Articolo 8 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 giugno 1967
Art. 8.
Qualora la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, oppure la corrispondente pensione teorica maggiorata di un decimo nel caso di pensione diretta di privilegio, superi la retribuzione annua indicata al comma secondo dello stesso articolo 6, l'eccedenza e dovuta nel suo intero ammontare.
Le pensioni teoriche contemplate al comma precedente in nessun caso possono considerarsi inferiori ai rispettivi importi minimi, previsti, in relazione agli anni utili ai fini del trattamento di quiescenza, dalla tabella III allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967
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