Sentenza 20 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/12/2025, n. 9424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9424 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09424/2025REG.PROV.COLL.
N. 05693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5693 del 2025, proposto da
CA ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 726/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il Cons. CO NI e udita per la parte appellata l’avvocato dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 212/2022 del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, stabilendo, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione della marcata serialità della controversia, ha stabilito la liquidazione in euro 500,00 (cinquecento/00),
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
3. L’appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l’appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbero di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, sicché il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un importo minimo (pari al tabellare ridotto del 50%) ammontante ad euro 1.189,00.
3.1. In tale quadro, l’appellante ha, tra l’altro, censurato il difetto assoluto di motivazione, dovendosi ritenere – in tesi - che i riferimenti al carattere seriale della causa integri una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dall'art. 26, comma 1, del c.p.a. e dall’art. 88, comma 2, lett. d), nonché dagli artt. 91 e 92 del c.p.c.
3.2. L’appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l’amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l’importo complessivo di € 1.189,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell’appello.
5. Nella camera di consiglio del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
7. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
6.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
6.2. In relazione all’applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “ modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 ”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l’altro, dirette proprio a “ superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale ”, sicché il decreto intendeva “ limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare ”.
6.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale.
7. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell’appello e in coerenza con recenti precedenti della Sezione (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l’importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
8. In considerazione dell’esito complessivo del giudizio, delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione e del non accoglimento integrale della domanda in relazione alla differente quantificazione delle spese effettuata dal ricorrente, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB CH, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
CO NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NI | OB CH |
IL SEGRETARIO