Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1319
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene fondata la doglianza, rilevando la carenza di motivazione e il vizio dell'atto impugnato, che risulta pregiudiziale rispetto alle altre eccezioni. L'intimazione non fornisce elementi chiari ed esaurienti per l'individuazione delle pretese e dei criteri di calcolo dei tributi e degli interessi, violando i principi di chiarezza e trasparenza.

  • Rigettato
    Bis in idem

    La Corte rileva che non è stata fornita prova dei presupposti del 'bis in idem', in quanto l'atto impugnato in separata sede risulta essere un preavviso di iscrizione ipotecaria e non un'intimazione di pagamento identica a quella qui impugnata. Non sono state prodotte la decisione del precedente giudizio né l'attestazione del decorso dei termini per il ricorso in Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1319
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1319
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo