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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 28/5/2025, nella causa avente n. 850/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
15/06/1938, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michele Mariani, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale costituito dalla casella pec del suddetto legale, , giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Portoferraio (LI) in via Ninci, 41;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di rivendicazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 2/4/2024, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Pt_2 CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare la proprietà dell'immobile in capo al sig. e, per l'effetto, ordinare alla convenuta, Parte_1 ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
1 Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere, rispettivamente, nudo proprietario ( e usufruttuario Parte_1
( di un fondo commerciale sito in Porto Azzurro (LI), via G. Marconi, Parte_2
26 (numero civico effettivo 28), rappresentato al NCEU del suddetto Comune al f. n°
13, part. n° 36, sub. 601, cat. C1, classe 4 r.c.;
- il sig. acquistava il fondo dalle sigg.re e con Parte_2 CP_2 CP_3 atto ai rogiti del Notaio della , in data 6 gennaio 1983, rep. n° Per_1 CP_4
121.067/4.108, reg. a Livorno il 25 gennaio 1983 al n° 161 e trascritto a Portoferraio il 3 febbraio 1983, al n° 241;
- successivamente il sig. donava al figlio la nuda Parte_2 Pt_1 proprietà del fondo, riservandosene l'usufrutto, con atto ai rogiti del Notaio
di Portoferraio, in data 13 agosto 2014, rep. n° 86.584/14.406, Persona_2 registrato a Portoferraio il 21 agosto 2014 al n° 439 e ivi trascritto il 2 settembre
2014, al n° 1367;
- fino al 1984 il fondo era condotto in locazione commerciale da un artigiano (il sig. , poi, cessata la locazione, il fondo veniva adibito a Persona_3 deposito/magazzino, ad uso del sig. e di suo padre, il sig. Parte_2 [...]
Per_4
- nell'autunno del 1999, il fondo veniva concesso in locazione alla ditta individuale “Personal Image” di , con contratto del 1° ottobre Persona_5
1999, registrato a Livorno il 4 ottobre 1999, della durata di sei anni, prorogabili di ulteriori sei anni;
- il conduttore versava regolarmente il canone pattuito fino al mese di settembre del 2004, risultando poi moroso in seguito;
- il sig. apprendeva poi del fallimento della ditta conduttrice della Pt_2 locazione, intervenuta nel mese di settembre del 2004;
- attraverso una serie di interlocuzioni col curatore fallimentare, intese a rientrare nella disponibilità del fondo, il sig. veniva a conoscenza che il fondo non era Pt_2 più occupato dalla Personal Image di ma dalla Personal Image Persona_5
S.r.l., soggetto diverso dalla ditta individuale conduttrice della locazione, e con il quale il sig. non aveva mai avuto alcun rapporto, né quest'ultima era mai Pt_2 subentrata nel contratto di locazione con la ditta individuale Personal Image, come sublocatore o conduttore - posto che il contratto vietava sia la sublocazione che la cessione, e il sig. mai aveva autorizzato nessuna delle due – o come Pt_2 cessionario dell'azienda conduttrice della locazione, posto che mai il sig. Pt_2 aveva ricevuto la relativa comunicazione ex art. 36 della l. n° 392 del 1978;
2 - il giudice delegato rigettava l'istanza del sig. di rientrare nella Pt_2 disponibilità del fondo, ordinando al curatore del fallimento della ditta individuale
Personal Image di restituirlo alla Personal Image S.r.l., perchè ne aveva la disponibilità prima dell'intervento del curatore, “impregiudicata ogni valutazione relativa alla legittimità” della detenzione, che non competeva al giudice delegato;
- il sig. introduceva così un giudizio innanzi al Tribunale di Livorno e Pt_2 contro la Personale Image srl, al fine di ottenere la restituzione del fondo illegittimamente occupato, che si concludeva con sentenza n. 64/2012 che rigettava la domanda, qualificandola come azione extracontrattuale con la quale l'attore
[aveva] dedotto il carattere illecito dell'occupazione della convenuta ed [aveva] richiesto la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.”;
- attualmente il fondo commerciale risulta occupato dalla società a CP_1 seguito di contratto di affitto di azienda stipulato illegittimamente dalla Personal
Image srl in data 9/8/2018, per la durata di tre anni, prorogabili per altri tre anni salvo disdetta.
Alla luce di tali fatti, gli odierni attori hanno introdotto il presente giudizio al fine di domandare l'accertamento della proprietà del fondo in loro favore e di ottenere il rilascio dello stesso dalla società in quanto occupante abusiva. CP_1
La società convenuta, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali.
All'udienza del 28/5/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato come la domanda proposta dagli attori vada qualificata come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., risultando fondata sul fatto costitutivo della proprietà del bene per cui è causa in capo agli attori (nuda proprietà e usufrutto ed essendo Parte_1 Parte_2 diretta a conseguirne il possesso di cui gli stessi assumono di essere stati privati ingiustamente.
L'esame dell'atto di citazione comprova, infatti, che la domanda proposta è tesa a tutelare il proprio diritto di proprietà del bene nei confronti di chi attualmente lo possiede illegittimamente.
Si è pertanto al di fuori dell'ipotesi di mera domanda di restituzione del bene, di carattere personale e non reale dalla quale occorre tenere presente il distinguo. In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della
3 materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Viceversa, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza
"ab origine" di qualsiasi titolo.
Possono essere richiamate sul punto, a titolo esemplificativo le sentenze della
Cassazione, 4 luglio 2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705, secondo cui non
è azione di restituzione ma di rivendicazione quella –come nel caso di specie- "con cui
l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto".
L'azione di rivendicazione, nello specifico, trova la sua disciplina nell'art. 948 c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.
L'azione, pertanto, non comporta solo l'accertamento in merito all'esistenza dell'asserito diritto di proprietà in capo all'attore (che ben sarebbe possibile, come oramai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, se il solo scopo dell'attore fosse quello di rimuovere una pregiudizievole situazione di incertezza sullo stato di diritto del bene e non una modificazione dello stato di fatto), bensì anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto per effetto di una sentenza di condanna.
La legittimazione attiva spetta, pertanto, al soggetto che assume essere titolare di un diritto reale sul bene, sia esso titolare in via esclusiva oppure comproprietario.
L'azione di rivendicazione non è soggetta a termini di prescrizione, ma sono comunque fatti salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
La predetta imprescrittibilità è, tuttavia, bilanciata da un onere probatorio, in capo all'attore, particolarmente oneroso e difficoltoso. Da un lato, infatti, l'attore
4 dovrà provare la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato;
dall'altro, dovrà provare il fatto lesivo del medesimo diritto.
La difficoltà risiede nel fatto che la prova della titolarità del diritto di proprietà si ritiene raggiunta solo laddove venga dimostrato l'acquisto del bene a titolo originario
(usucapione, accessione etc).
Se l'attore ha, invece, acquistato il bene a titolo derivativo (ad es. per compravendita, successione ereditaria), non sarà sufficiente produrre in giudizio il titolo di acquisto del bene rivendicato, perché il dante causa/venditore avrebbe potuto non essere il legittimo proprietario del bene acquistato. In questo caso,
l'attore sarà tenuto a fornire la prova della bontà dei titoli di acquisto di tutti i precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Si parla, in tal caso, di prova diabolica e ben può comprendersene la ragione, insita nella difficoltà della stessa, nonostante corrano in soccorso le norme in tema di usucapione, per effetto delle quali sarà sufficiente che l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà del bene rivendicato avendo, in via diretta o attraverso i propri danti causa
(in forza del principio della successione ed accessione nel possesso), posseduto continuativamente il bene per il tempo richiesto dalla legge (20 anni per i beni immobili;
10 anni per i beni mobili).
Tuttavia, è opportuno osservare che, "i principi in tema di prova nel giudizio di revindica ... non hanno carattere assoluto ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto" (v. Cass. n. 6592 del 11/11/1986); in particolare, la giurisprudenza ha specificato che "il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto" (v. Cass. n. 1250 del 04/02/2000 e di recente Cass. Ord. n 32386/2018).
Fatte tali premesse, nel caso di specie, parte attrice ha dato prova della titolarità del diritto di proprietà sul fondo in capo al sig. per averlo acquistato Parte_2 in virtù di atto di compravendita stipulato in data 6 gennaio 1983, rep. n°
121.067/4.108, trascritto a Livorno il 25 gennaio 1983 al n° 161. Il medesimo fondo
è stato poi, successivamente, donato dal sig. per quanto concerne la Parte_2 nuda proprietà, al sig. rimanendo in capo al sig. solo il Parte_1 Pt_2 diritto di usufrutto (cfr. documentazione in atti).
5 Sebbene parte attrice non abbia ricostruito tuti i precedenti passaggi di proprietà fino a risalire ad un titolo di acquisto a titolo originario, ritiene questo giudice che parte attrice abbia comunque assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Merita, infatti, di essere evidenziato che nel contratto di affitto di azienda, prodotto in atti, e stipulato dalla Personale Image s.r.l., come concedente, e la quale affittuaria, le medesime parti espressamente affermano e CP_1 riconoscono che la proprietà dell'immobile sito in Porto Azzurro, Via Marconi n. 28, nel quale viene esercitata l'azienda oggetto del contratto di affitto, è di proprietà dei sigg. e tra l'altro regolando tra di loro eventuali Pt_2 Parte_1 responsabilità e richieste di risarcimento del danno nell'ipotesi in cui i predetti sigg. venissero reimmessi nel possesso dell'immobile. Pt_2
Tanto basta per ritenere accertata la proprietà del bene per cui è causa in capo a parte attrice, non essendo emersa alcuna emergenza contraria a tale accertamento e, anzi, convergendo tutte le prove documentali allegate in atti dagli attori nel senso dell'accoglimento della domanda di rivendica formulata.
3. Accertato e dichiarato il diritto di proprietà in favore degli attori, gravava sugli stessi anche l'onere di provare il fatto lesivo di tale diritto -ossia che il convenuto detenga o possieda il bene in assenza di un titolo legittimo- essendo l'azione di rivendicazione finalizzata a riottenere il possesso del bene di cui il proprietario è stato illegittimamente privato.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'immobile per cui è causa sia, ad oggi, occupato dalla società in virtù di un contratto di CP_1 affitto di azienda stipulato in data 9/8/2018 stipulato tra quest'ultima e la
Personale Image srl per una durata di tre anni, rinnovabile per altri tre anni.
Sulla legittimità di tale contratto appaiono fondate le contestazioni formulate dagli attori.
Ed invero, parte attrice ha provato documentalmente di aver concesso in locazione il fondo commerciale per cui è causa alla ditta individuale Personale Image di
EC CO con contratto del 1° ottobre 1999, registrato a Livorno il 4 ottobre 1999, al n° 9642.
Il suddetto contratto vietava espressamente la facoltà per il conduttore di sublocare il fondo a terzi o di cederlo anche parzialmente..
Il subentro, dunque, nella detenzione del fondo da parte della Personale Image
s.r.l., di cui peraltro gli attori sono venuti a conoscenza solo causalmente a seguito del fallimento della ditta individuale di EC CO, appare assolutamente illegittimo e contrario alle pattuizioni stipulate tra le parti.
6 Da ciò ne consegue che la Personal Image s.r.l. ha illegittimamente dichiarato, nel contratto di affitto di azienda, di avere la piena disponibilità del fondo commerciale nel quale veniva esercitata l'azienda affittata, che invece non aveva mai acquistato e, per tale ragione, non aveva alcuna facoltà di cederla la detenzione dell'immobile, mai acquistata, a terzi.
Conseguentemente, l'occupazione attuale del fondo per cui è causa da parte dell'affittuaria appare anch'essa essere assolutamente illegittima ed CP_1 abusiva, in quanto non sorretta da alcun valido titolo che possa legittimare tale occupazione.
Peraltro, va evidenziato come la convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si sia costituita, palesando, dunque, assoluta mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa
Alla luce di tali ragioni, la domanda attorea va accolta e, accertato il diritto di proprietà (di nuda proprietà) del sig. sull'immobile per cui è causa, Parte_1 la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio in suo favore del medesimo immobile libero da persone e cose.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa, secondo parametri previsti dal DM 55/2014 come da ultimo aggiornati, con esclusione della voce per la fase istruttoria (atteso che la stessa non ha avuto concretamente luogo) e con congrua riduzione di tutte le altre voci in considerazione della natura della controversia, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta la proprietà (nuda proprietà) in capo a con riserva di Parte_1 usufrutto in favore di del fondo del commerciale sito in Porto Parte_2
Azzurro (LI), via G. Marconi, 26 (numero civico effettivo 28), rappresentato al
NCEU del suddetto Comune al f. n° 13, part. n° 36, sub. 601, cat. C1;
• Condanna la al rilascio immediato dell'immobile di cui sopra, CP_1 libero da persone e cose, in favore di Parte_1
7 • Condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore degli attori, liquidate in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
3.100,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 24/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 28/5/2025, nella causa avente n. 850/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
15/06/1938, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michele Mariani, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale costituito dalla casella pec del suddetto legale, , giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Portoferraio (LI) in via Ninci, 41;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di rivendicazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 2/4/2024, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Pt_2 CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare la proprietà dell'immobile in capo al sig. e, per l'effetto, ordinare alla convenuta, Parte_1 ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
1 Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere, rispettivamente, nudo proprietario ( e usufruttuario Parte_1
( di un fondo commerciale sito in Porto Azzurro (LI), via G. Marconi, Parte_2
26 (numero civico effettivo 28), rappresentato al NCEU del suddetto Comune al f. n°
13, part. n° 36, sub. 601, cat. C1, classe 4 r.c.;
- il sig. acquistava il fondo dalle sigg.re e con Parte_2 CP_2 CP_3 atto ai rogiti del Notaio della , in data 6 gennaio 1983, rep. n° Per_1 CP_4
121.067/4.108, reg. a Livorno il 25 gennaio 1983 al n° 161 e trascritto a Portoferraio il 3 febbraio 1983, al n° 241;
- successivamente il sig. donava al figlio la nuda Parte_2 Pt_1 proprietà del fondo, riservandosene l'usufrutto, con atto ai rogiti del Notaio
di Portoferraio, in data 13 agosto 2014, rep. n° 86.584/14.406, Persona_2 registrato a Portoferraio il 21 agosto 2014 al n° 439 e ivi trascritto il 2 settembre
2014, al n° 1367;
- fino al 1984 il fondo era condotto in locazione commerciale da un artigiano (il sig. , poi, cessata la locazione, il fondo veniva adibito a Persona_3 deposito/magazzino, ad uso del sig. e di suo padre, il sig. Parte_2 [...]
Per_4
- nell'autunno del 1999, il fondo veniva concesso in locazione alla ditta individuale “Personal Image” di , con contratto del 1° ottobre Persona_5
1999, registrato a Livorno il 4 ottobre 1999, della durata di sei anni, prorogabili di ulteriori sei anni;
- il conduttore versava regolarmente il canone pattuito fino al mese di settembre del 2004, risultando poi moroso in seguito;
- il sig. apprendeva poi del fallimento della ditta conduttrice della Pt_2 locazione, intervenuta nel mese di settembre del 2004;
- attraverso una serie di interlocuzioni col curatore fallimentare, intese a rientrare nella disponibilità del fondo, il sig. veniva a conoscenza che il fondo non era Pt_2 più occupato dalla Personal Image di ma dalla Personal Image Persona_5
S.r.l., soggetto diverso dalla ditta individuale conduttrice della locazione, e con il quale il sig. non aveva mai avuto alcun rapporto, né quest'ultima era mai Pt_2 subentrata nel contratto di locazione con la ditta individuale Personal Image, come sublocatore o conduttore - posto che il contratto vietava sia la sublocazione che la cessione, e il sig. mai aveva autorizzato nessuna delle due – o come Pt_2 cessionario dell'azienda conduttrice della locazione, posto che mai il sig. Pt_2 aveva ricevuto la relativa comunicazione ex art. 36 della l. n° 392 del 1978;
2 - il giudice delegato rigettava l'istanza del sig. di rientrare nella Pt_2 disponibilità del fondo, ordinando al curatore del fallimento della ditta individuale
Personal Image di restituirlo alla Personal Image S.r.l., perchè ne aveva la disponibilità prima dell'intervento del curatore, “impregiudicata ogni valutazione relativa alla legittimità” della detenzione, che non competeva al giudice delegato;
- il sig. introduceva così un giudizio innanzi al Tribunale di Livorno e Pt_2 contro la Personale Image srl, al fine di ottenere la restituzione del fondo illegittimamente occupato, che si concludeva con sentenza n. 64/2012 che rigettava la domanda, qualificandola come azione extracontrattuale con la quale l'attore
[aveva] dedotto il carattere illecito dell'occupazione della convenuta ed [aveva] richiesto la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.”;
- attualmente il fondo commerciale risulta occupato dalla società a CP_1 seguito di contratto di affitto di azienda stipulato illegittimamente dalla Personal
Image srl in data 9/8/2018, per la durata di tre anni, prorogabili per altri tre anni salvo disdetta.
Alla luce di tali fatti, gli odierni attori hanno introdotto il presente giudizio al fine di domandare l'accertamento della proprietà del fondo in loro favore e di ottenere il rilascio dello stesso dalla società in quanto occupante abusiva. CP_1
La società convenuta, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali.
All'udienza del 28/5/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato come la domanda proposta dagli attori vada qualificata come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., risultando fondata sul fatto costitutivo della proprietà del bene per cui è causa in capo agli attori (nuda proprietà e usufrutto ed essendo Parte_1 Parte_2 diretta a conseguirne il possesso di cui gli stessi assumono di essere stati privati ingiustamente.
L'esame dell'atto di citazione comprova, infatti, che la domanda proposta è tesa a tutelare il proprio diritto di proprietà del bene nei confronti di chi attualmente lo possiede illegittimamente.
Si è pertanto al di fuori dell'ipotesi di mera domanda di restituzione del bene, di carattere personale e non reale dalla quale occorre tenere presente il distinguo. In tema di azioni a difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della
3 materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. E infatti, con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Viceversa, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza
"ab origine" di qualsiasi titolo.
Possono essere richiamate sul punto, a titolo esemplificativo le sentenze della
Cassazione, 4 luglio 2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705, secondo cui non
è azione di restituzione ma di rivendicazione quella –come nel caso di specie- "con cui
l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto".
L'azione di rivendicazione, nello specifico, trova la sua disciplina nell'art. 948 c.c., secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.
L'azione, pertanto, non comporta solo l'accertamento in merito all'esistenza dell'asserito diritto di proprietà in capo all'attore (che ben sarebbe possibile, come oramai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, se il solo scopo dell'attore fosse quello di rimuovere una pregiudizievole situazione di incertezza sullo stato di diritto del bene e non una modificazione dello stato di fatto), bensì anche la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto per effetto di una sentenza di condanna.
La legittimazione attiva spetta, pertanto, al soggetto che assume essere titolare di un diritto reale sul bene, sia esso titolare in via esclusiva oppure comproprietario.
L'azione di rivendicazione non è soggetta a termini di prescrizione, ma sono comunque fatti salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
La predetta imprescrittibilità è, tuttavia, bilanciata da un onere probatorio, in capo all'attore, particolarmente oneroso e difficoltoso. Da un lato, infatti, l'attore
4 dovrà provare la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato;
dall'altro, dovrà provare il fatto lesivo del medesimo diritto.
La difficoltà risiede nel fatto che la prova della titolarità del diritto di proprietà si ritiene raggiunta solo laddove venga dimostrato l'acquisto del bene a titolo originario
(usucapione, accessione etc).
Se l'attore ha, invece, acquistato il bene a titolo derivativo (ad es. per compravendita, successione ereditaria), non sarà sufficiente produrre in giudizio il titolo di acquisto del bene rivendicato, perché il dante causa/venditore avrebbe potuto non essere il legittimo proprietario del bene acquistato. In questo caso,
l'attore sarà tenuto a fornire la prova della bontà dei titoli di acquisto di tutti i precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Si parla, in tal caso, di prova diabolica e ben può comprendersene la ragione, insita nella difficoltà della stessa, nonostante corrano in soccorso le norme in tema di usucapione, per effetto delle quali sarà sufficiente che l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquisito la proprietà del bene rivendicato avendo, in via diretta o attraverso i propri danti causa
(in forza del principio della successione ed accessione nel possesso), posseduto continuativamente il bene per il tempo richiesto dalla legge (20 anni per i beni immobili;
10 anni per i beni mobili).
Tuttavia, è opportuno osservare che, "i principi in tema di prova nel giudizio di revindica ... non hanno carattere assoluto ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto" (v. Cass. n. 6592 del 11/11/1986); in particolare, la giurisprudenza ha specificato che "il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto" (v. Cass. n. 1250 del 04/02/2000 e di recente Cass. Ord. n 32386/2018).
Fatte tali premesse, nel caso di specie, parte attrice ha dato prova della titolarità del diritto di proprietà sul fondo in capo al sig. per averlo acquistato Parte_2 in virtù di atto di compravendita stipulato in data 6 gennaio 1983, rep. n°
121.067/4.108, trascritto a Livorno il 25 gennaio 1983 al n° 161. Il medesimo fondo
è stato poi, successivamente, donato dal sig. per quanto concerne la Parte_2 nuda proprietà, al sig. rimanendo in capo al sig. solo il Parte_1 Pt_2 diritto di usufrutto (cfr. documentazione in atti).
5 Sebbene parte attrice non abbia ricostruito tuti i precedenti passaggi di proprietà fino a risalire ad un titolo di acquisto a titolo originario, ritiene questo giudice che parte attrice abbia comunque assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Merita, infatti, di essere evidenziato che nel contratto di affitto di azienda, prodotto in atti, e stipulato dalla Personale Image s.r.l., come concedente, e la quale affittuaria, le medesime parti espressamente affermano e CP_1 riconoscono che la proprietà dell'immobile sito in Porto Azzurro, Via Marconi n. 28, nel quale viene esercitata l'azienda oggetto del contratto di affitto, è di proprietà dei sigg. e tra l'altro regolando tra di loro eventuali Pt_2 Parte_1 responsabilità e richieste di risarcimento del danno nell'ipotesi in cui i predetti sigg. venissero reimmessi nel possesso dell'immobile. Pt_2
Tanto basta per ritenere accertata la proprietà del bene per cui è causa in capo a parte attrice, non essendo emersa alcuna emergenza contraria a tale accertamento e, anzi, convergendo tutte le prove documentali allegate in atti dagli attori nel senso dell'accoglimento della domanda di rivendica formulata.
3. Accertato e dichiarato il diritto di proprietà in favore degli attori, gravava sugli stessi anche l'onere di provare il fatto lesivo di tale diritto -ossia che il convenuto detenga o possieda il bene in assenza di un titolo legittimo- essendo l'azione di rivendicazione finalizzata a riottenere il possesso del bene di cui il proprietario è stato illegittimamente privato.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'immobile per cui è causa sia, ad oggi, occupato dalla società in virtù di un contratto di CP_1 affitto di azienda stipulato in data 9/8/2018 stipulato tra quest'ultima e la
Personale Image srl per una durata di tre anni, rinnovabile per altri tre anni.
Sulla legittimità di tale contratto appaiono fondate le contestazioni formulate dagli attori.
Ed invero, parte attrice ha provato documentalmente di aver concesso in locazione il fondo commerciale per cui è causa alla ditta individuale Personale Image di
EC CO con contratto del 1° ottobre 1999, registrato a Livorno il 4 ottobre 1999, al n° 9642.
Il suddetto contratto vietava espressamente la facoltà per il conduttore di sublocare il fondo a terzi o di cederlo anche parzialmente..
Il subentro, dunque, nella detenzione del fondo da parte della Personale Image
s.r.l., di cui peraltro gli attori sono venuti a conoscenza solo causalmente a seguito del fallimento della ditta individuale di EC CO, appare assolutamente illegittimo e contrario alle pattuizioni stipulate tra le parti.
6 Da ciò ne consegue che la Personal Image s.r.l. ha illegittimamente dichiarato, nel contratto di affitto di azienda, di avere la piena disponibilità del fondo commerciale nel quale veniva esercitata l'azienda affittata, che invece non aveva mai acquistato e, per tale ragione, non aveva alcuna facoltà di cederla la detenzione dell'immobile, mai acquistata, a terzi.
Conseguentemente, l'occupazione attuale del fondo per cui è causa da parte dell'affittuaria appare anch'essa essere assolutamente illegittima ed CP_1 abusiva, in quanto non sorretta da alcun valido titolo che possa legittimare tale occupazione.
Peraltro, va evidenziato come la convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si sia costituita, palesando, dunque, assoluta mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa
Alla luce di tali ragioni, la domanda attorea va accolta e, accertato il diritto di proprietà (di nuda proprietà) del sig. sull'immobile per cui è causa, Parte_1 la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio in suo favore del medesimo immobile libero da persone e cose.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa, secondo parametri previsti dal DM 55/2014 come da ultimo aggiornati, con esclusione della voce per la fase istruttoria (atteso che la stessa non ha avuto concretamente luogo) e con congrua riduzione di tutte le altre voci in considerazione della natura della controversia, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Accerta la proprietà (nuda proprietà) in capo a con riserva di Parte_1 usufrutto in favore di del fondo del commerciale sito in Porto Parte_2
Azzurro (LI), via G. Marconi, 26 (numero civico effettivo 28), rappresentato al
NCEU del suddetto Comune al f. n° 13, part. n° 36, sub. 601, cat. C1;
• Condanna la al rilascio immediato dell'immobile di cui sopra, CP_1 libero da persone e cose, in favore di Parte_1
7 • Condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore degli attori, liquidate in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
3.100,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 24/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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