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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 15281/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15281 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NE LU NT Parte_1
2 Controparte_1
3 Persona_1 CP_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Persona_2
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
1. NE LU NT, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.614.962.432- 34) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nata a [...], (RO) Brasile, il 04.04.1995 (C.F. Controparte_1
CPF.026.450.972-27) e residente in [...], 3127, Portao Preto, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
3. nato a [...], (RO) Brasile, il Controparte_8 16.11.2000 (C.F. CPF.052.691.752-07) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
4. nato a [...], (RO) Brasile, il 29.06.2005 (C.F. Controparte_2 CPF.042.789.612-60) e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
5. , nato a [...], (RO) Brasile, il 17.07.1995 Controparte_3
(C.F. CPF.027.806.952-50) e residente in [...], 43, bairro Santa Felicidade, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
6. nato a [...], (RO) Brasile, il 17.01.1995 (C.F. Persona_2 CPF.032.765.312-40) e residente in [...], km 100, S/N, Distretto di Izidolandia, zona S/B, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
7. nato a [...], il [...] (C.F. CPF.418.688.622-91) Controparte_4 e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
8. nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_5 CPF.922.243.692-04) e residente in e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
9. , nato a [...], il [...] Controparte_6 (C.F. CPF.038.652.772-50) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
NE LU NT, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.614.962.432-34)
e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di
Rondonia; , nata a [...], (RO) Brasile, il 04.04.1995 Controparte_1
(C.F. CPF. ) e residente in [...], 3127, Portao Preto, zona Princesa C.F._1
Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
, nato a [...]
Alta Floresta D'Oeste, (RO) Brasile, il 16.11.2000 (C.F. CPF. ) e residente in C.F._2
Rua Maceio, 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
[...] nato a [...], (RO) Brasile, il 29.06.2005 (C.F. CP_2
CPF. ) e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta C.F._3
D'Oeste, Stato di Rondonia;
, nato a [...], Controparte_3
(RO) Brasile, il 17.07.1995 (C.F. CPF. ) e residente in [...], 43, C.F._4
Dott. Giovanni Calasso 2
bairro Santa Felicidade, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
Persona_2 nato a [...], (RO) Brasile, il 17.01.1995 (C.F. CPF. ) e C.F._5 residente in [...], km 100, S/N, Distretto di Izidolandia, zona S/B, Alta Floresta
D'Oeste, Stato di Rondonia;
nato a [...], il [...] Controparte_4
(C.F. CPF.418.688.622-91) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta
Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America; nata a [...]_5
D'Oeste (RO) Brasile, il 05.04.1988 (C.F. CPF.922.243.692-04) e residente in e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
[...]
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_6
CPF.038.652.772-50) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta
D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_3 figlio di e che, in data 05.10.1918, si sposava con Per_4 Persona_5 Controparte_9
Lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
Dal matrimonio tra e nasceva: Persona_3 Controparte_9
• in data 05.11.1920, che, in data 16.09.1950, contraeva matrimonio con CP_10
dalla cui unione nasceva: Controparte_11
➢ in data 11.07.1970, che, in data 11.07.1970, contraeva matrimonio CP_3 con dalla cui unione nascevano: Persona_6
✓ 1) in data 18.07.1972, odierno ricorrente Controparte_4
✓ 2) in data 16.06.1975, . Dall'unione tra Parte_2
e nasceva: Parte_2 Persona_7
❖ in data 17.07.1995, , odierno Controparte_3 ricorrente
✓ 3) in data 20.07.1977, NE LU NT, odierna ricorrente Dall'unione tra NE LU NT e Persona_8 nascevano:
❖ A) in data 04.04.1995, , odierna CP_1 CP_1 ricorrente
❖ B) in data 04.07.1997, , Controparte_6 odierno ricorrente Dall'unione tra Controparte_6
e nascevano:
[...] Controparte_12
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ I) in data 09.06.2019, Persona_9
▪ II) in data 09.06.2019, Persona_10
❖ C) in data 16.11.2000, , Controparte_8 odierno ricorrente
✓ 4) in data 05.04.1988, odierna ricorrente. Controparte_5
Dall'unione tra e Controparte_5 Persona_11 nasceva:
❖ in data 29.06.2005, odierno ricorrente Controparte_2
Dall'unione tra e Controparte_5 Controparte_13 [...]
nasceva: Per_12
❖ in data 09.03.2011, Persona_13
✓ 5) in data 17.01.1995, odierno ricorrente Persona_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
(PD) il 13.04.1889 figlio di e Per_4 Persona_5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 10.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15281 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NE LU NT Parte_1
2 Controparte_1
3 Persona_1 CP_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Persona_2
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
1. NE LU NT, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.614.962.432- 34) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nata a [...], (RO) Brasile, il 04.04.1995 (C.F. Controparte_1
CPF.026.450.972-27) e residente in [...], 3127, Portao Preto, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
3. nato a [...], (RO) Brasile, il Controparte_8 16.11.2000 (C.F. CPF.052.691.752-07) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
4. nato a [...], (RO) Brasile, il 29.06.2005 (C.F. Controparte_2 CPF.042.789.612-60) e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
5. , nato a [...], (RO) Brasile, il 17.07.1995 Controparte_3
(C.F. CPF.027.806.952-50) e residente in [...], 43, bairro Santa Felicidade, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
6. nato a [...], (RO) Brasile, il 17.01.1995 (C.F. Persona_2 CPF.032.765.312-40) e residente in [...], km 100, S/N, Distretto di Izidolandia, zona S/B, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
7. nato a [...], il [...] (C.F. CPF.418.688.622-91) Controparte_4 e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
8. nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_5 CPF.922.243.692-04) e residente in e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
9. , nato a [...], il [...] Controparte_6 (C.F. CPF.038.652.772-50) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
NE LU NT, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.614.962.432-34)
e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di
Rondonia; , nata a [...], (RO) Brasile, il 04.04.1995 Controparte_1
(C.F. CPF. ) e residente in [...], 3127, Portao Preto, zona Princesa C.F._1
Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
, nato a [...]
Alta Floresta D'Oeste, (RO) Brasile, il 16.11.2000 (C.F. CPF. ) e residente in C.F._2
Rua Maceio, 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
[...] nato a [...], (RO) Brasile, il 29.06.2005 (C.F. CP_2
CPF. ) e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta C.F._3
D'Oeste, Stato di Rondonia;
, nato a [...], Controparte_3
(RO) Brasile, il 17.07.1995 (C.F. CPF. ) e residente in [...], 43, C.F._4
Dott. Giovanni Calasso 2
bairro Santa Felicidade, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia;
Persona_2 nato a [...], (RO) Brasile, il 17.01.1995 (C.F. CPF. ) e C.F._5 residente in [...], km 100, S/N, Distretto di Izidolandia, zona S/B, Alta Floresta
D'Oeste, Stato di Rondonia;
nato a [...], il [...] Controparte_4
(C.F. CPF.418.688.622-91) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta
Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America; nata a [...]_5
D'Oeste (RO) Brasile, il 05.04.1988 (C.F. CPF.922.243.692-04) e residente in e residente in [...], sn, zona Centro, Alta Floresta D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
[...]
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_6
CPF.038.652.772-50) e residente in [...], 3127, zona Princesa Izabel, Alta Floresta
D'Oeste, Stato di Rondonia attualmente residente in 8 Union St North Easton Massachussetts, Stati Uniti d'America;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_3 figlio di e che, in data 05.10.1918, si sposava con Per_4 Persona_5 Controparte_9
Lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
Dal matrimonio tra e nasceva: Persona_3 Controparte_9
• in data 05.11.1920, che, in data 16.09.1950, contraeva matrimonio con CP_10
dalla cui unione nasceva: Controparte_11
➢ in data 11.07.1970, che, in data 11.07.1970, contraeva matrimonio CP_3 con dalla cui unione nascevano: Persona_6
✓ 1) in data 18.07.1972, odierno ricorrente Controparte_4
✓ 2) in data 16.06.1975, . Dall'unione tra Parte_2
e nasceva: Parte_2 Persona_7
❖ in data 17.07.1995, , odierno Controparte_3 ricorrente
✓ 3) in data 20.07.1977, NE LU NT, odierna ricorrente Dall'unione tra NE LU NT e Persona_8 nascevano:
❖ A) in data 04.04.1995, , odierna CP_1 CP_1 ricorrente
❖ B) in data 04.07.1997, , Controparte_6 odierno ricorrente Dall'unione tra Controparte_6
e nascevano:
[...] Controparte_12
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ I) in data 09.06.2019, Persona_9
▪ II) in data 09.06.2019, Persona_10
❖ C) in data 16.11.2000, , Controparte_8 odierno ricorrente
✓ 4) in data 05.04.1988, odierna ricorrente. Controparte_5
Dall'unione tra e Controparte_5 Persona_11 nasceva:
❖ in data 29.06.2005, odierno ricorrente Controparte_2
Dall'unione tra e Controparte_5 Controparte_13 [...]
nasceva: Per_12
❖ in data 09.03.2011, Persona_13
✓ 5) in data 17.01.1995, odierno ricorrente Persona_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
(PD) il 13.04.1889 figlio di e Per_4 Persona_5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 10.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6