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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1319/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI TE, UD
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5391/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132573128000 VARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11471/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: sospensiva dell'atto impugnato e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, con la condanna dell'Agente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, cpc, attesa la evidente temerarietà dell'azione di riscossione ex adverso intrapresa.
Resistente :
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente con ricorso notificato il 3.2.2025 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 097 2024 91325731 28/000, di cui ha allegato copia, notificata il 4 dicembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma per un totale di euro 177.280,80 di cui euro 80.288,64 per tributi di competenza di questa Corte così elencati:
-a. Cartella n. 09720140179685706000, asseritamente notificata il 04/09/2015 recante pretese per tassa automobilistica relative agli anni 2011, 2008 per Euro 96,62;
- b. Cartella n. 09720150083466871000, notificata il 17/04/2015 tassa automobilistica 2012 per euro 49,29;
- c. Cartella n. 09720160004149073000, notificata il 18/05/2016 per la parte riguardante il ruolo emesso dall'Ente Roma Capitale - Dipartimento risorse economiche per recupero ICI imposta 2008 2009, 2010 e
2011 relative a imposta spese notifica nonché sanzioni e interessi per euro 3.881,53;
- d. Cartella n. 09720180127355540000, notificata il 08/01/2019 recante pretese per tassa automobilistica relative agli anni 2016 per Euro 434,42;
-e. Cartella n. 09720190189299785000, asseritamente notificata il 20/09/2019 recante pretese per IR 36 ter relativa all'anno 2015 per Euro 1.210,90;
-f. Cartella n. 09720200046847224000, notificata il 27/02/2020 recante pretese per tassa automobilistica relative agli anni 2017 per Euro 63,69;
-g. Cartella n. 09720200134383268000, notificata il 01/12/2021 recante pretese per IR addizionale 2016 per euro 3.272,23;
-h. Cartella n. 09720210042079034000, notificata il 07/06/2022 recante pretese per imposta di registro locazioni relativa all'anno 2013 per euro 1.263,43;
-l. Cartella n. 09720210042079135000, notificata il 04/07/2022 recante pretese per tassa autom 2018 euro
63,24;
-m. Cartella n. 09720210228203570000, notificata il 18/07/2022 recante pretese tassa autom 2019 euro
62,80;
-n. Cartella n. 09720220007881503000, notificata il 05/10/2022 recante pretese per IMU relativa all'anno
2012 e 2013 per euro 1.934,88;
-o. Cartella n. 09720220165781549000, notificata il 20/10/2022 per pretese relative a interessi e sanzioni
IR e addizionali 2017 per euro 13.261,31;
-p. Cartella n. 09720230188692583000, notificata il 01/09/2023 per pretese relative a tassa automobilistica 2021 per euro 58,04;
-q. Avviso di accertamento n. 250TJQM005084, notificato il 26/05/2016 (riferimento interno n.69717013623283002000) per addizionali IR e per IR sanzioni 2011 per euro 11.639,67.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa:
- vizi di nullità assoluta, e irregolarità, della procedura notificatoria e riscossoria-espropriativa;
- estinzione dei crediti tributari per prescrizione e/o perché le imposte relative sono già pagate.
-violazione del principio di buona fede trasparenza e lealtà richiesti dallo Statuto del contribuente, mediante reiterazione di richieste di pagamento relative a pretese ormai prescritte.
Ha evidenziato che vista la congerie di atti è materialmente impossibile per il contribuente approntare un'efficace difesa anche in conseguenza del censurabile comportamento di AdER che lungi dal voler accertare la complessiva situazione del contribuente e la “verità riscossoria”, ha rimescolato le carte in una combinazione infinita di cartelle apparentemente ineccepibili, ma in realtà inesistenti, mai notificate e/o viziate;
-A.1) Ha fatto riferimento ed allegato:
- copia dell'Ordinanza del 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34, di sospensione della comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria.
- Sentenza della CTP Roma n. 16701/07 depositata il 12.06.08 che annulla l'iscrizione ipotecaria nella quale si legge: “Nel merito delle iscrizioni, si fa osservare che l'importo più rilevante è dato dalle sanzioni per infrazioni al codice della strada per le quali la CTP non ha competenza per materia. Si evidenzia comunque che, pur in presenza di carenza di giurisdizione, non si può omettere di rilevare che per detti importi, non trattandosi di tributi, non è prevista l'iscrizione ipotecaria. In considerazione di quanto appena detto, il valore residuo dovuto per i tributi risulta essere di importo inferiore ad € 8.000, importo minimo richiesto dalla legge per poter procedere all'iscrizione ipotecaria. Di conseguenza si deve ritenere illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata”;
- Sentenza della CTR Lazio avverso la sentenza CTP Roma n 1670/45/15 deposita il 15.3.2018: “Volendo prescindere di vizi di procedura e dell'iscrizione, il contribuente ha comunque dimostrato che l'atto oggetto del presente giudizio ((….) si riferisce anche a pretese oggetto di altri giudizi conclusisi favorevolmente per l'appellato. In un caso peraltro (CTP Roma n. 21908/22/17) il giudice ha annullato l'avviso perché riferito ad una pretesa tributaria già oggetto di compensazione bonaria con l'agente della riscossione. Pertanto l'avviso di iscrizione ipotecaria è illegittimo perché si riferisce a pretese già oggetto di altri giudizi conclusisi con sentenza passata in giudicato, per le quali si è anche compiuta la prescrizione (in particolare per l'accertamento relativo all'IR per l'anno 2007). Ad ogni buon conto, indipendentemente dalle ipotesi di prescrizione, la mancata chiarezza da parte dell'agente della riscossione in ordine alle cartelle che sarebbero ancora non estinte per le quali potrebbe essere proseguita la procedura esecutiva rende illegittimo l'avviso di iscrizione ipotecaria perché non sussiste la certezza in ordine ai crediti erariali per i quali si chiede l'iscrizione medesima. L'appello va rigettato” .
- Sentenza Trib civile di Roma sez lavoro n. 7939/2018 pubbl. il 18/12/2018 e relativa correzione di errore materiale.
A supporto del ricorso risultano depositate in atti: Doc. 2: copia provvedimento di sospensione del 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34, riguardante la Comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria su pretese tributarie in parte analoghe;
copia distinte versamento imposte 2011, Unico 2012 e
Unico /Integrativo 2011; Doc. 3: formato da 3 documenti: i) Ricevute F24; ii) Dichiarazione Unico 2012 redditi
2011 e iii) Dichiarazione + Integrativa Unico 2011; Doc. 4: copia sollecito cancellazione ipoteca del 11 gennaio
2012; Doc. 5: copia sollecito di cancellazione d'iscrizione ipotecaria del 2012/2013; Doc. 6: copia sentenza
Tribunale Roma Lavoro del 2018; Doc. 7: Sentenza CTP di Roma 2016; Doc.8: Sentenza CTR di Roma
2018; Doc. 9: Sentenza CTP Roma 2008.
Tanto premesso ha chiesto la sospensiva dell'atto impugnato e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, con la condanna dell'Agente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, cpc, attesa la evidente temerarietà dell'azione di riscossione ex adverso intrapresa.
-B) Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione che ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
-Ha eccepito che il medesimo ricorrente ha già impugnato davanti l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di
I grado la CPI n. 09776202400002280000 notificata il 22/05/2024 medesime cartelle e (all. 25) - AVVISO
DI INTIMAZIONE n. 09776202400002280000 BOLLO 2015 e che il relativo giudizio portante R.G.R.
12927/2024 ed assegnato alla sezione 34 si è concluso con il dispositivo di rigetto integrale (all. 26), conseguentemente, allo stato, il presente giudizio è una mera duplicazione di quello già conclusosi ponendo in essere un inammissibile bis in idem.
Tanto premesso ha chiesto di respingere il ricorso con vittoria di spese.
C) Con successiva memoria depositata il 30.10.2025 il difensore della parte ha contestato:
1) la documentazione prodotta dalla resistente per la non riferibilità agli stessi delle cartoline e degli avvisi e, soprattutto, la totale assenza delle relate di notifica e delle ricevute di spedizione a mezzo del Servizio
Postale (in tal senso, v. per tutte le recenti Cass. SS.UU., sent. n. 10012/21 del 15.4.2021, Cass. V^, ord.
n. 26660/23 del 15.9.2023 e Cass. Tribut., sent. n. 19977/25 del 17.7.2025);
2) la mancata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'AdER nonostante le istanze del 2012 e del 2013 allegate in atti sub docc. 4 e 5 e nonostante le intervenute pronunce giudiziali per la quasi totalità delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede;
3) l'anomala e illegittima formazione dell'intimazione e in spregio ai principi di chiarezza, trasparenza e buona fede poiché a fronte di pagamenti effettuati e crediti prescritti, nessun'altra valida spiegazione viene fornita;
4) la reiterazione di pretese già dichiarate nulle e/o inesistenti e/o prescritte anche in sede tributaria e in sede civile (v. in atti sentenze CTP di Roma (doc. 7), CTR di Roma (doc. 8) e CTP Roma 2008 (doc.9) contrariamente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della S.C. Cass. Tribut., sent. n. 6436/25.
5) l'inesigibilità di tutte le cartelle sotto la soglia degli € 1.000,00 che avrebbero dovuto essere annullate in autotutela dall'AdER per l'inesistenza in nuce della pretesa.
6) Da ultimo, va sottolineato che, in ogni caso, riguardo agli altri asseriti (ma in realtà inesistenti o nulli) crediti tributari azionati dall'ADER (nella specie, per IR, Tasse Automobilistiche e IMU) antecedenti alla data di comunicazione d'iscrizione ipotecaria (cioè antecedenti al 5 dicembre 2024), è intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione riscossoria per trascorso del tempo utile alla loro riscossione.
All'udienza del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene che il ricorso sia fondato ed osserva quanto segue.
L'Intimazione di pagamento n. 097 2024 91325731 28/000 notificata il 4 dicembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma riguarda tributi di competenza di questa Corte per euro 80.288,64 rispetto al totale di euro 177.280,80.
-1) Preliminarmente la parte contesta la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento e in particolare si duole ed eccepisce la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato rilevando la confusione/assenza degli elementi identificativi della pretesa poiché la congerie di atti contenuti nell'intimazione impugnata non tengono conto delle sentenze emesse e che ciò rende materialmente impossibile per il contribuente approntare un'efficace difesa, anche in conseguenza del comportamento di
AdER che lungi dal voler accertare la complessiva situazione del contribuente e la “verità riscossoria” ha rimescolato le carte in una combinazione infinita di cartelle apparentemente ineccepibili, ma in realtà inesistenti, mai notificate e/o viziate.
La predetta censura , rilevando la carenza di motivazione e il vizio dell'atto impugnato, risulta pregiudiziale rispetto alle altre eccezioni riferite agli atti presupposti, che pertanto restano assorbite
La doglianza appare fondata e viene esaminata prioritariamente.
Il contribuente ha provato che in relazione ai crediti contenuti nella intimazione di pagamento impugnata sono state emesse le seguenti sentenze che il contribuente ha allegato agli atti.
a) Sentenza Trib civile di Roma sez lavoro n. 7939/2018 pubbl. il 18/12/2018: che “ dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'iscrizione di ipoteca e dichiara interamente prescritto il diritto di credito di cui alla cartella 0972009022105850, revoca le restanti cartelle perché relative a diritti di credito parzialmente prescritti”;
-b) successiva correzione errore materiale:” TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Il UD Dott. Francesca
NA PU, Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 (con l'Avv. Ricorrente_1) Nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (con l'Avv. Nominativo_1) Vista l'istanza di sollecito depositata in data 20.7.2023 avente ad oggetto la correzione di errore materiale della Sentenza n.
7939/2018 pubbl. il 18/12/2018, resa dal giudice Dott.ssa Falato;
rilevato che a seguito del collocamento in pensione della dott.ssa Falato, il presente procedimento è stato assegnato alla sottoscritta (dr. Nominativo_2) in data 21/7/2023; ha pronunciato fuori udienza il seguente DECRETO DISPONE la correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, nel senso che: al
P.Q.M.
dopo la locuzione: “dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'iscrizione di ipoteca” sia aggiunta la seguente locuzione: “e per l'effetto dispone la cancellazione della iscrizione ipotecaria n. 09720152090000035005” DISPONE
l'annotazione del presente decreto sull'originale del provvedimento. Si comunichi alle parti. Deciso in Roma,
23/07/2023-Dr Nominativo_2”;
-c) La parte ha altresì prodotto la sentenza della CTR Lazio n. 1684/18 depositata il 12.2.2018 che ha respinto l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sentenza CTP Roma n 1670/45/15 depositata il
15.3.2018 in cui si legge: “L'appello è infondato. Volendo prescindere di vizi di procedura e dell'iscrizione, il contribuente ha comunque dimostrato che l'atto oggetto del presente giudizio si riferisce anche a pretese oggetto di altri giudizi conclusi favorevolmente per l'appellato. In un caso peraltro (CTP di Roma n. 21908/17) il giudice ha annullato l'avviso perché riferito ad una pretesa tributaria già oggetto di compensazione bonaria con l'agente della riscossione. Pertanto l'avviso di iscrizione ipotecaria è illegittimo perché si riferisce a pretese, già oggetto di altri giudizi conclusisi con sentenza passata in giudicato, per le quali si è anche compiuta la prescrizione (in particolare, per l'accertamento relativo all'irpef per l'anno 2007). Ad ogni buon conto, indipendentemente dalle ipotesi di prescrizione, la mancata chiarezza da parte dell'agente della riscossione in ordine alle cartelle che sarebbero ancora non estinte per le quali potrebbe essere proseguita la procedura esecutiva rende illegittimo l'avviso di iscrizione ipotecaria perché non sussiste la certezza in ordine ai crediti erariali per i quali si chiede l'iscrizione medesima. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza”.
-d) La CTP di Roma con sentenza del 12.6.2008 ha annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria per crediti per violazioni del Codice della strada, Iciap per gli anni 1993-1997 ed IVA anno 1997 in cui si legge: “L'importo più rilevante è dato dalle sanzioni per infrazioni al codice della strada per le quali la Commissione tributaria non ha la competenza per materia. Si evidenzia comunque che, pur in presenza di carenza di giurisdizione, non si può omettere di rilevare che per detti importi, non trattandosi di tributi, non è prevista l'iscrizione ipotecaria. In considerazione di quanto appena detto, il valore residuo dovuto per i tributi risulta essere di importo inferiore a Euro 8.000 importo minimo richiesto dalla legge per poter procedere all'iscrizione di ipoteca”.
e) a questi si aggiunge il provvedimento del 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34, di sospensione della comunicazione dell'ulteriore avviso di iscrizione ipotecaria.
-2) Con riferimento all'impugnazione dell'avviso di intimazione oggetto di questo giudizio va osservato che le informazioni sulle pretese creditorie di cui all'atto di intimazione non si coordinano con il diritto di difesa,
e con il principio di assicurare al contribuente il consapevole esercizio della possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
La norma di riferimento per ogni provvedimento amministrativo – l'articolo 3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 L. 212/2000 –,.
La Legge 241/1990 all'Art. 3 (Motivazione del provvedimento) prevede: “ 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.”
La Legge 212/2000 all'art. 7 sulla “Chiarezza e motivazione degli atti” prevede: “1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati , a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama , salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.”
Tali norme hanno valore formale e sottolineano la necessità che nell'atto tributario e nell'avviso di intimazione impugnato vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur.
Tutti tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Occorre che la pretesa richiesta sia giustificata attraverso l'individuazione dei “presupposti di fatto” e delle
“ragioni giuridiche” poste a base della stessa e occorre in questo caso la necessaria sufficienza dell'intimazione e che rechi l'indicazione dei criteri di individuazione e quantificazione del debito d'imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura delle pretese reclamate.
La motivazione necessita nella fattispecie da parte del soggetto emittente l'intimazione di pagamento che non si limiti esclusivamente alla elencazione numerica delle pretese ma occorre il riferimento diretto all'atto fiscale, alla quantificazione degli interessi e alla sentenza che lo ha reso definitivo trovando, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico che ha formato oggetto di separato contenzioso.
Il corretto orientamento circa la necessità che la pretesa tributaria e tutti gli atti di recupero dei crediti sia adeguatamente motivata, in ordine alle somme del debito tributario e degli interessi maturati, richiede che il contribuente possa essere in grado di verificare "agevolmente" la correttezza dei calcoli della sorte, degli interessi e degli accessori oggetto del recupero.
In questo senso, infatti, depone il principio che viene in rilievo non tanto la spettanza del creddito, ma proprio il modo con cui è stato determinato e calcolato il totale riportato nell'intimazione alla luce delle vicende dello specifico rapporto tributario .
Ne deriva che nei contenziosi aventi ad oggetto la verifica della legittimità fiscale di iscrizioni a ruolo contenute in cartelle esattoriali, ovvero l'impugnazione di provvedimenti dell'Agente della Riscossione che da esse traggono origine, quali, l'avviso di intimazione , la allegazione delle cartelle di pagamento e delle relative vicende è sempre necessaria al fine di consentire al contribuente di verificare la riferibilità del debito e la correttezza della misura indicata nel calcolo dei tributi e degli interessi relativi alla pretesa impositiva.
Specialmente con riguardo ad iscrizioni a ruolo di tributi risalenti nel tempo è da ritenere ancor più pressante l'esigenza che sia indicato in modo dettagliato il calcolo dei crediti maturati alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, a pena di nullità .
È evidente, infatti, che per compiere la predetta disamina delle voci delle pretese con decorrenza dall'anno d'imposta accertato sino alla data della riscossione (cioè un arco temporale che copre più annualità d'imposta e, quindi, potenzialmente di lunghissima durata, talvolta dell'ordine di decenni) è indispensabile non solo che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione fornisca copia della cartella ma anche che sia specificato in modo chiaro il calcolo del dovuto nel lunghissimo periodo considerato in cui il credito fiscale si dilata. Devono pertanto ritenersi invalidi gli atti che riportino soltanto la cifra globale delle voci intimate, senza adeguata indicazione di come si è arrivati a tale calcolo, non specificando gli elementi presi a base di calcolo delle varie annualità.
Nella fattispecie il Collegio ritiene che il richiamo a cartelle che risalgono a pretese che partono dall'anno di imposta 2008 e che si collegano a molteplici contenziosi riguardanti in parte le stesse cartelle oggetto di precedenti giudizi o giudizi in corso, in assenza di allegazione degli elementi indispensabili a documentarne l'efficacia, non appare esauriente e coerente con i suddetti principi di chiarezza e di trasparenza e a consentire al contribuente di verificare compiutamente i conteggi relativi alle specifiche pretese tributarie.
Insomma, l'intimazione di pagamento nella fattispecie appare priva di chiari ed esaurienti elementi di individuazione delle pretese azionate e dei criteri di calcolo dei tributi e degli interessi ed è da ritenere viziata perché non chiara e non motivata rispetto allo svolgersi dei rapporti obbligatori tra le parti e quindi illegittima .
-3) Quanto all'ipotizzato "bis in idem" dell'AdER si rileva che nella fattispecie non è stata data prova che ne ricorrano i presupposti, in quanto a fronte della sospensione dell'efficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato (Ordinanza di sospensione 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34) in separata sede e prodotta dalla parte ricorrente, non è stato invece possibile verificare l'oggetto effettivo del richiamato giudizio e se l'atto ivi impugnato sia effettivamente un identico/simile avviso di intimazione di cui al dispositivo depositato dall'Ufficio, a quali cartelle e atti si riferisca e se vi sia stata o meno una successiva impugnazione.
Non sono stati infatti prodotti in questo procedimento né la decisione e nè l'attestazione del decorso dei termini utili per il ricorso in Cassazione.
In ogni caso dalla consultazione della banca dati l'atto sospeso e separatamente impugnato non sembra essere un'intimazione di pagamento bensì un preavviso di iscrizione ipotecaria che non pare poter assumere concreto effetto sull'intimazione di pagamento qui impugnata.
-) In definitiva e conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso del contribuente appare meritevole di accoglimento.
-) In ordine alle spese di giudizio ritiene il collegio che per gravi motivi vadano integralmente compensate, tenuto conto che i crediti da recuperare relativi ai rapporti giuridici con il contribuente partono dall'anno di imposta 2008 fino all'anno di imposta 2023 mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata in detti rapporti a titolo universale solo a decorrere dal 1 luglio 2017, succedendo alle società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Servizi di riscossione Spa, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 e in ragione della predetta norma sono state sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI TE, UD
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5391/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249132573128000 VARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11471/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: sospensiva dell'atto impugnato e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, con la condanna dell'Agente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, cpc, attesa la evidente temerarietà dell'azione di riscossione ex adverso intrapresa.
Resistente :
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente con ricorso notificato il 3.2.2025 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'Intimazione di pagamento n. 097 2024 91325731 28/000, di cui ha allegato copia, notificata il 4 dicembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma per un totale di euro 177.280,80 di cui euro 80.288,64 per tributi di competenza di questa Corte così elencati:
-a. Cartella n. 09720140179685706000, asseritamente notificata il 04/09/2015 recante pretese per tassa automobilistica relative agli anni 2011, 2008 per Euro 96,62;
- b. Cartella n. 09720150083466871000, notificata il 17/04/2015 tassa automobilistica 2012 per euro 49,29;
- c. Cartella n. 09720160004149073000, notificata il 18/05/2016 per la parte riguardante il ruolo emesso dall'Ente Roma Capitale - Dipartimento risorse economiche per recupero ICI imposta 2008 2009, 2010 e
2011 relative a imposta spese notifica nonché sanzioni e interessi per euro 3.881,53;
- d. Cartella n. 09720180127355540000, notificata il 08/01/2019 recante pretese per tassa automobilistica relative agli anni 2016 per Euro 434,42;
-e. Cartella n. 09720190189299785000, asseritamente notificata il 20/09/2019 recante pretese per IR 36 ter relativa all'anno 2015 per Euro 1.210,90;
-f. Cartella n. 09720200046847224000, notificata il 27/02/2020 recante pretese per tassa automobilistica relative agli anni 2017 per Euro 63,69;
-g. Cartella n. 09720200134383268000, notificata il 01/12/2021 recante pretese per IR addizionale 2016 per euro 3.272,23;
-h. Cartella n. 09720210042079034000, notificata il 07/06/2022 recante pretese per imposta di registro locazioni relativa all'anno 2013 per euro 1.263,43;
-l. Cartella n. 09720210042079135000, notificata il 04/07/2022 recante pretese per tassa autom 2018 euro
63,24;
-m. Cartella n. 09720210228203570000, notificata il 18/07/2022 recante pretese tassa autom 2019 euro
62,80;
-n. Cartella n. 09720220007881503000, notificata il 05/10/2022 recante pretese per IMU relativa all'anno
2012 e 2013 per euro 1.934,88;
-o. Cartella n. 09720220165781549000, notificata il 20/10/2022 per pretese relative a interessi e sanzioni
IR e addizionali 2017 per euro 13.261,31;
-p. Cartella n. 09720230188692583000, notificata il 01/09/2023 per pretese relative a tassa automobilistica 2021 per euro 58,04;
-q. Avviso di accertamento n. 250TJQM005084, notificato il 26/05/2016 (riferimento interno n.69717013623283002000) per addizionali IR e per IR sanzioni 2011 per euro 11.639,67.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa:
- vizi di nullità assoluta, e irregolarità, della procedura notificatoria e riscossoria-espropriativa;
- estinzione dei crediti tributari per prescrizione e/o perché le imposte relative sono già pagate.
-violazione del principio di buona fede trasparenza e lealtà richiesti dallo Statuto del contribuente, mediante reiterazione di richieste di pagamento relative a pretese ormai prescritte.
Ha evidenziato che vista la congerie di atti è materialmente impossibile per il contribuente approntare un'efficace difesa anche in conseguenza del censurabile comportamento di AdER che lungi dal voler accertare la complessiva situazione del contribuente e la “verità riscossoria”, ha rimescolato le carte in una combinazione infinita di cartelle apparentemente ineccepibili, ma in realtà inesistenti, mai notificate e/o viziate;
-A.1) Ha fatto riferimento ed allegato:
- copia dell'Ordinanza del 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34, di sospensione della comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria.
- Sentenza della CTP Roma n. 16701/07 depositata il 12.06.08 che annulla l'iscrizione ipotecaria nella quale si legge: “Nel merito delle iscrizioni, si fa osservare che l'importo più rilevante è dato dalle sanzioni per infrazioni al codice della strada per le quali la CTP non ha competenza per materia. Si evidenzia comunque che, pur in presenza di carenza di giurisdizione, non si può omettere di rilevare che per detti importi, non trattandosi di tributi, non è prevista l'iscrizione ipotecaria. In considerazione di quanto appena detto, il valore residuo dovuto per i tributi risulta essere di importo inferiore ad € 8.000, importo minimo richiesto dalla legge per poter procedere all'iscrizione ipotecaria. Di conseguenza si deve ritenere illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata”;
- Sentenza della CTR Lazio avverso la sentenza CTP Roma n 1670/45/15 deposita il 15.3.2018: “Volendo prescindere di vizi di procedura e dell'iscrizione, il contribuente ha comunque dimostrato che l'atto oggetto del presente giudizio ((….) si riferisce anche a pretese oggetto di altri giudizi conclusisi favorevolmente per l'appellato. In un caso peraltro (CTP Roma n. 21908/22/17) il giudice ha annullato l'avviso perché riferito ad una pretesa tributaria già oggetto di compensazione bonaria con l'agente della riscossione. Pertanto l'avviso di iscrizione ipotecaria è illegittimo perché si riferisce a pretese già oggetto di altri giudizi conclusisi con sentenza passata in giudicato, per le quali si è anche compiuta la prescrizione (in particolare per l'accertamento relativo all'IR per l'anno 2007). Ad ogni buon conto, indipendentemente dalle ipotesi di prescrizione, la mancata chiarezza da parte dell'agente della riscossione in ordine alle cartelle che sarebbero ancora non estinte per le quali potrebbe essere proseguita la procedura esecutiva rende illegittimo l'avviso di iscrizione ipotecaria perché non sussiste la certezza in ordine ai crediti erariali per i quali si chiede l'iscrizione medesima. L'appello va rigettato” .
- Sentenza Trib civile di Roma sez lavoro n. 7939/2018 pubbl. il 18/12/2018 e relativa correzione di errore materiale.
A supporto del ricorso risultano depositate in atti: Doc. 2: copia provvedimento di sospensione del 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34, riguardante la Comunicazione di preventiva di iscrizione ipotecaria su pretese tributarie in parte analoghe;
copia distinte versamento imposte 2011, Unico 2012 e
Unico /Integrativo 2011; Doc. 3: formato da 3 documenti: i) Ricevute F24; ii) Dichiarazione Unico 2012 redditi
2011 e iii) Dichiarazione + Integrativa Unico 2011; Doc. 4: copia sollecito cancellazione ipoteca del 11 gennaio
2012; Doc. 5: copia sollecito di cancellazione d'iscrizione ipotecaria del 2012/2013; Doc. 6: copia sentenza
Tribunale Roma Lavoro del 2018; Doc. 7: Sentenza CTP di Roma 2016; Doc.8: Sentenza CTR di Roma
2018; Doc. 9: Sentenza CTP Roma 2008.
Tanto premesso ha chiesto la sospensiva dell'atto impugnato e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, con la condanna dell'Agente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, cpc, attesa la evidente temerarietà dell'azione di riscossione ex adverso intrapresa.
-B) Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione che ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
-Ha eccepito che il medesimo ricorrente ha già impugnato davanti l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di
I grado la CPI n. 09776202400002280000 notificata il 22/05/2024 medesime cartelle e (all. 25) - AVVISO
DI INTIMAZIONE n. 09776202400002280000 BOLLO 2015 e che il relativo giudizio portante R.G.R.
12927/2024 ed assegnato alla sezione 34 si è concluso con il dispositivo di rigetto integrale (all. 26), conseguentemente, allo stato, il presente giudizio è una mera duplicazione di quello già conclusosi ponendo in essere un inammissibile bis in idem.
Tanto premesso ha chiesto di respingere il ricorso con vittoria di spese.
C) Con successiva memoria depositata il 30.10.2025 il difensore della parte ha contestato:
1) la documentazione prodotta dalla resistente per la non riferibilità agli stessi delle cartoline e degli avvisi e, soprattutto, la totale assenza delle relate di notifica e delle ricevute di spedizione a mezzo del Servizio
Postale (in tal senso, v. per tutte le recenti Cass. SS.UU., sent. n. 10012/21 del 15.4.2021, Cass. V^, ord.
n. 26660/23 del 15.9.2023 e Cass. Tribut., sent. n. 19977/25 del 17.7.2025);
2) la mancata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'AdER nonostante le istanze del 2012 e del 2013 allegate in atti sub docc. 4 e 5 e nonostante le intervenute pronunce giudiziali per la quasi totalità delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede;
3) l'anomala e illegittima formazione dell'intimazione e in spregio ai principi di chiarezza, trasparenza e buona fede poiché a fronte di pagamenti effettuati e crediti prescritti, nessun'altra valida spiegazione viene fornita;
4) la reiterazione di pretese già dichiarate nulle e/o inesistenti e/o prescritte anche in sede tributaria e in sede civile (v. in atti sentenze CTP di Roma (doc. 7), CTR di Roma (doc. 8) e CTP Roma 2008 (doc.9) contrariamente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della S.C. Cass. Tribut., sent. n. 6436/25.
5) l'inesigibilità di tutte le cartelle sotto la soglia degli € 1.000,00 che avrebbero dovuto essere annullate in autotutela dall'AdER per l'inesistenza in nuce della pretesa.
6) Da ultimo, va sottolineato che, in ogni caso, riguardo agli altri asseriti (ma in realtà inesistenti o nulli) crediti tributari azionati dall'ADER (nella specie, per IR, Tasse Automobilistiche e IMU) antecedenti alla data di comunicazione d'iscrizione ipotecaria (cioè antecedenti al 5 dicembre 2024), è intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione riscossoria per trascorso del tempo utile alla loro riscossione.
All'udienza del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene che il ricorso sia fondato ed osserva quanto segue.
L'Intimazione di pagamento n. 097 2024 91325731 28/000 notificata il 4 dicembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma riguarda tributi di competenza di questa Corte per euro 80.288,64 rispetto al totale di euro 177.280,80.
-1) Preliminarmente la parte contesta la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento e in particolare si duole ed eccepisce la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato rilevando la confusione/assenza degli elementi identificativi della pretesa poiché la congerie di atti contenuti nell'intimazione impugnata non tengono conto delle sentenze emesse e che ciò rende materialmente impossibile per il contribuente approntare un'efficace difesa, anche in conseguenza del comportamento di
AdER che lungi dal voler accertare la complessiva situazione del contribuente e la “verità riscossoria” ha rimescolato le carte in una combinazione infinita di cartelle apparentemente ineccepibili, ma in realtà inesistenti, mai notificate e/o viziate.
La predetta censura , rilevando la carenza di motivazione e il vizio dell'atto impugnato, risulta pregiudiziale rispetto alle altre eccezioni riferite agli atti presupposti, che pertanto restano assorbite
La doglianza appare fondata e viene esaminata prioritariamente.
Il contribuente ha provato che in relazione ai crediti contenuti nella intimazione di pagamento impugnata sono state emesse le seguenti sentenze che il contribuente ha allegato agli atti.
a) Sentenza Trib civile di Roma sez lavoro n. 7939/2018 pubbl. il 18/12/2018: che “ dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'iscrizione di ipoteca e dichiara interamente prescritto il diritto di credito di cui alla cartella 0972009022105850, revoca le restanti cartelle perché relative a diritti di credito parzialmente prescritti”;
-b) successiva correzione errore materiale:” TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Il UD Dott. Francesca
NA PU, Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 (con l'Avv. Ricorrente_1) Nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (con l'Avv. Nominativo_1) Vista l'istanza di sollecito depositata in data 20.7.2023 avente ad oggetto la correzione di errore materiale della Sentenza n.
7939/2018 pubbl. il 18/12/2018, resa dal giudice Dott.ssa Falato;
rilevato che a seguito del collocamento in pensione della dott.ssa Falato, il presente procedimento è stato assegnato alla sottoscritta (dr. Nominativo_2) in data 21/7/2023; ha pronunciato fuori udienza il seguente DECRETO DISPONE la correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, nel senso che: al
P.Q.M.
dopo la locuzione: “dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'iscrizione di ipoteca” sia aggiunta la seguente locuzione: “e per l'effetto dispone la cancellazione della iscrizione ipotecaria n. 09720152090000035005” DISPONE
l'annotazione del presente decreto sull'originale del provvedimento. Si comunichi alle parti. Deciso in Roma,
23/07/2023-Dr Nominativo_2”;
-c) La parte ha altresì prodotto la sentenza della CTR Lazio n. 1684/18 depositata il 12.2.2018 che ha respinto l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sentenza CTP Roma n 1670/45/15 depositata il
15.3.2018 in cui si legge: “L'appello è infondato. Volendo prescindere di vizi di procedura e dell'iscrizione, il contribuente ha comunque dimostrato che l'atto oggetto del presente giudizio si riferisce anche a pretese oggetto di altri giudizi conclusi favorevolmente per l'appellato. In un caso peraltro (CTP di Roma n. 21908/17) il giudice ha annullato l'avviso perché riferito ad una pretesa tributaria già oggetto di compensazione bonaria con l'agente della riscossione. Pertanto l'avviso di iscrizione ipotecaria è illegittimo perché si riferisce a pretese, già oggetto di altri giudizi conclusisi con sentenza passata in giudicato, per le quali si è anche compiuta la prescrizione (in particolare, per l'accertamento relativo all'irpef per l'anno 2007). Ad ogni buon conto, indipendentemente dalle ipotesi di prescrizione, la mancata chiarezza da parte dell'agente della riscossione in ordine alle cartelle che sarebbero ancora non estinte per le quali potrebbe essere proseguita la procedura esecutiva rende illegittimo l'avviso di iscrizione ipotecaria perché non sussiste la certezza in ordine ai crediti erariali per i quali si chiede l'iscrizione medesima. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza”.
-d) La CTP di Roma con sentenza del 12.6.2008 ha annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria per crediti per violazioni del Codice della strada, Iciap per gli anni 1993-1997 ed IVA anno 1997 in cui si legge: “L'importo più rilevante è dato dalle sanzioni per infrazioni al codice della strada per le quali la Commissione tributaria non ha la competenza per materia. Si evidenzia comunque che, pur in presenza di carenza di giurisdizione, non si può omettere di rilevare che per detti importi, non trattandosi di tributi, non è prevista l'iscrizione ipotecaria. In considerazione di quanto appena detto, il valore residuo dovuto per i tributi risulta essere di importo inferiore a Euro 8.000 importo minimo richiesto dalla legge per poter procedere all'iscrizione di ipoteca”.
e) a questi si aggiunge il provvedimento del 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34, di sospensione della comunicazione dell'ulteriore avviso di iscrizione ipotecaria.
-2) Con riferimento all'impugnazione dell'avviso di intimazione oggetto di questo giudizio va osservato che le informazioni sulle pretese creditorie di cui all'atto di intimazione non si coordinano con il diritto di difesa,
e con il principio di assicurare al contribuente il consapevole esercizio della possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
La norma di riferimento per ogni provvedimento amministrativo – l'articolo 3 L. 241/1990, e, nello specifico per la materia tributaria, l'articolo 7 L. 212/2000 –,.
La Legge 241/1990 all'Art. 3 (Motivazione del provvedimento) prevede: “ 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.”
La Legge 212/2000 all'art. 7 sulla “Chiarezza e motivazione degli atti” prevede: “1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati , a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama , salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. comma abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.”
Tali norme hanno valore formale e sottolineano la necessità che nell'atto tributario e nell'avviso di intimazione impugnato vi sia l'indicazione dei “presupposti di fatto” e delle “ragioni giuridiche” che lo giustificano, unitamente all'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum” debeatur.
Tutti tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Occorre che la pretesa richiesta sia giustificata attraverso l'individuazione dei “presupposti di fatto” e delle
“ragioni giuridiche” poste a base della stessa e occorre in questo caso la necessaria sufficienza dell'intimazione e che rechi l'indicazione dei criteri di individuazione e quantificazione del debito d'imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura delle pretese reclamate.
La motivazione necessita nella fattispecie da parte del soggetto emittente l'intimazione di pagamento che non si limiti esclusivamente alla elencazione numerica delle pretese ma occorre il riferimento diretto all'atto fiscale, alla quantificazione degli interessi e alla sentenza che lo ha reso definitivo trovando, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico che ha formato oggetto di separato contenzioso.
Il corretto orientamento circa la necessità che la pretesa tributaria e tutti gli atti di recupero dei crediti sia adeguatamente motivata, in ordine alle somme del debito tributario e degli interessi maturati, richiede che il contribuente possa essere in grado di verificare "agevolmente" la correttezza dei calcoli della sorte, degli interessi e degli accessori oggetto del recupero.
In questo senso, infatti, depone il principio che viene in rilievo non tanto la spettanza del creddito, ma proprio il modo con cui è stato determinato e calcolato il totale riportato nell'intimazione alla luce delle vicende dello specifico rapporto tributario .
Ne deriva che nei contenziosi aventi ad oggetto la verifica della legittimità fiscale di iscrizioni a ruolo contenute in cartelle esattoriali, ovvero l'impugnazione di provvedimenti dell'Agente della Riscossione che da esse traggono origine, quali, l'avviso di intimazione , la allegazione delle cartelle di pagamento e delle relative vicende è sempre necessaria al fine di consentire al contribuente di verificare la riferibilità del debito e la correttezza della misura indicata nel calcolo dei tributi e degli interessi relativi alla pretesa impositiva.
Specialmente con riguardo ad iscrizioni a ruolo di tributi risalenti nel tempo è da ritenere ancor più pressante l'esigenza che sia indicato in modo dettagliato il calcolo dei crediti maturati alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, a pena di nullità .
È evidente, infatti, che per compiere la predetta disamina delle voci delle pretese con decorrenza dall'anno d'imposta accertato sino alla data della riscossione (cioè un arco temporale che copre più annualità d'imposta e, quindi, potenzialmente di lunghissima durata, talvolta dell'ordine di decenni) è indispensabile non solo che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione fornisca copia della cartella ma anche che sia specificato in modo chiaro il calcolo del dovuto nel lunghissimo periodo considerato in cui il credito fiscale si dilata. Devono pertanto ritenersi invalidi gli atti che riportino soltanto la cifra globale delle voci intimate, senza adeguata indicazione di come si è arrivati a tale calcolo, non specificando gli elementi presi a base di calcolo delle varie annualità.
Nella fattispecie il Collegio ritiene che il richiamo a cartelle che risalgono a pretese che partono dall'anno di imposta 2008 e che si collegano a molteplici contenziosi riguardanti in parte le stesse cartelle oggetto di precedenti giudizi o giudizi in corso, in assenza di allegazione degli elementi indispensabili a documentarne l'efficacia, non appare esauriente e coerente con i suddetti principi di chiarezza e di trasparenza e a consentire al contribuente di verificare compiutamente i conteggi relativi alle specifiche pretese tributarie.
Insomma, l'intimazione di pagamento nella fattispecie appare priva di chiari ed esaurienti elementi di individuazione delle pretese azionate e dei criteri di calcolo dei tributi e degli interessi ed è da ritenere viziata perché non chiara e non motivata rispetto allo svolgersi dei rapporti obbligatori tra le parti e quindi illegittima .
-3) Quanto all'ipotizzato "bis in idem" dell'AdER si rileva che nella fattispecie non è stata data prova che ne ricorrano i presupposti, in quanto a fronte della sospensione dell'efficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato (Ordinanza di sospensione 29 novembre 2024, della CGT di Roma, sez, 34) in separata sede e prodotta dalla parte ricorrente, non è stato invece possibile verificare l'oggetto effettivo del richiamato giudizio e se l'atto ivi impugnato sia effettivamente un identico/simile avviso di intimazione di cui al dispositivo depositato dall'Ufficio, a quali cartelle e atti si riferisca e se vi sia stata o meno una successiva impugnazione.
Non sono stati infatti prodotti in questo procedimento né la decisione e nè l'attestazione del decorso dei termini utili per il ricorso in Cassazione.
In ogni caso dalla consultazione della banca dati l'atto sospeso e separatamente impugnato non sembra essere un'intimazione di pagamento bensì un preavviso di iscrizione ipotecaria che non pare poter assumere concreto effetto sull'intimazione di pagamento qui impugnata.
-) In definitiva e conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
Pertanto alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso del contribuente appare meritevole di accoglimento.
-) In ordine alle spese di giudizio ritiene il collegio che per gravi motivi vadano integralmente compensate, tenuto conto che i crediti da recuperare relativi ai rapporti giuridici con il contribuente partono dall'anno di imposta 2008 fino all'anno di imposta 2023 mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata in detti rapporti a titolo universale solo a decorrere dal 1 luglio 2017, succedendo alle società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Servizi di riscossione Spa, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 e in ragione della predetta norma sono state sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)