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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2957/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice rel.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 2957/2025 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. CHIAROMANNI STEFANO, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. CAMPANER VERONICA, CP_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del PM , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da ricorso e precisazione dell'udienza dell'11.11.2025.
Conclusioni del resistente: Come da comparsa di costituzione.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale da con il quale ha contratto matrimonio a Dhaka, in CP_1
Bangladesh, in data 7/9/2015. La ricorrente ha allagato che i coniugi si sono trasferiti a vivere nel Comune di Venezia dal
1/4/2019 e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia il 5/4/2020; Persona_1
ha narrato, poi, che il marito è ripetutamente venuto meno ai propri obblighi di rispetto nei confronti della moglie, anche con comportamenti gravemente lesivi della dignità della stessa e della famiglia, usando violenza e minacce nei confronti della moglie, anche in presenza della figlia e, nonostante lavori, spesso non compartecipa alle spese di casa
(mutuo, bollette utenze, spesa) e non collabora al mantenimento, all'istruzione né all'educazione della figlia Persona_1
La ricorrente ha così concluso: “
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
2. disporre un assegno di mantenimento dal marito alla moglie pari ad € 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente su base ISTAT;
3. disporre
l'affidamento congiunto della figlia ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4. in subordine, disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre;
5. disporre che il padre possa vedere la figlia un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola alla cena esclusa, nonché a weekend alternati senza pernotto e con calendario ordinario durante le festività;
6. in ogni caso, assegnare definitivamente la casa familiare alla moglie, che vi risiederà con la figlia;
7. disporre che il padre paghi alla madre un assegno mensile di
€650,00 per il mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia.
8. confermare che, come previsto per legge, il padre continui a pagare le rate del mutuo dell'immobile comune;
9. con vittoria di compensi, spese, anche generali, e accessori di causa come per legge”.
All'udienza del 29.5.2025, l'avv. Veronica Campaner ha dato atto che il proprio assistito in data 8.5.2025 è stato arrestato e che si trova attualmente ristretto nella Casa CP_1
Circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia, con la misura della custodia cautelare in carcere per violazione dell'obbligo di non avvicinamento alla persona offesa, ha riferito di non essere riuscita a conferire con il cliente e perciò di non aver potuto costituirsi in giudizio e ha evidenziato che il convenuto è stato licenziato e percepisce la disoccupazione e che prima faceva l'operaio e percepiva 1200 – 1300 euro netti al mese.
Con Ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. di data 11.7.2025, il Giudice delegato ha stabilito i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2) Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, attribuendo alla stessa l'esclusivo esercizio della responsabilità Persona_1
genitoriale anche con riferimento alle decisioni più importanti concernenti la salute, l'educazione, l'istruzione
e la residenza della minore, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e assegnazione alla stessa della casa familiare;
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma di €250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019”.
In data 10.11.2025, si è costituito in giudizio chiedendo: “Dichiarare la CP_1
separazione personale tra i signori (CF ) nato a [...]_1 CodiceFiscale_3
(Bangladesh) il 10.05.1978 e (CF ) nata a [...]_1 CodiceFiscale_4
(Bangladesh) il 29.01.1993 e residente in [...], con rigetto della domanda di addebito formulata da controparte;
▪ disporre l'affido congiunto della figlia minore
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. con collocazione Per_1 CodiceFiscale_5
prevalente presso la madre;
▪ autorizzare il padre a frequentare la figlia minore, nei modi e termini che dovranno essere stabiliti dai servizi sociali, rimandando agli stessi per l'elaborazione di un percorso di valutazione dell'idoneità del signor on appena questi sarà scarcerato;
▪ disporre a carico del padre la Per_1
corresponsione di un assegno mensile a titolo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia calcolandone l'ammontare in una somma equa e proporzionata alle capacità economiche e lavorative dello stesso”.
All'udienza dell'11.11.2025, considerato che la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità d'istruzione, il Giudice delegato ha disposto la discussione orale della causa e che le parti precisassero le rispettive conclusioni;
le parti hanno, dunque, discusso la causa e precisato le conclusioni come sopra indicato ed il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio dando atto che il P.M. è intervenuto.
*****
1. Domanda di separazione.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse manifestato per l'odierno procedimento dal convenuto rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la pronuncia di separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
2. Domanda di addebito.
Deve anzitutto osservarsi, in linea generale, che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (v. tra le tante Cass. n. 18074 del 20/08/2014).
In altre parole, è necessario verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione d'intollerabilità della convivenza, perché deve riscontrarsi, ai fini dell'addebito, un rapporto di casualità diretta tra il comportamento e l'improseguibilità della stessa.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova sulla stretta causalità tra la condotta trasgressiva dei doveri coniugali e la crisi matrimoniale grava in capo alla parte richiedente l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito su di una pluralità di condotte violative dei doveri di cui all'art. 143 c.c. ed in particolare che durante il rapporto coniugale ci sarebbero stati numerosi episodi di violenza agiti dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza della figlia.
Si ricorda in proposito, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro condivisa da questo Collegio, le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass.,
n. 30721/2024, Cass. n. 27766/2022; Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 11142/2016; Cass. n.
817/2011; Cass. n. 7321/2005).
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato sicura conferma processuale.
Innanzitutto, è stata prodotta la relazione del Pronto Soccorso del 30.12.2024, che attesta le lesioni subite dalla ricorrente in quella data (doc. 10, fasc. ricorrente) e la denuncia querela del 3.1.2025 (doc. 10, fasc. ricorrente).
Con riferimento al procedimento penale, è intervenuta la sentenza del Tribunale penale di
Venezia n. 652/2025, che ha condannato il resistente per i seguenti capi d'imputazione “A. del reato di cui all'art. 572, c. 1 e 2 c.p. perché, assumendo periodicamente nei confronti della convivente
comportamenti aggressivi, costituiti da percosse ai suoi danni, insulti e minacce di morte, del Parte_1
genere “ti taglio la pancia”, “ti butto dalla finestra” e “ti taglio la gola”, talora anche con armi, come avvenuto in data 13.3.2024 ed in data 30.12.2024, e ciò in presenza della figlia minore Per_1
maltrattava la predetta facendola vivere in condizioni di vessazione e sopraffazione;
In Parte_1 Venezia – da data imprecisata, almeno risalente al 2020, con condotta perdurante fino ad oggi” Pt_2
e “C) del reato di cui agli art.li 81, 582, 585 e 577, c. 1, n. 1, c.p., perché, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, colpendo con pugni e con un bastone al braccio la convivente le cagionava Parte_1
lesioni personali, dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni cinque (trauma la polso destro). In Venezia – , il 30.12.2024”, alla pena di anni 3, mesi 7 e giorni 10 di Pt_2
reclusione e ha condannato l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla parte civile costituita, liquidato nella somma di €6.000,00; il
Tribunale ha, altresì, rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare, trattandosi di soggetto inaffidabile, posto che alla custodia in carcere si è pervenuti a seguito all'ennesimo episodio minaccioso e violento nei confronti della persona offesa.
Infine, si deve sottolineare che in questo procedimento la difesa di non ha CP_1
specificamente contestato neppure nell'atto di costituzione tardivamente depositato le allegazioni delle violenze narrate dalla ricorrente e, a ben vedere, anche nel procedimento penale la difesa del non ha negato gli addebiti ascritti all'imputato, ma ha fondato la CP_1
difesa sulla “fonte culturale” delle condotte a lui ascritte.
E' stata, dunque, provata a carico di la grave violazione dei doveri nascenti dal CP_1
matrimonio, dato che, come accertato dal Tribunale penale, la vita della sig.ra Parte_1
è stata scandita sin dai primi momenti del matrimonio e persino nel delicato periodo della gravidanza, dalle violenze, dagli insulti, dalle angherie a cui l'ha sottoposta il marito.
Alla luce di queste risultanze la separazione deve essere addebitata al sig. CP_1
3. Affidamento, collocazione prevalente, mantenimento della figlia, assegnazione della casa familiare.
Deve essere confermato l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, Persona_1
anche con riferimento alle decisioni più importanti inerenti alla salute, all'educazione e all'istruzione della figlia, in quanto le reiterate condotte violente e vessatorie agite dal resistente nei confronti della coniuge, anche alla presenza della figlia, ed il mancato assolvimento dei doveri familiari da parte del resistente rendono evidente l'inidoneità di quest'ultimo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente, di guisa che la sua applicazione risulterebbe “pregiudizievole per l'interesse del minore” (v. Cass. n. 26587 del 17/12/2009).
La collocazione della minore va, quindi, stabilita presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare, mentre non può essere prevista alcuna forma di frequentazione tra padre e figlia, dato che attualmente si trova ristretto in carcere;
si ritiene che non è CP_1
prospettabile, allo stato, la previsione di contatti per svolgere le richieste videochiamate tra padre e figlia, dato che esse sarebbero necessariamente mediate dalla madre, che si vedrebbe dunque costretta a contatti quotidiani con il responsabile di gravi violenze nei suoi confronti, e ciò non sarebbe neppure nell'interesse della minore a mantenere un rapporto con il padre, dato che un rapporto potrà essere ripristinato soltanto quando il sig. sarà divenuto consapevole della gravità delle sue condotte e avrà compiuto un CP_1
effettivo percorso di cambiamento maschile.
Riguardo al contributo per il mantenimento dei figli minori che il genitore non collocatario
è tenuto a versare all'altro coniuge, si ricorda che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 147 e 315 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito dalle attuali esigenze dei figli, dal tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (art. 316 bis c.c.).
Alla luce dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c. e, in particolare del fatto che attualmente l'onere di mantenimento diretto della figlia è esclusivamente in capo alla madre, appare congruo disporre a carico di di versare a che seppure ristretto CP_1 Parte_1
non è stato smentito percepisca ancora la NASPI, la somma di €200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia e che egli debba contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
Lo stato di carcerazione non consente, invece, di ritenere sussistere i CP_1
presupposti per riconoscere un contributo per il mantenimento della moglie.
In ragione dell'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, si dà atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, considerata l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano su valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e si attestano sui minimi per quella decisionale.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio a Dhaka, in Bangladesh, in data 7/9/2015, con addebito al marito.
2) Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, attribuendo Persona_1
alla stessa l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni più importanti concernenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza della minore, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e assegnazione alla stessa della casa familiare.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma di €200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
4) Rigetta la domanda di mantenimento proposta da per sé. Parte_1
5) Dà atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente da Parte_1
6) Condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite che si liquidano in CP_1
€4.358,00 per compensi (€1.701,00 fase di studio, €1.204,00 fase introduttiva ed €1.453,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di Consiglio del 28/11/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Tania Vettore