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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 22 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Adrano, via Fosse Ardeatine n. 33, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via V. Emanuele n. 501, presso lo studio dall'avv. Massimo Di Bella, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi
Tomaselli, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
29.10.2024, il ricorrente premetteva che in data 05.09.2023 aveva presentato alla competente CP_ Commissione Medica domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata nella gestione lavoratori dipendenti e nel CP_ fondo FPLD (n. domanda 2038974400068 – Prot. n. .2100.29/10/2023.0691940); che con CP_ provvedimento del 25.10.2023 l lo informava del rigetto della domanda, in quanto “non è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; che in data 13.11.2023 presentava ricorso amministrativo al CP_ Comitato Provinciale avverso tale provvedimento;
in data 22.11.2023 veniva sottoposto a visita CP_ medico-legale, tuttavia, l , con missiva del 30.11.2023, respingeva il ricorso amministrativo;
che, successivamente, veniva sottoposto a visita presso la commissione medica per l'accertamento dello stato di Handicap, venendo riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88), con percentuale del 76% e decorrenza dal
05.09.2023”.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 05.05.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
All'odierna udienza del 22.10.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che Persona_2 qui deve intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo
Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere che le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare una riduzione in misura superiore all'80%, con decorrenza dal mese di Gennaio 2025.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento nei termini di cui alle conclusioni del consulente tecnico.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento della pensione da epoca di molto successiva alla presentazione della domanda
(2023) possono trovare integrale compensazione. CP_ Le spese di CTU vanno poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.10.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di vecchiaia con decorrenza dal Gennaio 2025.
2. Compensa le spese di lite. CP_
3. Pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate come separato decreto di pari data, (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 22.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 22 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Adrano, via Fosse Ardeatine n. 33, ed elettivamente domiciliato in Biancavilla, via V. Emanuele n. 501, presso lo studio dall'avv. Massimo Di Bella, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi
Tomaselli, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
29.10.2024, il ricorrente premetteva che in data 05.09.2023 aveva presentato alla competente CP_ Commissione Medica domanda amministrativa per il riconoscimento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata nella gestione lavoratori dipendenti e nel CP_ fondo FPLD (n. domanda 2038974400068 – Prot. n. .2100.29/10/2023.0691940); che con CP_ provvedimento del 25.10.2023 l lo informava del rigetto della domanda, in quanto “non è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; che in data 13.11.2023 presentava ricorso amministrativo al CP_ Comitato Provinciale avverso tale provvedimento;
in data 22.11.2023 veniva sottoposto a visita CP_ medico-legale, tuttavia, l , con missiva del 30.11.2023, respingeva il ricorso amministrativo;
che, successivamente, veniva sottoposto a visita presso la commissione medica per l'accertamento dello stato di Handicap, venendo riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88), con percentuale del 76% e decorrenza dal
05.09.2023”.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 05.05.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c.
All'odierna udienza del 22.10.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che Persona_2 qui deve intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo
Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere che le patologie che affliggono parte ricorrente concorrono complessivamente a determinare una riduzione in misura superiore all'80%, con decorrenza dal mese di Gennaio 2025.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda può trovare accoglimento nei termini di cui alle conclusioni del consulente tecnico.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento della pensione da epoca di molto successiva alla presentazione della domanda
(2023) possono trovare integrale compensazione. CP_ Le spese di CTU vanno poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.10.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di vecchiaia con decorrenza dal Gennaio 2025.
2. Compensa le spese di lite. CP_
3. Pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate come separato decreto di pari data, (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 22.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales