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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/07/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa NA CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7850 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1
dell'amministratore di sostegno (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Monza, piazza Trento C.F._2
e Trieste n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Riganelli, giusta procura allegata all'atto di citazione, su foglio separato attrice e
(C.F. ) CP_1 C.F._3
convenuto contumace
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , come sopra Parte_1
rappresentata, ha citato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe per sentirlo condannare al pagamento della somma di €48.360,00 (o di quella accertata in corso di causa), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione delle somme arbitrariamente prelevate dallo stesso dal conto corrente bancario intestato all'attrice; con pagina 1 di 5 vittoria di spese di lite.
Il convenuto restava contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'istruttoria
(con l'acquisizione della documentazione in atti e con consulenza tecnica d'ufficio) e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2025.
***
In limine, occorre spendere qualche parola in ordine alla natura dell'azione proposta e al contenuto delle conclusioni rassegnate dall'attrice.
Dall'atto di citazione emerge che ha inteso denunciare di Parte_1
aver subito danni a causa delle condotte illecite ascritte al convenuto CP_1
(realizzate con il prelievo di somme di esclusiva pertinenza dell'attrice,
[...]
operando sul conto corrente intestato alla medesima in qualità di amministratore di sostegno), richiedendo la condanna alla restituzione (il conto in questione essendo alimentato da fondi di provenienza esclusiva dell'attrice).
Ciò premesso, è incontestato, oltre che documentato dagli estratti dei conti correnti e dalle ricevute di prelievo prodotte dall'attrice, nonché dalle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa e, comunque, specificamente ammesso anche dal convenuto in sede di rinuncia all'incarico di amministratore di sostegno, davanti al Giudice Tutelare (v. verbale dell'11/02/2021, all. sub doc. 20 al fasc. di parte attrice), l'avvenuto prelievo, da parte dello stesso, delle somme indicate in citazione dal conto corrente intestato a ed aperto dallo stesso convenuto all'atto di Parte_1
assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno nel periodo dal giugno
2015 al febbraio 2021.
Più precisamente, risultano prelievi per complessivi €48.360,00 effettuati o riconducibili al convenuto (v. conclusioni del consulente a pag. 11: “dei prelevamenti contanti di cui sopra, euro 24.895 sono certamente riconducibili pagina 2 di 5 al sig. in quanto è presente tra la documentazione del CP_1
contenzioso la relativa contabile bancaria riportante il soggetto che ha effettuato l'operazione, mentre per i rimanenti euro 22.715 non sono presenti contabili bancarie o sono stati effettuati tramite l'utilizzo della carta Bancomat num. 034751. E' comunque presumibile che tali prelevamenti possano anch' essi essere ricondotti al sig , in quanto unico soggetto delegato CP_1
ad operare sul citato conto corrente”).
Resta, dunque, da stabilire se i prelievi di tali somme siano stati legittimamente eseguiti dal convenuto.
Nel caso in esame, non v'è prova del reimpiego di quanto prelevato per necessità dell'amministrata. Le emergenze documentali danno prova dell'esclusiva provenienza del denaro depositato sul conto corrente dell'attrice dalla sola “pensione INPS num. 044/01275953/4901/01 per un importo totale pari ad euro 56.528,59. Si può quindi evincere da tale analisi che il reddito accreditato alla sig.ra ammonti ad euro circa 800 mensili. Parte_1
Inoltre, sul conto corrente sopracitato sono confluiti bonifici bancari per un totale di euro 6.500 dal sig. , padre dei sig.ri Persona_1 Pt_1
così come di seguito dettagliati”, come accertato nel
[...] CP_1
corso della consulenza tecnica d'ufficio (pag. 6).
Il convenuto, del resto, non ha contestato la circostanza, atteso che la sua contumacia ha provocato la totale assenza di tale apporto probatorio.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e dagli accertamenti svolti dal c.t.u. non risulta la presenza di alcun rendiconto annuale redatto dall'amministratore di sostegno nel periodo 9 giugno 2015 – CP_1
11 febbraio 2021, né pertanto la presenza del bilancio economico delle entrate e uscite verificatesi nel periodo oggetto di rendicontazione, né tantomeno dei giustificativi di spesa comprovanti l'utilizzo dei contanti prelevati dal conto corrente bancario, circostanza che impedisce di verificare la conformità dell'utilizzo di tale denaro. pagina 3 di 5 , peraltro, ha ammesso di essersi appropriato del denaro CP_1
della sorella amministrata davanti al Giudice Tutelare, dichiarando di “aver utilizzato il denaro della sorella per i suoi problemi economici personali” (v. verbale all. sub doc. 20 al fasc. di parte convenuta).
Il convenuto deve essere, dunque, condannato al pagamento della somma di €48.360,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 1284
c.c.: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. In altri termini, l'art. 1284, co. 4, c.c. indica chiaramente che, in assenza di un tasso stabilito contrattualmente tra le parti, a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002 e succ. mod.).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 1284 comma 4 c.c., “individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass. n. 61 del
03/01/2023). Depongono in tal senso, afferma la Corte, sia la ratio stessa dell'art. 1284 co. 4 c.c., il quale è stato introdotto da parte del Legislatore nel
2014 per cercare di contenere gli effetti negativi della durata dei processi, scoraggiando l'inadempimento del debitore e rendendo svantaggioso il ricorso ad un'inutile litigiosità, sia le circostanze per le quali la medesima disposizione è stata inserita nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni e tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
***
Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo ai sensi del D.M. pagina 4 di 5 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle somme liquidate, seguono la soccombenza del convenuto.
Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente, ferma la solidarietà delle parti verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto, , al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di €65.812,03, oltre interessi legali dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in €5.810,00 compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico del convenuto , ferma la solidarietà delle parti verso il c.t.u. CP_1
Monza 23/07/2025
Il giudice
NA CC
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa NA CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7850 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1
dell'amministratore di sostegno (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Monza, piazza Trento C.F._2
e Trieste n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Riganelli, giusta procura allegata all'atto di citazione, su foglio separato attrice e
(C.F. ) CP_1 C.F._3
convenuto contumace
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , come sopra Parte_1
rappresentata, ha citato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe per sentirlo condannare al pagamento della somma di €48.360,00 (o di quella accertata in corso di causa), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione delle somme arbitrariamente prelevate dallo stesso dal conto corrente bancario intestato all'attrice; con pagina 1 di 5 vittoria di spese di lite.
Il convenuto restava contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'istruttoria
(con l'acquisizione della documentazione in atti e con consulenza tecnica d'ufficio) e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2025.
***
In limine, occorre spendere qualche parola in ordine alla natura dell'azione proposta e al contenuto delle conclusioni rassegnate dall'attrice.
Dall'atto di citazione emerge che ha inteso denunciare di Parte_1
aver subito danni a causa delle condotte illecite ascritte al convenuto CP_1
(realizzate con il prelievo di somme di esclusiva pertinenza dell'attrice,
[...]
operando sul conto corrente intestato alla medesima in qualità di amministratore di sostegno), richiedendo la condanna alla restituzione (il conto in questione essendo alimentato da fondi di provenienza esclusiva dell'attrice).
Ciò premesso, è incontestato, oltre che documentato dagli estratti dei conti correnti e dalle ricevute di prelievo prodotte dall'attrice, nonché dalle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa e, comunque, specificamente ammesso anche dal convenuto in sede di rinuncia all'incarico di amministratore di sostegno, davanti al Giudice Tutelare (v. verbale dell'11/02/2021, all. sub doc. 20 al fasc. di parte attrice), l'avvenuto prelievo, da parte dello stesso, delle somme indicate in citazione dal conto corrente intestato a ed aperto dallo stesso convenuto all'atto di Parte_1
assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno nel periodo dal giugno
2015 al febbraio 2021.
Più precisamente, risultano prelievi per complessivi €48.360,00 effettuati o riconducibili al convenuto (v. conclusioni del consulente a pag. 11: “dei prelevamenti contanti di cui sopra, euro 24.895 sono certamente riconducibili pagina 2 di 5 al sig. in quanto è presente tra la documentazione del CP_1
contenzioso la relativa contabile bancaria riportante il soggetto che ha effettuato l'operazione, mentre per i rimanenti euro 22.715 non sono presenti contabili bancarie o sono stati effettuati tramite l'utilizzo della carta Bancomat num. 034751. E' comunque presumibile che tali prelevamenti possano anch' essi essere ricondotti al sig , in quanto unico soggetto delegato CP_1
ad operare sul citato conto corrente”).
Resta, dunque, da stabilire se i prelievi di tali somme siano stati legittimamente eseguiti dal convenuto.
Nel caso in esame, non v'è prova del reimpiego di quanto prelevato per necessità dell'amministrata. Le emergenze documentali danno prova dell'esclusiva provenienza del denaro depositato sul conto corrente dell'attrice dalla sola “pensione INPS num. 044/01275953/4901/01 per un importo totale pari ad euro 56.528,59. Si può quindi evincere da tale analisi che il reddito accreditato alla sig.ra ammonti ad euro circa 800 mensili. Parte_1
Inoltre, sul conto corrente sopracitato sono confluiti bonifici bancari per un totale di euro 6.500 dal sig. , padre dei sig.ri Persona_1 Pt_1
così come di seguito dettagliati”, come accertato nel
[...] CP_1
corso della consulenza tecnica d'ufficio (pag. 6).
Il convenuto, del resto, non ha contestato la circostanza, atteso che la sua contumacia ha provocato la totale assenza di tale apporto probatorio.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e dagli accertamenti svolti dal c.t.u. non risulta la presenza di alcun rendiconto annuale redatto dall'amministratore di sostegno nel periodo 9 giugno 2015 – CP_1
11 febbraio 2021, né pertanto la presenza del bilancio economico delle entrate e uscite verificatesi nel periodo oggetto di rendicontazione, né tantomeno dei giustificativi di spesa comprovanti l'utilizzo dei contanti prelevati dal conto corrente bancario, circostanza che impedisce di verificare la conformità dell'utilizzo di tale denaro. pagina 3 di 5 , peraltro, ha ammesso di essersi appropriato del denaro CP_1
della sorella amministrata davanti al Giudice Tutelare, dichiarando di “aver utilizzato il denaro della sorella per i suoi problemi economici personali” (v. verbale all. sub doc. 20 al fasc. di parte convenuta).
Il convenuto deve essere, dunque, condannato al pagamento della somma di €48.360,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 1284
c.c.: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. In altri termini, l'art. 1284, co. 4, c.c. indica chiaramente che, in assenza di un tasso stabilito contrattualmente tra le parti, a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002 e succ. mod.).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 1284 comma 4 c.c., “individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass. n. 61 del
03/01/2023). Depongono in tal senso, afferma la Corte, sia la ratio stessa dell'art. 1284 co. 4 c.c., il quale è stato introdotto da parte del Legislatore nel
2014 per cercare di contenere gli effetti negativi della durata dei processi, scoraggiando l'inadempimento del debitore e rendendo svantaggioso il ricorso ad un'inutile litigiosità, sia le circostanze per le quali la medesima disposizione è stata inserita nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni e tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
***
Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo ai sensi del D.M. pagina 4 di 5 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle somme liquidate, seguono la soccombenza del convenuto.
Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente, ferma la solidarietà delle parti verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto, , al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di €65.812,03, oltre interessi legali dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in €5.810,00 compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico del convenuto , ferma la solidarietà delle parti verso il c.t.u. CP_1
Monza 23/07/2025
Il giudice
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