steel Tech S.r.l., comprendente anche le due gru, il Controparte_2
9/12/2019 e Steel Tech S.r.l. avevano sottoscritto Controparte_2 Parte_1 due accordi di cessione dei contratti di locazione finanziaria e, in relazione a tali contratti ceduti,
l'opponente si era costituito fideiussore di Steel Tech S.r.l. nei confronti di Parte_1 per l'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti;
- in data 11/01/2021, il Tribunale di Bologna, sezione specializzata misure di prevenzione, aveva disposto il sequestro ex art. 20 D.Lgs.n. 159/2011 dei beni nella disponibilità diretta e indiretta del proposto nominando quale Amministratore Giudiziario il dott. Parte_2
, e in data 26/01/2021 il contratto di affitto di ramo di azienda Persona_1 sottoscritto il 14/10/2019 tra e Steel Tech S.r.l. era stato risolto con effetto Controparte_2 dal 31/01/2021, con contestuale sottoscrizione da parte di di un nuovo Controparte_2 contratto di affitto di ramo di azienda con la Steel Tech società consortile per azioni, senza cessione a favore di quest'ultima della garanzia del Signor;
CP_1
- i due contratti di leasing, inizialmente sospesi ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, erano stati risolti in data 12/5/2021, con efficacia dal 12/2/2021, ex art. 56, comma I del D.Lgs. cit., da parte dell'Amministrazione Giudiziaria.
Alla luce di tale ricostruzione, ha quindi chiesto la revoca del provvedimento Controparte_1 monitorio, ottenuto nei suoi confronti per il pagamento della somma di € 3.429,13 a titolo di canoni scaduti ed € 29.479,02 a titolo di penali ai sensi dell'art. 16 dei contratti di leasing, nonostante egli fosse libero da ogni impegno di garanzia, né fosse intervenuta alcuna cessione delle fidejussioni personalmente prestate in favore di Steel Tech S.r.l.
Banca IF S.p.A., costituendosi, ha confermato l'esistenza del proprio credito, nascente dal contratto n. 485638 del 17.10.2017, di complessivi € 25.332,28 (€ 2.299,73 per fatture scadute ed € 23.032,55 ex art. 16 delle Condizioni generali, corrispondenti ai canoni a scadere dalla data della risoluzione alla data di scadenza del contratto, oltre al prezzo dell'opzione d'acquisto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 10.000,00) e dell'ulteriore credito, nascente dal contratto n. 485882 del 18/10/2017, di € 7.575,87 (€ 1.129,40 per fatture scadute ed €
6.446,47 ex art. 16 delle Condizioni generali per canoni a scadere dalla data della risoluzione pagina 4 di 10 n. 857/2024 r.g.
alla data di scadenza del contratto, ed il prezzo dell'opzione d'acquisto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 15.000,00). Il tutto per complessivi € 32.908,15.
Ha sostenuto l'infondatezza della tesi secondo cui l'opponente si sarebbe liberato dalle garanzie prestate nei propri confronti a motivo dell'intervenuta stipulazione da parte di
[...]
dopo la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda intervenuto con Controparte_2
Steel-Tech S.r.l., di un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda con la Steel-Tech società consortile per azioni, soggetto rispetto al quale non aveva prestato alcuna Controparte_1 fideiussione, attesa la presenza nel regolamento della clausola di "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni" (debitamente approvata anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.), del tutto incompatibile con il principio di accessorietà delle garanzie prestate.
Ha infine ribadito la spettanza in proprio favore della somma azionata monitoriamente sia in base all'art. 16 delle Condizioni generali di contratto, nonché ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma
138, L. 124/2017.
Ha quindi insistito per il rigetto dell'opposizione avversaria e, in subordine, per la condanna di
, in qualità di garante, al pagamento in proprio favore dell'importo di € Controparte_1
32.908,15, oltre interessi moratori.
Limitata l'istruttoria alle sole produzioni documentali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1661/2024 in data 13.2.2024, ha accolto l'opposizione, sul rilievo che, prevedendo l'art. 56 co.
4 D.Lgs. n. 159/2011 il risarcimento del danno solo nei confronti del proposto, nel caso in esame il credito azionato dalla concedente, di natura risarcitoria in quanto riguardante le prestazioni non scadute di contratti risolti per fatto non riconducibile ad inadempimento dell'utilizzatore, in nessun caso avrebbe potuto esser fatto valere nei confronti del fideiussore, figura affatto distinta rispetto a quella del proposto, mentre, per i canoni già scaduti alla data della risoluzione (di importo complessivamente pari ad € 3.429,13), il ricavato della vendita delle gru aveva consentito il pieno soddisfacimento delle ragioni creditorie della concedente.
Ha quindi accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 4360/2022, con condanna dell'opposta alla rifusione in favore di controparte delle spese di giudizio, liquidate in €
3.809,00 per compensi ed € 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), CPA e IVA sugli importi imponibili.
Avverso tale decisione ha interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi, Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi ritualmente, ha insistito per il rigetto del gravame. Controparte_1
Alla prima udienza del 2.7.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 25.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
pagina 5 di 10 n. 857/2024 r.g.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che, all'origine dell'azione monitoria intrapresa da nei Parte_1 confronti di , si pongono i contratti di leasing n. 485638 in data 17/10/2017 e n. Controparte_1
485882 in data 18/10/2017 stipulati da IF EA S.p.A., ora con Parte_1 [...]
(aventi ad oggetto, rispettivamente, una gru a ponte elettrica Costelmec a Controparte_2 struttura bitrave e una gru elettrica a ponte Costelmec), contratti seguìti, in data 14/10/2019, da affitto di ramo di azienda concluso tra e Steel Tech S.r.l. e divenuti a loro Controparte_2 volta oggetto di accordi di cessione sottoscritti in data 9/12/2019 da Controparte_2
e Steel Tech S.r.l., con contestuale prestazione di fideiussione in favore
[...] Parte_1 di quest'ultima da parte di . Controparte_1
Intervenuto successivamente il sequestro ex art. 20 D.Lgs.n. 159/2011, da parte del Tribunale di Bologna - Sezione specializzata misure di prevenzione, di tutti i beni nella disponibilità diretta e indiretta del proposto risulta che, per decisione dell'Amministratore Parte_2
Giudiziario di e Steel Tech S.r.l., dott. , il Controparte_2 Persona_1 contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto il 14/10/2019 tra le suddette Società sia stato risolto il 26/01/2021, con effetto dal 31/01/2021, e che i contratti di leasing n. n. 485638 e n.
485882 siano stati a loro volta risolti con decorrenza, rispettivamente, dal 12.2.2021 e dal
3.7.2021.
Avendo subentrata a IF EA S.p.A., azionato monitoriamente nei Parte_1 confronti del fideiussore il proprio credito di € 25.332,28 in dipendenza del Controparte_1 contratto n. 485638 del 17.10.2017 (di cui € 2.299,73 per fatture scadute ed € 23.032,55 ex art. 16 delle Condizioni generali di contratto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 10.000,00) e di € 7.575,87 in dipendenza del contratto n. 485882 del 18/10/2017 (di cui € 1.129,40 per fatture scadute ed € 6.446,47 ex art. 16 delle Condizioni generali di contratto, dedotto il ricavato dalla vendita del bene pari ad € 15.000,00), ha ritenuto il Giudice di prime cure che il ricavato della vendita dei beni concessi a suo tempo in leasing abbia consentito di recuperare gli importi dei canoni scaduti, mentre, per quanto concerne i canoni a scadere, ne ha escluso la ripetibilità nei confronti del fideiussore , trattandosi di importi Controparte_1 richiesti a titolo di risarcimento, e prevedendo l'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011 che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione del contratto in forza di provvedimento del
Giudice delegato possa essere fatto valere esclusivamente nei confronti del proposto.
Tali essendo i fatti all'origine del presente giudizio di appello, con lo sviluppo del primo e del secondo motivo, suscettibili di trattazione unitaria poiché strettamente conessi, l'appellante anzitutto contesta, sotto vari aspetti, l'“interpretazione restrittiva” data dal Parte_1
Tribunale all'art. 56 co. 4 D.Lgs. n. 159/2011 (“Codice Antimafia”), secondo cui “la risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo”, osservando che:
pagina 6 di 10 n. 857/2024 r.g.
- a seguito della risoluzione dei contratti di leasing oggetto di causa, alla somma di € 29.479,02 azionata monitoriamente non è possibile riconoscere natura risarcitoria, in quanto rappresenta il proprio credito residuo in linea capitale, e dunque quella gravante in capo a Controparte_1
è un'obbligazione di pagamento, non risarcitoria, fondata sul contratto autonomo di garanzia/fiudeiussione dal medesimo sottoscritto;
- la norma in questione, così come la disciplina applicabile in casi analoghi (ad esempio in materia di apertura della liquidazione giudiziale, o di fallimento) “non pregiudica affatto i diritti del creditore verso i fideiussori, i quali restano obbligati verso il creditore …” e quindi
“sostenere, come ha fatto il Giudice di prime cure, che in virtù di tale disciplina, maggiormente tutelante del contraente che subisce la risoluzione, lo stesso poi non possa pretendere dal garante l'escussione della garanzia prestata per il sol fatto che il risarcimento del danno può essere richiesto, in virtù di una evidente responsabilità extracontrattuale, solo al proposto, costituisca un ragionamento fallace e confliggente con la ratio legis della norma ...”.
Assume inoltre l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che
“le garanzie prestate dal sig. costituiscono due distinti contratti autonomi di garanzia, CP_1
i quali si caratterizzano rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita” e sono rivolti “non già al pagamento del debito principale, bensì a soddisfare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”, essendo dunque quest'ultimo tenuto, tanto più in presenza (come nella specie) di clausola “a prima richiesta”, “a pagare alla banca immediatamente, a semplice richiesta scritta, la somma pattuita”, senza possibilità “di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale …”.
I motivi, riassunti nell'affermazione secondo cui il garante non sarebbe nella specie chiamato a risarcire un danno, ma risponderebbe a titolo contrattuale dell'obbligazione autonomamente assunta nei confronti del creditore, senza alcuna possibilità di sottrarsi al pagamento, non meritano di essere condivisi.
Fermo restando, in primo luogo, che la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto tra e Steel Tech S.r.l., e, conseguentemente, la risoluzione dei Controparte_2 contratti di leasing ceduti all'affittuaria dall'originaria utilizzatrice con il consenso della cedente sono state disposte dall'Amministratore giudiziario su ordine del Parte_1
Giudice delegato ai sensi all'art. 35 D.Lgs. n. 159 cit. (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”), secondo la prospettazione dell'appellante dovrebbe tuttavia ritenersi la persistente applicabilità dell'art. 16 dei suddetti contratti di locazione finanziaria, che, disciplinando le ipotesi di recesso, risoluzione anticipata ex art. 1456 c.c., o risoluzione di diritto del contratto da parte della Concedente, prevede, oltre all'immediata restituzione del bene, il diritto della stessa Concedente di ottenere il pagamento immediato e in un'unica soluzione di tutti i canoni maturati e di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dall'utilizzatore, nonché, “a titolo di risarcimento danni”, di un importo pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza del contratto e del corrispettivo pagina 7 di 10 n. 857/2024 r.g.
dell'opzione di acquisto dovuto a fine locazione, detratto l'eventuale ricavato dalla vendita dei beni.
La piana lettura della clausola negoziale, oltre a rendere evidente la natura risarcitoria dell'obbligazione derivante a carico dell'Utilizzatrice, ne chiarisce l'operatività nella sola ipotesi in cui il venir meno del rapporto di locazione finanziaria sia da ricondurre ad iniziativa della Concedente, legata all'esistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso o per la risoluzione, e non al verificarsi di evenienze diverse come, come nel caso in esame, la decisione dell'Amministratore giudiziario, autorizzato dal Giudice delegato, di risolvere il contratto di leasing sulla base di norme di ordine pubblico.
Difettano dunque i presupposti per ritenere che la clausola invocata possa trovare applicazione nel caso specifico, non essendo configurabile alcuna obbligazione risarcitoria a carico dell' avente la propria fonte nel disposto dell'art. 16 delle Condizioni generali dei Parte_3 contratti di leasing, ed operando invece il disposto del già citato art. 56 co. 4 D.Lgs. n. 159/2011, onde, in caso di risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato, le pretese risarcitorie di terzi possono essere azionate nei confronti del solo proposto, con diritto per il contraente di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento
(ipotesi in concreto verificatasi, data l'insinuazione al passivo di . Parte_1
Il fatto che la clausola n. 16 dei contratti di locazione finanziaria ceduti a Steel Tech S.r.l. non sia invocabile nei confronti di quest'ultima, e che dunque non siano configuarabili ragioni creditorie di nei confronti dell' fondate su di essa, induce ad Pt_1 Parte_1 Parte_3 escluderne a fortiori la possibile applicazione nei rapporti con il fideiussore . Controparte_1
Quest'ultimo risulta essersi reso garante per “tutto quanto dovuto dall'Obbligato Principale per capitale, interessi anche se moratori, spese ed ogni altro accessorio fino alla concorrenza massima cumulativa di Euro 71.625,00”.
Ma, come detto, l'inesistenza stessa dei presupposti perché possa ipotizzarsi la risarcibilità di un danno fondato sul recesso o sulla risoluzione contrattuale da parte della Concedente, attesa l'intervenuta cessazione dei rapporti di leasing ai sensi e per gli effetti del citato art. 56 D.Lgs. n. 159/2011, rende inattuale il richiamo al disposto dell'art. 16 delle Condizioni generali di contratto anche nei confronti del fideiussore, a prescindere dal fatto che nella specie si tratti di garanzia autonoma, escutibile a prima richiesta.
Con il terzo mezzo di impugnazione, critica la sentenza gravata nella parte in Parte_1 cui si afferma che “… dalla vendita delle due gru restituite la concedente ha ricavato la somma complessiva di euro 37.950,82 (22.950,82 + 15.000,00), cioè una somma superiore al debito per il quale risponde il fideiussore. Tale somma in caso di risoluzione, a norma del comma 138 dell'art. 1, legge n. 124/2017, deve essere riconosciuta a credito dell'utilizzatrice e quindi anche del garante con essa obbligato in solido”.
Assume infatti l'appellante di aver provveduto “ad accreditare all'utilizzatrice quanto ricavato dalla vendita dei beni precedentamente locati…”, ovvero complessivamente € 25.000,00 (di cui € 10.000,00 per il bene di cui al contratto n. 485638 ed € 15.000,00 per il bene di cui al pagina 8 di 10 n. 857/2024 r.g.
contratto n. 485882), essendo quindi del tutto erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui
“dalla vendita delle due gru restituite la concedente ha ricavato la somma complessiva di euro
37.950,82 (22.950,82 + 15.000,00), cioè una somma superiore al debito per il quale risponde il fideiussore. Tale somma in caso di risoluzione, a norma del comma 138 dell'art. 1, legge n.
124/2017, deve essere riconosciuta a credito dell'utilizzatrice e quindi anche del garante con essa obbligato in solido”.
Preso atto di tali rilievi, osserva la Corte che non è in effetti corretta l'affermazione del primo
Giudice riguardo la percezione da parte della Concedente dell'importo di € 37.950,82 dalla vendita dei beni oggetto di leasing, essendo i ricavi complessivi effettivamente documentati pari alla minor somma di € 25.000,00.
Deve tuttavia condividersi l'affermazione che il ricavato della vendita è servito ad estinguere le obbligazioni gravanti sul fideiussore.
L'azione monitoria promossa da nei confronti di risulta Parte_1 Controparte_1 fondata sul presupposto che il conduttore fosse in mora nel pagamento degli interessi di mora
(non anche dei canoni in linea capitale) per complessivi € 2.299,73 quanto al contratto n. 485638 e per complessivi € 1.129,40 quanto al contratto n. 485882 e che lo stesso dovesse ulteriormente corrispondere la somma di € 23.032,55 per risarcimento danni ex art. 16 delle
Condizioni Generali del Contratto.
Esclusa la sussistenza di quest'ultima obbligazione, per le ragioni già illustrate, e con essa il correlativo obbligo di garanzia da parte del sig. , è corretta l'affermazione secondo la CP_1 quale il complessivo importo di € 3.429,13 preteso a titolo di interessi di mora sui canoni scaduti
(e già onorati in linea capitale) deve ritenersi pagato in quanto di gran lunga inferiore al ricavato della vendita delle gru.
Disatteso anche il motivo in esame, la gravata sentenza n. 1661/2024 del Tribunale di Milano merita dunque integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante, e, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso da € 26.001 a € 52.000), si liquidano a favore di come da Controparte_1 dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, o altrimenti assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 n. 857/2024 r.g.
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1661/2024 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 13.2.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.469,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano il 4 Marzo 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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