Sentenza 11 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/03/2022, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00403/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2021, proposto da
AVIP ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
IPAS S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Brindisi sull’istanza, formulata in data 2.03.2021, avente ad oggetto “richiesta per l'installazione di transenne parapedonali in vari punti del Comune di Brindisi”, con la quale la AVIP ITALIA S.r.l. chiedeva “l'autorizzazione alla installazione di transenne parapedonali in Brindisi nelle seguenti vie, di proprietà comunale”:
- UB. 1/2020) n. 8 transenne: via Caduti di Via Fani rotatoria direzione centro commerciale – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 5,6;
- UB. 2/2020) n. 6 transenne: via Caduti di Via Fani rotatoria direzione centro – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 4,2;
- UB. 3/2020) n. 8 transenne: via Caduti di Via Fani rotatoria direzione centro – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 5,6;
- UB. 1/2021) n. 5 transenne: via Togliatti angolo via S.G. Bosco – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 3,5;
- UB. 2/2021) n. 3 transenne: via G.M. Galanti angolo via Togliatti – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 2,1;
- UB. 3/2020) n. 5 transenne: via Togliatti fronte via S. Angelo– formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 3,5;
- UB. 4/2021) n. 4 transenne: via S. Angelo angolo via Togliatti – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 2,8;
- UB. 5/2021) n. 5 transenne: via Togliatti angolo via Irpinia – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 3,5;
- UB. 6/2021) n. 5 transenne: via Togliatti fronte via Irpinia – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 5,6;
- UB. 7/2021) n. 3 transenne: via Irpinia angolo via Togliatti – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 2,1;
- UB. 8/2021) n. 5 transenne: via Togliatti angolo via S. Angelo – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 3,5;
- UB. 9/2021) n. 4 transenne: via Dalmazia angolo viale A.Moro – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 2,8;
- UB. 10/2021) n. 3 transenne: via A. Moro angolo via Dalmazia – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 2,1;
- UB. 11/2021) n. 3 transenne: via Dalmazia angolo corso Roma – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 2,1;
- UB. 12/2021) n. 4 transenne: via N. Sauro angolo corso Roma – formato 100 x 70 cadauna, sup. mq 2,8;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’oggetto, ritualmente notificato in data 12.10.2021 e depositato in data 19.10.2021, la Società ricorrente impugna il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Brindisi sull’istanza del 2.3.2021, contenente la richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di settantuno impianti pubblicitari di servizio (nella specie le transenne parapedonali indicate in epigrafe) in varie vie del Comune intimato.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
Eccesso di Potere - Violazione dell'articolo 2 e ss. della L. n. 241/1990 e del principio di buona amministrazione. Violazione dell’articolo 53, quinto comma, D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Violazione di legge con riferimento all’art. 3 e all'art. 41 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione di legge.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi.
Alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso - ritualmente proposto, ex art. 31 e 117 c.p.a - è fondato e deve, pertanto, essere accolto, risultando condivisibili le principali doglianze formulate dalla Società ricorrente avverso il comportamento omissivo del Comune intimato.
2.1.Secondo la giurisprudenza prevalente, “perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
Peraltro, in materia di installazione di impianti pubblicitari, come ha di recente rilevato la Sezione (T.A.R. Puglia - Lecce Sez. III n. 487/2020), non è controvertibile la sussistenza in capo alla P.A. dell’obbligo di riscontrare espressamente le istanze dei privati, come ribadito da prevalente e condivisibile giurisprudenza, in base alla quale “…l’apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell’Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari” ed essendo, pertanto, soggetta ad autorizzazione o concessione amministrativa (in tal senso anche T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 28/3/2017, n. 305).
2.2. Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, si rileva che, dopo la presentazione della predetta istanza del 2 marzo 2021, di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico al fine di installare le settantuno transenne pubblicitarie indicate in epigrafe, il Comune intimato non si è ancora determinato sulla domanda della ricorrente, nonostante l’avvenuto decorso del termine sessanta giorni all’uopo previsto dall’art. 53 comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, sicché il Collegio ritiene che - con ogni evidenza - il Comune intimato abbia l’obbligo di riscontrare espressamente la predetta istanza del 2 marzo 2021 della Società ricorrente, non sussistendo alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il predetto termine di sessanta giorni per provvedere sull’istanza di che trattasi, nel mentre la Società odierna ricorrente (in quanto impresa esercente l’attività di promozione pubblicitaria) ha certamente un interesse qualificato a che il Comune di Brindisi evada nel termini di legge l’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari.
3. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Brindisi, di pronunciarsi espressamente sull’istanza di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per l’installazione delle transenne parapedonali pubblicitarie di cui in premessa e comunicare la relativa determinazione alla Società ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
3.1. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Brindisi e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi esplicitamente sull’istanza di autorizzazione del 2 marzo 2021 di parte ricorrente e comunicando la relativa determinazione alla medesima ricorrente.
Condanna il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO