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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 622/2024 V.G., vertente
TRA
n. in Romania il 25.7.1999, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi D'Alessandro E
n. in Romania il 9.7.1986, CF Parte_2
difeso dall'Avv. Luigi D'Alessandro C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
29.11.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 13.3.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 29.11.2024, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge. pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 622/2024 V.G., così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in
Borgo San Dalmazzo (CN) il 11.5.2019 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2019 n.
4 - Parte I Ufficio 1);
il piccolo ( , nato a [...] il Persona_1 C.F._3
30.09.19, continuerà ad abitare presso la residenza della madre in Castel
Frentano ed è affidato affidati ad entrambi i genitori;
il padre potrà vederli e tenerli con se previo accordo telefonico con la madre compatibilmente con gli impegni di studio del predetto;
il SI. , considerando la maggiore permanenza del Controparte_1 figlio presso la dimora della madre, verserà alla predetta l'importo di Euro
250,00 mensili a titolo di mantenimento del minore fino alla sua Persona_1 indipendenza economica, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
- il padre, inoltre, provvederà a rimborsare al 50 % le spese straordinarie come per legge e come determinate dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare” predisposte dal CNF con atto del 29.11.2017, da intendersi qui riportate e integralmente trascritte;
- quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
- il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
- l'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla madre affidataria e all'uopo, il SI. , se necessario, presterà il proprio Pt_2
pagina 2 di 3 consenso nei confronti dell'INPS per le eventuali richieste che detto ente dovesse richiedere per formalizzarne gli effetti;
i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore Persona_1
entrambi confermano di aver regolato ogni rapporto economico in separata sede e, quindi, di non rivendicare alcunché nei confronti dell'altro.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 14.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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