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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 767/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cavallo Elena del Foro di Biella
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Crova (VC) il 20/09/1992, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1992. Dall'unione sono nati i figli e FR, oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono giudizialmente separati sentenza n. 360 del 12/07/2022 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Crova (VC) il 20/09/1992, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1992 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e la casa coniugale verrà assegnata al Sig.
, completa degli arredi che vi risiederà insieme ai figli;
Parte_1
2. i figli e maggiorenni ed attualmente Persona_2 Persona_3 studenti, risiederanno con il padre, che si farà carico del 100% delle spese ordinarie necessarie al loro mantenimento, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
3. la Sig.ra provvederà al rimborso, nella misura del 50%, delle spese di Parte_2 natura straordinaria (mediche, scolastiche, ecc.) che si renderanno necessarie, previa consegna di copia della documentazione a loro supporto e previo accordo per il caso di spese di particolare importanza, applicando il protocollo in essere avanti al Tribunale di
Vercelli;
4. si dà atto che gli assegni familiari saranno trattenuti al 100% dal Sig. . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 767/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rossi Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cavallo Elena del Foro di Biella
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Crova (VC) il 20/09/1992, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1992. Dall'unione sono nati i figli e FR, oggi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono giudizialmente separati sentenza n. 360 del 12/07/2022 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Crova (VC) il 20/09/1992, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1992 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e la casa coniugale verrà assegnata al Sig.
, completa degli arredi che vi risiederà insieme ai figli;
Parte_1
2. i figli e maggiorenni ed attualmente Persona_2 Persona_3 studenti, risiederanno con il padre, che si farà carico del 100% delle spese ordinarie necessarie al loro mantenimento, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
3. la Sig.ra provvederà al rimborso, nella misura del 50%, delle spese di Parte_2 natura straordinaria (mediche, scolastiche, ecc.) che si renderanno necessarie, previa consegna di copia della documentazione a loro supporto e previo accordo per il caso di spese di particolare importanza, applicando il protocollo in essere avanti al Tribunale di
Vercelli;
4. si dà atto che gli assegni familiari saranno trattenuti al 100% dal Sig. . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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