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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/11/2024, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 8468/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8468 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Cecilia Bevacqua, in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Gabriele Lenzi, in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 12/11/2024):
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio (da riqualificarsi come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto con , la quale si è costituita in CP_1
giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
6829 pubblicato il 09/09/2021.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(22/07/2022), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2 Pertanto, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle altre questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Scandicci (FI) in data 11/09/2004 da , n. in FIRENZE (FI) il 06/03/1971, e Parte_1
, n. a MORON (CUBA) il 05/02/1977, trascritto dall'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Scandicci (FI) al n. 107, parte II, serie A, anno 2004;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 13/11/2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8468 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Cecilia Bevacqua, in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Gabriele Lenzi, in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 12/11/2024):
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio (da riqualificarsi come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto con , la quale si è costituita in CP_1
giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
6829 pubblicato il 09/09/2021.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(22/07/2022), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2 Pertanto, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle altre questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Scandicci (FI) in data 11/09/2004 da , n. in FIRENZE (FI) il 06/03/1971, e Parte_1
, n. a MORON (CUBA) il 05/02/1977, trascritto dall'Ufficiale di CP_1
Stato Civile del Comune di Scandicci (FI) al n. 107, parte II, serie A, anno 2004;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 13/11/2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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