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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9050 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9050/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 25.06.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di avere presentato domanda amministrativa del 07.05.2025 per beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D.Lgs. n. 230/21 e di vantare tutti i requisiti di legge, si doleva della liquidazione di un importo inferiore alla misura spettante in relazione alla effettiva composizione del proprio nucleo familiare, comprendente i figli a carico nato il [...] e Persona_1 [...]
nata il [...], per un totale di 2 figli, risultando, peraltro, ella collocataria Persona_2 prevalente della prole a seguito di separazione dal coniuge.
In particolare, lamentava che l'Istituto aveva “… provveduto al pagamento dell'assegno unico solo per il figlio e non anche per la figlia , in virtù di una non meglio specificata Per_1 Persona_2 difficoltà “tecnica” nell'inserimento del codice fiscale della stessa”, a nulla essendo valso il ricorso amministrativo inoltrato in data 15.05.2025.
L'istante chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, con condanna dell' all'erogazione della CP_1 prestazione (anche) in relazione alla figlia con la decorrenza di legge, con Persona_2 il riconoscimento degli arretrati maturati, oltre ad accessori, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l' contestava genericamente la sussistenza dei requisiti utili a CP_1 beneficiare della prestazione, evidenziando, tuttavia, in particolare, che “la ricorrente ha presentato domanda di Assegno Unico Universale n. 8038014 in data 07/05/2025 per il solo figlio Persona_1 mentre, solo in data 04/08/2025 ha presentato un'integrazione alla predetta domanda di AUU, per l'ottenimento della prestazione anche per la figlia ” (cfr. pag. 3 della memoria Persona_2 difensiva). Soggiungeva che “Si conferma che è in corso di pagamento l'assegno unico per il figlio mentre è ancora in fase istruttoria la domanda di AUU per la figlia Persona_1 Persona_2
.” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva). L'istituto resistente concludeva dunque, in via
[...] principale, per il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva di “Dichiarare la sussistenza del diritto al pagamento dell'assegno unico universale a far data da 1 settembre 2025 ossia dal 1 giorno del mese successivo all'integrazione della domanda e sino al febbraio 2026”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 06.11.2025, la parte ricorrente concludeva nei seguenti termini: “… ritenuta la fondatezza della domanda, voglia condannare l' , alla CP_2 corresponsione, in favore dell'istante dell'assegno unico ed universale per la figlia Persona_2
, nata ad [...] il [...], c.f. , con decorrenza dal
[...] C.F._1 7.5.2025 e sino al 31.8.2025, atteso che, con effetto 1.9.2025, la prestazione è regolarmente in pagamento, come da allegato prospetto , allegando correlato prospetto di liquidazione della CP_1 prestazione.
*
In via preliminare, deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la prestazione dedotta in ricorso (assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, in relazione alla figlia ) è stata riconosciuta Persona_2 in via amministrativa dall' , sia pure soltanto a decorrere dal mese di settembre 2025 (v. prospetto CP_1 di liquidazione della prestazione), essendo così venuto meno in parte qua l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla
2 definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
All'uopo la parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 06.11.2025, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… ritenuta la fondatezza della domanda, voglia condannare l' , alla corresponsione, in favore dell'istante dell'assegno unico ed universale CP_2 per la figlia , nata ad [...] il [...], c.f. Persona_2
, con decorrenza dal 7.5.2025 e sino al 31.8.2025, atteso che, con effetto C.F._1 1.9.2025, la prestazione è regolarmente in pagamento, come da allegato prospetto . CP_1
Ciò posto, per il resto, la domanda attorea, per quanto ancora oggetto di contesa tra le parti, tenuto conto del riconoscimento dell'assegno unico universale accordato in via amministrativa con decorrenza differita, appare fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Come è noto l'assegno unico e universale e universale è un sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio a carico fino al raggiungimento dei 21 anni (ove sussistano determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età ed al numero dei figli ed ad eventuali disabilità; in ogni caso trattasi di sostegno garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, (anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia reddituale di € 40.000,00). Segnatamente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021 “A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”. L'art. 2 prevede, poi, che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”. Infine, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, l'art. 3 prevede che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
3 Ancora, per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, l'art. 4 del D. Lgs. n. 230/21, rubricato
“Criteri per la determinazione dell'assegno”, nella formulazione vigente ratione temporis (a decorrere dal 05.05.2023), prevede che:
“1. Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento;
tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.(3)
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. (3)
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. ((La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.))
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
4 10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”.
Orbene, come si rileva dai documenti prodotti in atti e, in particolare, dalla copia del modello ISEE relativo al nucleo familiare della ricorrente, sin dall'epoca della domanda amministrativa l'istante vanta sia i requisiti di residenza e soggiorno che quello socio-reddituale per il diritto a percepire la prestazione, in particolare nella misura richiesta in considerazione della composizione del nucleo familiare (v. doc. all. fascicolo di parte ricorrente), ovverosia anche in relazione alla figlia
[...]
. Persona_2
In ogni caso, tali requisiti non risultano specificamente contestati dall' e devono, peraltro, CP_1 desumersi sussistenti anche in considerazione del riconoscimento della prestazione in via amministrativa, sia pure con una decorrenza differita.
Del resto, con riferimento alle obiezioni mosse dall' , si osserva che nel caso di specie non pare CP_1 possa disquisirsi di una effettiva pluralità di domande amministrative, con conseguente differimento della data di decorrenza della prestazione richiesta.
Invero, lo stesso , con riferimento all'istanza del 04.08.2025, non discorre di una Controparte_3 seconda domanda, ma di una mera integrazione di quella originariamente presentata (v. deduzioni in memoria difensiva, nonché relazione istruttoria uffici ). CP_1
Nello stesso senso milita il dato documentale, ove si consideri che il prospetto riepilogativo delle domande (rectius della domanda amministrativa) sia in corrispondenza dell'istanza originariamente presentata in data 07.05.2025, sia in corrispondenza della (così definita) integrazione del 04.08.2025 riporta il seguente univoco numero identificativo n. 8038014.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere accolto e dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in relazione alla figlia , con condanna dell' all'erogazione degli arretrati Persona_2 CP_1 maturati con decorrenza dal 07.05.2025 al 31.08.2025, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Appare, tuttavia, congruo, alla luce della evidente peculiarità della vicenda, tenuto conto della integrazione della domanda recante il nominativo del secondo figlio avvenuta soltanto in data 04.08.2025, disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25.06.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere nei limini e nei termini di cui in motivazione;
-accoglie, per il resto, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente degli arretrati maturati con decorrenza dal 07.05.2025 al 31.08.2025 a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, in relazione alla figlia
[...]
, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
Persona_2
5 - spese compensate. Bari, lì 13/11/2025
Il Giudice
CL AN
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9050/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 25.06.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di avere presentato domanda amministrativa del 07.05.2025 per beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D.Lgs. n. 230/21 e di vantare tutti i requisiti di legge, si doleva della liquidazione di un importo inferiore alla misura spettante in relazione alla effettiva composizione del proprio nucleo familiare, comprendente i figli a carico nato il [...] e Persona_1 [...]
nata il [...], per un totale di 2 figli, risultando, peraltro, ella collocataria Persona_2 prevalente della prole a seguito di separazione dal coniuge.
In particolare, lamentava che l'Istituto aveva “… provveduto al pagamento dell'assegno unico solo per il figlio e non anche per la figlia , in virtù di una non meglio specificata Per_1 Persona_2 difficoltà “tecnica” nell'inserimento del codice fiscale della stessa”, a nulla essendo valso il ricorso amministrativo inoltrato in data 15.05.2025.
L'istante chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, con condanna dell' all'erogazione della CP_1 prestazione (anche) in relazione alla figlia con la decorrenza di legge, con Persona_2 il riconoscimento degli arretrati maturati, oltre ad accessori, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi in giudizio, l' contestava genericamente la sussistenza dei requisiti utili a CP_1 beneficiare della prestazione, evidenziando, tuttavia, in particolare, che “la ricorrente ha presentato domanda di Assegno Unico Universale n. 8038014 in data 07/05/2025 per il solo figlio Persona_1 mentre, solo in data 04/08/2025 ha presentato un'integrazione alla predetta domanda di AUU, per l'ottenimento della prestazione anche per la figlia ” (cfr. pag. 3 della memoria Persona_2 difensiva). Soggiungeva che “Si conferma che è in corso di pagamento l'assegno unico per il figlio mentre è ancora in fase istruttoria la domanda di AUU per la figlia Persona_1 Persona_2
.” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva). L'istituto resistente concludeva dunque, in via
[...] principale, per il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva di “Dichiarare la sussistenza del diritto al pagamento dell'assegno unico universale a far data da 1 settembre 2025 ossia dal 1 giorno del mese successivo all'integrazione della domanda e sino al febbraio 2026”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 06.11.2025, la parte ricorrente concludeva nei seguenti termini: “… ritenuta la fondatezza della domanda, voglia condannare l' , alla CP_2 corresponsione, in favore dell'istante dell'assegno unico ed universale per la figlia Persona_2
, nata ad [...] il [...], c.f. , con decorrenza dal
[...] C.F._1 7.5.2025 e sino al 31.8.2025, atteso che, con effetto 1.9.2025, la prestazione è regolarmente in pagamento, come da allegato prospetto , allegando correlato prospetto di liquidazione della CP_1 prestazione.
*
In via preliminare, deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la prestazione dedotta in ricorso (assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, in relazione alla figlia ) è stata riconosciuta Persona_2 in via amministrativa dall' , sia pure soltanto a decorrere dal mese di settembre 2025 (v. prospetto CP_1 di liquidazione della prestazione), essendo così venuto meno in parte qua l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla
2 definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
All'uopo la parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 06.11.2025, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… ritenuta la fondatezza della domanda, voglia condannare l' , alla corresponsione, in favore dell'istante dell'assegno unico ed universale CP_2 per la figlia , nata ad [...] il [...], c.f. Persona_2
, con decorrenza dal 7.5.2025 e sino al 31.8.2025, atteso che, con effetto C.F._1 1.9.2025, la prestazione è regolarmente in pagamento, come da allegato prospetto . CP_1
Ciò posto, per il resto, la domanda attorea, per quanto ancora oggetto di contesa tra le parti, tenuto conto del riconoscimento dell'assegno unico universale accordato in via amministrativa con decorrenza differita, appare fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Come è noto l'assegno unico e universale e universale è un sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio a carico fino al raggiungimento dei 21 anni (ove sussistano determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età ed al numero dei figli ed ad eventuali disabilità; in ogni caso trattasi di sostegno garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, (anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia reddituale di € 40.000,00). Segnatamente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021 “A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”. L'art. 2 prevede, poi, che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”. Infine, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, l'art. 3 prevede che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
3 Ancora, per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, l'art. 4 del D. Lgs. n. 230/21, rubricato
“Criteri per la determinazione dell'assegno”, nella formulazione vigente ratione temporis (a decorrere dal 05.05.2023), prevede che:
“1. Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento;
tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.(3)
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. (3)
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. ((La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.))
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
4 10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”.
Orbene, come si rileva dai documenti prodotti in atti e, in particolare, dalla copia del modello ISEE relativo al nucleo familiare della ricorrente, sin dall'epoca della domanda amministrativa l'istante vanta sia i requisiti di residenza e soggiorno che quello socio-reddituale per il diritto a percepire la prestazione, in particolare nella misura richiesta in considerazione della composizione del nucleo familiare (v. doc. all. fascicolo di parte ricorrente), ovverosia anche in relazione alla figlia
[...]
. Persona_2
In ogni caso, tali requisiti non risultano specificamente contestati dall' e devono, peraltro, CP_1 desumersi sussistenti anche in considerazione del riconoscimento della prestazione in via amministrativa, sia pure con una decorrenza differita.
Del resto, con riferimento alle obiezioni mosse dall' , si osserva che nel caso di specie non pare CP_1 possa disquisirsi di una effettiva pluralità di domande amministrative, con conseguente differimento della data di decorrenza della prestazione richiesta.
Invero, lo stesso , con riferimento all'istanza del 04.08.2025, non discorre di una Controparte_3 seconda domanda, ma di una mera integrazione di quella originariamente presentata (v. deduzioni in memoria difensiva, nonché relazione istruttoria uffici ). CP_1
Nello stesso senso milita il dato documentale, ove si consideri che il prospetto riepilogativo delle domande (rectius della domanda amministrativa) sia in corrispondenza dell'istanza originariamente presentata in data 07.05.2025, sia in corrispondenza della (così definita) integrazione del 04.08.2025 riporta il seguente univoco numero identificativo n. 8038014.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere accolto e dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in relazione alla figlia , con condanna dell' all'erogazione degli arretrati Persona_2 CP_1 maturati con decorrenza dal 07.05.2025 al 31.08.2025, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Appare, tuttavia, congruo, alla luce della evidente peculiarità della vicenda, tenuto conto della integrazione della domanda recante il nominativo del secondo figlio avvenuta soltanto in data 04.08.2025, disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25.06.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere nei limini e nei termini di cui in motivazione;
-accoglie, per il resto, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente degli arretrati maturati con decorrenza dal 07.05.2025 al 31.08.2025 a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, in relazione alla figlia
[...]
, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
Persona_2
5 - spese compensate. Bari, lì 13/11/2025
Il Giudice
CL AN
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