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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6857 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LO NI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5467 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell' art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 18.11.2025,
vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di titolare di una quota di € Parte_1 C.F._1
9.100,00, (C.F. nella qualità di titolare di una Parte_2 C.F._2
quota di € 900,00 del capitale sociale della società AN IMMOBILIARE s.r.l.,
cancellata dal Registro delle Imprese, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Guido Maria
Pottino.
APPELLANTI
E
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , e per essa Parte_3 P.IVA_2 [...]
(società incorporante (C.F. ), Controparte_2 CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Marika Miceli.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita in totale riforma della sentenza del Tribunale civile di
Roma n°9724/2024 pronunciata nel giudizio R.G.n°5637/2018 con la quale è stato deciso il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°27779/2017, (R.G. N° 76571/2017), ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, dato atto che la banca opposta non ha fornito la prova di aver mai inviato alla AN IMMOBILIARE srl gli estratti conto periodici né le comunicazioni previste dal contratto, revocare il decreto ingiuntivo e rigettare ogni domanda ed eccezione della
Banca opposta formulate sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che negli scritti difensivi depositati nel giudizio di opposizione
In particolare;
- accertare e dichiarare illegittimo ai sensi dell'Art. 1283 c.c. l'addebito, per di più trimestralmente, di interessi anatocistici da parte della opposta e conseguentemente depurare l'importo preteso CP_1 dalla di tutti gli addebiti che hanno una siffatta natura;
CP_1 - accertare e dichiarare, comunque, prescritti ai sensi dell'Art. 2948 n°4 c.c. gli interessi per la parte eventualmente maturata prima del 20 Settembre 2011 nonchè l'eventuale somma capitale dovuta oltre dieci anni prima della messa in mora;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto da Controparte_4
e dopo il suo scioglimento, dagli odierni appellanti, alla Banca opposta con
[...] riferimento al titolo dedotto dalla stessa nel decreto ingiuntivo opposto CP_1
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di difesa, per entrambi i gradi di giudizio, oltre maggiorazioni per spese generali ed accessori fiscali e previdenziali da distrarsi in favore del difensore,
Avv Guido Maria Pottino, che si dichiara antistatario.
L'appellata ha chiesto:
“In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti degli artt.
342 e 348-bis c.p.c., nonché delle domande ed eccezioni nuove svolte in violazione dell'art. 345 c.p.c. per tutti i motivi esposti ai paragrafi da 1 a 6 della narrativa;
Nel merito:
- rigettare l'appello avversario perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa dal paragrafo 1 a 6, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9724/20024, pubblicata in data 06/06/2024 dal Tribunale di Roma nel giudizio RG n. 5637/2018 che ha rigettato
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo di Controparte_4 pagamento n. 27779/2017 (R.G. n. 76571/2017) del 06/12/2017;
- in ogni caso, rigettare il gravame proposto dagli appellanti e tutte le istanze, eccezioni e domande ivi formulate con ogni consequenziale statuizione;
In via gradata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso gli appellanti al pagamento in favore dell'esponente delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società AN Immobiliare s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di
Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 27779/2017 emesso in favore della Controparte_1
per la somma di € 60.633,89, quale saldo debitore del rapporto di c/c n.
[...]
11582F acceso in data 19.1.2006 presso la poi incorporata nella Controparte_5
. Controparte_1
L'opponente deduceva che il conto fungeva solamente da “appoggio” per le partite di un contratto di mutuo il quale era stato successivamente oggetto di accollo, in data 14.9.2011,
da parte di un terzo, con conseguente liberazione della società opponente.
Dopo tale episodio la società non aveva più operato sul conto corrente né aveva mai ricevuto alcuna comunicazione o estratto conto fino alla comunicazione del settembre 2016
con cui era venuta a conoscenza del saldo debitore.
L'opponente lamentava l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e che il tasso d'interesse applicato era risultato sempre maggiore di quello pattuito, dovendosi in questo senso interpretare la seguente frase, probabilmente frutto di refusi:
L'opponente evidenziava inoltre l'anomalia secondo cui la banca aveva tollerato per lungo tempo uno scoperto sul conto, in assenza di affidamento, salvo poi, ad agosto 2016,
chiedere il rientro dalla esposizione debitoria.
Nel corso del giudizio si costituiva la banca opposta e interveniva poi la terza cessionaria del credito.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9724/2024, rigettava l'opposizione. Riteneva che la banca opposta avesse assolto all'onere della prova sulla stessa gravante,
avendo prodotto il contratto di c/c n. 11582,08 del 19.01.2006, l'estratto conto certificato ex
art. 50 del D.lgs. n. 385/1993, gli estratti conto trimestrali completi di scalari e fogli competenze inviati sino all'estinzione del rapporto, il contratto di mutuo fondiario del
7.12.2006.
Rilevava inoltre che il contratto di conto corrente, aperto prima dell'accensione del mutuo, non aveva una mera funzione di appoggio delle partite del mutuo, e aveva continuato a esistere anche dopo l'accollo dello stesso.
Riteneva infine generiche e infondate le doglianze di parte opponente afferenti la pretesa pattuizione o applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocistici e usurari, tenuto conto del contenuto della documentazione in atti.
3. A seguito della cancellazione della società opponente dal Registro delle Imprese, i soci hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova in capo alla banca.
Difatti era irrilevante il deposito, nel corso del giudizio di merito, degli estratti conto integrali dalla data di apertura del conto, poiché, come già evidenziato, tali estratti conto non erano mai stati recapitati alla AN, o comunque la banca non aveva fornito la prova dell'effettivo recapito, dato che essa stessa aveva ammesso che erano stati inviati a un indirizzo errato.
Di conseguenza, non si applicava il principio dell'approvazione automatica dell'estratto conto prevista dall'art. 1832 c.c.. A tal proposito gli appellanti hanno rilevato in particolare che, a differenza dei precedenti estratti conto, quello relativo al II trimestre 2008 non riportava l'indicazione analitica delle voci di entrata e uscita, limitandosi a presentare
"macro-categorie". Risultavano difatti contabilizzate due "disposizioni": una di € 48.000,00
in data 8.4.2008 e una di € 15.000,00 in data 2.5.2008, che avevano portato il saldo finale a €
24.996,28, senza ulteriori dettagli. Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto che il debito di € 24.996,28 era poi lievitato sino a € 60.633,89 solo per effetto dell'anatocismo che tuttavia non era stato oggetto di pattuizione specificamente sottoscritta dato che l'art. 8 del contratto rimandava solamente alle condizioni economiche ove era stabilita la cadenza trimestrale della capitalizzazione.
Con il terzo motivo la sentenza è stata censurata a causa dell'omesso rilievo dell'applicazione da parte della banca di un tasso di interesse passivo superiore a quello contrattuale. Ad esempio nel III trimestre 2009 il tasso debitorio applicato era stato del
12,45%, mentre l'art. 8 del contratto di conto corrente esonerava dall'obbligo di comunicazione delle modifiche di tassi solamente nel caso in cui fosse scelta una formula
"indicizzata”.
Con il quarto motivo è stato lamentato che il Tribunale non aveva tratto alcuna conseguenza dal fatto che la banca per oltre dieci anni aveva omesso di chiedere a AN
di coprire il presunto disavanzo del conto, così come di comunicare la situazione contabile,
lasciando maturare interessi debitori che avevano più che raddoppiato il debito nominale,
in violazione del proprio obbligo di correttezza e di rendiconto.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Il primo motivo d'appello non è fondato.
Sussistono molteplici elementi a sostegno dell'assunto dell'appellata dell' effettivo invio degli estratti conto e delle comunicazioni alla correntista all'indirizzo di Lungotevere dei
Mellini 7, in Roma, per il quale invio non era necessaria la spedizione con raccomandata postale. Gli appellanti deducono che i documenti sarebbero stati inviati a un indirizzo sbagliato,
come ammesso dalla stessa banca opposta. In realtà solo nella comparsa di costituzione e risposta di quest'ultima è stato riportato erroneamente il numero civico dell'indirizzo come
“37” anziché “7”, ma nella intestazione degli estratti di conto corrente destinati alla comunicazione periodica alla correntista l'indirizzo è stato inserito correttamente.
Inoltre mai, nell'arco di dieci anni, è stato richiesto l'invio di comunicazioni o contestata la ricezione. L'assunto secondo cui la correntista aveva presunto che il conto fosse stato automaticamente chiuso con l'asserita estinzione del mutuo a carico della società per effetto dell'accollo del terzo, è poi smentito dal fatto che comunque il conto era utilizzato anche per operazioni diverse da quelle relative al mutuo.
La società non ha mai richiesto chiarimenti sulla movimentazione del conto o lamentato di essere all'oscuro delle movimentazioni, nemmeno dopo la richiesta di rientro dallo scoperto di conto, questa inviata alla sede legale della società con raccomandata a/r e la cui ricezione è riferita dalla stessa società.
In ogni caso, anche a seguito della produzione totale degli estratti conto da parte della opposta, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la società opponente,
diversamente da quanto affermato, non ha disconosciuto specificamente alcuna operazione nemmeno con la sua terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Solo nell'atto di appello si osserva che risultavano contabilizzate due generiche disposizioni, una di € 48.000,00 in data 8.4.2008 e una di € 15.000,00 in data 2.5.2008 che avevano portato il saldo finale a - € 24.996,28.
6. Il secondo motivo di appello è infondato.
L'art. 8 del contratto, oggetto di specifica sottoscrizione, fa riferimento alla capitalizzazione degli interessi, affermando espressamente al comma 2 che il saldo risultante dalla chiusura contabile produce interessi, mentre al comma 1 si parla di una chiusura periodica con identica periodicità per i rapporti di dare avere, e il rinvio alle condizioni economiche consente di individuare la periodicità trimestrale della chiusura.
7. Il terzo motivo è pure infondato.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, come già sopra riportato si evince una generica doglianza dell'applicazione di interessi in misura sempre maggiore di quella prevista in contratto.
Parte opposta, nella propria comparsa di costituzione, aveva replicato lamentando la genericità delle affermazioni avversarie e osservando che, laddove avesse applicato tassi debitori superiori a quelli convenuti, tale pratica non poteva comunque ritenersi illegittima
tout court, perché all'art. 18 del contratto di conto corrente stipulato tra le parti,
conformemente alla disposizione dell'art. 118 T.U.B. vigente, era espressamente prevista la facoltà per la banca di modificare le condizioni contrattuali.
A fronte di tale deduzione, l'opponente ha fatto solo un riferimento all'applicazione di un tasso del 12,45% in una nota non autorizzata depositata in data 12.6.2018, ma non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. al fine di precisare i motivi di opposizione e poi solo nella comparsa conclusionale ha fatto nuovamente riferimento all'applicazione del tasso del 12,45%.
E' mancata quindi una tempestiva contestazione sul presunto irrituale e ingiustificato esercizio dello ius variandi, necessaria al fine di consentire alla controparte di controdedurre sul punto e fornire prova della correttezza del proprio operato.
8. Infine è infondato il quarto motivo d'appello.
Entrambe le parti avevano la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento.
La società, anche dopo l'asserita estinzione del mutuo, avrebbe potuto recedere dal contratto di conto corrente, ma evidentemente ha ritenuto opportuno continuare l'operatività del rapporto che fino al 2010 è stato comunque oggetto di movimentazioni.
La scelta della banca di non esercitare il recesso non è sindacabile, in quanto frutto di valutazioni discrezionali sulla convenienza di tollerare per un determinato periodo uno scoperto di conto corrente.
9. L'appello pertanto deve essere integralmente rigettato, anche con riferimento alla formale reiterazione dell'eccezione di prescrizione, contenuta nelle conclusioni, ma il cui mancato accoglimento non è stato oggetto di specifica impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL FF LO NI