Ordinanza cautelare 7 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
Parere definitivo 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02084/2025REG.PROV.COLL.
N. 01395/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2023, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, del 2 novembre 2022, n. 14233, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in accoglimento del ricorso del sig. -OMISSIS-, Tenente Colonnello dell’Esercito italiano collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio militare per causa di servizio, ha annullato il decreto ministeriale del 5 dicembre 2004 con il quale era stata negata al ricorrente la concessione dell’equo indennizzo per ritenuta tardività delle relative istanze, sul presupposto che si trattasse di revisione per aggravamento dell’equo indennizzo già liquidatogli nel 1985.
2. – L’appellato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. – La domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, proposta in via incidentale, è stata respinta con ordinanza n. 913 del 7 marzo 2023, in considerazione dell’assenza di apprezzabili profili di pregiudizio di danno grave e irreparabile, avendo il T.a.r. annullato il provvedimento per vizio istruttorio e motivazionale e sancito, sul piano conformativo, il solo obbligo di riesame dell’istanza presentata dal privato.
4. – Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, nessuno comparso per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – L’appello è infondato.
6. – Il ricorrente aveva sostenuto che la domanda di equo indennizzo non concerneva un aggravamento della pregressa patologia, risalente a circa quindici anni prima, ma un nuovo fatto patologico con efficienza causale autonoma, al punto da aver comportato la risoluzione del rapporto di lavoro e la sua collocazione in congedo assoluto.
Da qui il preteso diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo anche alla luce della circolare ministeriale per la quale « laddove, successivamente alla liquidazione dell’equo indennizzo, il militare riporti una nuova infermità, riconosciuta dipendente e ascrivibile a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo; a tal fine: la menomazione complessiva che ne deriva deve rientrare in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo » (nella specie, egli era transitato dalla 7^ categoria alla 6^ e infine alla 5^, come emerge dal provvedimento di collocamento in congedo assoluto).
7. – Il T.a.r. ha accolto il ricorso giudicandone fondate le censure sotto il profilo istruttorio e motivazionale.
In particolare ha evidenziato che la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra distinta e autonoma infermità è ipotesi diversa rispetto alla revisione, per sopraggiunto aggravamento, dell’equo indennizzo già concesso, che, viceversa, soggiace al termine quinquennale di presentazione dell’istanza di revisione (art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461) e affermato, conclusivamente, che:
« nella specie è evidente che l’Amministrazione non abbia specificamente motivato in ordine alla possibile rilevanza, ai fini della sussistenza di un’infermità nuova:
- della progressione delle categorie cui le infermità sono state ascritte (dalla 7a alla 6a);
- del successivo sviluppo derivante dal giudizio della Commissione Medica di Seconda Istanza, da cui è scaturito il giudizio finale di non idoneità del ricorrente.
Detti elementi neppure risultano dalla relazione dell’Amministrazione depositata in atti.
Ciò è sufficiente per concludere nel senso dell’illegittimità del provvedimento impugnato, alla stregua della costante giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento amministrativo ».
7. – Con un unico complesso motivo di appello, il Ministero deduce che era stato l’appellato a rappresentare, nella domanda, che la nuova patologia potesse ritenersi in rapporto di interdipendenza/aggravamento con la precedente infermità e a chiedere, esplicitamente, di essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’aggravamento della infermità sofferta.
Sostiene, inoltre, che da un punto di vista medico-legale non sono ravvisabili incongruenze nel giudizio della C.M.O. (in quanto la “Spondiloartrosi”, di più recente diagnosi, insisterebbe nei medesimi tratti della colonna vertebrale precedentemente interessati da fenomeni artrosici, così come le ernie discali “L3/L4 e L4/L5” di recente diagnosi riguarderebbero lo stesso tratto della colonna in precedenza interessato dalla “discopatia L5-S1”) e che, in ragione del carattere degenerativo e progressivo delle patologie artrosiche, è ragionevole ritenere che la nuova infermità costituisca espressione del medesimo fenomeno degenerativo che aveva in precedenza determinato la “Diffusa spondiloartrosi cervicale - discopatia L5/S1” di cui soffriva l’appellato.
Soggiunge, quanto alla progressione delle categorie, che si tratta dell’esito di un cumulo tra le due infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e che il decreto impugnato riguarda esclusivamente il diniego dell’equo indennizzo per la patologia artrosica, la cui ascrivibilità è passata dalla 8^ alla 7^ categoria.
Asserisce, infine, che, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., non vi è alcun elemento che faccia supporre la sussistenza di una nuova infermità.
8. – Tuttavia, la circostanza che, come risulta agli atti di causa, il richiedente avesse prospettato l’alternativa tra la possibilità che l’infermità potesse configurarsi come un “aggravamento” delle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero come una “interdipendenza” non significa che avesse presentato una domanda di aggravamento, soggetta a termine decadenziale.
Difatti, già è stato chiarito da questo Consiglio di Stato (sez. II, 13 marzo 2013, n. 1266) che:
« la valutazione d’interdipendenza di una infermità è attività di giudizio dalla quale esula tanto l’ipotesi rappresentata dalla valutazione di una causa autonoma che ha dato origine alla stessa infermità denunciata come interdipendente, quanto quella rappresentata dall’aggravamento di infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Nella valutazione sull’interdipendenza è infatti richiesta un’indagine ed un giudizio tesi a stabilire la derivazione causale o concausale dell’infermità denunciata come interdipendente […] da altre già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
[…]
Il giudizio di interdipendenza si differenzia dalla prima delle ipotesi anzidette per il fatto che l’infermità viene denunciata non per la sua dipendenza da una propria causa di servizio e dalla seconda ipotesi per il fatto che la sua causa esula da un aggravamento d’ infermità.
Nell’interdipendenza, invero, sono proprio le infermità già riconosciute dipendenti ad essere causa della nuova infermità ».
Da qui l’errore in cui è incorso il provvedimento impugnato in primo grado con il ritenere tardiva la domanda.
9. – Pertanto l’annullamento del decreto ministeriale del 5 dicembre 2004 ad opera della sentenza appellata resiste alla critica del Ministero appellante, il quale, per il resto, affida il gravame ad argomentazioni estranee alla ratio decidendi della determinazione amministrativa annullata (siccome adottata unicamente sulla scorta della ritenuta tardività della domanda), le quali, impropriamente, anticipano valutazioni riservate a un potere amministrativo di riscontro, nel merito, della ricorrenza dei presupposti per la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo che, allo stato degli atti, non risulta ancora esercitato.
10. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
11. – Nulla deve disporsi per le spese del presente grado del giudizio, in difetto di costituzione dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.